Divisione Economia e Sviluppo
Settore Mercati
n. ord. 34
2002 11887/058
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO INGROSSO.
Proposta dell'Assessore Tessore.
Con deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale in data 29 giugno
1998 (mecc. 9801785/44), esecutiva dal 3 agosto 1998, è
stato approvato il nuovo Regolamento del Mercato Ittico Ingrosso
ai sensi dellart.10 della Legge Regionale n. 62/1979 sulla
"Disciplina dei Mercati allIngrosso".
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 1999,
(mecc. 9906647/58), esecutiva dal 29 dicembre 1999, sono stati
modificati gli articoli n. 9 e n. 18 del succitato Regolamento
di Mercato a seguito della predisposizione del Protocollo Aziendale
di Igiene ed Autocontrollo.
Tale Regolamento all'art. 34 "Corrispettivi per i posteggi
di vendita" al comma 5 cita: "i corrispettivi possono
variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice
nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei dodici
mesi precedenti, fatta salva la percentuale di copertura dei costi
stabiliti dalla vigente disposizione".
In considerazione che in data 1° febbraio 1999 la Direzione
Centrale delle Statistiche su Istituzioni e Imprese comunicava
con lettera prot. n. 977 linterruzione della rilevazione
dei prezzi allingrosso a far data da gennaio 1998, si rende
necessario l'adeguamento del testo dell'art. 34, punto 5, del
vigente Regolamento per il Mercato Ittico con l'esatta dicitura
risultante nella parte dispositiva del presente provvedimento.
Inoltre, ravvisata l'erroneità della dicitura del punto
3 del medesimo articolo per mero errore materiale, si rende necessario
provvedere alla riformulazione del paragrafo secondo l'esatta
dicitura del punto succitato con l'esatta dicitura risultante
nella parte dispositiva del presente provvedimento.
Sono state quindi predisposte a tale scopo le modifiche necessarie
al Regolamento vigente, che sono state sottoposte, con esito favorevole,
alla Commissione Comunale Consultiva per il Mercato Ittico Ingrosso,
ai sensi dellart. 10 comma 2° della citata Legge Regionale,
nella seduta del 14 giungo 2002.
In data 23 gennaio 2003, con nota prot. n. 164/I-8-1, sono stati
richiesti i pareri di competenza ai Consigli Circoscrizionali,
ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere nella maniera
seguente: parere favorevole le Circoscrizioni 1, 4, 5 e 7 (all.
1-2-3-4 - nn.
); non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 3, 6, 9 e 10;
la Circoscrizione 8 ha chiesto una proroga di 30 giorni oltre
i trenta giorni già previsti dal Regolamento per il Decentramento.
La richiesta è parsa non accoglibile per motivazioni di
carattere amministrativo-contabile derivanti dalla necessità
di celere applicazione della nuova denominazione degli indici
ISTAT (prot. 881/XI-3-1).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare le seguenti modifiche all'art. 34 del "Regolamento
Mercato Ittico Ingrosso" n. 250:
- punto 3), sostituire il paragrafo: "In caso di ritardato
pagamento superiore a 10 giorni, salvo quanto disposto al punto
5) dell'articolo 33, è applicato un diritto di mora pari
al 10% della somma dovuta" con il seguente paragrafo: "In
caso di ritardato pagamento superiore a 10 giorni, oltre quanto
disposto al punto 3) comma e) dell'art. 33, è applicato
un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta";
- punto 5), sostituire il paragrafo: " Oltre ai casi previsti
nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno,
ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei
prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti,
fatta salva la copertura dei costi stabiliti dalla vigente disposizione"
con il seguente paragrafo: " Oltre ai casi previsti nel precedente
comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura
non superiore all'aumento nazionale dei prezzi al consumo, calcolato
dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti, per le famiglie degli operai
e degli impiegati, fatta salva la copertura dei costi stabiliti
dalla vigente disposizione".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.