Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

      n. ord. 31
2003 00526/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 FEBBRAIO 2003

(proposta dalla G.C. 28 gennaio 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 60 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA OLIMPICA - STADIO COMUNALE E IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DI PIAZZA D'ARMI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 in data 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06007/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 60 al vigente P.R.G., relativa all’area olimpica, Stadio Comunale e immobili ubicati nel comprensorio di Piazza d’Armi.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 10 dicembre 2002 all’8 gennaio 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 51 del 19 dicembre 2002.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute 2 osservazioni nel pubblico interesse, alle quali occorre controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi e allegate integralmente al presente provvedimento.
1) OSSERVAZIONE Presentata da: Circoscrizione n. 2 - Santa Rita -Mirafiori Nord.
Firmatari: Presidente Yuri Bossuto
Sintesi:
a) Si suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di collocare il nuovo albergo (previsto dalla Variante) sull'angolo opposto del lotto, ovvero all'angolo tra corso Agnelli e via Filadelfia;
b) Si suggerisce di ribaltare anche la manica commerciale per motivi di opportunità legati al peso che questa eserciterebbe sull'area in oggetto;
2) OSSERVAZIONE Presentata da: Pro Natura Torino-Onlus; Italia Nostra-Onlus; Legambiente Ecopolis-Volontariato
Firmatari: Emilio Delmastro, Roberto Lombardi, Eva Biginelli
Sintesi :
Deposito e pubblicazione della variante
a) Sono stati eccessivamente ristretti i termini di pubblicazione e deposito della variante in oggetto, stabiliti dalle norme di legge. ….. Data la complessità della variante si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'argomento della pubblicazione e della necessaria pubblicità che non può tradursi in mero aspetto procedurale, ma assume carattere sostanziale;
Motivazioni della variante
a) risulta carente l’interesse pubblico;
b) si rilevano contrastanti le enunciazioni della Mozione 33 del giugno 1998 e la futura destinazione dell'area Stadio Comunale… i rilievi evidenziati costituiscono palese violazione del pubblico interesse e potrebbero costituire un serio danno erariale;
Contenuti della variante:
a) la variante ha carattere strutturale anche perché non viene analiticamente dimostrato il mancato superamento dei limiti di cui al comma 4 dell’art. 17 della L.U.R. e s.m.i.;
b) Si modificano principi informatori del P.R.G. per le aree normative servizi privati "SP";
c) Illegittima la deroga al regolamento edilizio ancorchè prevista dall'articolo 34 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
d) La previsione di nuova edificazione ad usi ricettivi nelle aree per servizi privati costituisce elemento di strutturalità della variante;
e) Dimensionamento dei fabbisogni standard, parcheggi sfollamento ecc .. non adeguato/non verificato rispetto dei D.M.;
f) Danno erariale la concessione in diritto di superficie per la costruzione di un albergo su area pubblica;
g) Le nuove funzioni previste (stadio comunale, impianto Hochey) modificano radicalmente il contesto urbano e pertanto la variante assume carattere strutturale.
Sulle compatibilità ambientali:
a) Compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica;
b) Verifica e analisi di compatibilità ambientale ai sensi della Legge Regionale 40/98.
Conclusioni:
c) Richiesta di partecipazione alla fase conclusiva del procedimento di controdeduzione, ai sensi della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 340/2000.
Inoltre, poiché la variante in oggetto prevede che gli interventi ricadenti all’interno dell’area siano soggetti al parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza, al fine di verificare la compatibilità della disciplina introdotta dalla variante con gli orientamenti della Soprintendenza in merito alle soluzioni progettuali volte al recupero ed al riuso funzionale del manufatto, sono stati svolti i necessari approfondimenti in esito ai quali la Soprintendenza ha formalizzato ulteriori indicazioni. In particolare, è stata affermata la necessità di salvaguardare rigorosamente la prospettiva frontale e più significativa dello Stadio, caratterizzata dalla presenza della Torre Maratona, traslando in altra zona l’albergo. Inoltre non è stata ritenuta accettabile la trasformazione dell’anello basamentale esterno dello Stadio ad ospitare le nuove destinazioni ad ASPI previste, che richiederebbero la realizzazione di un fronte sostanzialmente "aperto" sulle aree esterne.
Alle seguenti osservazioni si controdeduce come segue.
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 1)
La localizzazione del ricettivo e dell’ASPI è finalizzata a mediare un rapporto altrimenti "duro" fra il parco e l’impianto sportivo che offre all’adiacente parco un fronte di retro, onde costituire un bordo vivo di servizi a supporto della funzione del parco. Tuttavia alla luce delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza tale osservazione è da intendersi parzialmente accolta.
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 2)
- Deposito e pubblicazione della variante
Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.R. 56 /77 e s.m.i., la deliberazione di adozione di una variante parziale, con relativi allegati, viene pubblicata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di 30 giorni consecutivi e, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte. La pubblicazione sul BUR è un adempimento aggiuntivo che comunque non può aggravare il procedimento con termini maggiori di quanto non espressamente previsto per legge. Tuttavia la Città si riserva sempre di prendere in considerazione eventuali osservazioni tardive presentate prima del deposito in Segreteria Comunale della deliberazione di approvazione della variante.
- Motivazioni della variante
La variante di cui trattasi riguarda una delle aree olimpiche individuata come idonea ad ospitare manifestazioni sportive con relativi impianti nonché la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali del 2006. L'interesse pubblico che fa rendere possibili e sostenibili per la Città tali interventi è del tutto evidente anche in relazione agli effetti positivi sulle zone limitrofe in ordine ad una più vasta ed articolata serie di interventi di riqualificazione. Gli investimenti per attuare gli interventi avranno tra l'altro notevoli ricadute anche di carattere occupazionale sia durante la fase di realizzazione delle opere sia nella fase successiva, a seguito dell'evento olimpico.
Il ricorso alla presente variante si è reso necessario al fine di agire nell'ambito di un inquadramento territoriale e urbanistico coerente, nonostante la necessità di accelerare le procedure di approvazione dei progetti attuativi delle opere previste.
Peraltro le motivazioni della variante sono già state espressamente richiamate nell'atto che oltre le ragioni "olimpiche" richiama la necessità di dare risposta al "problema degli stadi cittadini", tra l’altro sollecitato dalla citata mozione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 giugno 1998.
Si precisava, altresì, che sarà cura dell'Amministrazione valutare, nel caso di concessione in diritto di superficie delle aree in questione, la migliore remunerazione possibile degli immobili concessi per il pubblico interesse, tenendo conto delle previsioni urbanistiche, al fine di non cagionare "danno erariale".
Infine, premesso che il provvedimento in approvazione è un atto di variazione urbanistica, avente ad oggetto esclusivamente aspetti territoriali e di pianificazione urbanistica, non si può in questa sede entrare nel merito di valutazioni diverse che non siano i contenuti della variante urbanistica in discussione.
Si precisa, tuttavia, che tutti gli atti amministrativi approvati dalla Giunta Comunale costituenti "accordi pre-contrattuali" sono condizionati al perfezionamento della variante urbanistica e, in caso di mancata approvazione della stessa, non produrebbero effetto alcuno.
- Contenuti della Variante
Il Comune di Torino, in base ai disposti della Legge Urbanistica Regionale, effettua il monitoraggio dei dati quantitativi del Piano a seguito di modifiche derivanti dalle varianti, anche al fine di valutare se il provvedimento di variazione urbanistica determini o no gli effetti di cui al comma 4 dell’articolo 17 della L.U.R.. Solo dopo aver condotto queste verifiche viene determinato il carattere di "parziale" o "strutturale" del provvedimento.
Tali verifiche costituiscono parte integrante degli studi e analisi propedeutiche alla predisposizione dei provvedimenti urbanistici e rimangono depositati presso gli Uffici competenti.
Con riferimento alla verifica sulla quantità globale dei servizi, sulle superfici territoriali, e sugli indici di edificabilità del Piano Regolatore vigente, relativi alle attività economiche, produttive, direzionali ecc. e ogni altra verifica analitica in merito si rammenta che non è richiesta dai disposti normativi l’esplicitazione dei dati riguardanti tali analisi, è viceversa richiesta una dichiarazione da parte dei Comuni a riguardo della compatibilità con i Piani sovracomunali. Nel caso specifico entrambe le condizioni sono state soddisfatte sia con le specifiche attestazioni riportate nella relazione allegata al provvedimento sia nella deliberazione di adozione.
La Variante di cui trattasi non modifica il sistema delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale poiché non vengono sostanzialmente modificate le condizioni generali di fruibilità dell’impianto sportivo né vengono modificate sul piano funzionale le previsioni del P.R.G..
Ciò che cambia è la natura giuridica dell’impianto sportivo che da servizio "pubblico" diventa servizio "privato di interesse pubblico".
Proprio in conseguenza di tale modifica si è reso necessario introdurre precise limitazioni dimensionali non contenute nella disciplina vigente che rinviava alla disciplina dei servizi pubblici. Risultano tuttavia confermate sia l’esercizio delle attività sportivo - calcistiche, sia le funzioni ad esse connesse, attività commerciali e ricettive, così come specificate dalla Variante ma già previste dal Piano Regolatore. Il P.R.G. vigente, infatti, che individua l’ambito tra quelli con prescrizioni particolari di cui all’articolo 19 delle N.U.E.A., comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico, così disciplina l’area:
"Area del vecchio stadio comunale.
È oggetto di specifico progetto orientato al recupero fisico e funzionale del complesso…
…Le destinazioni ammesse sono: servizi pubblici e per l’università, attività per lo sport, il tempo libero e la cultura, terziario privato correlato alle funzioni insediate, attività ricettive di supporto alle funzioni inserite nel complesso, area mercatale ed attività commerciali al dettaglio connesse nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C, esclusa la grande distribuzione."
E’ evidente che tale ampia gamma di destinazioni d’uso già configura l’area come un centro polifunzionale al quale il Piano ha assegnato un ruolo di primaria importanza e nel quale il palazzetto dell'Hochey, lo stadio comunale e le attività ricettive non si configurano come "nuove funzioni" ma conferma di funzioni già previste tra le destinazioni oggi ammesse (attività per lo sport e attività ricettive). La variante ha viceversa escluso alcune funzioni quali università e area mercatale - che non risulterebbero più compatibili.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, la variante n. 60 al P.R.G. non modifica l’impianto strutturale ed i principi ispiratori del P.R.G. vigente, nè modifica la funzionalità delle strutture di rilevanza sovracomunale già riconosciute come strategiche in sede di stesura del Piano.
Non si modificano i principi informatori del Piano a riguardo dell'Area normativa Servizi Privati "SP" poiché è errato il riferimento a tale area normativa. Infatti come già sopra ampiamente richiamato lo Stadio Comunale seppur destinato ad ospitare Servizi privati di interesse pubblico è ricompreso tra le aree a servizi pubblici con prescrizioni particolari di cui all'articolo 19 delle N.U.E.A. e pertanto non è pertinente il richiamo all’articolo 9 punto 16 nelle osservazioni pervenute, che tra l'altro, disciplina, elencandole, le Zone Normative e non le Aree Normative.
Il ricorso all'articolo 34 delle N.U.E.A. per disciplinare elementi progettuali in deroga dal regolamento edilizio è leggittimo e coerente con l'impianto normativo del Piano. Infatti non si tratta di "deroga" ai sensi dello specifico istituto della deroga citato nell’osservazione (L. 1150/1942 e s.m.i.), ma di inserimento nell’apparato normativo di esplicita prevalenza della norma prevista ripetto alle corrispondenti indicazioni del Regolamento Edilizio; pertanto tali disposti sono da considerarsi corpo integrante della normativa introdotta dalla variante urbanistica.
Nello specifico l'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A. recita "Le presenti norme prevalgono su quelle eventualmente in contrasto con il R.E. ove specificamente indicato e con le norme a carattere edilizio del Regolamento di Igiene corrispondenti."
Come espressamente prescritto nella variante urbanistica, in sede attuativa degli interventi riguardanti l'intera area olimpica e lo stadio comunale dovrà essere dimostrato analiticamente il soddisfacimento dei fabbisogni, il rispetto dei Decreti Ministeriali e di ogni altro vincolo imposto da Enti sovraordinati come la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- Sulle compatibilità ambientali:
Il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli Uffici competenti è stato avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021).
La predisposizione del presente provvedimento è stata avviata prima di tale data come pure l'approvazione della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale da parte della Giunta Comunale, avvenuta in data 25 luglio 2002. In considerazione dell’intervenuto avvio del Piano di Zonizzazione Acustica, in fase di adozione della variante urbanistica è stata introdotta la seguente condizione: "l'approvazione definitiva della presente variante è, comunque, subordinata alla verifica di compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica, di cui alla L.R. 52/2000,…".
In tal senso ora si sta operando. Infatti in questa fase, allegato alla deliberazione di approvazione, è stato fornito parere dal Settore competente dal quale risulta formalmente che la variante è coerente con la classificazione acustica.
Per quanto concerne gli eventuali impatti di natura ambientale, anche per le motivazioni sopra espresse, non si ritiene che la variante di cui è caso debba essere ritenuta sostanziale e pertanto soggetta ai disposti dell’art. 20 della Legge Regionale 40/98, infatti la variante non prevede sostanziali interessamenti diretti di aree sensibili, di zone soggette a vincolo, di zone di tutela o conservazione, né di zone di rispetto.
Per quanto concerne i carichi di traffico, si specifica che gli spettatori degli impianti sportivi, stadio comunale (a seguito della ristrutturazione) e impianto dell'hochey, nella condizione di massimo utilizzo, risulteranno complessivamente minori della capienza originaria dello stadio (circa 65.000 posti). Tale condizione presuppone tra l'altro che vi sia concomitanza di eventi sportivi nei due impianti; eventualità rara ed episodica e non ordinaria, pertanto si può ritenere non si determinino sostanziali alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico rispetto a quelli già previsti dal Piano Regolatore oggi vigente.
Infine, per gli utilizzi olimpici transitori, in base alla specifica Legge 285/2000 tali opere non sono soggette ad analisi di impatto ambientale ai sensi della citata legge regionale.
Il comma 4 dell'art. 1 della Legge 285/2000 prevede che le stesse siano soggette a "valutazione ambientale strategica" anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Pertanto in sede attuativa degli interventi saranno condotte analisi e verifiche volte a specificare eventuali riverberazioni di impatto ambientale e tutte le azioni finalizzate a mitigarle.
- Conclusioni (partecipazione alle controdeduzioni ai sensi lex 241/90)
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 241/90 "Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".
Pertanto, la partecipazione alla fase di controdeduzione e approvazione della variante urbanistica viene regolato dalla legge urbanistica che nello specifico, ai sensi dell’art.17 comma 7 della LUR, limita la partecipazione dei portatori di interessi alla presentazione delle osservazioni durante il periodo della pubblicazione dell’atto adottato. La successiva fase delle controdeduzioni è di competenza dell’Amministrazione.
Tutto ciò premesso, in relazione alle osservazioni formulate ed alle indicazioni della Soprintendenza si ritiene necessario apportare al testo della variante adottata le modifiche e integrazioni di seguito indicate (con contestuale modifica degli elaborati grafici). In particolare, al fine di salvaguardare la prospettiva frontale dello Stadio si prevede di ricollocare all’angolo di c.so Agnelli con via Filadelfia l’area di concentrazione delle destinazioni ricettive che sono ammesse all’esterno del manufatto Stadio; inoltre, al fine di salvaguardare l’anello basamentale esterno dello Stadio, si consente di portare all’esterno del manufatto, sul fronte di c.so Agnelli fino al risvolto su c.so Sebastopoli, una ulteriore quota pari a 3000 mq di SLP destinata ad ASPI.
Ne consegue la seguente proposta di modifica dell’art. 19 comma 13 delle NUEA:
<< Area Olimpica
Comprende le aree già oggetto di specifico bando di concorso olimpico, nonché ulteriori spazi costituenti un unico comprensorio organico di aree destinate a servizi, a carattere sportivo, ricreativo e culturale, per le quali si prevede un complessivo recupero fisico e funzionale.
Tutti gli interventi, che devono essere inseriti in un progetto unitario di recupero del complesso e adeguatamente connesso agli spazi pubblici circostanti, potranno essere attuati per fasi e lotti di intervento.
Gli interventi ricadenti all’interno dell’area sono soggetti al parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza.
Le aree del comprensorio sono così disciplinate:
Area dello Stadio Comunale
L’ambito, nel quale è compreso lo Stadio Comunale, è delimitato dalla via Filadelfia, dai corsi Agnelli e Sebastopoli e dalle aree immediatamente adiacenti destinate ad ospitare il Palazzetto dell’Hockey, così come individuato nello schema prescrittivo delle destinazioni d’uso allegato alle presenti norme.
L’impianto è destinato a Servizi Privati "SP", lettera "v" – impianti e attrezzature sportive, da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell’attività calcistica e delle attività ad essa connessa, nonché all’attività sportiva in genere.
In sede di progetto attuativo degli interventi, la dividente tra l’area dello Stadio Comunale e l’area olimpica dell’Hockey e spazi collegati, potrà essere specificata o parzialmente modificata nel rispetto delle previsioni di massima indicate negli elaborati grafici, senza che questo costituisca variante al P.R.G.
Gli spazi esistenti sotto le tribune/gradinate sono destinati ad attività complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc… e a servizi di supporto all’attività sportiva.
Fino ad un limite massimo di mq 10.700 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è ammesso il riuso di tali spazi con destinazione ad "Attività di servizio alle persone e alle imprese" (A.S.P.I.) - esercizi pubblici, commercio, ricettivo, ecc…
E’ ammessa la possibilità di realizzare nuova edificazione, nell’area esterna all’impianto sportivo, fino a un massimo di mq 9.000 di SLP secondo le destinazioni di seguito specificate, trasferendo dall’interno dell’impianto quota parte della SLP esistente.
In tal caso gli spazi rimanenti sotto le tribune/gradinate, nella misura corrispondente alla SLP di nuova realizzazione, potranno essere utilizzati per attività complementari al complesso sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc… e a servizi di supporto all’attività sportiva.
La nuova edificazione dovrà essere così localizzata:
- ad ovest, in corrispondenza di via Filadelfia angolo corso Giovanni Agnelli, attività ricettive fino a mq 6.000;
- a nord-ovest, lungo corso Giovanni Agnelli fino a tutto l’angolo di risvolto in corso Sebastopoli, attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), fino a mq. 3.000, con altezza delle fronti non superiore a m 5.00.
Gli interventi, non impattanti, dovranno salvaguardare la prospettiva dello Stadio e della Torre Maratona, in aderenza con quanto indicato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
A fronte della realizzazione della nuova edificazione dovrà essere reperita una dotazione di servizi pubblici pari all’80% della nuova SLP prevista, oltre alle ulteriori dotazioni prescritte dalle norme vigenti, da realizzarsi anche nel sottosuolo di aree pubbliche nelle immediate vicinanze, con modalità attuative e gestionali da disciplinarsi con apposita convenzione.
Dovrà essere altresì verificata la dotazione di servizi e parcheggi commisurata ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio Comunale, di cui al D.M. 25/08/’89 (spazi attrezzati a parcheggi) e al D.M. 18/03/’96 (aree attrezzate per lo sfollamento) dotazione che potrà essere garantita anche attraverso l’utilizzo di parcheggi esistenti o da realizzare nelle immediate vicinanze.
Gli interventi nell’area sono subordinati al rilascio di concessione edilizia. In particolare, gli interventi relativi all’impianto sportivo sono ammessi fino alla ristrutturazione edilizia e sono finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell’impianto stesso.
Qualora i servizi pubblici vengano realizzati nell’area di pertinenza si dovrà presentare idoneo atto di impegno unilaterale di cui all’art. 49, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale, da sottoscrivere prima del rilascio della concessione edilizia, nel quale dovrà essere garantito l’assoggettamento all’uso pubblico della dotazione di servizi pubblici commisurata alla nuova edificazione.
Area olimpica dell’Hockey e spazi collegati
Comprende lo Stadio dell’Hockey e le aree adiacenti a corso Galileo Ferraris, l’area del parco Cavalieri di Vittorio Veneto e la porzione centrale dell’area posta a sud di via Filadelfia così come individuato nello schema prescrittivo delle destinazioni d’uso allegato alle presenti norme.
L’area è destinata a Servizi Pubblici "S" e più specificamente ad attività per lo sport, il tempo libero e la cultura, terziario privato correlato alle funzioni insediate, attività ricettive di supporto alle funzioni inserite nel complesso, attività commerciali aventi superfici di vendita non superiori a mq 250 (esercizi di vicinato).>>
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 21 gennaio 2003 (n. 16-10128/2003) ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
La presente variante risulta, altresì, conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura di approvazione è stata avviata con deliberazione della Giunta Comunale 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come da Parere di coerenza espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 17 gennaio 2003.
Si può, pertanto, procedere all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 60 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute due osservazioni nel pubblico interesse in merito alla Variante parziale n. 60;
2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni quali descritte nella premessa, nonché le modifiche/integrazioni che conducono alla riformulazione dell’art. 19, comma 13 delle NUEA nei termini espressamente indicati nelle stesse premesse;
3) di approvare la Variante parziale n. 60 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 155 del 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06007/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002.
Sono allegati al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia (all. 1 - n. ), il testo delle osservazioni pervenute (all.ti 2-3 - nn. ) e il Parere di coerenza con il Piano di zonizzazione acustica (all. 4 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti agli elaborati che costituiscono la Variante parziale n. 60 allegati alla deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 155 del 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06007/009):

Sostituire il testo dell’art. 19 comma 13 delle NUEA con la nuova formulazione (all. 5 - n.                       ), nell’allegato tecnico -relazione illustrativa-, alle pagine 6 - 7 - 8 fino al punto c) escluso.

Nell’allegato tecnico, pagina 16, sostituire la tavola n. 1 del P.R.G. di azzonamento fogli 12A (parte) e 12B (parte) alla scala 1:5.000- VARIANTE con la nuova (all. 6 - n. ).

Sostituire il testo dell’art. 19 comma 13 delle NUEA con la nuova formulazione (all. 7 - n.                 ), nell’allegato tecnico -estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. – VARIANTE - alle pagine 21, 22 e 23 fino al comma 14 escluso.

Nell’allegato tecnico, ultima pagina, sostituire lo schema delle destinazioni d’uso "Area Olimpica" alla scala 1:5.000 con il nuovo (all. 7 - n. ).