Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città – Relazioni Internazionali –
Turismo e Olimpiadi

n. ord. 20
2002 11927/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 FEBBRAIO 2003

(proposta dalla G.C. 23 dicembre 2002)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZ. CONVENZIONE TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER SVOLGIMENTO GIOCHI OLIMPICI" E "COMITATO PER ORGANIZZAZ. DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PER SVOLGIMENTO TORNEO OLIMPICO DI PATTINAGGIO VELOCE.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Pattinaggio Veloce.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la possibilità di realizzare l'impianto per le dispute delle gare olimpiche di Pattinaggio Veloce, nell'area dello scalo ferroviario Lingotto, compresa tra la proprietà Fiat Avio, la Rete Ferroviaria ed il Lingotto Fiere S.p.A., di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., come ai mappali censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1401, subalterni: 56 - 63 - 74 - 78 - 79 - 80 (parte) - 91 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 -105 - 107 - 108 - 109 - 110 - 119 - 121 (parte) - 160 - 172 - 174 - 178 - 240 (parte) - 242.
La suddetta area, in forza di un protocollo d'intesa stipulato tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Città di Torino (avente valore di contratto preliminare di cessione), approvato con deliberazione n. 145 del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009), sarà immessa nel pieno possesso della Città, entro 30 giorni dalla stipula del Protocollo medesimo, che ne diverrà proprietaria entro il 28 febbraio 2004.
Il Sindaco, con lettera del 7 novembre 2002 n. prot. 09028, ha richiesto alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nelle more della stipulazione formale del Protocollo d'intesa, di mettere a disposizione della Città, in via anticipata, le aree per la realizzazione dell'impianto.
Il TOROC con nota prot. 133/02 del 1° febbraio 2002 ha trasmesso all’Agenzia il 13° stralcio del Piano degli Interventi di cui alla Legge 285/2000, comprendente al numero d'ordine 35, l'impianto per la disputa delle gare olimpiche di Pattinaggio Veloce, corredato dallo Studio di Fattibilità tecnico economica.
Con il Protocollo d’intesa succitato la Città si è impegnata a provvedere a proprio costo, cura e responsabilità alla demolizione delle infrastrutture ferroviarie ed edifici industriali e dell’eventuale bonifica delle aree stesse, inclusi gli eventuali avvii a discarica di materiali inquinanti.
Tale impegno è stato trasferito al TOROC per la definizione da parte di quest’ultimo del relativo piano finanziario ed all’Agenzia per quanto concerne l’attuazione.
L'Agenzia ha già provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo delle opere di demolizione e di bonifica e del progetto preliminare dell'impianto, trasmettendo gli stessi alla Città ed al TOROC, e quindi le opere di demolizione e bonifica potranno essere eseguite non appena la Città avrà a disposizione le aree in questione.
La progettazione e la realizzazione dell'impianto, sono finanziate per Euro 46.830.000,00= con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000, oltre che per Euro 7.000.000,00= con risorse finanziarie messe a disposizione della Città. Le opere di demolizione e di bonifica il cui costo presunto è pari alla somma di Euro 4.340.000,00, sono finanziate esclusivamente con i fondi di cui alla Legge 285/2000.
L’Agenzia provvederà altresì alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo.
Pertanto tra la Città, in qualità di titolare dei diritti di acquisizione dell'area ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dell’Impianto.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione, prevede quanto segue:
- l’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare l’Impianto nel rispetto delle prescrizioni del 13° stralcio del Piano degli Interventi;
- l’Impianto una volta realizzato dall'Agenzia, sarà utilizzato in via esclusiva dal TOROC per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e delle competizioni preolimpiche;
- le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione dell’Impianto nel rispetto dei termini previsti dal Piano e con le modalità della presente Convenzione. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato tecnico composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento;
- le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall’Agenzia in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l’Agenzia provvede all’individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- l’Agenzia provvede alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’Impianto in coerenza a quanto previsto dal Piano;
- l’Agenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. I progetti una volta approvati dall’Agenzia, sono trasmessi alla Città per la relativa approvazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento;
- la Città provvede all’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza, necessari alla realizzazione dell’Impianto, sempreché ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa vigente;
- l’Agenzia provvede alla realizzazione dell’Impianto, previa demolizione e bonifica delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto stesso;
- l'Agenzia laddove consentito dalla normativa vigente, nomina nelle commissioni di aggiudicazione degli appalti dei lavori, un membro designato dalla Città;
- la Città si impegna, una volta ottenuta la disponibilità delle aree, a mettere a disposizione mediante adozione di uno specifico e formale atto, dell’Agenzia e del TOROC, prima dell’inizio delle opere di demolizione e bonifica le aree medesime. Tale atto sarà gratuito, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che le aree saranno in uso all’Agenzia sino al termine del 30 novembre 2004 e al TOROC da tale termine sino alla scadenza; dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia dell’Impianto e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest’ultima;
- la Città svolge funzioni di sorveglianza dei lavori, anche tramite il Comitato. Il TOROC potrà svolgere attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori; a tal fine avrà facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d’intesa con la direzione lavori, all’area di cantiere;
- le eventuali varianti in corso d’opera potranno essere approvate dall’Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti dall’art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., a seguito di esame favorevole da parte del Comitato e previo formale benestare da parte del TOROC e da parte della Città;
- la realizzazione dell’Impianto dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 novembre 2004; tale data è da ritenersi come data entro cui l'impianto sarà reso disponibile al TOROC. Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo previo formale benestare del TOROC e sentita la Città;
- entro dieci giorni dalla data di redazione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2004, l’Impianto sarà in uso esclusivo gratuito del TOROC; di tale circostanza l’Agenzia e il TOROC informeranno la Città mediante lettera raccomandata a.r.. La Città e il TOROC potranno regolamentare l'uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall'esecuzione delle opere;
- durante il periodo di utilizzo da parte del TOROC, la Città e l’Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia dell’Impianto;
- l'impianto sarà di esclusiva proprietà della Città. Le garanzie di cui all’art. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città;
- per la completa realizzazione dell'Impianto, è stanziato un importo complessivo di Euro 53.830.000,00=, finanziato, quanto a Euro 46.830.000,00 comprese le opere di demolizione di bonifica con i fondi della Legge 285/2000, e quanto a Euro 7.000.000,00 con i fondi della Città.
La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi, alle varianti ed alle eventuali modifiche normative che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - da all. 1.1 ad all. 1.6.39 - nn.                           ), tra la Città, in qualità di titolare dei diritti di acquisizione dell’area in cui sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando in particolare:
oggetto della Convenzione (art. 2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle opere (art. 5);
risorse finanziarie (art. 6);
modifiche e clausola risolutiva (art. 7);
2) di demandare a successivi provvedimenti l'atto con cui verrà concessa la disponibilità dell'area su cui verrà realizzato l’Impianto in oggetto;
3) di dare atto che per la progettazione e la realizzazione dell'impianto è stanziato l'importo complessivo di Euro 53.830.000,00=, finanziato quanto a Euro 46.830.000,00= con i fondi di cui alla Legge 285/2000 e quanto a Euro 7.000.000,00 con i fondi della Città;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto.