Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve e Urbanistiche

  n. ord. 41
2003 00959/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MARZO 2003

(proposta dalla G.C. 18 febbraio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 LETTERE B) E G) DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA LE VIE BAIARDI, ZURETTI, BIGLIERI E VENTIMIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA UNITA' SPINALE UNIPOLARE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l’isolato compreso tra le Vie Baiardi, Zuretti, Biglieri e Ventimiglia, nella Circoscrizione Amministrativa 9, di proprietà del Comune di Torino, con superficie di circa 7.400 mq. Attualmente l’area è occupata da un parcheggio pubblico a pagamento su due piani in struttura metallica gestito dall’ATM, da un magazzino in uso alla Città di Torino e da un fabbricato di servizio dell’AMIAT ed è destinato dal P.R.G. vigente ad Area per Servizi pubblici S, lettera "p" - aree per parcheggi -, lettera "ar" - servizi tecnici e per l’igiene urbana - e lettera "VI" - aree per la viabilità esistente.
La Legge Regionale 61/97 individua l’Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide qualificata per la realizzazione dell’Unità Spinale Unipolare, qualifica motivata dalla esigenza di trattare i pazienti medullolesi, che necessitano di cure riabilitative, senza doverli trasferire dall’attiguo Presidio Ospedaliero C.T.O.
La scelta del C.T.O. quale sede della prima Unità Spinale Unipolare a standard funzionali avanzatissimi deriva dalla valutazione del bacino di utenza, non solo cittadino e provinciale, ma anche extra provinciale, dalla immediata fungibilità delle specifiche competenze specialistiche nella terapia e riabilitazione dei portatori di lesioni al midollo spinale e dall’ingente esperienza accumulata nel trattamento di tali pazienti.
Inoltre la scelta del C.T.O. quale Ospedale Olimpico per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, cui seguiranno le Paraolimpiadi, rende necessario un adeguato dimensionamento della struttura e in tale ottica la realizzazione della nuova Unità si configura come occasione irrinunciabile e potrà beneficiare dei finanziamenti previsti dalla Legge 285/2000 relativi alle "opere correlate" ai Giochi Olimpici.
A seguito di riunioni tecniche riguardanti anche aspetti procedurali, un gruppo di lavoro all’uopo costituito ha verificato la possibilità di variazione dello strumento urbanistico generale, al fine di rendere compatibili i programmi e le opere in progetto. Pertanto il presente provvedimento è stato predisposto in applicazione delle procedure ordinarie della Legge Urbanistica Regionale.
L’Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, con note in data 11 luglio 2002 e 1° ottobre 2002, ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione della Nuova Unità Spinale Unipolare, con allegati i progetti di massima dell’opera stessa.
L’intervento edilizio previsto, così come di massima illustrato nelle tavole allegate, consiste in sintesi nella costruzione della struttura ospedaliera a cinque piani f.t. e del relativo parcheggio di pertinenza pluripiano interrato con accessi dedicati e indipendenti, così come il previsto parcheggio pubblico interrato pluripiano a rotazione con accessi dedicati; il progetto prevede inoltre la sistemazione a verde pubblico a livello del sedime stradale.
I plessi ospedalieri costituiti dalla realizzanda Unità spinale e dall’esistente Centro Traumatologico Ortopedico saranno uniti tra loro da un passaggio aereo, sulla via Zuretti, al fine di rendere funzionalmente collegate le due strutture pubbliche. Tale struttura a carattere pedonale, al fine di non interferire con la viabilità esistente, dovrà essere realizzata con un franco idoneo rispetto alla quota stradale sottostante.
Si sottolinea la notevole valenza che assumerà tale nuova struttura ospedaliera, caratterizzata da un’altissima specializzazione, nonchè l’opportunità di realizzare in via definitiva parcheggi in struttura interrati per i fabbisogni derivanti dal nuovo insediamento e per quelli pregressi (attualmente assolti con struttura metallica in superficie - fast Park). Le aree in superficie, non occupate da fabbricati, potranno, poi, essere sistemate con verde e giardino pubblico, in luogo dell’attuale parcheggio.
Pertanto, al fine di rendere coerente con lo strumento urbanistico vigente l'area su cui sorgerà la nuova struttura ospedaliera, nonché la realizzazione dei parcheggi pubblici e pertinenziali, occorre procedere ad una variazione urbanistica ai sensi dell’articolo 17 comma 8 della Legge Urbanistica Regionale che comporta, all'interno dell'Area per Servizi pubblici S, il cambio dalla lettera "p" - aree per parcheggi -, lettera "ar" - servizi tecnici e per l’igiene urbana - e lettera "VI" - aree per la viabilità esistente -, alla lettera "h" - attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere, ferma restando la natura di sevizio pubblico dell'area, in particolare destinata ad ospitare esclusivamente funzioni di Sanità pubblica per U.S.U. così come previsto dal DPR del 27 marzo 1992.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente del 17 dicembre 2002, che si allega (all. 2).
Il predetto parere prevede, altresì, la necessità che, ai sensi della lettera b) comma 3 dell’art. 8 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95, prima della realizzazione del complesso ospedaliero, venga predisposta una valutazione previsionale del clima acustico.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, non varia la quantità di aree per servizi già presenti nel P.R.G. e costituisce modifica allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettere b) e g) della Legge Urbanistica Regionale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 8 lettere b) e g) della L.R.. 56/77 il provvedimento di variazione al vigente Piano Regolatore Generale, relativo all’area compresa tra le vie Baiardi, Zuretti, Biglieri e Ventimiglia, per la realizzazione di una nuova Unità Spinale Unipolare, come descritto in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Al presente provvedimento sono allegati l’elaborato tecnico e il parere di coerenza con il Piano di zonizzazione acustica (all.ti 1-2 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.