Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

    n. ord. 17
2002 11869/020

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 FEBBRAIO 2003
(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX I.R.V.E. IN TORINO, C.SO UNIONE SOVIETICA 218 BIS. APPROVAZIONE AI SENSI ART. 26 PUNTI 22 E 23 BIS DELLE NUEA DEL PRG E PRESA D'ATTO INTESA STATO-REGIONE AI SENSI D.P.R. 616/77 MODIFICATO DAL D.P.R. 383/94.

Proposta dell'Assessore Viano.

Dal luglio 1993 la Facoltà di Economia dell’Università di Torino si è trasferita nella nuova sede di c.so Unione Sovietica 218 bis ottenuta dalla trasformazione funzionale di un’ala interna dell’ex "Istituto di Riposo per la Vecchiaia".
L’insufficiente capienza delle aule esistenti in tale nuova sede manifestatasi nel corso dei primi anni di esercizio ha determinato la necessità di ampliare gli spazi didattici mediante l’utilizzo del cortile interposto tra l’attuale sede e il corpo centrale del complesso edilizio ex I.R.V.E.
L’Università ha pertanto elaborato un progetto che prevede una nuova costruzione seminterrata che interessa l’intera area di tale cortile e si connette alla testata del padiglione già sede della Facoltà.
La nuova struttura si compone di quattro grandi aule gradonate disimpegnate da un sistema di passaggi a diversi livelli e di altre aule e spazi didattici e di servizio; un corpo a due piani interrati e uno fuori terra all’estremità ovest, in posizione quindi più defilata rispetto al complesso ex I.R.V.E., assolve le funzioni di accesso, atrio e distribuzione.
Il P.R.G. vigente destina l’area a Servizi Pubblici S attrezzature di interesse comune, istruzione universitaria, centri di ricerca, attrezzature e impianti tecnologici e riconosce il complesso in oggetto quale "Edificio di rilevante valore storico" assoggettandolo alla disciplina dell’art. 26 delle N.U.E.A. in base al quale sono consentiti interventi edilizi contenuti nei limiti del risanamento conservativo secondo le definizioni nell’allegato A al P.R.G., salvo le eccezioni previste dal comma 22 che ammette "per tutti gli edifici di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico destinati a funzioni di pubblica utilità e, previa deliberazione del Consiglio Comunale, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento".
L’Università degli Studi di Torino a suo tempo ha dato avvio alle procedure di intesa tra Stato e Regione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 per l’ottenimento del parere di conformità urbanistica delle opere in oggetto.
A tal fine il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte ha convocato apposita Conferenza dei Servizi tenutasi nelle sedute del 12 maggio 1999 e del 14 febbraio 2001, presenti i rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dell'Università degli Studi, nel corso delle quali sono stati acquisiti anche i pareri favorevoli del Servizio Sanitario Nazionale, del Comando Provinciale dei VV.FF. e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Per quanto concerne il profilo urbanistico, mentre in un primo tempo la dichiarazione di conformità del progetto è stata condizionata all'acquisizione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 22 delle NUEA del P.R.G., in un secondo tempo in data 17 dicembre 2001 lo Stato e la Regione hanno convenuto di ritenere raggiunta l'intesa in forza della norma di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i., ribadendo peraltro la necessità di "acquisire apposita deliberazione di Consiglio Comunale di condivisione del progetto prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo delle opere".
Sul progetto peraltro si è anche espressa con parere favorevole la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte come da nota DB/5756/6915 dell’11 maggio 1999 citata nel verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 12 maggio 1999.
In tal senso è anche rispettata la prescrizione dell’art. 26 comma 23 bis delle NUEA.
Atteso il carattere di interesse pubblico della struttura e considerato che l’intervento in progetto si qualifica come ampliamento fisico funzionale dei fabbricati esistenti, occorre, pertanto, nel prendere atto dell’intesa Stato-Regione, approvare le opere ai sensi dell’art. 26 punti 22 e 23 bis delle NUEA del P.R.G.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto dell’intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 modificato dal D.P.R. 383/94, approvando ai sensi dell’art. 26 punti 22 e 23 bis delle NUEA del P.R.G. l’intervento di ampliamento funzionale del complesso ex I.R.V.E. dell’Università di Torino, c.so Unione Sovietica 218 bis come da allegato progetto di n. otto tavole (all.ti da 1 a 8 - nn. ). L’applicazione della sopracitata disposizione delle NUEA del P.R.G. consente la realizzazione dell’intervento in questione consistente nell’ampliamento dell’edificio esistente classificato "di particolare interesse storico" e per il quale sarebbero ammessi dal vigente P.R.G. interventi edilizi solo fino al risanamento conservativo.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.