Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 57
2003 00567/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 APRILE 2003
(proposta dalla G.C. 11 febbraio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 67 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. IMMOBILI UBICATI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda immobili di proprietà comunale, ubicati nella zona storico ambientale VII, a ridosso della Zona Centrale, nella Circoscrizione Amministrativa n. 7 Aurora – Vanchiglia - Madonna del Pilone, Piazza della Repubblica al numero civico 13, destinati dal vigente Piano Regolatore ad Area per la residenza "R3" ed è inoltre classificato tra gli "edifici caratterizzanti il tessuto storico" soggetto ai disposti dell’art. 26 delle N.U.E.A..

Tale destinazione è riferita ad isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza.

Con atto della Giunta Comunale in data 4 giugno 2002 è stata approvata proposta di Programma Sperimentale per la realizzazione di un centro servizi per anziani con annessa residenza.

In tale atto, a cui si rimanda per i contenuti specifici, vengono indicate le motivazioni per cui è parso idoneo, per la realizzazione del programma, di individuare il complesso edilizio di Piazza della Repubblica 13.

Infatti, il neo inserimento avverrà in un contesto urbano centrale, con elevata dotazione di servizi e ricompreso in una zona oggetto di un articolato programma di riqualificazione promosso dalla Città con il coinvolgimento dei privati, attraverso "The Gate", struttura appositamente costituita per la rigenerazione del quartiere di Borgo Dora.

In tal senso, l’intervento di recupero e parziale ricostruzione dell’immobile, contribuirebbe anche alla più complessiva riqualificazione dell’intera zona.

Al fine, tuttavia, di consentire la realizzazione dell’intervento di recupero funzionalmente rispondente alle nuove esigenze, occorre assicurare la coerenza della disciplina di piano con le funzioni di servizio che vi si intendono collocare.

La destinazione urbanistica a servizi pubblici, lettera "a" - attrezzature di interesse comune- è quella che meglio si presta ad assolvere le funzioni previste e, allo stesso tempo, consentire maggiore flessibilità attuativa in quanto richiede la sola verifica dei parametri edilizi.

Ciò premesso, l’Amministrazione, ritiene di interesse pubblico la variazione dello strumento urbanistico generale ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale nei termini sopra richiamati.

In particolare la variante prevede:
A)  il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area da area a Residenza R3 (isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza) ad area a Servizi pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre la quantità minima di legge) lettera "a" – aree per attrezzature di interesse comune;
B)  il conseguente assoggettamento degli immobili oggetto della variante ai disposti dell’area normativa "S", lettera "a" di cui agli artt. 8 e 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.RG. nonché ai disposti dell’articolo 11 – Zone urbane storico-ambientali delle stesse norme.

Il presente provvedimento comporta incremento di aree per servizi pubblici costituenti dotazione Standard (pari a circa mq. 3.485 di superficie). Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Copia della presente deliberazione, unitamente al suo allegato tecnico, è stata trasmessa al Consiglio della Circoscrizione 7, per l'espressione del parere di competenza, il quale Consiglio, con provvedimento in data 5 marzo 2003 che si allega (all. 2 - n.                ), ha espresso parere favorevole alla variante.

Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente che si allega.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio della Circoscrizione 7;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare la variante parziale n. 67 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale che consiste nel cambiamento di destinazione urbanistica dell'area da area a Residenza R3 (isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza) ad area a Servizi pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre la quantità minima di legge) lettera "a" – aree per attrezzature di interesse comune, così come descritto in narrativa e nell’allegato (all. 1 - n. ), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.