Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città – Relazioni Internazionali – Turismo e Olimpiadi

n. ord. 29
2002 11926/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 FEBBRAIO 2003
(proposta dalla G.C. 23 dicembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" E "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER REALIZZ. IMPIANTO PER SVOLGIMENTO TORNEO OLIMPICO DI HOCKEY.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.

Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.

Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).

In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.

Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Hockey su Ghiaccio.

La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la possibilità di utilizzare l'area dell'ex Stadio Comunale per ospitare l'impianto di Hockey 1, in seguito a radicale ristrutturazione dello Stadio Comunale nel rispetto dei vincoli della Soprintendenza (conservazione delle più significative testimonianze compositive e strutturali dell'edificio - gradinata e torre Maratona - con una particolare attenzione ai rapporti con lo spazio circostante).

Il TOROC con nota prot. 133/02 del 1° febbraio 2002 ha trasmesso all’Agenzia il 13° stralcio del Piano degli Interventi di cui alla Legge 285/2000, con allegato lo Studio di Fattibilità tecnico economica, comprendente al numero d'ordine 36, l'impianto sportivo dell'Hockey e la localizzazione è conforme alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale della Città, ovvero nell'immobile di proprietà della Città compreso tra Via Filadelfia e C.so Sebastopoli, censito al Nuovo Catasto Terreni al foglio 1398, sub. 21-22-23 parte 42, 43, 44 e parte 47, e al NCU al foglio 86, part. 31 - 44, ed attualmente occupato da una pista di atletica con relative tribune, da sette campi da calcetto con relativi spogliatoi e tribuna sovrastante e da piscina estiva con relativo fabbricato spogliatoi e servizi.

L'Agenzia, d'intesa con la Città e con il consenso del TOROC, ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione per la realizzazione dell'impianto sportivo dell'Hockey e per la riqualificazione dell'area dell'ex Stadio Comunale.

Il Documento Preliminare alla Progettazione posto a base del Concorso è stato congiuntamente redatto, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, dall'Agenzia e dalla Città sulla scorta della documentazione predisposta dal TOROC e allegata al 13° stralcio di Piano, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte con lettera n. prot. 21378 del 7 dicembre 2001, ed è stato approvato dalla Giunta Comunale della Città con deliberazione mecc. 2002-00650/108 in data 5 febbraio 2002.

Il suddetto Documento Preliminare prevede la realizzazione di tutto l'intervento in 5 lotti distinti, di cui quello relativo alla "realizzazione del Nuovo impianto Hockey e sua integrazione con il vecchio Stadio" individuato con la sigla "A1", la ristrutturazione dello Stadio Comunale e delle opere di pertinenza individuate con la sigla "A2" ed i restanti lotti individuati con le sigle "B", "C1" e "C2". Il lotto "A1" comprende la realizzazione del nuovo impianto dell'Hockey, ed il collegamento con l'ex Stadio Comunale e che nel lotto "A2" è ricompresa la ristrutturazione di una porzione dei locali posti sotto la Tribuna Est di 2.000 mq circa dello stesso ex Stadio Comunale.

La progettazione e realizzazione dell'Impianto individuato come lotto "A1" e la porzione suindicata del lotto "A2", sono interamente finanziate, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000.

La gara relativa al concorso internazionale di progettazione è stata conclusa ed al vincitore è stata affidata, come prevedeva il bando e il disciplinare di concorso, anche la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misurazione contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori dell'Impianto del lotto "A1".

La Città con delibera della Giunta Comunale dell'11 luglio 2002 (mecc. 2002 05505/108), esecutiva dal 30 luglio 2002 ha preso atto dell'esito del concorso approvando in linea tecnica il progetto preliminare dell'Impianto (come sopradescritto) riservandosi di approvare con successivi provvedimenti i progetti preliminari dei lotti che realizzerà con risorse proprie.

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 luglio 2002 (mecc. 2002 06007/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002 ha avviato l'iter di adozione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977, della variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale al fine di rendere coerente l'intera riqualificazione dell'area dell'ex Stadio Comunale con le previsioni urbanistiche.

L'Agenzia provvederà alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo che trasmetterà alla Città ed al TOROC, nonché alla esecuzione delle opere di demolizione necessarie, insistenti sull’area ove sarà realizzato l’impianto, usufruendo dei fondi della Legge 285/2000.

Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dell’Impianto.

In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione, prevede quanto segue:

La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi, varianti ed alle eventuali modifiche normative che potranno sopravvenire.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1-1/a sub 1-da 1/b sub 1 a 1/b sub 12 - nn.                                       ), tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù alle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando in particolare:
- oggetto della Convenzione (art. 2);
- coordinamento (art. 3);
- progettazione (art. 4);
- esecuzione delle opere (art. 5);
- risorse finanziarie (art. 6);
- modifiche (art. 7);

2.  di demandare a successivi provvedimenti la concessione d’uso dei beni su cui verrà realizzato l’Impianto in oggetto;

3.  di dare atto che la progettazione e la realizzazione dell'impianto sono interamente finanziate, in conformità a quanto previsto nel Piano degli Interventi n. 13 stralcio, con i fondi di cui alla Legge 285/2000;

4.  di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;

5.  di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto.


CONVENZIONE

tra

- il COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo _____________ , legale rappresentante pro tempore

- il COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;

- l'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI, con sede in Torino, Galleria San Federico 16 in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore;

tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"

premesso

(i) che il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (di seguito "Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici (di seguito "Giochi Olimpici"), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;

(ii) che la legge 9 ottobre 2000 n. 285 (di seguito "legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

(iii) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l'Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

(iv) che, tra gli impianti sportivi la legge n. 285/2000 include un impianto sportivo dell'Hockey, idoneo alla disputa dei tornei olimpici di Hockey su ghiaccio;

(v) che con deliberazione 23 luglio 2001 n. 200105883/01, il Consiglio comunale della Città di Torino (di seguito la "Città") ha approvato, con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici invernali predisposto dal Toroc;

(vi) che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, con lettera n. prot. 21378 del 7 dicembre 2001, ha formulato alcune indicazioni per la realizzazione del nuovo impianto sportivo dell'Hockey e per la rifunzionalizzazione ed il restauro dell'ex Stadio Comunale;

(vii) che con nota prot. 133/02 del 1 febbraio 2002 il Toroc ha trasmesso all'Agenzia il 13° stralcio del Piano degli Interventi (di seguito "Piano") di cui alla legge n. 285/2000, comprendente, tra l'altro, al n° d'ordine 36 l'Impianto sportivo dell'Hockey su ghiaccio corredato dell'idonea documentazione tecnica a supporto del Concorso Internazionale di progettazione di cui alla successiva premessa (x);

(viii) che, con riguardo alla localizzazione dell'impianto sportivo dell'Hockey, quanto contenuto nel 13° stralcio del Piano corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio comunale della Città;

(ix) che nel suddetto Piano l'impianto sportivo dell'Hockey è localizzato in un immobile, di proprietà della Città, compreso tra via Filadelfia e Corso Sebastopoli, censito al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1398, subalterni 21, 22, 23, parte 42, 43, 44 e parte 47, e al Nuovo Catasto Edilizio-Urbano al Foglio 86, particelle 31 e 44, ed attualmente occupato da una pista di atletica con relative tribune, da otto campi da calcetto con relativi spogliatoi e tribuna sovrastante, e da piscina olimpica con relativo fabbricato spogliatoi e servizi;

(x) che l'Agenzia, d'intesa con la Città e con il consenso del Toroc, ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione (di seguito "Concorso") per la realizzazione dell'impianto sportivo dell'Hockey e per la riqualificazione dell'area dell'ex Stadio Comunale;

(xi) che il Documento Preliminare alla Progettazione posto a base del Concorso è stato congiuntamente redatto, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, dall'Agenzia e dalla Città sulla scorta della documentazione predisposta dal Toroc e allegata al 13° stralcio di Piano, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte con lettera n. prot. 21378 del 7 dicembre 2001, ed è stato approvato dalla Giunta Comunale della Città con delibera n. 2002-00650/108 in data 5 febbraio 2002;

(xii) che tale Documento Preliminare prevede la realizzazione di tutto l'intervento in 5 (cinque) lotti distinti, di cui quello relativo alla "realizzazione del Nuovo impianto Hockey e sua integrazione con il vecchio Stadio" individuato con la sigla "A1", la ristrutturazione dello Stadio Comunale e delle opere di pertinenza con la sigla "A2", ed i restanti lotti individuati con le sigle "B", "C1" e "C2" (Capitolo 9.2., pag. 84);

(xiii) che, in particolare, il lotto "A1" comprende la realizzazione del nuovo impianto dell'Hockey e che nel lotto "A2" è ricompressa la ristrutturazione di una porzione dei locali posti sotto la Tribuna Est di 2.500 (duemilacinquecento) mq circa dello stesso ex Stadio Comunale; l'insieme di tali interventi (di seguito "Impianto") costituisce l'oggetto della presente Convenzione;

(xiv) che il Bando e il Disciplinare del Concorso prevedono la possibilità, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del d.p.r. 29 dicembre 1999 n. 554, di affidare a trattativa privata al vincitore, anche solo per un lotto, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

(xv) che al termine del Concorso è risultato primo classificato il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Arata Isozaki, ARCHA S.p.A., ARUP S.r.l., ing. Giuseppe Gaspare Amaro, arch. Marco Brizio;

(xvi) che la progettazione e la realizzazione dell'Impianto sono interamente finanziate, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla legge n. 285/2000;

(xvii) che per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui ai restanti lotti, fatto salvo quanto in premessa (xiii), individuati con le sigle "A2", "B", "C1" e "C2", non è invece previsto alcun finanziamento con i fondi di cui alla legge n. 285/2000 e non fanno oggetto della presente Convenzione;

(xviii) che la Città, con delibera della Giunta Comunale n. 2002-05505/108 in data 11 luglio 2002, ha preso atto dell'esito del Concorso ed ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell'Impianto riservandosi di approvare con successivi provvedimenti i progetti preliminari dei lotti che realizzerà con risorse proprie;

(xix) che la Città, con delibera della Giunta Comunale n. 2002-06007/09 in data 25 luglio 2002, ha avviato l'iter di adozione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, della variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale al fine di rendere coerente l'intera riqualificazione dell'area dell'ex Stadio Comunale con le previsioni urbanistiche;

(xx) che l'Agenzia, con provvedimento del 25 ottobre 2002 n. prot. 309/02, ha affidato a trattativa privata l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori dell'Impianto al raggruppamento risultato vincitore del Concorso;

(xxi) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione dell'Impianto;

(xxii) che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare l'Impianto nel rispetto delle prescrizioni del Piano e dei documenti ad esso allegati.

2. L'Impianto, una volta realizzato dall'Agenzia, sarà utilizzato dal Toroc per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e delle competizioni preolimpiche ("Test Event").

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione dell'Impianto nel rispetto dei termini previsti dal Piano e con le modalità della presente Convenzione.

2. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato tecnico (di seguito "Comitato") composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento.

3. Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall'Agenzia in conformità a quanto previsto dalla legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l'Agenzia provvede all'individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..

ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE

1. L'Agenzia provvede alla progettazione dell'Impianto in coerenza a quanto previsto dal Piano e dal Progetto Preliminare (allegato sub b) che dovrà, peraltro, recepire le osservazioni su di esso avanzate dal Toroc o da enti che ne abbiano titolo. Nella progettazione dovrà tenersi conto di quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte con la nota n. prot. 21378 del 7 dicembre 2001.

2. L'Agenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. Il progetto definitivo una volta approvato dall'Agenzia, è trasmesso alla Città per la relativa presa d'atto da parte della Giunta comunale.

3. La Città provvede all'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari alla realizzazione dell'Impianto, sempreché ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti.

4. La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall'Agenzia e dal Toroc l'accessibilità all'immobile descritto al punto (ix) delle premesse per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'Agenzia provvede alla realizzazione dell'Impianto, ivi comprese delle opere di sgombero e demolizione dei manufatti attualmente esistenti (pista di atletica con relative tribune, campi da calcetto con relativi spogliatoi e tribuna sovrastante, piscina olimpica con relativo fabbricato spogliatoi e servizi) e delle aree tutte interessate dalla realizzazione dell'Impianto, sue pertinenze e viabilità di accesso e di servizio. L'Agenzia informa il Comitato delle procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi e dell'andamento delle opere. L'Agenzia, laddove consentito dalla normativa vigente, nomina nelle commissioni di aggiudicazione degli appalti di lavori un membro designato dalla Città.

2. La Città si impegna a rilasciare in favore dell'Agenzia e del Toroc, prima dell'avvio delle procedure di scelta del soggetto che provvederà alle opere di sgombero e demolizione di cui al precedente comma 1, specifica concessione d'uso dell'immobile di cui al punto (ix) delle premesse. La concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno in uso all'Agenzia sino al termine di cui al successivo comma 9 e al Toroc da tale termine sino alla scadenza della concessione medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l'esonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia dell'Impianto e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest'ultima. L'immobile dovrà essere riconsegnato in condizioni perfette. Gli immobili concessi dalla Città dovranno essere liberi da ogni impedimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori di sgombero e demolizione. I materiali di scavo, così come quelli di demolizione, sono di proprietà della Città. Si prevede in sede di appalto che tali materiali diventino di proprietà della ditta appaltatrice a seguito della loro valorizzazione da parte della ditta stessa.

3. Negli stessi termini di cui al precedente punto 2, la proprietà dovrà garantire la disponibilità temporanea degli spazi esterni all'area di pertinenza dell'impianto per consentire la realizzazione dell'Impianto e, in particolare, le opere di demolizione e sgombero.

4. La Città si impegna ad individuare entro la data di approvazione del progetto definitivo delle opere di demolizioni e scavo i soggetti arborei presenti nell'area interessata dall'intervento che dovranno essere eliminati. Eventuali trapianti saranno a carico della Città di Torino.

5. La Città si impegna a collaborare con l'Agenzia e il Toroc per la risoluzione, per la parte di sua competenza, di tutte le problematiche inerenti la realizzazione dell'Impianto. In particolare:

- ove possibile, qualora ciò non arrechi pregiudizio alla realizzazione dei lavori ed all'uso senza vincoli o costrizioni dell'Impianto in specie durante le attività di organizzazione e svolgimento dei Giochi Olimpici, non sarà demolita la centrale antincendio, individuata come da planimetria allegata, a servizio dell'Istituto di Medicina dello Sport di cui dovrà essere garantita la continuità operativa durante la fase realizzativa dell'Impianto;

- atteso che la Torre Maratona e le pertinenze annesse sono inserite nell'area che verrà ceduta dalla Città in diritto di superficie alla Società Torino Calcio S.p.A. e che l'ala in adiacenza all'Impianto potrebbe essere necessaria per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza dell'Impianto stesso, l'Agenzia si impegna a provvedere alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie, fatta salva l'approvazione da parte della Soprintendenza competente, con cui la Città si impegna a coordinarsi fermo restando che l'Impianto dovrà essere progettato e realizzato senza vincolo alcuno al suo libero, autonomo uso.

6. La Città e il Toroc svolgeranno attività conoscitiva in merito all'esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche, dettagliate informazioni sugli stessi e di accedere, d'intesa con la Direzione Lavori, all'area di cantiere.

7. Le eventuali varianti in corso d'opera potranno essere approvate dall'Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., a seguito di esame favorevole da parte del Comitato e previo formale benestare da parte del Toroc. Le varianti dovranno in ogni caso essere trasmesse alla Città per la relativa presa d'atto da parte della Giunta comunale.

8. La realizzazione dell'Impianto dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 Aprile 2005. Tale data è da intendersi come data entro cui l'impianto tutto, provvisoriamente collaudato, sarà reso disponibile al Toroc come meglio precisato nel successivo comma 10. L'Agenzia si impegna comunque a consentire l'accesso all'Impianto a personale incaricato dal Toroc già a decorrere dal 1 marzo 2005 per svolgere le necessarie attività di "allestimento olimpico" (a titolo di esempio, allestimenti tecnologici, opere temporanee ecc.). Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo previo il formale benestare del Toroc e sentita la Città; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.

9. Al collaudo dell'opera provvederà, laddove consentito dalla normativa vigente, una apposita commissione composta di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dall'Agenzia e gli altri due, sempre nominati dall'Agenzia, su designazione, uno ciascuno, da parte della Città e del Toroc.

10. Entro dieci giorni dalla data di redazione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2005, l'Impianto tutto sarà in uso esclusivo gratuito del Toroc; di tale circostanza l'Agenzia e il Toroc informeranno la Città mediante lettera raccomandata a.r.. La Città e il Toroc potranno introdurre modifiche alle concessioni d'uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall'esecuzione delle opere.

11. Durante il periodo di concessione al Toroc, la Città e l'Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia dell'Impianto.

12. L'impianto sarà di esclusiva proprietà della Città. Al termine delle concessione d'uso di cui al presente articolo, le garanzie di cui all'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città. Entro la data di cui al precedente comma 9 l'Agenzia dovrà trasferire al Toroc tutte le autorizzazioni ad essa rilasciate in conseguenza della realizzazione dell'Impianto e tutta la documentazione (certificazioni, dichiarazioni ecc.), compreso il piano di manutenzione, necessarie per consentire al Toroc l'uso e la gestione dell'Impianto. Al termine delle concessione d'uso di cui al presente articolo Toroc trasferirà tale documentazione alla Città di Torino.

ARTICOLO 6 - RISORSE FINANZIARIE

1. La progettazione e la realizzazione dell'Impianto, comprese le opere di demolizione e sgombero dei manufatti attualmente esistenti e di tutte le aree interessate dalla realizzazione dell'Impianto, sono interamente finanziate, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla legge n. 285/2000.

2. Nel caso in cui diversamente da quanto previsto al comma 1, la Città contribuisca con risorse finanziarie proprie alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera, saranno introdotte alla presente Convenzione le conseguenti modifiche riguardanti, tra l'altro, le modalità di erogazione dei pagamenti.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE

1. Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della legge n. 285/2000 che riguardino direttamente od indirettamente il contenuto della presente convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima se del caso anche con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

ARTICOLO 8 - SPESE

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 9 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione l'Agenzia elegge domicilio in ________, la Città in ______, il Toroc in ______ .

2. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell'epigrafe della medesima.

3. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.

4. E' in facoltà delle parti concordare la trasmissione di comunicazioni mediante lettera, fax o posta elettronica; in tal caso resta sin d'ora inteso che le comunicazioni relative all'interpretazione e alle proposte di modificazione della Convenzione, nonché quelle riguardanti la contestazione di ritardi od inadempimenti dovranno in ogni caso svolgersi con le modalità di cui al comma 2.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione esclusiva ed irrevocabile del Foro di Torino.

ARTICOLO 11 - ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1: a) Piano degli Interventi 13° Stralcio - opera n° 36 e annessa documentazione tecnica; b) Stralcio progetto preliminare come da allegato elenco.

Torino, ______________

(L'Agenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici)

(il Comune di Torino)

(il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006).