Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 105
2003 00664/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 LUGLIO 2003
(proposta dalla G.C. 4 febbraio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 66 AL P.R.G AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento ha per oggetto 11 immobili di proprietà della Città ubicati nei territori delle Circoscrizioni Amministrative n. 1 (Centro Crocetta), 3 (Pozzo Strada San Paolo Cenisia Cit Turin), 4 (San Donato Parella), 7 (Aurora Rossini Valdocco Vanchiglia Madonna del Pilone) e 8 (San Salvario Cavoretto Borgo Po), per una superficie fondiaria totale pari a circa mq. 69.778.

Tali immobili fanno parte del patrimonio comunale per il quale l’Amministrazione ha avviato la predisposizione di un programma di riqualificazione e di valorizzazione, finalizzato da una parte a razionalizzare in modo più efficace l’utilizzo degli spazi in rapporto alle proprie esigenze istituzionali (riutilizzando gli uffici giudiziari, riaccorpando uffici attualmente localizzati in modo non organico sul territorio, ecc.) e dall’altra a reperire nuove risorse, con l’alienazione degli immobili ritenuti non più necessari all’assolvimento delle funzioni istituzionali, da destinare ad investimenti e miglioramento dell’ambiente urbano, senza necessariamente ricorrere ad imposizioni fiscali aggiuntive o nuovi indebitamenti, nel rispetto del patto di stabilità imposto dalla legge. Inoltre, attraverso la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare della Città si intende favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione, in applicazione dell’art. 47, comma 2 della Costituzione.

In particolare, il presente provvedimento riguarda 11 immobili già utilizzati prevalentemente per servizi di varia natura e, pertanto, destinati dal vigente P.R.G. in gran parte a servizi pubblici ("S", soggetti ai disposti degli artt. 3, 8, 19 e 21 delle N.U.E.A. di P.R.G.); solo una minima porzione di detti immobili e delle relative aree di pertinenza ha una destinazione d’uso diversa, in prevalenza di tipo residenziale. Fa eccezione l’immobile di Piazza Robilant 16, che il vigente P.R.G. destina a Servizi Privati (SP), per "Impianti e attrezzature sportive (v)". Quest’ultimo immobile, pur non rientrando negli obiettivi della valorizzazione del patrimonio della Città, rappresenta un bene patrimoniale da rivalutare nella logistica e, pertanto, considerato che è di proprietà della Città e che gli usi in atto sono di interesse pubblico, la variazione di destinazione urbanistica è da servizi privati a servizi pubblici, confermando nello specifico la "v", ovvero aree per il verde il gioco e lo sport.

L’analisi degli immobili di proprietà comunale è stata condotta di concerto tra gli uffici competenti delle Divisioni Patrimonio e Urbanistica, con la supervisione della Direzione Generale attraverso verifiche successive e incrociate, al fine di individuare quelli ritenuti idonei ad una possibile alienazione; si è provveduto, sotto il profilo urbanistico, ad una verifica puntuale delle destinazioni d’uso previste dal vigente P.R.G., dei relativi vincoli e dell’eventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali sovraordinati (P.T.O; P.d’A, P.S.F.F; P.A.I; P.S.I.); infine sono stati acquisiti tutti i pareri di competenza.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale, terminata la completa ricognizione del patrimonio immobiliare, ha individuato il presente gruppo di 14 immobili che si prestano, ad un uso diverso da quello previsto dal vigente PRG.

Occorre, pertanto, procedere alla variazione urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

Qui di seguito vengono in sintesi elencate le specifiche variazioni per ciascun immobile, rinviando, per maggior dettaglio, ai singoli fascicoli di ciascun immobile allegati al provvedimento:

A)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 2/6, sito in via Strada del Nobile 36 (vedi fascicolo A) pari a circa mq. 5.271 in parte da "Servizi Pubblici S, in particolare ar (servizi tecnici e per l’igiene urbana)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte collinare)" e in parte a "Servizi Pubblici S, in particolare v (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport)";

B)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 3/40, sito in via Caraglio 27 (vedi fascicolo B) di circa mq. 1.668 da "Servizi Pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune)" a "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste, in particolare ad Area normativa M1";

C)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 4/57, sito in via Cesare Balbo 23 (vedi fascicolo C) di circa mq. 469 da "Servizi pubblici S, in particolare ar (servizi tecnici e per l’igiene urbana)" a "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste, in particolare ad Area normativa M1";

E)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 20/188, sito in Strada Antica di Mongreno 329 (vedi fascicolo E) di circa mq. 19.484 da "Area a Parco Naturale della Collina P4" a "Aree a servizi privati di interesse pubblico SP-a.";

F)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 21/189, sito in Strada Alta di Mongreno 343 (vedi fascicolo F) di circa mq. 1.149 da "Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte collinare)";

H)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 41/442, sito in Strada Comunale di Superga 15 (vedi fascicolo H) di circa mq. 4.282 da "Servizi pubblici S, in particolare v (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport)" a "Zone Consolidate Collinari, in particolare ad area normativa R6";

I)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 48/585, sito in via G. Battista Bricherasio 8 (vedi fascicolo I) di circa mq. 984 da "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte piana) con destinazione d’uso ad attrezzature di interesse comune (a)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte piana) con destinazione d’uso ad attività terziarie TE";

L)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 67/979, sito in corso Svizzera 59 (vedi fascicolo L) di circa mq. 9.463 da "Servizi pubblici S, in particolare i (istruzione inferiore)" a "Servizi pubblici S, in particolare am (mercati e centri commerciali pubblici) e i (istruzione inferiore)";

M)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 68/981, sito in via Rieti 12 (vedi fascicolo M) di circa mq. 3.714 da "Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune) e ar (servizi tecnici e per l’igiene urbana)" a "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste, in particolare ad Area normativa R2 (mq. 1.993 circa) e a Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune) (mq. 1.721 circa)";

N)   la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 73/10137, sito in via Amerigo Vespucci 25 (vedi fascicolo N) di circa mq. 1.354 da "Servizi pubblici S, in particolare a (attrezzature di interesse comune)" a "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie (parte piana)";

O) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con il n. 88/529, sito in Piazza Carlo di Robilant 16 (vedi fascicolo O) di circa mq. 21.940 da "Area a Servizi Privati SP, in particolare v (impianti ed attrezzature sportive)" a "Servizi Pubblici S, in particolare v (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport)".

La conseguente attribuzione agli immobili sopra elencati dei parametri urbanistico edilizi afferenti le "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste", in particolare aree normative M1, R2, R3, "Zone Consolidate Collinari", in particolare R6 e "Zone a Verde Privato con Preesistenze Edilizie" sia di parte piana sia di parte di collina.

La presente variante comporta una diminuzione delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 7.686.

Si specifica, tuttavia, che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..

Il presente provvedimento individua previsioni tecniche con rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con piani sovracomunali, e, pertanto, costituisce variante parziale ai sensi del comma 7, dell'articolo 17, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..

Il presente provvedimento è stato trasmesso, a norma dell'art. 44 - primo comma - del Regolamento Comunale sul Decentramento alle relative Circoscrizioni per l’espressione del parere di competenza.

La Circoscrizione 1 e la Circoscrizione 4 hanno espresso parere favorevole.

La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole per l’immobile di piazza Robilant n. 16; negativo per l'immobile di via Caraglio n. 27; negativo per l'immobile di via Rieti n. 12.
Sintesi Osservazioni:
-   Immobile di via Caraglio n. 27 - Parere negativo alla proposta di variazione urbanistica da "Servizi pubblici S" a "Zone urbane consolidate miste", proponendo in alternativa una destinazione d'uso alle sole attività di terziario o artigianali, con la possibilità di parcheggio pubblico multipiano sotterraneo.
-   Immobile di via Rieti n. 12 - Parere negativo alla proposta di variazione urbanistica da "Servizi pubblici S" a "Zone urbane consolidate miste", al fine di poter disporre di quest'area per far fronte alla carenza di servizi pubblici zonali nella cosidetta zona "Aeronautica".

La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole con indicazioni riguardanti l'immobile di via Balbo 23.
Sintesi Osservazioni:
La Settima Circoscrizione, per quanto riguarda l'immobile ubicato in fregio alla via Balbo 23, di circa mq. 469 e indicato dal P.R.G. vigente a "Servizi pubblici - ar, servizi zonali" (Servizi zonali e per l'igiene urbana) che la variante parziale in oggetto destina a "Zone urbane consolidate miste", in particolare ad Area Normativa M1, richiede che la sua destinazione urbanistica sia mantenuta a servizi pubblici; infatti l'immobile, con un opportuno progetto di riqualificazione, potrebbe essere utilizzato per servizi di carattere sociale a favore della popolazione del quartiere Vanchiglia.

La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole per l’immobile di corso Sicilia n. 23; non favorevole per l'immobile di strada del Nobile n. 36; non favorevole per l'immobile di strada Revigliasco n. 77.
Sintesi Osservazioni:
Per gli immobili di strada del Nobile n. 36 e di strada Revigliasco n. 77 la Circoscrizione manifesta il suo interesse al mantenimento di tali beni che potrebbero essere gestiti direttamente dalla Circoscrizione stessa per la realizzazione di progetti di interesse pubblico.

Alle suddette osservazioni, si controdeduce come segue:

CONTRODEDUZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE 3
a)   In relazione all'immobile di via Caraglio si riferisce che il Piano Regolatore ha impresso agli immobili destinazioni urbanistiche tenendo conto delle effettive consistenze e configurazioni del tessuto edilizio esistente. La variazione urbanistica dell'immobile in questione è volta a ricostituire in modo omogeneo e coerente il tessuto urbanistico - edilizio della zona che presenta infatti isolati misti prevalentemente residenziali con la contemporanea compresenza di attività produttive e artigianali. Eventuali altre destinazioni, come richieste dalla Circoscrizione risulterebbero incoerenti poiché interstiziali all'intero isolato e limitate ad una cellula edilizia che tra l'altro è di ridotte dimensioni rispetto all'intero isolato. Inoltre le trasformazioni per tali aree normative, unitamente alla residenza prevedono la possibilità di insediare al piano interrato, terreno e primo attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, attività di produzione e ricerca a carattere innovativo, agenzie bancarie, e anche ai piani superiori studi professionali ecc. Tale "ventaglio" di possibili attività potenzialmente insediabili configura la destinazione urbanistica impressa dalla variante come idonea ed in linea con parte delle richieste della stessa Circoscrizione. Pertanto si rigetta l'osservazione per l'immobile di via Caraglio.
b)   Per l'immobile di via Rieti si accoglie parzialmente l'osservazione e pertanto parte dell'area (mq. 1.721 circa di mq. 3.714) oggetto di variante viene ridestinata a servizi pubblici di carattere zonale ed in particolare a servizi pubblici lettera "a" attrezzature di interesse comune. Nella restante parte si conferma la destinazione residenziale riducendo sostanzialmente della metà rispetto alla prima proposta di variante la capacità edificatoria del lotto. In tal modo sarà possibile effettuare nell'area a servizi pubblici interventi volti a dare un'area di pertinenza al servizio pubblico oggetto di recente manutenzione straordinaria. Allo stesso tempo si ritiene di mantenere la parziale previsione di area normativa Residenziale "R2" al fine di completare le cortine edilizie della via Val Lagarina con i relativi risvolti delle maniche edilizie nelle vie Vipacco e Rieti.

CONTRODEDUZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE 7
a)   La proposta di destinare l'area comunale sita in Via Balbo n. 23 a Pubblici Servizi non risulta razionalmente accoglibile sia per la conformazione del lotto che per la situazione fabbricativa esistente.
L'insufficiente propensione dell'area ad accogliere un Servizio Pubblico deriva dalla sua forma rettangolare molto allungata con il lato minore fronteggiante la via Balbo, con dimensioni di mt. 13,90 x 50,70. Potrebbe quindi essere realizzato solo un nuovo edificio di ridotte dimensioni sul fronte strada, adatto ad una residenza ma non ad ospitare attività di pubblico interesse. La residua area a cortile mal si presta a sua volta ad un uso pubblico.
Anche il recupero dei fabbricati esistenti non appare proponibile. L'edificio ad 1 p.f.t. verso strada (dimensioni mt. 9,30 x 9,00) si presenta in cattive condizioni manutentive e comunque offre spazi scarsi ed irrazionali. Le sue dimensioni non ne giustificano il recupero.
Sul lato opposto, in fondo al cortile, esiste un basso fabbricato con struttura portante in muratura, in pessime condizioni manutentive, il cui ripristino non può essere ritenuto conveniente anche in relazione al possibile riuso che potrebbe derivarne.
Per questi motivi non si ritiene attuabile la destinazione dell'area a Pubblici Servizi.

CONTRODEDUZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8
a)   In relazione all'immobile di strada Revigliasco n. 77 si ritiene accoglibile l'osservazione formulata dalla Circoscrizione e pertanto tale immobile viene stralciato dalla presente variante urbanistica.
b)   Per l'immobile di strada del Nobile n. 36 anche a seguito del sopralluogo effettuato dalle Commissioni consiliari congiunte II e VI, si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione formulata dalla Circoscrizione e pertanto si modifica la zonizzazione riguardante l'area oggetto di variante che riduce notevolmente l'area destinata a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte collinare)".

In accoglimento ad alcune delle osservazioni delle Circoscrizioni di cui sopra, si modificano, conseguentemente, i relativi elaborati tecnici allegati al provvedimento e vengono pertanto sostituiti da nuovi elaborati con le modifiche apportate a seguito degli emendamenti.

Il provvedimento è, altresì, coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere redatto dalla Divisione ambiente e Mobilità – Settore Tutela e Ambiente nel quale, si segnalano alcune prescrizioni aggiuntive per i seguenti immobili:
a)   immobile in strada del Nobile 36: "Si richiede, data la sensibilità della zona, che la realizzazione di eventuali impianti sportivi o ricreativi sia accompagnata da documentazione di impatto acustico, ai sensi del comma 2, art. 8 della Legge quadro sull’inquinamento acustico, n. 447/95";
c)   immobile in via Balbo 23: "Data la limitata estensione dell’area non si ravvede la necessità, a trasformazione avvenuta, di valutare l’opportunità di modificare l’attribuzione di classe acustica da IV a III "Aree di tipo misto";
g)   immobile in strada Comunale Antica di Revigliasco 77: "Tuttavia, stante la natura della modifica il Settore scrivente valuterà l’opportunità di modificare l’attribuzione di classe acustica da I a II classe "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale";
l)   immobile in c.so Svizzera 59: "Data la limitata estensione dell’area ad uso commerciale e la vicinanza con un edificio scolastico, il Settore scrivente ritiene opportuno valutare l’opportunità di modificare l’attribuzione di classe acustica da IV a III "Aree di tipo misto".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visti i pareri delle Circoscrizioni competenti (1, 3, 4, 7, 8) (all. 16-20 - nn. );

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1.   di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 66 al vigente P.R.G. riguardante il cambio di destinazione urbanistica dei 11 immobili di proprietà della Città ubicati nei territori delle Circoscrizioni Amministrative n. 1 (Centro Crocetta), 3 (Pozzo Strada San Paolo Cenisia Cit Turin), 4 (San Donato Parella), 7 (Aurora Rossini Valdocco Vanchiglia Madonna del Pilone) e 8 (San Salvario Cavoretto Borgo Po), come descritto in narrativa e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 21, 22, 3, 4, 23, 7, 24, 10, 11, 25, 13, 14 - nn.                                   ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.