Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio

n. ord. 81
2003 01233/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 MAGGIO 2003
(proposta dalla G.C. 25 febbraio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RAPPORTI TRA LE ASSOCIAZIONI DI VIA E LA CITTA' DI TORINO.

Proposta dell'Assessore Tessore

È in atto una profonda trasformazione del commercio. È mutata la struttura della domanda e questo ha portato ad ampi e profondi adeguamenti dal lato dell’offerta. Una fetta crescente dei consumi si è indirizzata verso la grande distribuzione, caratterizzata da una presenza sempre più capillare e da una crescente attrattività data anche dall’integrazione con attività di ristorazione e intrattenimento.
La risposta del commercio al dettaglio a questa situazione si sta delineando, anche grazie all’approvazione della Legge 114 del 31 marzo 1998, che ha introdotto nel settore una netta diminuzione degli adempimenti e sottolineato l’imprenditorialità della figura del commerciante. Sono quindi cambiati gli orari di apertura al pubblico nell’ottica della flessibilità, è cresciuta la specializzazione dei negozi e la personalizzazione del servizio, i punti vendita si sono qualificati, si affermano nuove forme di promozione collettiva nell’ottica del Centro commerciale naturale. La forma aggregativa del Centro commerciale naturale può risultare decisiva nel garantire una forte capacità attrattiva della piccola distribuzione, coordinando le iniziative promozionali, l’offerta commerciale e sfruttando la collocazione all’interno di aree urbane. È questa la direzione in cui può sfociare la promozione e lo sviluppo degli aggregati commerciali urbani che in questi anni è stata affrontata attraverso la stesura dei Progetti di Qualificazione Urbana, strumenti atti a definire delle immagini coordinate di tali aggregati, sia dal punto di vista del miglioramento dell’assetto urbano, sia dal punto di vista del posizionamento commerciale. Il legame con la dimensione locale può essere ancor più garantito dalla nascita e dallo sviluppo, all’interno di questo panorama, di nuove forme associative, come le Associazioni di Via, con una precisa dimensione territoriale e che rispondono all’esigenza di disporre di forme organizzate di rappresentanza riferite ad una precisa area.
Infatti, le Associazioni di Via sono cresciute nel tempo e si sono poste come interlocutrici dell’Amministrazione comunale, delle Circoscrizioni e delle Associazioni di categoria, soprattutto nel ruolo di sensori delle specificità di una ben definita area e proponendosi quali soggetti organizzatori di momenti promozionali e di animazione. La nascita di nuove forme associative è di per se un elemento positivo che va lasciato alla sua piena libertà organizzativa quando si caratterizza come momento spontaneo ed informale. Quando invece, le Associazioni di Via diventano interlocutrici dell’Ente Locale con funzioni di rappresentanza e da questo rapporto può anche derivare l’erogazione di risorse pubbliche finalizzate, è del tutto evidente che è indispensabile per l’Amministrazione conoscere i meccanismi statutari che ne regolano la vita democratica, il modo di utilizzo dei contributi erogati e il loro livello di rappresentanza. Non solo, è inoltre opportuno che sia definito con precisione l’ambito territoriale di riferimento e che la base associativa non sia troppo spezzettata o polverizzata, perché, di fatto, verrebbe meno il presupposto di un’adesione territorialmente omogenea ed ampia e quindi realmente rappresentativa.
Questo anche per far sì che il ruolo e le funzioni delle Associazioni di Via siano chiari e ben definiti e non costituiscano duplicazione o sovrapposizione con le Associazioni di categoria, grazie alla chiarezza dei rispettivi compiti. In questo modo, risultano definiti gli ambiti di rappresentanza e sono quindi conseguenti e oggettivi i criteri che l’Amministrazione utilizza nell’individuazione degli interlocutori per la composizione dei tavoli di confronto del settore.
Alle Associazioni di categoria compete la rappresentanza generale degli interessi del settore sul più ampio ventaglio dei problemi, ai sensi della legislazione vigente. A quelle di Via la rappresentanza di un’area territoriale ben definita e riferita ai suoi problemi specifici.
Per realizzare questi obiettivi, occorre che l’Amministrazione possa disporre di una serie di indicatori oggettivi relativi alle sole Associazioni di Via che vogliono interloquire e collaborare con l’Ente locale. A tal fine, è opportuno istituire un Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalle singole Circoscrizioni e riferito a quelle territorialmente di loro competenza. Annualmente, le Circoscrizioni provvederanno a trasmettere al Comune gli elenchi aggiornati dell’Albo stesso.
Pare quindi opportuno che queste associazioni si dotino dello Statuto dell’Associazione di Via nel quale siano previste:
- le modalità per l’elezione degli organi, da effettuarsi almeno ogni quattro anni;
- la rendicontazione annuale da approvare in sede di assemblea dei Soci;
- i criteri per l’adesione annuale dei soci;
- la definizione precisa dell’ambito territoriale alla quale l’associazione si riferisce. Quest’ambito dovrà rappresentare un’area in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche. Potranno essere ammesse deroghe motivate rispetto a questo principio, in funzione di peculiari caratteristiche del territorio, che verranno di volta in volta valutate dalle Circoscrizioni di competenza. In ogni caso, per ampliare l’ambito territoriale, è possibile dar vita ad Associazioni di via che rappresentino anche altre vie o zone limitrofe all’asse principale.
Lo Statuto dovrà essere depositato presso la Circoscrizione di appartenenza, ed andranno tempestivamente comunicate alla stessa per iscritto nel termine di trenta giorni, tutte le eventuali variazioni.
Tutta la restante documentazione dovrà essere conservata presso la sede sociale dell’Associazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell’Associazione di Via, dovrà presentare un’autocertificazione, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, che attesti il livello di rappresentanza dell’Associazione rispetto all’insieme degli esercizi commerciali e delle attività economiche sul territorio, che non potrà essere numericamente inferiore:
- almeno al 20% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio di riferimento per il primo ed il secondo anno di costituzione dell’Associazione;
- almeno al 35% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio di riferimento dal terzo anno di costituzione dell’Associazione.
Nella stessa autocertificazione dovranno essere elencate le cariche statutarie ed i relativi nominativi di chi le ricopre, con la data dell’ultima elezione. Dal momento che molte associazioni sono aperte all’iscrizione anche dei residenti, ci pare importante che il principio venga salvaguardato, ma la maggioranza assoluta del consiglio direttivo dovrà essere composta esclusivamente da operatori economici con attività sull’area di riferimento, a ulteriore garanzia della rappresentatività delle attività imprenditoriali associate.
Per le Associazioni di Via già esistenti, il primo anno decorrerà dall’esecutività della presente deliberazione.
L’Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo Statuto associativo e la veridicità delle autocertificazioni presentate.
Dall’esame di questi indicatori, si potranno trarre precise valutazioni sul reale livello di rappresentanza delle diverse Associazioni di Via interessate a formalizzare un rapporto con il Comune di Torino. Questo consentirà di avviare rapporti con un interlocutore del quale si conoscono oggettivamente le caratteristiche salienti.
Secondo gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, sono stati espressi i seguenti pareri delle Circoscrizioni:
- le Circoscrizioni 2, 4 e 5 hanno espresso parere favorevole come da copia delle relative deliberazioni mecc. 2003-02212/085, 2003-02087/087, 2003-02515/088 (all. 2, 4 e 5 - nn.                                 );
- le Circoscrizioni 1, 7, 8 e 9 hanno espresso parere sfavorevole con le seguenti motivazioni:
- occorre riconoscere alle Associazioni di Via un ruolo concertativo con la Circoscrizione e a quest'ultima con il Comune;
- si considera eccessivo il numero minimo di 100 esercizi commerciali presenti sul territorio di riferimento;
- non è indicato con chiarezza il soggetto deputato alla concessione delle deroghe al suddetto numero di 100. Si ritiene che debba essere indicato in modo esplicito che spetti alle Circoscrizioni valutare la concessione della deroga;
come da copia delle relative deliberazioni mecc. 2003-2198/084, 2003-02422/090, 2003-02149/091 e 2003-0227/092 (all. 1-7-8-9 - nn.                                );
- la Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole con la proposta di portare a settanta, anziché cento, il numero minimo di attività economiche presenti sul territorio, come da copia di deliberazione mecc. 2003-02265/086 (all. 3 - n.                     );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole con il seguente emendamento: a pag. 2 il 6° capoverso è da integrarsi nel seguente modo: dopo "tempestivamente comunicate alla stessa" aggiungere "per iscritto nel termine di trenta giorni" di cui all'allegata copia della relativa deliberazione mecc. 2003-01934/089 (all. 6 - n.                       );
- la Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole vincolato all'indicazione che un'Associazione di Via è rappresentativa di un'area se ad essa aderiscono oltre il 60% delle attività economiche operanti su quell'area, anche se queste sono in numero inferiore a 100, come da copia della deliberazione mecc. 2003-02825/093 (all. 10 - n.                          ).
Si precisa che le Circoscrizioni 3, 5, 8, 9 e 10 hanno espresso il proprio parere oltre la data prevista.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voto unanime, espresso in forma palese,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare le linee programmatiche espresse nella parte narrativa, la quale integralmente si richiama, che disciplinano la regolamentazione dei rapporti tra la Città di Torino e le Associazioni di Via così regolarmente costituite;
2) di rinviare all’adozione di successivi atti eventuali provvedimenti per l’esecuzione della presente deliberazione;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.