Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 40
2003 01346/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 MARZO 2003

(proposta dalla G.C. 28 febbraio 2003)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA MICHELOTTI, 102/A AL GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Renato MONTABONE .

Con deliberazione del 23 febbraio 1998 (mecc. 9800583/10), esecutiva dal 9 marzo 1998 il Consiglio Comunale assegnava al gruppo bocciofilo Madonna del Pilone, la gestione dell’area sportiva comunale sita in Viale Michelotti n. 102/A, Torino, per la durata di anni quattro, con un canone annuale di Euro 1.652,66.

Tutte le utenze venivano poste a carico del gestore e allo stesso modo la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo.

L’impianto bocciofilo in oggetto, è composto da: mq. 3.050 circa, con sovrastante fabbricato di mq. 245, per n. 18 campi bocce scoperti.

Poiché il suddetto gruppo bocciofilo ha chiesto il rinnovo della convenzione, il Consiglio della Circoscrizione VII, in data 7 marzo 2002 (mecc. 2002 01090/90), ha approvato la proposta di convenzione dell'immobile in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ). Il canone proposto dalla Circoscrizione è di Euro 1.652,66, la durata posta in anni nove, tutte le utenze a carico del gestore, come anche la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo.

Alla luce di quanto proposto dalla Circoscrizione VII e tenuto conto che, pur essendo scaduta la convenzione in data 10 giugno 2002, il gestore ha comunque regolarmente pagato il canone previsto dalla precedente convenzione; tenuto conto del radicamento sociale e del buon esito dell’attività svolta dall’associazione bocciofila che si impegna ad effettuare diversi lavori di miglioria: rifacimento della tettoia esterna, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’impermeabilizzazione del manto di copertura del tetto, per una spesa presunta di Euro 14.717,03 (all. 3 - n. ).

E' opportuno pertanto provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale, in data 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, a rinnovare la convenzione in gestione dell’impianto sportivo in oggetto per anni 7, con un canone annuo di Euro 1.650,00 IVA inclusa, alla Associazione bocciofila "MADONNA DEL PILONE", P. IVA 80091470015 nella persona del sig. GAVASSA Ernesto, C.F. GVS RST 38L30 B469A, legale rappresentante, nato a CAMERANO CASASCO (AT) il 30 luglio 1938, residente a Torino, Corso Tortona n. 21.

Il canone è stato così stabilito esaminando il tipo di impianto sportivo, anche alla luce di analoghe convenzioni, e in considerazione dello stato di manutenzione e conservazione, e tenuto conto della valenza sociale che l'impianto assume per i cittadini, considerato che il gestore ha regolarmente ottemperato nel pagamento del canone e a curare a proprie spese le manutenzioni dell'impianto sportivo.

In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, nonché alla mozione n. 44 approvata dal Consiglio Comunale il 26 settembre 1995 (mecc. 9506840/02), si propone di concedere al gruppo sportivo citato in premessa, la gestione dell’impianto in oggetto, per anni 7, con un canone annuo di Euro 1.650,00 e alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 2 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La proposta di convenzione tiene conto della tipologia dell’impianto e della disponibilità che l’associazione convenzionata ha dimostrato nell’aprire la bocciofila a diverse iniziative a favore della collettività gratuitamente su iniziativa della Circoscrizione e in analogia ad impianti dello stesso tipo e nelle stesse condizioni di manutenzione.

Si dà atto inoltre che la convenzione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)  di assegnare in gestione sociale l’impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Viale Michelotti n. 102/A, al Gruppo Bocciofilo "MADONNA DEL PILONE", P. IVA 80091470015, nella persona del sig. GAVASSA Ernesto C.F. GVS RST 38L30 B469A, legale rappresentante, nato CAMERANO CASASCO (AT) il 30 luglio 1938, residente in Torino, Viale Michelotti n. 102/A, per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2)  di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con il Gruppo Sportivo "MADONNA DEL PILONE" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato pari ad Euro 1.650,00 IVA inclusa, da pagarsi in 2 rate semestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VII. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti, regolamenti o provvedimenti in materia di convenzioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.