Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione Della Città ?
Relazioni Internazionali ? Turismo e Olimpiadi
n. ord. 6
2002 10106/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA " CITTA' DI TORINO" "AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" E REGIONE PIEMONTE PER REALIZZ. DEL VILLAGGIO MEDIA SULL'AREA SPINA 2.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
sentiti gli Assessori Tessore, Peveraro,
Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di
Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In
quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente
del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il
contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a
rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei
giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc.
9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta
compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.),
il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla
costituzione del "Comitato per l?organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali
? Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il Toroc è stato
costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l?organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi
per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e
viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3
della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti
Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l?Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di
realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei
Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di
Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di
candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nell?area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale
dell?ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un?ottica di sistema e
prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle
esigenze connesse all?appuntamento olimpico bensì anche in relazione a
prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di
sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva
dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e
infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla
proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del Toroc nella riunione del
20 ottobre 2000.
Tra le infrastrutture la Legge n. 285/2000 include la
realizzazione di villaggi media, come previsto all'allegato n. 2 della suddetta
Legge.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc.
2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede, a tal proposito, la
costruzione di diversi villaggi media, ed uno di questi da edificare nell'ambito
del Programma Integrato di Intervento denominato Spina 2, di cui
all?art.16 della Legge 179/1992, approvato con Accordo di Programma in data 24
novembre 1998 la cui convenzione attuativa è stata stipulata in data 12 febbraio
1999. L'area interessata dall?intervento è ubicata sulla via P.C. Boggio. In
data 18 dicembre 2002 è stato stipulato l'atto di cessione gratuita alla Città
da parte della soc. GEFIM S.p.A., NUOVA SI.GI. s.r.l. e LAMARMORA s.r.l. di
tutte le residue aree site nella Unità di Intervento della Spina 2, necessarie
per l'atterraggio dei diritti edificatori della Città in esecuzione di quanto
previsto nella convenzione attuativa del suddetto accordo di programma stipulato
in data 12 febbraio 1999.
Il Toroc ha trasmesso all?Agenzia, alla Città e
alla Regione, il progetto preliminare del villaggio comprendente il piano
economico finanziario di cui all'art. 18 c. 3 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
554. Tale progetto prevede la realizzazione di 13.150 mq. a destinazione
residenziale universitaria, 2.307 mq. ad attività accessorie a destinazione
commerciale (ASPI), 4.405 mq. a parcheggi pertinenziali e 3.900 mq. a
sistemazione aree esterne.
Tuttavia, al fine di assicurare la piena coerenza
del Programma Integrato con quanto previsto nel Progetto Preliminare si sta
ridefinendo il contenuto del Programma stesso e, a tal fine, si modificherà, a
seguito delle Conferenze di servizi in corso, l?Accordo di Programma concluso
nel 1998.
I diritti edificatori utilizzati per la realizzazione del Villaggio
sono di proprietà della Città e sono compresi nel PRIN Spina 2 con destinazione
a edilizia universitaria. Per l?attuazione di tali diritti nel Programma è
prevista l?assegnazione all?ente universitario preposto.
In tal senso, la
Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite in materia di diritto
allo studio universitario e ai sensi della normativa nazionale e regionale,
intende riservare a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli e
privi di mezzi, facendosene direttamente carico, il 65% dei posti letto, mentre
la restante percentuale (35%) sarà utilizzata secondo le modalità e condizioni
previste nel contratto di concessione e gestione nel rispetto della destinazione
a edilizia universitaria.
La Regione per la realizzazione dell'opera
parteciperà al finanziamento direttamente o avvalendosi dell?Ente per il Diritto
allo Studio ed inoltre, a partire dal 1° luglio 2006, subentrerà all'Agenzia
nella titolarità del contratto con il Concessionario.
La struttura sarà
utilizzata dal Toroc, come villaggio destinato all'accoglienza dei media, nel
periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
Pertanto tra la Città, in qualità di titolare dei diritti
edificatori, l?Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n.
285/2000, il Toroc, in virtù dei propri compiti istituzionali e la Regione
Piemonte che subentrerà ad Agenzia dopo il 2006, è necessario che si addivenga
alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di
reciproca competenza relative alla realizzazione del villaggio media e
all'utilizzo del medesimo, durante ed anche dopo lo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente
deliberazione, prevede quanto segue:
- La mancata costituzione del diritto di
superficie, farà venire meno tutti gli impegni assunti dalle Parti nella
presente Convenzione, ferme le responsabilità di quella di esse che con il
proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata disponibilità del
Villaggio per l?accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione
e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- L?Agenzia, nella sua qualità di
stazione appaltante ai sensi dell?articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000,
con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna
delle altre Parti, a realizzare il Villaggio, con il sistema della concessione
di lavori pubblici di cui all?articolo 19, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994
n. 109 e s.m.i.;
- Il Villaggio sarà utilizzato dal Toroc come villaggio
destinato all?accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e
dallo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- Le funzioni di stazione appaltante
sono svolte dall?Agenzia in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000
e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l?Agenzia
provvede all?individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi
dell?articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- Per favorire
la collaborazione ed il coordinamento, le Parti, ferme comunque le competenze
stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi,
costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione
un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento, o da persona dal
medesimo incaricata, e da quattro membri nominati rispettivamente dal Presidente
della Regione, dal Sindaco della Città, dall?Agenzia e dal Toroc. Le modalità di
funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso con proprio
provvedimento;
- L?Agenzia informerà il Comitato della procedura di
aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell?andamento
delle opere;
- La Regione, la Città ed il Toroc potranno svolgere attività
conoscitiva in merito all?esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di
richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli
stessi e di accedere, d?intesa con la direzione lavori, all?area di
cantiere;
- La realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata e
provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e
non oltre il 30 luglio 2005; è inteso tra le Parti che entro tale data il
Villaggio tutto sarà reso disponibile al Toroc in uso esclusivo e gratuito.
Qualora sia necessaria una proroga il responsabile unico del procedimento dovrà
informare tempestivamente il Comitato illustrandone le ragioni. La proroga potrà
essere concessa solo con il formale benestare del Toroc; contestualmente saranno
assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non
comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano;
- Fermo quanto previsto
al successivo articolo 7, la Città si impegna a rilasciare in favore
dell?Agenzia e del Toroc, entro 30 giorni dalla relativa formale richiesta,
specifica concessione d?uso dell?area su cui verrà realizzato il villaggio. La
concessione non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere
che l?area sarà in uso dell?Agenzia sino al 30 luglio 2005 e del Toroc da tale
momento sino alla data di scadenza della concessione d?uso medesima. La
concessione dovrà altresì espressamente prevedere l?esonero di ogni onere e
responsabilità per la Città e le modalità di riconsegna del Villaggio. Gli oneri
di manutenzione e di custodia saranno a carico dell?Agenzia fino a che l?area
sarà in suo uso esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della
concessione d?uso;
- La concessione d?uso è gratuita;
- La Città si
impegna nei confronti di tutte le altre Parti ad intervenire, in sede di
sottoscrizione del contratto con il Concessionario, per costituire a favore del
Concessionario stesso, sulle aree su cui verrà realizzato il villaggio, un
diritto di superficie, ai sensi dell?articolo 952, comma 1, del codice civile,
per anni trenta, o per la eventuale minore durata offerta dal
Concessionario;
- Il diritto di superficie, e la relativa capacità
edificatoria, costituito a favore del Concessionario a decorrere dal 1° luglio
2006 sarà gratuito per la quota parte relativa all'edilizia residenziale
universitaria finalizzata al diritto allo studio. Per la parte restante
(edilizia residenziale universitaria libera e ASPI - attività di servizio alle
persone e alle imprese) è riconosciuto alla Città un equo indennizzo. La
quantificazione e le modalità di corresponsione o riconoscimento dell'equo
indennizzo saranno stabilite di comune accordo tra la Regione, la Città e il
TOROC entro e non oltre il 31 dicembre 2003, e dovrà tenere conto del valore di
mercato delle stesse;
- Le quote di superficie destinate ad edilizia
residenziale universitaria libera e ad attività accessorie a destinazione
commerciale (ASPI) saranno sottoposte al rilascio di concessione onerosa con
pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e per oneri di
costruzione;
- A partire dal 1° luglio 2006, e fermo quanto previsto al
successivo comma 5, la Regione subentrerà all?Agenzia nella titolarità del
contratto con il Concessionario e, di conseguenza, potrà esercitare nei
confronti del Concessionario medesimo tutti i diritti derivanti dal contratto,
ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva ed inderogabile
della Città, in quanto nuda proprietaria;
- Il piano economico e finanziario
prevede in misura non superiore a Euro 6.100.000,00 oltre Euro 360.000,00
stanziati dal Toroc le risorse stanziate dalla Legge n. 285/2000 e l?impegno
della Regione, direttamente o tramite l?EDISU o altro soggetto che fosse nel
frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, a
corrispondere al Concessionario, per il 65% dei posti letto realizzati nel
Villaggio, un canone mensile non superiore a Euro 310,00 per la camera singola e
a Euro 284,00 per posto letto in camera doppia.
- La convenzione disciplina
inoltre gli aspetti relativi ai collaudi ed alle eventuali modifiche normative
che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente
si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1, 1/a ,1/b, 1/c.0, 1/c.1,
1/c.2, 1/c.3, 1/c.4, 1/c.5, 1/c.6, 1/c.7, 1/d -
nn.
), tra la Città, in qualità di parte del programma integrato che riguarda l'area
Spina 2, l?Agenzia, in virtù alle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000,
il Toroc, in virtù dei propri compiti istituzionali e la Regione Piemonte, che
subentrerà ad Agenzia dopo il 2006, richiamando in particolare:
valore delle
premesse e degli allegati (art. 1);
oggetto della Convenzione (art.
2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle
opere (art. 5);
concessione d'uso (art. 6);
utilizzo residenziale
definitivo (art. 7);
corrispettivo della concessione (art. 8);
modifiche
(art. 9);
2) di demandare a successivi provvedimenti la concessione d?uso
dell'area su cui verrà realizzato il Villaggio Media in oggetto;
3) di dare
atto che la progettazione e la realizzazione dell'impianto sono finanziate, in
conformità con i fondi di cui alla Legge 285/2000, fino alla concorrenza di Euro
6.100.000,00 oltre Euro 360.000,00 stanziati dal Toroc (all. 2 - n. );
4) di
autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto,
apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono
a carico della parte che vorrà procedervi;
5) di dichiarare, attesa
l?urgenza, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare
tempestivamente le procedure per la realizzazione dell?impianto, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell?art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
tra
- la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Castello 165,
in persona del suo ________________, legale rappresentante pro tempore;
- la
CITTA' DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in
persona del suo _____________ , legale rappresentante pro tempore;
- il
COMITATO PER L?ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO
2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo
presidente prof. Valentino Castellani, legale rappresentante pro tempore;
-
l?AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI, con sede in Torino,
Galleria San Federico 16, in persona del suo direttore generale Ing. Domenico
Arcidiacono, legale rappresentante pro tempore;
tutti di seguito
collettivamente indicati le "Parti"
premesso
(i) che il Comitato per
l?organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ("Toroc") è stato
costituito con lo scopo di curare l?organizzazione e lo svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, secondo le
prescrizioni impartite dal C.I.O.;
(ii) che la legge 9 ottobre 2000 n. 285
("legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti
sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l?Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia"), con il compito di svolgere le
funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture;
(iii) che, al fine di consentire al Toroc una costante
verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e
l?Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina
delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca
competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione
ed è ad essa allegata sub a);
(iv) che, in ottemperanza a quanto previsto
dall?articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il Toroc ha definito nel
Piano degli Interventi ("Piano") la realizzazione dei villaggi olimpici e dei
villaggi destinati all?accoglienza dei media durante i Giochi Olimpici e
Paraolimpici ("Giochi Olimpici") facendo particolare riferimento al loro
utilizzo residenziale definitivo;
(v) che il Piano prevede la realizzazione
di un villaggio destinato all?accoglienza dei media ("Villaggio"), sull?area di
via P. C. Boggio distinta a catasto al Foglio ?., particelle ?., ?. e ? di
proprietà di ???..;
(vi) che con deliberazione 23 luglio 2001 n. mecc.
200105883/01, il Consiglio Comunale del Comune di Torino ("Città") ha approvato,
nell?ambito delle proprie competenze e con alcune specifiche raccomandazioni ed
indirizzi, il piano delle localizzazioni nella Città degli impianti e delle
infrastrutture dei Giochi Olimpici predisposto dal Toroc;
(vii) che, con
riguardo alla localizzazione del Villaggio, quanto contenuto nel Piano definito
dal Toroc corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni
approvato dal Consiglio Comunale della Città;
(viii) che l'area di cui alla
precedente Premessa (v) diverrà, secondo quanto previsto dalla convenzione
relativa al Programma Integrato ex arte. 16 legge 179/92 - Area Spina 2
stipulata in data 12 febbraio 1999 tra i proponenti del Programma stesso, di
proprietà della Città in conseguenza dell'atto deliberativo di approvazione
della presente Convenzione;
(ix) che la Città è titolare dei diritti
edificatori per la realizzazione degli interventi nell'area di cui alla
precedente Premessa (v);
(x) che l'intervento sarà realizzato a cura
dell'Agenzia quale stazione appaltante ai sensi della precedente Premessa
(ii);
(xi) che, quanto all?utilizzo residenziale definitivo, il Toroc ha dato
atto nel Piano della destinazione a residenzialità universitaria di 404 camere
(per una capacità ricettiva pari a 492 posti letto) da collocare nel Villaggio
dopo il loro utilizzo per l?accoglienza dei media durante i Giochi
Olimpici;
(xii) che sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica
del Villaggio sviluppato dal Toroc, quest?ultimo ha inviato all?Agenzia, alla
Città e alla Regione il Progetto preliminare del Villaggio medesimo, allegato
sub c) alla presente Convenzione, comprendente il piano economico-finanziario di
cui all?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub
d) alla presente Convenzione;
(xiii) che tale Progetto Preliminare prevede la
realizzazione di: 13.150 mq a destinazione residenziale universitaria, 2.307 mq
ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI), 4.405 mq a parcheggi
pertinenziali e mq 3.900 a sistemazione aree esterne;
(xiv) che con la
sottoscrizione della presente Convenzione la Città è impegnata:
- ad adottare
tutti gli atti e provvedimenti urbanistici necessari a consentire la
realizzazione del Villaggio;
- ad acquisire la proprietà dell?area di cui
alla precedente Premessa (v) in attuazione di quanto previsto nella precedente
Premessa (viii);
- a costituire il diritto di superficie a favore del
soggetto che, come infra stabilito, sarà individuato dall?Agenzia e si
aggiudicherà la concessione per la realizzazione e la successiva gestione del
Villaggio medesimo ("Concessionario");
(xv) che la Regione Piemonte
("Regione"), nell?ambito delle funzioni trasferite alle regioni in materia di
diritto allo studio universitario e ai sensi della normativa nazionale e
regionale (legge 390/91 e l.r. 16/92), intende mettere a disposizione degli
studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, facendosene carico,
il 65% dei posti letto, mentre la restante percentuale (35%) potrà essere
utilizzata dal Concessionario nel rispetto della destinazione prevista (edilizia
residenziale universitaria);
(xvi) che per l?attuazione di quanto indicato
alla precedente Premessa (xv) la Regione, assicurando la relativa copertura
finanziaria, può avvalersi dell?Ente per il Diritto allo Studio Universitario,
istituito con l.r. 16/92, ("EDISU") o di altro soggetto che fosse nel frattempo
istituito per la gestione del diritto allo studio universitario;
(xvii) che a
partire dal 1 luglio 2006 la Regione subentrerà all?Agenzia nella titolarità del
contratto con il Concessionario;
(xviii) che le Parti intendono disciplinare
nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dell?articolo 3,
comma 3, della legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza
relativi alla realizzazione, all?utilizzo e alla gestione del Villaggio
sull?area di cui alla precedente Premessa (v);
(xix) che i competenti organi
di ciascuna delle altre Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo
della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
tutto ciò premesso, le
Parti
ARTICOLO 1 ? VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1) Le Premesse e gli
Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che
seguono.
2) La mancata costituzione del diritto di superficie di cui all'art.
7 della presente Convenzione farà venire meno tutti gli impegni assunti dalle
Parti nella presente Convenzione, ferme le responsabilità di quella di esse che
con il proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata
disponibilità del Villaggio per l?accoglienza dei media nel periodo interessato
dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici di cui al successivo
articolo 6.
ARTICOLO 2 ? OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1) L?Agenzia, nella sua
qualità di stazione appaltante ai sensi dell?articolo 3, comma 2, della legge n.
285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di
ciascuna delle altre Parti, a realizzare il Villaggio sull?area di cui alla
Premessa (v), con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui
all?articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..
2) Il
Villaggio sarà utilizzato dal Toroc come villaggio destinato all?accoglienza dei
media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi
Olimpici di cui al successivo articolo 6 e, successivamente, sarà destinato a
residenza universitaria in conformità a quanto previsto nelle Premesse e con le
modalità specificate nel successivo articolo 7.
ARTICOLO 3 -
COORDINAMENTO
1) Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall?Agenzia
in conformità a quanto previsto dalla legge n. 285/2000 e dalla presente
Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l?Agenzia provvede
all?individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi
dell?articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.
2) Le Parti si
impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena
collaborazione e coordinamento, al fine di favorire la realizzazione del
Villaggio nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dal Progetto preliminare
e con le modalità della presente Convenzione.
3) Per favorire la
collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 2, le Parti, ferme
comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti
organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della
presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del
procedimento, o da persona dal medesimo incaricata, e da quattro membri nominati
rispettivamente dal Presidente della Regione, dalla Città, dall?Agenzia e dal
Toroc. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal
Comitato stesso con proprio provvedimento.
ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE
1)
Le Parti si danno atto che sul Progetto preliminare redatto dal Toroc è stato
espresso parere favorevole dalla Città e dalla Direzione regionale ai Beni
Culturali.
2) Ai fini dell?esecuzione delle opere, l?Agenzia procura
l?adozione da parte dagli enti competenti di tutti gli atti e/o provvedimenti
amministrativi necessari all?esecuzione del Villaggio.
3) La Città garantisce
ai progettisti ed al personale incaricato dalla Regione, dal Toroc e
dall?Agenzia l?accessibilità all'area e agli immobili di cui alla Premessa (v),
per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei
progetti.
ARTICOLO 5 ? ESECUZIONE DELLE OPERE
1) L?Agenzia provvederà alla
realizzazione del Villaggio con il sistema della concessione di lavori pubblici
di cui all?articolo 19 della legge 109/1994 e s.m.i. L?Agenzia informerà il
Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, della procedura di
aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell?andamento
delle opere.
2) La Città collaborerà con l?Agenzia per la risoluzione di
tutte le problematiche di sua competenza inerenti la realizzazione dei
lavori.
3) La Regione, la Città ed il Toroc potranno svolgere attività
conoscitiva in merito all?esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di
richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli
stessi e di accedere, d?intesa con la direzione lavori, all?area di
cantiere.
4) Le eventuali varianti in corso d?opera, che dovranno essere
comunicate al Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma per
l'attuazione del Programma Integrato d'Intervento Spina 2, potranno essere
approvate dall?Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in
particolare, nei limiti previsti all?articolo 25 della legge 11 febbraio 1994 n.
109 e s.m.i. a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al
precedente articolo 3, comma 3, e previo formale benestare da parte del
Toroc.
5) La realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata e
provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e
non oltre il 30 luglio 2005; è inteso tra le Parti che entro tale data il
Villaggio tutto sarà reso disponibile al Toroc in uso esclusivo e gratuito.
Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il
responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato
di cui al precedente articolo 3, comma 3, illustrandone le ragioni. La proroga
potrà essere concessa solo con il formale benestare del Toroc e sentita la
Direzione regionale ai Beni Culturali; contestualmente saranno assunte tutte le
iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il
rispetto dei tempi previsti nel Piano.
6) Al collaudo dell?opera provvederà
una apposita commissione composta di tre membri di cui uno, con funzioni di
Presidente, nominato dall?Agenzia e gli altri due, sempre nominati dall?Agenzia,
su designazione del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma
3.
ARTICOLO 6 ? CONCESSIONE D?USO
1) Fermo quanto previsto al successivo
articolo 7, la Città si impegna a rilasciare in favore dell?Agenzia e del Toroc,
entro 30 giorni dalla relativa formale richiesta, specifica concessione d?uso
dell?area di cui alla Premessa (v). La concessione non potrà avere scadenza
oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che l?area sarà in uso dell?Agenzia
sino al termine di cui al successivo comma 2 e del Toroc da tale momento sino
alla data di scadenza della concessione d?uso medesima. La concessione dovrà
altresì espressamente prevedere l?esonero di ogni onere e responsabilità per la
Città e le modalità di riconsegna del Villaggio. Gli oneri di manutenzione e di
custodia saranno a carico dell?Agenzia fino a che l?area sarà in suo uso
esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della concessione
d?uso. Le aree concesse in uso dalla Città dovranno essere libere da ogni
impedimento all?inizio dei lavori così come previsti negli elaborati
progettuali.
2) A partire dal decimo giorno successivo alla data di redazione
del collaudo provvisorio - e, in ogni caso, dal 30 luglio 2005 ? il Villaggio
tutto sarà in uso esclusivo del Toroc; di tale circostanza l?Agenzia e il Toroc
informeranno la Città e la Direzione regionale dei Beni Culturali mediante
lettere raccomandate a.r.. La Città ed il Toroc potranno introdurre modifiche
alla concessione d?uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti
dall?esecuzione delle opere.
3) La concessione d?uso di cui ai precedenti
commi è gratuita.
4) L?Agenzia inserisce negli atti di gara e nel contratto
con il Concessionario clausole idonee ad impegnare il Concessionario medesimo
all?incondizionato rispetto dei diritti della Regione, della Città, del Toroc e
dell?Agenzia con le modalità e nei tempi indicati nella presente Convenzione e,
specificamente, nel presente articolo.
5) Al termine dei lavori, le garanzie
di cui all?articolo 30 comma 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.
saranno trasferite in capo alla Città.
ARTICOLO 7 ? UTILIZZO RESIDENZIALE
DEFINITIVO
1) (soppresso)
2) Il diritto di
superficie, e la relativa capacità edificatoria, costituito a favore del
Concessionario a decorrere dal 1° luglio 2006 sarà gratuito per la quota parte
relativa all'edilizia residenziale universitaria finalizzata al diritto allo
studio. Per la parte restante (edilizia residenziale universitaria libera e ASPI
- attività di servizio alle persone e alle imprese) è riconosciuto alla Città un
equo indennizzo. La quantificazione e le modalità di corresponsione o
riconoscimento dell'equo indennizzo saranno stabilite di comune accordo tra la
Regione, la Città e il TOROC entro e non oltre il 31 dicembre 2003, e dovrà
tenere conto del valore di mercato delle stesse.
3) A partire dal 1 luglio
2006, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, la Regione
subentrerà all?Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario e,
di conseguenza, potrà esercitare nei confronti del concessionario medesimo tutti
i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di
competenza esclusiva inderogabile della Città, in quanto nuda
proprietaria.
4) La Regione e la Città si danno fin d?ora atto che, entro due
anni dalla scadenza del diritto di superficie a favore del Concessionario di cui
al precedente comma 1, definiranno direttamente i reciproci rapporti
relativamente al mantenimento della destinazione d?uso e alle modalità di
gestione del Villaggio.
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
1) Il
piano economico e finanziario, allegato alla presente Convenzione sub d),
costituisce il documento - previsto dall?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554 - che l?Agenzia mette a disposizione dei concorrenti alla
gara per l?affidamento della concessione di cui al precedente articolo 2, comma
1. Il piano economico e finanziario prevede in misura non superiore a ?
6.100.000,00 (Euro seimilionicentomila,00) le risorse stanziate dalla legge n.
285/2000 e l?impegno della Regione, direttamente o tramite l?EDISU o altro
soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo
studio universitario, a corrispondere al Concessionario, per il 65% dei posti
letto realizzati nel Villaggio nel rispetto di quanto previsto nell?Allegato d),
un canone mensile non superiore a ? 310,00 per la camera singola e a ? 284,00
per posto letto in camera doppia
2) (soppresso)
3) La Regione si impegna
nei confronti di ciascuna delle Parti a garantire al Concessionario per tutta la
durata della concessione, direttamente o tramite l?EDISU o altro soggetto che
fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio
universitario, l?occupazione del 65% dei posti letto e a corrispondergli il
canone mensile che lo stesso Concessionario avrà offerto ai sensi de successivo
comma 4.
4) Il corrispettivo della concessione è quello che sarà offerto dal
Concessionario, che non potrà in alcun modo superare i limiti massimi di spesa
previsti nel piano economico e finanziario di cui all?articolo 18, comma 3, del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub d) alla presente Convenzione.
L?Agenzia comunicherà alla Giunta Regionale e al Toroc, prima
dell?aggiudicazione della concessione, il piano economico e finanziario oggetto
di offerta del Concessionario.
ARTICOLO 9 ? MODIFICHE
1) Le Parti si
impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti
interpretativi della legge n. 285/2000 che riguardino, direttamente o
indirettamente, il contenuto della presente Convenzione, ad introdurre di comune
accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima, ove occorra anche
mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
ARTICOLO 10 - SPESE
1)
Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente Convenzione
saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di
avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.
ARTICOLO 11 ? DOMICILIO
E COMUNICAZIONI
1) Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione
dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai
recapiti indicati nell?epigrafe della medesima.
2) Ciascuna parte potrà
modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione
scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via
fax.
ARTICOLO 12 ? ALLEGATI
1) Sono allegati alla presente Convenzione ai
fini di cui al precedente articolo 1: a) convenzione stipulata tra il Toroc e
l?Agenzia; b) lo stralcio del Piano; c) il Progetto preliminare; d) il piano
economico e finanziario di cui all?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554.
ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE
1) Qualsiasi controversia
concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di
Torino.
ARTICOLO 14 ? PRESA D?ATTO DA PARTE DELL?EDISU
1) Il Presidente
dell?EDISU sottoscrive la presente convenzione per presa d?atto di quanto nella
medesima disciplinato.
Torino, ______________
(Il ____________ della
Regione Piemonte)
(Il ____________ della Città di Torino)
(Il Presidente
del Toroc)
(Il Direttore Generale dell?Agenzia)
Per presa d?atto
(Il
Presidente dell?EDISU)