Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve e Urbanistiche
n. ord. 41
2003 00959/009
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 LETTERE B) E G) DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA LE VIE BAIARDI, ZURETTI, BIGLIERI E VENTIMIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA UNITA' SPINALE UNIPOLARE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda lisolato compreso
tra le Vie Baiardi, Zuretti, Biglieri e Ventimiglia, nella Circoscrizione
Amministrativa 9, di proprietà del Comune di Torino, con
superficie di circa 7.400 mq. Attualmente larea è
occupata da un parcheggio pubblico a pagamento su due piani in
struttura metallica gestito dallATM, da un magazzino in
uso alla Città di Torino e da un fabbricato di servizio
dellAMIAT ed è destinato dal P.R.G. vigente ad Area
per Servizi pubblici S, lettera "p" - aree per parcheggi
-, lettera "ar" - servizi tecnici e per ligiene
urbana - e lettera "VI" - aree per la viabilità
esistente.
La Legge Regionale 61/97 individua lAzienda Ospedaliera
C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide qualificata per la realizzazione
dellUnità Spinale Unipolare, qualifica motivata dalla
esigenza di trattare i pazienti medullolesi, che necessitano di
cure riabilitative, senza doverli trasferire dallattiguo
Presidio Ospedaliero C.T.O.
La scelta del C.T.O. quale sede della prima Unità Spinale
Unipolare a standard funzionali avanzatissimi deriva dalla valutazione
del bacino di utenza, non solo cittadino e provinciale, ma anche
extra provinciale, dalla immediata fungibilità delle specifiche
competenze specialistiche nella terapia e riabilitazione dei portatori
di lesioni al midollo spinale e dallingente esperienza accumulata
nel trattamento di tali pazienti.
Inoltre la scelta del C.T.O. quale Ospedale Olimpico per le Olimpiadi
invernali di Torino 2006, cui seguiranno le Paraolimpiadi, rende
necessario un adeguato dimensionamento della struttura e in tale
ottica la realizzazione della nuova Unità si configura
come occasione irrinunciabile e potrà beneficiare dei finanziamenti
previsti dalla Legge 285/2000 relativi alle "opere correlate"
ai Giochi Olimpici.
A seguito di riunioni tecniche riguardanti anche aspetti procedurali,
un gruppo di lavoro alluopo costituito ha verificato la
possibilità di variazione dello strumento urbanistico generale,
al fine di rendere compatibili i programmi e le opere in progetto.
Pertanto il presente provvedimento è stato predisposto
in applicazione delle procedure ordinarie della Legge Urbanistica
Regionale.
LAzienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, con note
in data 11 luglio 2002 e 1° ottobre 2002, ha trasmesso la
documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica
finalizzata alla realizzazione della Nuova Unità Spinale
Unipolare, con allegati i progetti di massima dellopera
stessa.
Lintervento edilizio previsto, così come di massima
illustrato nelle tavole allegate, consiste in sintesi nella costruzione
della struttura ospedaliera a cinque piani f.t. e del relativo
parcheggio di pertinenza pluripiano interrato con accessi dedicati
e indipendenti, così come il previsto parcheggio pubblico
interrato pluripiano a rotazione con accessi dedicati; il progetto
prevede inoltre la sistemazione a verde pubblico a livello del
sedime stradale.
I plessi ospedalieri costituiti dalla realizzanda Unità
spinale e dallesistente Centro Traumatologico Ortopedico
saranno uniti tra loro da un passaggio aereo, sulla via Zuretti,
al fine di rendere funzionalmente collegate le due strutture pubbliche.
Tale struttura a carattere pedonale, al fine di non interferire
con la viabilità esistente, dovrà essere realizzata
con un franco idoneo rispetto alla quota stradale sottostante.
Si sottolinea la notevole valenza che assumerà tale nuova
struttura ospedaliera, caratterizzata da unaltissima specializzazione,
nonchè lopportunità di realizzare in via definitiva
parcheggi in struttura interrati per i fabbisogni derivanti dal
nuovo insediamento e per quelli pregressi (attualmente assolti
con struttura metallica in superficie - fast Park). Le aree in
superficie, non occupate da fabbricati, potranno, poi, essere
sistemate con verde e giardino pubblico, in luogo dellattuale
parcheggio.
Pertanto, al fine di rendere coerente con lo strumento urbanistico
vigente l'area su cui sorgerà la nuova struttura ospedaliera,
nonché la realizzazione dei parcheggi pubblici e pertinenziali,
occorre procedere ad una variazione urbanistica ai sensi dellarticolo
17 comma 8 della Legge Urbanistica Regionale che comporta, all'interno
dell'Area per Servizi pubblici S, il cambio dalla lettera "p"
- aree per parcheggi -, lettera "ar" - servizi tecnici
e per ligiene urbana - e lettera "VI" - aree per
la viabilità esistente -, alla lettera "h" -
attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere, ferma restando
la natura di sevizio pubblico dell'area, in particolare destinata
ad ospitare esclusivamente funzioni di Sanità pubblica
per U.S.U. così come previsto dal DPR del 27 marzo 1992.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti
e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre
2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere
espresso dal Settore Tutela Ambiente del 17 dicembre 2002, che
si allega (all. 2).
Il predetto parere prevede, altresì, la necessità
che, ai sensi della lettera b) comma 3 dellart. 8 della
Legge quadro sullinquinamento acustico n. 447/95, prima
della realizzazione del complesso ospedaliero, venga predisposta
una valutazione previsionale del clima acustico.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti, non varia la quantità di aree per servizi già
presenti nel P.R.G. e costituisce modifica allo strumento urbanistico
ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettere b) e g) della Legge Urbanistica
Regionale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 8 lettere b)
e g) della L.R.. 56/77 il provvedimento di variazione al vigente
Piano Regolatore Generale, relativo allarea compresa tra
le vie Baiardi, Zuretti, Biglieri e Ventimiglia, per la realizzazione
di una nuova Unità Spinale Unipolare, come descritto in
narrativa e più in dettaglio nellallegato (all. 1)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Al presente provvedimento sono allegati lelaborato tecnico
e il parere di coerenza con il Piano di zonizzazione acustica
(all.ti 1-2 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.