Divisione Economia e Sviluppo
Settore Mercati

n. ord. 34
2002 11887/058

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 MARZO 2003

(proposta dalla G.C. 27 dicembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO INGROSSO.

Proposta dell'Assessore Tessore.

Con deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale in data 29 giugno 1998 (mecc. 9801785/44), esecutiva dal 3 agosto 1998, è stato approvato il nuovo Regolamento del Mercato Ittico Ingrosso ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale n. 62/1979 sulla "Disciplina dei Mercati all’Ingrosso".
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 1999, (mecc. 9906647/58), esecutiva dal 29 dicembre 1999, sono stati modificati gli articoli n. 9 e n. 18 del succitato Regolamento di Mercato a seguito della predisposizione del Protocollo Aziendale di Igiene ed Autocontrollo.
Tale Regolamento all'art. 34 "Corrispettivi per i posteggi di vendita" al comma 5 cita: "i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti, fatta salva la percentuale di copertura dei costi stabiliti dalla vigente disposizione".
In considerazione che in data 1° febbraio 1999 la Direzione Centrale delle Statistiche su Istituzioni e Imprese comunicava con lettera prot. n. 977 l’interruzione della rilevazione dei prezzi all’ingrosso a far data da gennaio 1998, si rende necessario l'adeguamento del testo dell'art. 34, punto 5, del vigente Regolamento per il Mercato Ittico con l'esatta dicitura risultante nella parte dispositiva del presente provvedimento.
Inoltre, ravvisata l'erroneità della dicitura del punto 3 del medesimo articolo per mero errore materiale, si rende necessario provvedere alla riformulazione del paragrafo secondo l'esatta dicitura del punto succitato con l'esatta dicitura risultante nella parte dispositiva del presente provvedimento.
Sono state quindi predisposte a tale scopo le modifiche necessarie al Regolamento vigente, che sono state sottoposte, con esito favorevole, alla Commissione Comunale Consultiva per il Mercato Ittico Ingrosso, ai sensi dell’art. 10 comma 2° della citata Legge Regionale, nella seduta del 14 giungo 2002.
In data 23 gennaio 2003, con nota prot. n. 164/I-8-1, sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli Circoscrizionali, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere nella maniera seguente: parere favorevole le Circoscrizioni 1, 4, 5 e 7 (all. 1-2-3-4 - nn.                      ); non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 3, 6, 9 e 10; la Circoscrizione 8 ha chiesto una proroga di 30 giorni oltre i trenta giorni già previsti dal Regolamento per il Decentramento. La richiesta è parsa non accoglibile per motivazioni di carattere amministrativo-contabile derivanti dalla necessità di celere applicazione della nuova denominazione degli indici ISTAT (prot. 881/XI-3-1).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare le seguenti modifiche all'art. 34 del "Regolamento Mercato Ittico Ingrosso" n. 250:
- punto 3), sostituire il paragrafo: "In caso di ritardato pagamento superiore a 10 giorni, salvo quanto disposto al punto 5) dell'articolo 33, è applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta" con il seguente paragrafo: "In caso di ritardato pagamento superiore a 10 giorni, oltre quanto disposto al punto 3) comma e) dell'art. 33, è applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta";
- punto 5), sostituire il paragrafo: " Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti, fatta salva la copertura dei costi stabiliti dalla vigente disposizione" con il seguente paragrafo: " Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento nazionale dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti, per le famiglie degli operai e degli impiegati, fatta salva la copertura dei costi stabiliti dalla vigente disposizione".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.