Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 53
2003 01199/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 4 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO
ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.3 ALBERT",
LOCALIZZATA TRA LE VIE SCAPACINO, BIANCHI, BELLARDI E INVORIO.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995, ha individuato e classificato l'area
interessata alla trasformazione come Z.U.T., Ambito 8.3 Albert,
da attuarsi secondo le regole dettate dagli artt. 7 e 15 delle
N.U.E.A. di P.R.G., e le indicazioni della relativa scheda normativa.
Il P.R.G. ha classificato come Zone Urbane di Trasformazione quelle
parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato
di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione
urbanistica e di nuovo impianto con indice territoriale di 0,7
mq SLP/mq ST.
Tale indice di edificabilità territoriale delle Z.U.T.
è elevabile a 0,8 mq S.L.P./mq S.T. per la realizzazione
della S.L.P. generata dalle utilizzazioni edificatorie dei parchi
urbani e fluviali, collinari e tessuti ad alta densità
della zona urbana centrale storica (art. 15 N.U.E.A. di P.R.G.).
Le indicazioni planimetriche (individuate nelle tavole di azzonamento
del P.R.G. in scala 1/5000) possono essere modificate in sede
di S.U.E. senza che ciò costituisca variante al P.R.G.,
purché siano rispettate le quantità dell'edificazione
e dei servizi, le destinazioni d'uso e, ove specificamente indicati
nelle schede normative, la viabilità, gli allineamenti,
gli assi rettori, l'inviluppo, il numero dei piani fuori terra,
la localizzazione delle aree per servizi e gli edifici ed immobili
di pregio da salvaguardare. Tali modifiche sono consentite purché
si dimostri una migliore organizzazione dell'ambiente urbano o
in relazione ad eventuali mutate condizioni od esigenze (art.
7 N.U.E.A. di P.R.G.).
L'area oggetto di intervento comprende lintero isolato delimitato
dalle vie Scapacino, Bianchi, Bellardi e Invorio e risulta attualmente
occupata da porzione di manufatto, ubicato lungo via Bellardi
angolo via Bianchi, consistente in parte delle strutture voltate,
per il quale in data 30 luglio 2002 la Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Urbanizzazioni ha espresso parere favorevole alla
conservazione in modo da preservare la memoria del sito e favorire
la possibilità di utilizzo dellarea e delle attrezzature
contenute allinterno anche in stagioni sfavorevoli.
Il P.R.G. vigente prevede per lAmbito 8.3 Albert due distinte
aree di concentrazione edificatoria attestate una a nord su via
Bianchi ed una a sud su via Scapacino con unarea centrale
da cedere per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport
ed un numero costante di 5 piani fuori terra per i due edifici.
Il P.E.C., invece, prevede di posizionare larea da cedere
a servizi nella parte nord dellisolato, che si attesta sulle
vie Bellardi, Bianchi e Invorio. In tal modo si otterrà
unarea per spazi pubblici a parco, gioco e sport di forma
regolare ed omogenea circondata ed accessibile da tre vie. Pertanto,
larea di concentrazione edificatoria è stata localizzata
nella parte sud dellisolato, dove verranno realizzati due
edifici a 7 piani fuori terra su pilotis, posizionati uno parallelamente
alla via Invorio e uno parallelamente alla via Bellardi, entrambi
arretrati dal filo strada di circa cinque metri.
Il Proponente, società Norim S.r.l., nella persona del
legale rappresentante, ha presentato in data 20 giugno 2002 (con
successive modifiche ed integrazioni), una proposta di Piano Esecutivo
Convenzionato relativo alla zona urbana di trasformazione "Ambito
8.3 Albert", finalizzato allattuazione dello stesso,
in conformità alle sopracitate norme di P.R.G..
Le aree per la realizzazione dei servizi pubblici sono pari a
complessivi 17.925,70 mq. di cui mq. 3.682,73 cedute allinterno
dellambito, mq. 908,97 assoggettate alluso pubblico
e mq. 13.334,00 cedute allesterno nel Parco Urbano e Fluviale
P1.
Considerato che i fabbricati esistenti sulle aree a servizi sono
già stati demoliti ad eccezione della porzione di manufatto
ubicato lungo via Bellardi angolo via Bianchi che verrà
mantenuto e ceduto senza muri perimetrali, il Proponente dovrà
eseguire le opere di consolidamento dei pilastri delle strutture
voltate, provvedere alla demolizione dei muri perimetrali del
manufatto ed eseguire, se necessarie, le opere di bonifica ambientale
ai sensi dell'art. 28 della NUEA di PRG, poste a totale ed esclusivo
carico del Proponente.
La Commissione Edilizia in data 19 settembre 2002 ha esaminato
il progetto planivolumetrico ed ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione, suggerendo, in sede di progettazione architettonica,
una soluzione migliorativa per quanto riguarda le testate, i cornicioni,
la movimentazione e l'articolazione volumetrica dei fabbricati.
I dati tecnici fondamentali dellintervento, che troverà
attuazione mediante il rilascio di una concessione edilizia, sono
i seguenti:
Superficie territoriale (ST) mq.
6.667,03
Superficie Lorda di Pavimento in progetto (SLP) mq.
5.333,63
n. Abitanti teorici insediabili
n. 157
Aree per servizi
mq. 17.925,70
di
cui:
Aree cedute allinterno dellAmbito
mq. 3.682,73
Aree assoggettate alluso pubblico allinterno dellAmbito
mq. 908,97
Aree cedute nel Parco Urbano e Fluviale P1 mq.
13.334,00
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in
esso contenute, il Proponente Società Norim S.r.l. si impegna
a cedere gratuitamente al Comune di Torino, entro sei mesi dalla
stipula della convenzione e comunque prima del rilascio della
concessione edilizia, aree a servizi per mq. 3.682,73 nonché
la porzione del manufatto ubicato lungo via Bellardi angolo via
Bianchi consistente in parte della struttura voltata e si obbliga
a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti
(art. 11 Legge 10/77) le opere di urbanizzazione previste dai
relativi progetti di massima, che fanno parte integrante del presente
PEC, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse. Inoltre,
il Proponente ha sottoscritto con il Sig. Rua Carlo, unico ed
esclusivo proprietario dellappezzamento di terreno sito
in Torino, strada comunale del Cimitero di Sassi, della superficie
catastale complessiva di 13.334 mq., destinato dal P.R.G. vigente
a "parchi urbani e fluviali" P1, un contratto preliminare
di compravendita dellanzidetto immobile. In sede di stipulazione
della convenzione allegata al presente provvedimento, la società
Norim s.r.l. provvederà al trasferimento della proprietà
della suddetta area in capo al Comune di Torino. Conseguentemente,
lelevazione dellindice di edificabilità territoriale
da 0,7 mq SLP/mq ST a 0,8 è condizionata alleffettiva
cessione dellarea suddetta di mq. 13.334 alla Città
di Torino.
Allinterno dellambito di intervento vengono, altresì,
assoggettate alluso pubblico aree di proprietà del
Proponente per complessivi mq. 908,97.
Le opere che il Proponente eseguirà a parziale scomputo
degli oneri di urbanizzazione dovuti sono strettamente collegate
allintervento da attuarsi e consistono sommariamente nella
realizzazione del verde pubblico, delle reti di illuminazione
per tali aree, nel recupero e ristrutturazione del manufatto e
nella realizzazione di spazi attrezzati per attività ludiche.
Tali opere inerenti larea da cedere gratuitamente a servizi
verranno eseguite dal Proponente entro 3 anni dallapprovazione
del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni
caso non oltre 4 anni dalla stipula della convenzione attuativa,
mentre lultimazione complessiva dellintervento dovrà
avvenire entro il termine di 5 anni dalla stipula della convenzione.
Si prende atto della dichiarazione da parte del Proponente, di
cui alla nota del 18 marzo 2003, che le opere di urbanizzazione
che lo stesso realizzerà direttamente sull'area di proprietà
assoggettata all'uso pubblico, saranno realizzate a propria cura
e spese.
L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria,
individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al
quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del
10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio
1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 405.271,65=, salvo ulteriori
definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche
dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
In quella sede verrà altresì adeguato il Computo
Metrico Estimativo ai nuovi prezzi unitari di cui allElenco
Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato
con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 (mecc.
2001 12221/29), dichiarata immediatamente eseguibile.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione comprensivo
del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore
Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che
ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti
Settori ottenendo parere favorevole.
Il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione
dovuti, da valutare al momento del rilascio delle concessioni
edilizie, in conformità alla deliberazione n. 205 della
Giunta Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) anche in
relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nei
progetti esecutivi delle opere stesse.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal P.E.C. i
suddetti oneri ammontano oggi a Euro 609.038,50=, di cui Euro
346.143,88= per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 262.894,62=
per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo aggiornamento
in caso di esito positivo del giudizio pendente in merito all'applicazione
dei coefficienti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 38/2001 del 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38).
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro
609.038,50
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare
- a scomputo (circa)
Euro 405.271,65
- differenza da versare in sede di concessioni edilizie (circa)
Euro 203.766,85
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n.
10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il
progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora
i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori,
ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto,
demandata al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
Il Proponente si impegna a garantire la quantità di edilizia
convenzionata, per mq. 133,36 di S.L.P., come previsto dallart.
7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, con offerta di vendita
di due unità immobiliari esterne allambito di intervento.
Il Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Città di
Torino ha provveduto ad effettuare un sopralluogo nei due alloggi
in Via Sobrero n. 19, verificando che gli stessi rispondono ai
requisiti minimi previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 9602388/12), mentre dal Settore Tecnico Estimo Logistica
Manutenzione Fabbricati Municipali, congiuntamente con i tecnici
del Settore Edilizia Residenziale Pubblica, si è constatato
che gli stessi sono in buone condizioni di manutenzione, risultando
appena ultimati i lavori di ristrutturazione.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
al PEC sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente
provvedimento.
Dato atto che allAlbo Pretorio della Città di Torino,
cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato
unitamente allo schema di Convenzione è stata inviata in
data 10 dicembre 2002, e pubblicata per affissione dall11
dicembre 2002 al 9 gennaio 2003, non sono pervenute osservazioni
e proposte scritte nei termini prescritti.
Rilevato che la Circoscrizione n. 4, cui il Piano Esecutivo Convenzionato
unitamente ai relativi elaborati tecnici, al progetto di massima
delle opere di urbanizzazione e allo schema di Convenzione sono
stati inviati in data 10 dicembre 2002 nella seduta del 20 gennaio
2003, con deliberazione n. 8 del Consiglio Circoscrizionale (mecc.
2003 00303/087), ha espresso parere favorevole, chiedendo di definire
con maggiore precisione nello schema di Convenzione limpegno
della proprietà a farsi carico della realizzazione di quelle
opere già segnalate e proposte dalla Circoscrizione in
merito alla conservazione e chiusura perimetrale di quattro delle
otto strutture voltate della porzione di manufatto ubicato lungo
via Bellardi angolo via Bianchi.
Alla osservazione del Consiglio Circoscrizionale n. 4, si controdeduce
quanto segue:
in merito alle richieste avanzate dalla Circoscrizione n. 4,
volte alla conservazione di porzione del manufatto e chiusura
perimetrale di quattro delle otto strutture voltate, il Settore
Urbanizzazioni in data 23 gennaio 2003 con nota prot. n. 2479
ha comunicato che tale richiesta è tecnicamente realizzabile.
Infatti sono stati individuati i criteri fondamentali e si è
proceduto a verificare la fattibilità economica e procedurale
di quanto proposto dalla Circoscrizione 4, constatando che le
variazioni richieste incidono in modo limitato sui progetti di
opere già proposti ed esaminati. Gli approfondimenti tecnici
necessari saranno, pertanto, inseriti nelle successive fasi della
progettazione preliminare ed esecutiva.
Il presente Piano Esecutivo Convenzionato risulta, altresì,
conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura
di approvazione è stata avviata con deliberazione della
Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così
come da Parere di Conformità espresso dal Settore Tutela
Ambiente in data 21 gennaio 2003, nel quale si richiama la necessità
di predisporre la valutazione previsionale del clima acustico
ex Lege 447/95.
Infine, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 2001
n. 443 art. 1 comma 6, si prende atto che in relazione al presente
Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allart. 1 comma 6 della
medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere della Circoscrizione n. 4 (all. 4 - n.
);
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione
Acustica;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art.
43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo alla zona urbana di
trasformazione "Ambito 8.3 Albert".
Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
i seguenti elaborati:
- Schema di Convenzione (all. 1 - n. )
corredato dai relativi allegati;
- Piano Esecutivo Convenzionato (all. 2 - n.
) costituito da:
- Relazione tecnico descrittiva dellintervento;
- Tavole (da Tav. 1 a Tav. 16);
- Documentazione fotografica (Tav. 17);
- Norme di attuazione;
- Progetto di massima opere di urbanizzazione (all. 3 - n.
) comprendente:
- Relazione tecnico illustrativa e computo metrico estimativo
di massima;
- Tavole (da Tav. 1 a Tav. 12);
2) di rinviare l'attuazione della presente deliberazione alla
stipulazione per atto pubblico della convenzione allegata, entro
il termine di sei mesi dalla data di esecutività della
presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal
Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con
funzione di penale per la mancata stipulazione o il ritardo nella
stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per
i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino
e la società "NORIM s.r.l.", con sede in Pinerolo
(TO), via Virginio n. 60, Codice Fiscale 05898750012, iscritta
al Tribunale di Pinerolo (TO), Registro Imprese di Torino al n.
TO191-4828/96, in questo atto rappresentata dal legale rappresentante
geom. Francesco Filippa, nato a Montegrosso dAsti (AT) il
15 gennaio 1940, cod. fiscale FLP FNC 40A15 F527L, residente a
Collegno (TO) in via Petrarca n. 18 e domiciliato per la carica
presso la società Norim S.r.l., con l'autorizzazione all'Ufficiale
rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative
Edilizie;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione
contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno
di spesa, corrispondente, nel progetto di massima a Euro 405.271,65
per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nellAmbito
di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione
rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva
determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo
Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allart. 1 comma 6 della
Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di concessione
e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
- Pagina 3, lettera H), punto 7), penultima riga, i numeri:
"17 e 18" sono sostituiti dai seguenti: "16
e 17".
- Pagina 8, ARTICOLO 10, le prime diciassette righe: "Opere
di urbanizzazione eseguite a scomputo
busket, muretti
e panchine.", sono sostituite dal seguente testo:
In conformità al disposto di cui all'articolo 11 della
Legge 10/1977 e s.m.i., il Proponente si obbliga a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione previste dal P.E.C. con
le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole
opere e con l'articolazione operativa di cui al successivo articolo
14.
Il Proponente si impegna a realizzare a propria cura e spese le
opere di urbanizzazione sullarea assoggettata alluso
pubblico e comunque ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città
tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti esecutivi.
Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità
della Legge 109/1994 e s.m.i.
Le opere da eseguire a scomputo sono sommariamente indicate come
segue:
- realizzazione del verde pubblico;
- reti di fognatura bianca e nera;
- conservazione e chiusura perimetrale di 4 delle strutture voltate
del manufatto esistente ubicato lungo la via Bellardi angolo via
Bianchi, da destinare a centro di aggregazione;
- pavimentazioni varie, gioco bimbi e ragazzi, gioco bocce, parete
di arrampicata, cesto basket, muretti e panchine.
Le opere che il Proponente eseguirà sullarea assoggettata
alluso pubblico, a propria cura e spese, sono sommariamente
indicate come segue:
- realizzazione del verde;
- illuminazione pubblica;
- rete raccolta acque meteoriche.".
- pagina 11, il testo dell'ARTICOLO 12 Oneri di Urbanizzazione,
è sostituito dal seguente:
Il Proponente si impegna per sé stesso, suoi successori
o aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere gli oneri di
urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio delle
singole concessioni edilizie, in conformità alla Deliberazione
C.C. del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) "Integrazione
dei criteri e delle modalità di calcolo degli oneri di
urbanizzazione primaria in sede di PEC previste dalla Deliberazione
C.C. 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38)", ed anche in relazione
al costo delle opere di urbanizzazione definite nel progetto esecutivo
delle stesse. Sulla base delle indicazioni progettuali fornite
dal PEC i suddetti oneri sono, ad oggi, così determinati:
1) Calcolo analitico del costo delle opere di urbanizzazione primaria
corrispondente alla sistemazione di tutte le aree destinate a
servizi
(riferimento Progetto di massima): 450.301,83 - 10% coeff.
riduzione =
405.271,65
Costo unitario medio al mq. ( 405.271,65/mq. 4.591,70):
88,26
2) Quota oneri per urbanizzazione primaria relativa alla superficie
teorica per servizi a carico dell'intervento (nei limiti dello
standard di cui all'art. 21 LUR):
(mq. 5.333,63/34x25 x /mq.88,26):
346.143,88
3) Onere tabellare relativo alle opere di urbanizzazione primaria:
242.253,47
4) Onere tabellare relativo alle opere di urbanizzazione secondaria:
262.894,62
La somma degli importi relativi ai punti 2) e 4), pari a
609.038,50 costituirà il contributo a carico del privato
per urbanizzazione primaria e secondaria, salvo aggiornamento
in caso di esito positivo del giudizio pendente in merito allapplicazione
dei coefficienti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 38/2001 del 19 marzo 2001 mecc. 2001 01742/38.
Tale contributo, al quale dovrà essere sottratto l'importo
di cui al punto 1) relativo alle opere da realizzare a scomputo
degli oneri di urbanizzazione (art. 10 della presente convenzione),
verrà corrisposto secondo la usuale rateizzazione e con
le modalità operate dal Comune di Torino: quattro rate
semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al
momento del rilascio della concessione edilizia.".
- pagina 12, ARTICOLO 15 Garanzie finanziarie, il punto
a): "a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti di cui al precedente art 10;" è sostituito
dal seguente:
"a) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti e per le opere da eseguire a propria cura e spese, sull'area
assoggettata all'uso pubblico, di cui al precedente art. 10;".
- pagina 13, ARTICOLO 17 Locazioni unità immobiliari
ad uso residenziale all'interno o all'esterno dell'ambito di intervento,
seconda riga, il numero: "17" è sostituito
dal seguente: "16".
- la "TAV. 8 PIANTA PIANI INTERRATI E TERRENO SCALA 1/500", è sostituita dalla nuova "TAV. 8 PIANTA PIANI INTERRATI E TERRENO SCALA 1/500" (all. 5 - n. ).
- Il "Computo Metrico estimativo di massima Costo delle Opere di Urbanizzazione Preventivo sommario Prezziario della Regione Piemonte dicembre 2001" è sostituito dal nuovo "Computo Metrico estimativo di massima Costo delle Opere di Urbanizzazione Preventivo sommario Prezziario della Regione Piemonte dicembre 2001" (all. 6 - n. ).