Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 105
2003 00664/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 66 AL P.R.G AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento ha per oggetto 11 immobili di proprietà della Città ubicati nei territori delle Circoscrizioni Amministrative n. 1 (Centro Crocetta), 3 (Pozzo Strada San Paolo Cenisia Cit Turin), 4 (San Donato Parella), 7 (Aurora Rossini Valdocco Vanchiglia Madonna del Pilone) e 8 (San Salvario Cavoretto Borgo Po), per una superficie fondiaria totale pari a circa mq. 69.778.
Tali immobili fanno parte del patrimonio comunale per il quale lAmministrazione ha avviato la predisposizione di un programma di riqualificazione e di valorizzazione, finalizzato da una parte a razionalizzare in modo più efficace lutilizzo degli spazi in rapporto alle proprie esigenze istituzionali (riutilizzando gli uffici giudiziari, riaccorpando uffici attualmente localizzati in modo non organico sul territorio, ecc.) e dallaltra a reperire nuove risorse, con lalienazione degli immobili ritenuti non più necessari allassolvimento delle funzioni istituzionali, da destinare ad investimenti e miglioramento dellambiente urbano, senza necessariamente ricorrere ad imposizioni fiscali aggiuntive o nuovi indebitamenti, nel rispetto del patto di stabilità imposto dalla legge. Inoltre, attraverso la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare della Città si intende favorire laccesso alla proprietà dellabitazione, in applicazione dellart. 47, comma 2 della Costituzione.
In particolare, il presente provvedimento riguarda 11 immobili già utilizzati prevalentemente per servizi di varia natura e, pertanto, destinati dal vigente P.R.G. in gran parte a servizi pubblici ("S", soggetti ai disposti degli artt. 3, 8, 19 e 21 delle N.U.E.A. di P.R.G.); solo una minima porzione di detti immobili e delle relative aree di pertinenza ha una destinazione duso diversa, in prevalenza di tipo residenziale. Fa eccezione limmobile di Piazza Robilant 16, che il vigente P.R.G. destina a Servizi Privati (SP), per "Impianti e attrezzature sportive (v)". Questultimo immobile, pur non rientrando negli obiettivi della valorizzazione del patrimonio della Città, rappresenta un bene patrimoniale da rivalutare nella logistica e, pertanto, considerato che è di proprietà della Città e che gli usi in atto sono di interesse pubblico, la variazione di destinazione urbanistica è da servizi privati a servizi pubblici, confermando nello specifico la "v", ovvero aree per il verde il gioco e lo sport.
Lanalisi degli immobili di proprietà comunale è stata condotta di concerto tra gli uffici competenti delle Divisioni Patrimonio e Urbanistica, con la supervisione della Direzione Generale attraverso verifiche successive e incrociate, al fine di individuare quelli ritenuti idonei ad una possibile alienazione; si è provveduto, sotto il profilo urbanistico, ad una verifica puntuale delle destinazioni duso previste dal vigente P.R.G., dei relativi vincoli e delleventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali sovraordinati (P.T.O; P.dA, P.S.F.F; P.A.I; P.S.I.); infine sono stati acquisiti tutti i pareri di competenza.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, lAmministrazione Comunale, terminata la completa ricognizione del patrimonio immobiliare, ha individuato il presente gruppo di 14 immobili che si prestano, ad un uso diverso da quello previsto dal vigente PRG.
Occorre, pertanto, procedere alla variazione urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dellarticolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Qui di seguito vengono in sintesi elencate le specifiche variazioni per ciascun immobile, rinviando, per maggior dettaglio, ai singoli fascicoli di ciascun immobile allegati al provvedimento:
A) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 2/6, sito in via Strada del Nobile 36 (vedi fascicolo A) pari a circa mq. 5.271 in parte da "Servizi Pubblici S, in particolare ar (servizi tecnici e per ligiene urbana)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte collinare)" e in parte a "Servizi Pubblici S, in particolare v (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport)";
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 3/40, sito in via Caraglio 27 (vedi fascicolo B) di circa mq. 1.668 da "Servizi Pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune)" a "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste, in particolare ad Area normativa M1";
C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 4/57, sito in via Cesare Balbo 23 (vedi fascicolo C) di circa mq. 469 da "Servizi pubblici S, in particolare ar (servizi tecnici e per ligiene urbana)" a "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste, in particolare ad Area normativa M1";
E) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 20/188, sito in Strada Antica di Mongreno 329 (vedi fascicolo E) di circa mq. 19.484 da "Area a Parco Naturale della Collina P4" a "Aree a servizi privati di interesse pubblico SP-a.";
F) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 21/189, sito in Strada Alta di Mongreno 343 (vedi fascicolo F) di circa mq. 1.149 da "Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte collinare)";
H) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 41/442, sito in Strada Comunale di Superga 15 (vedi fascicolo H) di circa mq. 4.282 da "Servizi pubblici S, in particolare v (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport)" a "Zone Consolidate Collinari, in particolare ad area normativa R6";
I) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 48/585, sito in via G. Battista Bricherasio 8 (vedi fascicolo I) di circa mq. 984 da "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte piana) con destinazione duso ad attrezzature di interesse comune (a)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte piana) con destinazione duso ad attività terziarie TE";
L) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 67/979, sito in corso Svizzera 59 (vedi fascicolo L) di circa mq. 9.463 da "Servizi pubblici S, in particolare i (istruzione inferiore)" a "Servizi pubblici S, in particolare am (mercati e centri commerciali pubblici) e i (istruzione inferiore)";
M) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 68/981, sito in via Rieti 12 (vedi fascicolo M) di circa mq. 3.714 da "Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune) e ar (servizi tecnici e per ligiene urbana)" a "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste, in particolare ad Area normativa R2 (mq. 1.993 circa) e a Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune) (mq. 1.721 circa)";
N) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 73/10137, sito in via Amerigo Vespucci 25 (vedi fascicolo N) di circa mq. 1.354 da "Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte piana)";
O) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 88/529, sito in Piazza Carlo di Robilant 16 (vedi fascicolo O) di circa mq. 21.940 da "Area a Servizi Privati SP, in particolare v (impianti ed attrezzature sportive)" a "Servizi Pubblici S, in particolare v (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport)".
La conseguente attribuzione agli immobili sopra elencati dei parametri urbanistico edilizi afferenti le "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste", in particolare aree normative M1, R2, R3, "Zone Consolidate Collinari", in particolare R6 e "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie" sia di parte piana sia di parte di collina.
La presente variante comporta una diminuzione delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 7.686.
Si specifica, tuttavia, che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dellart. 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento individua previsioni tecniche con rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con piani sovracomunali, e, pertanto, costituisce variante parziale ai sensi del comma 7, dell'articolo 17, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento è stato trasmesso, a norma dell'art. 44 - primo comma - del Regolamento Comunale sul Decentramento alle relative Circoscrizioni per lespressione del parere di competenza.
La Circoscrizione 1 e la Circoscrizione 4 hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole per limmobile
di piazza Robilant n. 16; negativo per l'immobile di via Caraglio
n. 27; negativo per l'immobile di via Rieti n. 12.
Sintesi Osservazioni:
- Immobile di via Caraglio n. 27 - Parere negativo
alla proposta di variazione urbanistica da "Servizi pubblici
S" a "Zone urbane consolidate miste", proponendo
in alternativa una destinazione d'uso alle sole attività
di terziario o artigianali, con la possibilità di parcheggio
pubblico multipiano sotterraneo.
- Immobile di via Rieti n. 12 - Parere negativo
alla proposta di variazione urbanistica da "Servizi pubblici
S" a "Zone urbane consolidate miste", al fine di
poter disporre di quest'area per far fronte alla carenza di servizi
pubblici zonali nella cosidetta zona "Aeronautica".
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole con indicazioni
riguardanti l'immobile di via Balbo 23.
Sintesi Osservazioni:
La Settima Circoscrizione, per quanto riguarda l'immobile ubicato
in fregio alla via Balbo 23, di circa mq. 469 e indicato dal P.R.G.
vigente a "Servizi pubblici - ar, servizi zonali" (Servizi
zonali e per l'igiene urbana) che la variante parziale in oggetto
destina a "Zone urbane consolidate miste", in particolare
ad Area Normativa M1, richiede che la sua destinazione urbanistica
sia mantenuta a servizi pubblici; infatti l'immobile, con un opportuno
progetto di riqualificazione, potrebbe essere utilizzato per servizi
di carattere sociale a favore della popolazione del quartiere
Vanchiglia.
La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole per limmobile
di corso Sicilia n. 23; non favorevole per l'immobile di strada
del Nobile n. 36; non favorevole per l'immobile di strada Revigliasco
n. 77.
Sintesi Osservazioni:
Per gli immobili di strada del Nobile n. 36 e di strada Revigliasco
n. 77 la Circoscrizione manifesta il suo interesse al mantenimento
di tali beni che potrebbero essere gestiti direttamente dalla
Circoscrizione stessa per la realizzazione di progetti di interesse
pubblico.
Alle suddette osservazioni, si controdeduce come segue:
CONTRODEDUZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE 3
a) In relazione all'immobile di via Caraglio
si riferisce che il Piano Regolatore ha impresso agli immobili
destinazioni urbanistiche tenendo conto delle effettive consistenze
e configurazioni del tessuto edilizio esistente. La variazione
urbanistica dell'immobile in questione è volta a ricostituire
in modo omogeneo e coerente il tessuto urbanistico - edilizio
della zona che presenta infatti isolati misti prevalentemente
residenziali con la contemporanea compresenza di attività
produttive e artigianali. Eventuali altre destinazioni, come richieste
dalla Circoscrizione risulterebbero incoerenti poiché interstiziali
all'intero isolato e limitate ad una cellula edilizia che tra
l'altro è di ridotte dimensioni rispetto all'intero isolato.
Inoltre le trasformazioni per tali aree normative, unitamente
alla residenza prevedono la possibilità di insediare al
piano interrato, terreno e primo attività commerciali al
dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi,
attività artigianali di servizio, attività di produzione
e ricerca a carattere innovativo, agenzie bancarie, e anche ai
piani superiori studi professionali ecc. Tale "ventaglio"
di possibili attività potenzialmente insediabili configura
la destinazione urbanistica impressa dalla variante come idonea
ed in linea con parte delle richieste della stessa Circoscrizione.
Pertanto si rigetta l'osservazione per l'immobile di via Caraglio.
b) Per l'immobile di via Rieti si accoglie parzialmente
l'osservazione e pertanto parte dell'area (mq. 1.721 circa di
mq. 3.714) oggetto di variante viene ridestinata a servizi pubblici
di carattere zonale ed in particolare a servizi pubblici lettera
"a" attrezzature di interesse comune. Nella restante
parte si conferma la destinazione residenziale riducendo sostanzialmente
della metà rispetto alla prima proposta di variante la
capacità edificatoria del lotto. In tal modo sarà
possibile effettuare nell'area a servizi pubblici interventi volti
a dare un'area di pertinenza al servizio pubblico oggetto di recente
manutenzione straordinaria. Allo stesso tempo si ritiene di mantenere
la parziale previsione di area normativa Residenziale "R2"
al fine di completare le cortine edilizie della via Val Lagarina
con i relativi risvolti delle maniche edilizie nelle vie Vipacco
e Rieti.
CONTRODEDUZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE 7
a) La proposta di destinare l'area comunale sita
in Via Balbo n. 23 a Pubblici Servizi non risulta razionalmente
accoglibile sia per la conformazione del lotto che per la situazione
fabbricativa esistente.
L'insufficiente propensione dell'area ad accogliere un Servizio
Pubblico deriva dalla sua forma rettangolare molto allungata con
il lato minore fronteggiante la via Balbo, con dimensioni di mt.
13,90 x 50,70. Potrebbe quindi essere realizzato solo un nuovo
edificio di ridotte dimensioni sul fronte strada, adatto ad una
residenza ma non ad ospitare attività di pubblico interesse.
La residua area a cortile mal si presta a sua volta ad un uso
pubblico.
Anche il recupero dei fabbricati esistenti non appare proponibile.
L'edificio ad 1 p.f.t. verso strada (dimensioni mt. 9,30 x 9,00)
si presenta in cattive condizioni manutentive e comunque offre
spazi scarsi ed irrazionali. Le sue dimensioni non ne giustificano
il recupero.
Sul lato opposto, in fondo al cortile, esiste un basso fabbricato
con struttura portante in muratura, in pessime condizioni manutentive,
il cui ripristino non può essere ritenuto conveniente anche
in relazione al possibile riuso che potrebbe derivarne.
Per questi motivi non si ritiene attuabile la destinazione dell'area
a Pubblici Servizi.
CONTRODEDUZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8
a) In relazione all'immobile di strada Revigliasco
n. 77 si ritiene accoglibile l'osservazione formulata dalla Circoscrizione
e pertanto tale immobile viene stralciato dalla presente variante
urbanistica.
b) Per l'immobile di strada del Nobile n. 36
anche a seguito del sopralluogo effettuato dalle Commissioni consiliari
congiunte II e VI, si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione
formulata dalla Circoscrizione e pertanto si modifica la zonizzazione
riguardante l'area oggetto di variante che riduce notevolmente
l'area destinata a "Zone a verde privato con preesistenze
edilizie (parte collinare)".
In accoglimento ad alcune delle osservazioni delle Circoscrizioni di cui sopra, si modificano, conseguentemente, i relativi elaborati tecnici allegati al provvedimento e vengono pertanto sostituiti da nuovi elaborati con le modifiche apportate a seguito degli emendamenti.
Il provvedimento è, altresì, coerente con il
Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli uffici competenti
e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre
2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere
redatto dalla Divisione ambiente e Mobilità Settore
Tutela e Ambiente nel quale, si segnalano alcune prescrizioni
aggiuntive per i seguenti immobili:
a) immobile in strada del Nobile 36: "Si
richiede, data la sensibilità della zona, che la realizzazione
di eventuali impianti sportivi o ricreativi sia accompagnata da
documentazione di impatto acustico, ai sensi del comma 2, art.
8 della Legge quadro sullinquinamento acustico, n. 447/95";
c) immobile in via Balbo 23: "Data la limitata
estensione dellarea non si ravvede la necessità,
a trasformazione avvenuta, di valutare lopportunità
di modificare lattribuzione di classe acustica da IV a III
"Aree di tipo misto";
g) immobile in strada Comunale Antica di Revigliasco
77: "Tuttavia, stante la natura della modifica il Settore
scrivente valuterà lopportunità di modificare
lattribuzione di classe acustica da I a II classe "Aree
destinate ad uso prevalentemente residenziale";
l) immobile in c.so Svizzera 59: "Data la
limitata estensione dellarea ad uso commerciale e la vicinanza
con un edificio scolastico, il Settore scrivente ritiene opportuno
valutare lopportunità di modificare lattribuzione
di classe acustica da IV a III "Aree di tipo misto".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visti i pareri delle Circoscrizioni competenti (1, 3, 4, 7, 8) (all. 16-20 - nn. );
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1. di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma
7 della L.U.R., la variante parziale n. 66 al vigente P.R.G. riguardante
il cambio di destinazione urbanistica dei 11 immobili di proprietà
della Città ubicati nei territori delle Circoscrizioni
Amministrative n. 1 (Centro Crocetta), 3 (Pozzo Strada San Paolo
Cenisia Cit Turin), 4 (San Donato Parella), 7 (Aurora Rossini
Valdocco Vanchiglia Madonna del Pilone) e 8 (San Salvario Cavoretto
Borgo Po), come descritto in narrativa e negli allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.
21, 22, 3, 4, 23, 7, 24, 10, 11, 25, 13, 14 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.