Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 14
2002 10228/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GENNAIO 2003

(proposta dalla G.C. 3 dicembre 2002)

 OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA COMUNALE E 11 DI VIA RUBINO N. 63 ALL'U.S. ACLI. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

In esecuzione di deliberazione n. 49 assunta dal Consiglio Comunale in data 12 febbraio 1996 (mecc. 9600286/10) divenuta esecutiva dall'8 marzo 1996, la Città concedeva all'Ente di Promozione sportiva U.S. ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) con sede in Torino via Perrone, 3 bis, P.IVA 04816480018, la gestione della piscina scolastica E 11 sita in Torino via Rubino 63, composta da: 1 vaschetta per nuoto di m. 20 x 6, una vaschetta per acquaticità di m. 17 x 2, spogliatoi e servizi, per una durata di anni 4 e fino al 27 maggio 2000, con un canone annuo di L. 200.000.

La Circoscrizione n. 2 con deliberazione del 19 ottobre 2000 (mecc. 2000 08187/085), (all. 1 - n. ) esprimeva parere favorevole all'istanza di rinnovo della gestione della piscina E 11 all'Ente di promozione sportiva ACLI per anni sei. Il parere non conteneva però alcuna indicazione in merito al canone e ad altre clausole contrattuali.

In particolare l'A.C.L.I richiedeva all'atto della richiesta di rinnovo (prot. 1401 del 18 maggio 2000) (all. 2 - n. ) una durata della concessione di almeno sei anni, a fronte di un investimento nella struttura di L. 30.000.000. Tale richiesta non è stata suffragata da progetti o documenti computometrici fino al mese di marzo 2002. In merito a tali progetti (all. 3 - n. ) la Circoscrizione n. 2 ha espresso con deliberazione del proprio Consiglio del 15 luglio 2002 (mecc. 2002 05458/085) la proposta di rinnovare la concessione della piscina E11 alle condizioni riportate nell'allegata proposta di disciplinare (all. 4 - n.                 ) in cui si evince che la durata è stabilita in anni nove e il canone fissato in Euro 774,69.

Esaminata la proposta della Circoscrizione 2^ che nulla ha avuto da eccepire sulla passata gestione, anche in merito al pagamento del canone e vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, si ritiene opportuno procedere al rinnovo della concessione della piscina in oggetto per anni 10, in quanto dall'esame degli elaborati tecnici, presentati in data 5 aprile 2002 prot. 1654 , risulta l'intenzione da parte del concessionario di ristrutturare e mettere a norma l'impianto sportivo con una spesa di € 129.114,22 come risulta da documentazione allegata.

Si reputa anche che il canone annuo possa essere stabilito in Euro 775,00 IVA compresa. La nuova concessione avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione e alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 5 - n. ). Il canone potrà essere rivisto nel caso che la Città effettui opere di miglioria nell'impianto a proprie spese.

Le utenze saranno così ripartite:

Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei settori competenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere in gestione la piscina di proprietà comunale sita in Via Rubino 63, all'Ente di Promozione Sportiva U.S. ACLI, P.IVA 04816480018, nella persona del Presidente sig. Costero Fausto, nato a Carignano il 1° gennaio 1951, residente in Carignano (TO), Via Faccio 19 (C.F. CST FST 51A01 B777A), per un periodo di anni 10, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato in Euro 775,00 IVA inclusa, da pagarsi in rate anticipate trimestrali dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione 2^.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone dovrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.