Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione Della Città ? Relazioni Internazionali ? Turismo e Olimpiadi

 n. ord. 6
2002 10106/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 GENNAIO 2003
(proposta dalla G.C. 26 novembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA " CITTA' DI TORINO" "AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" E REGIONE PIEMONTE PER REALIZZ. DEL VILLAGGIO MEDIA SULL'AREA SPINA 2.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
sentiti gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l?organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali ? Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il Toroc è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l?organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l?Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell?area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell?ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un?ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all?appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del Toroc nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra le infrastrutture la Legge n. 285/2000 include la realizzazione di villaggi media, come previsto all'allegato n. 2 della suddetta Legge.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede, a tal proposito, la costruzione di diversi villaggi media, ed uno di questi da edificare nell'ambito del Programma Integrato di Intervento denominato Spina 2, di cui all?art.16 della Legge 179/1992, approvato con Accordo di Programma in data 24 novembre 1998 la cui convenzione attuativa è stata stipulata in data 12 febbraio 1999. L'area interessata dall?intervento è ubicata sulla via P.C. Boggio. In data 18 dicembre 2002 è stato stipulato l'atto di cessione gratuita alla Città da parte della soc. GEFIM S.p.A., NUOVA SI.GI. s.r.l. e LAMARMORA s.r.l. di tutte le residue aree site nella Unità di Intervento della Spina 2, necessarie per l'atterraggio dei diritti edificatori della Città in esecuzione di quanto previsto nella convenzione attuativa del suddetto accordo di programma stipulato in data 12 febbraio 1999.
Il Toroc ha trasmesso all?Agenzia, alla Città e alla Regione, il progetto preliminare del villaggio comprendente il piano economico finanziario di cui all'art. 18 c. 3 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Tale progetto prevede la realizzazione di 13.150 mq. a destinazione residenziale universitaria, 2.307 mq. ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI), 4.405 mq. a parcheggi pertinenziali e 3.900 mq. a sistemazione aree esterne.
Tuttavia, al fine di assicurare la piena coerenza del Programma Integrato con quanto previsto nel Progetto Preliminare si sta ridefinendo il contenuto del Programma stesso e, a tal fine, si modificherà, a seguito delle Conferenze di servizi in corso, l?Accordo di Programma concluso nel 1998.
I diritti edificatori utilizzati per la realizzazione del Villaggio sono di proprietà della Città e sono compresi nel PRIN Spina 2 con destinazione a edilizia universitaria. Per l?attuazione di tali diritti nel Programma è prevista l?assegnazione all?ente universitario preposto.
In tal senso, la Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio universitario e ai sensi della normativa nazionale e regionale, intende riservare a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, facendosene direttamente carico, il 65% dei posti letto, mentre la restante percentuale (35%) sarà utilizzata secondo le modalità e condizioni previste nel contratto di concessione e gestione nel rispetto della destinazione a edilizia universitaria.
La Regione per la realizzazione dell'opera parteciperà al finanziamento direttamente o avvalendosi dell?Ente per il Diritto allo Studio ed inoltre, a partire dal 1° luglio 2006, subentrerà all'Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario.
La struttura sarà utilizzata dal Toroc, come villaggio destinato all'accoglienza dei media, nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Pertanto tra la Città, in qualità di titolare dei diritti edificatori, l?Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, il Toroc, in virtù dei propri compiti istituzionali e la Regione Piemonte che subentrerà ad Agenzia dopo il 2006, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione del villaggio media e all'utilizzo del medesimo, durante ed anche dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione, prevede quanto segue:
- La mancata costituzione del diritto di superficie, farà venire meno tutti gli impegni assunti dalle Parti nella presente Convenzione, ferme le responsabilità di quella di esse che con il proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata disponibilità del Villaggio per l?accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- L?Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell?articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare il Villaggio, con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all?articolo 19, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- Il Villaggio sarà utilizzato dal Toroc come villaggio destinato all?accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall?Agenzia in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l?Agenzia provvede all?individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell?articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- Per favorire la collaborazione ed il coordinamento, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento, o da persona dal medesimo incaricata, e da quattro membri nominati rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Sindaco della Città, dall?Agenzia e dal Toroc. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso con proprio provvedimento;
- L?Agenzia informerà il Comitato della procedura di aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell?andamento delle opere;
- La Regione, la Città ed il Toroc potranno svolgere attività conoscitiva in merito all?esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d?intesa con la direzione lavori, all?area di cantiere;
- La realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata e provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 luglio 2005; è inteso tra le Parti che entro tale data il Villaggio tutto sarà reso disponibile al Toroc in uso esclusivo e gratuito. Qualora sia necessaria una proroga il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo con il formale benestare del Toroc; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano;
- Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, la Città si impegna a rilasciare in favore dell?Agenzia e del Toroc, entro 30 giorni dalla relativa formale richiesta, specifica concessione d?uso dell?area su cui verrà realizzato il villaggio. La concessione non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che l?area sarà in uso dell?Agenzia sino al 30 luglio 2005 e del Toroc da tale momento sino alla data di scadenza della concessione d?uso medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l?esonero di ogni onere e responsabilità per la Città e le modalità di riconsegna del Villaggio. Gli oneri di manutenzione e di custodia saranno a carico dell?Agenzia fino a che l?area sarà in suo uso esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della concessione d?uso;
- La concessione d?uso è gratuita;
- La Città si impegna nei confronti di tutte le altre Parti ad intervenire, in sede di sottoscrizione del contratto con il Concessionario, per costituire a favore del Concessionario stesso, sulle aree su cui verrà realizzato il villaggio, un diritto di superficie, ai sensi dell?articolo 952, comma 1, del codice civile, per anni trenta, o per la eventuale minore durata offerta dal Concessionario;
- Il diritto di superficie, e la relativa capacità edificatoria, costituito a favore del Concessionario a decorrere dal 1° luglio 2006 sarà gratuito per la quota parte relativa all'edilizia residenziale universitaria finalizzata al diritto allo studio. Per la parte restante (edilizia residenziale universitaria libera e ASPI - attività di servizio alle persone e alle imprese) è riconosciuto alla Città un equo indennizzo. La quantificazione e le modalità di corresponsione o riconoscimento dell'equo indennizzo saranno stabilite di comune accordo tra la Regione, la Città e il TOROC entro e non oltre il 31 dicembre 2003, e dovrà tenere conto del valore di mercato delle stesse;
- Le quote di superficie destinate ad edilizia residenziale universitaria libera e ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI) saranno sottoposte al rilascio di concessione onerosa con pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e per oneri di costruzione;
- A partire dal 1° luglio 2006, e fermo quanto previsto al successivo comma 5, la Regione subentrerà all?Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario e, di conseguenza, potrà esercitare nei confronti del Concessionario medesimo tutti i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva ed inderogabile della Città, in quanto nuda proprietaria;
- Il piano economico e finanziario prevede in misura non superiore a Euro 6.100.000,00 oltre Euro 360.000,00 stanziati dal Toroc le risorse stanziate dalla Legge n. 285/2000 e l?impegno della Regione, direttamente o tramite l?EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, a corrispondere al Concessionario, per il 65% dei posti letto realizzati nel Villaggio, un canone mensile non superiore a Euro 310,00 per la camera singola e a Euro 284,00 per posto letto in camera doppia.
- La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi ed alle eventuali modifiche normative che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1, 1/a ,1/b, 1/c.0, 1/c.1, 1/c.2, 1/c.3, 1/c.4, 1/c.5, 1/c.6, 1/c.7, 1/d - nn.                   ), tra la Città, in qualità di parte del programma integrato che riguarda l'area Spina 2, l?Agenzia, in virtù alle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, il Toroc, in virtù dei propri compiti istituzionali e la Regione Piemonte, che subentrerà ad Agenzia dopo il 2006, richiamando in particolare:
valore delle premesse e degli allegati (art. 1);
oggetto della Convenzione (art. 2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle opere (art. 5);
concessione d'uso (art. 6);
utilizzo residenziale definitivo (art. 7);
corrispettivo della concessione (art. 8);
modifiche (art. 9);
2) di demandare a successivi provvedimenti la concessione d?uso dell'area su cui verrà realizzato il Villaggio Media in oggetto;
3) di dare atto che la progettazione e la realizzazione dell'impianto sono finanziate, in conformità con i fondi di cui alla Legge 285/2000, fino alla concorrenza di Euro 6.100.000,00 oltre Euro 360.000,00 stanziati dal Toroc (all. 2 - n. );
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
5) di dichiarare, attesa l?urgenza, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell?impianto, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell?art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CONVENZIONE

tra
- la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Castello 165, in persona del suo ________________, legale rappresentante pro tempore;
- la CITTA' DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo _____________ , legale rappresentante pro tempore;
- il COMITATO PER L?ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo presidente prof. Valentino Castellani, legale rappresentante pro tempore;
- l?AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI, con sede in Torino, Galleria San Federico 16, in persona del suo direttore generale Ing. Domenico Arcidiacono, legale rappresentante pro tempore;
tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"
premesso
(i) che il Comitato per l?organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ("Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare l?organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;
(ii) che la legge 9 ottobre 2000 n. 285 ("legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l?Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;
(iii) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l?Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione ed è ad essa allegata sub a);
(iv) che, in ottemperanza a quanto previsto dall?articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il Toroc ha definito nel Piano degli Interventi ("Piano") la realizzazione dei villaggi olimpici e dei villaggi destinati all?accoglienza dei media durante i Giochi Olimpici e Paraolimpici ("Giochi Olimpici") facendo particolare riferimento al loro utilizzo residenziale definitivo;
(v) che il Piano prevede la realizzazione di un villaggio destinato all?accoglienza dei media ("Villaggio"), sull?area di via P. C. Boggio distinta a catasto al Foglio ?., particelle ?., ?. e ? di proprietà di ???..;
(vi) che con deliberazione 23 luglio 2001 n. mecc. 200105883/01, il Consiglio Comunale del Comune di Torino ("Città") ha approvato, nell?ambito delle proprie competenze e con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni nella Città degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici predisposto dal Toroc;
(vii) che, con riguardo alla localizzazione del Villaggio, quanto contenuto nel Piano definito dal Toroc corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio Comunale della Città;
(viii) che l'area di cui alla precedente Premessa (v) diverrà, secondo quanto previsto dalla convenzione relativa al Programma Integrato ex arte. 16 legge 179/92 - Area Spina 2 stipulata in data 12 febbraio 1999 tra i proponenti del Programma stesso, di proprietà della Città in conseguenza dell'atto deliberativo di approvazione della presente Convenzione;
(ix) che la Città è titolare dei diritti edificatori per la realizzazione degli interventi nell'area di cui alla precedente Premessa (v);
(x) che l'intervento sarà realizzato a cura dell'Agenzia quale stazione appaltante ai sensi della precedente Premessa (ii);
(xi) che, quanto all?utilizzo residenziale definitivo, il Toroc ha dato atto nel Piano della destinazione a residenzialità universitaria di 404 camere (per una capacità ricettiva pari a 492 posti letto) da collocare nel Villaggio dopo il loro utilizzo per l?accoglienza dei media durante i Giochi Olimpici;
(xii) che sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica del Villaggio sviluppato dal Toroc, quest?ultimo ha inviato all?Agenzia, alla Città e alla Regione il Progetto preliminare del Villaggio medesimo, allegato sub c) alla presente Convenzione, comprendente il piano economico-finanziario di cui all?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub d) alla presente Convenzione;
(xiii) che tale Progetto Preliminare prevede la realizzazione di: 13.150 mq a destinazione residenziale universitaria, 2.307 mq ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI), 4.405 mq a parcheggi pertinenziali e mq 3.900 a sistemazione aree esterne;
(xiv) che con la sottoscrizione della presente Convenzione la Città è impegnata:
- ad adottare tutti gli atti e provvedimenti urbanistici necessari a consentire la realizzazione del Villaggio;
- ad acquisire la proprietà dell?area di cui alla precedente Premessa (v) in attuazione di quanto previsto nella precedente Premessa (viii);
- a costituire il diritto di superficie a favore del soggetto che, come infra stabilito, sarà individuato dall?Agenzia e si aggiudicherà la concessione per la realizzazione e la successiva gestione del Villaggio medesimo ("Concessionario");
(xv) che la Regione Piemonte ("Regione"), nell?ambito delle funzioni trasferite alle regioni in materia di diritto allo studio universitario e ai sensi della normativa nazionale e regionale (legge 390/91 e l.r. 16/92), intende mettere a disposizione degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, facendosene carico, il 65% dei posti letto, mentre la restante percentuale (35%) potrà essere utilizzata dal Concessionario nel rispetto della destinazione prevista (edilizia residenziale universitaria);
(xvi) che per l?attuazione di quanto indicato alla precedente Premessa (xv) la Regione, assicurando la relativa copertura finanziaria, può avvalersi dell?Ente per il Diritto allo Studio Universitario, istituito con l.r. 16/92, ("EDISU") o di altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario;
(xvii) che a partire dal 1 luglio 2006 la Regione subentrerà all?Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario;
(xviii) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dell?articolo 3, comma 3, della legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione, all?utilizzo e alla gestione del Villaggio sull?area di cui alla precedente Premessa (v);
(xix) che i competenti organi di ciascuna delle altre Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 ? VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1) Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.
2) La mancata costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 7 della presente Convenzione farà venire meno tutti gli impegni assunti dalle Parti nella presente Convenzione, ferme le responsabilità di quella di esse che con il proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata disponibilità del Villaggio per l?accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici di cui al successivo articolo 6.
ARTICOLO 2 ? OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1) L?Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell?articolo 3, comma 2, della legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare il Villaggio sull?area di cui alla Premessa (v), con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all?articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..
2) Il Villaggio sarà utilizzato dal Toroc come villaggio destinato all?accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici di cui al successivo articolo 6 e, successivamente, sarà destinato a residenza universitaria in conformità a quanto previsto nelle Premesse e con le modalità specificate nel successivo articolo 7.
ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO
1) Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall?Agenzia in conformità a quanto previsto dalla legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l?Agenzia provvede all?individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell?articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.
2) Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento, al fine di favorire la realizzazione del Villaggio nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dal Progetto preliminare e con le modalità della presente Convenzione.
3) Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 2, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento, o da persona dal medesimo incaricata, e da quattro membri nominati rispettivamente dal Presidente della Regione, dalla Città, dall?Agenzia e dal Toroc. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso con proprio provvedimento.
ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE
1) Le Parti si danno atto che sul Progetto preliminare redatto dal Toroc è stato espresso parere favorevole dalla Città e dalla Direzione regionale ai Beni Culturali.
2) Ai fini dell?esecuzione delle opere, l?Agenzia procura l?adozione da parte dagli enti competenti di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi necessari all?esecuzione del Villaggio.
3) La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dalla Regione, dal Toroc e dall?Agenzia l?accessibilità all'area e agli immobili di cui alla Premessa (v), per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei progetti.
ARTICOLO 5 ? ESECUZIONE DELLE OPERE
1) L?Agenzia provvederà alla realizzazione del Villaggio con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all?articolo 19 della legge 109/1994 e s.m.i. L?Agenzia informerà il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, della procedura di aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell?andamento delle opere.
2) La Città collaborerà con l?Agenzia per la risoluzione di tutte le problematiche di sua competenza inerenti la realizzazione dei lavori.
3) La Regione, la Città ed il Toroc potranno svolgere attività conoscitiva in merito all?esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d?intesa con la direzione lavori, all?area di cantiere.
4) Le eventuali varianti in corso d?opera, che dovranno essere comunicate al Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma Integrato d'Intervento Spina 2, potranno essere approvate dall?Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti all?articolo 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, e previo formale benestare da parte del Toroc.
5) La realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata e provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 luglio 2005; è inteso tra le Parti che entro tale data il Villaggio tutto sarà reso disponibile al Toroc in uso esclusivo e gratuito. Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo con il formale benestare del Toroc e sentita la Direzione regionale ai Beni Culturali; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.
6) Al collaudo dell?opera provvederà una apposita commissione composta di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dall?Agenzia e gli altri due, sempre nominati dall?Agenzia, su designazione del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3.
ARTICOLO 6 ? CONCESSIONE D?USO
1) Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, la Città si impegna a rilasciare in favore dell?Agenzia e del Toroc, entro 30 giorni dalla relativa formale richiesta, specifica concessione d?uso dell?area di cui alla Premessa (v). La concessione non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che l?area sarà in uso dell?Agenzia sino al termine di cui al successivo comma 2 e del Toroc da tale momento sino alla data di scadenza della concessione d?uso medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l?esonero di ogni onere e responsabilità per la Città e le modalità di riconsegna del Villaggio. Gli oneri di manutenzione e di custodia saranno a carico dell?Agenzia fino a che l?area sarà in suo uso esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della concessione d?uso. Le aree concesse in uso dalla Città dovranno essere libere da ogni impedimento all?inizio dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali.
2) A partire dal decimo giorno successivo alla data di redazione del collaudo provvisorio - e, in ogni caso, dal 30 luglio 2005 ? il Villaggio tutto sarà in uso esclusivo del Toroc; di tale circostanza l?Agenzia e il Toroc informeranno la Città e la Direzione regionale dei Beni Culturali mediante lettere raccomandate a.r.. La Città ed il Toroc potranno introdurre modifiche alla concessione d?uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall?esecuzione delle opere.
3) La concessione d?uso di cui ai precedenti commi è gratuita.
4) L?Agenzia inserisce negli atti di gara e nel contratto con il Concessionario clausole idonee ad impegnare il Concessionario medesimo all?incondizionato rispetto dei diritti della Regione, della Città, del Toroc e dell?Agenzia con le modalità e nei tempi indicati nella presente Convenzione e, specificamente, nel presente articolo.
5) Al termine dei lavori, le garanzie di cui all?articolo 30 comma 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. saranno trasferite in capo alla Città.
ARTICOLO 7 ? UTILIZZO RESIDENZIALE DEFINITIVO
1) (soppresso)
2) Il diritto di superficie, e la relativa capacità edificatoria, costituito a favore del Concessionario a decorrere dal 1° luglio 2006 sarà gratuito per la quota parte relativa all'edilizia residenziale universitaria finalizzata al diritto allo studio. Per la parte restante (edilizia residenziale universitaria libera e ASPI - attività di servizio alle persone e alle imprese) è riconosciuto alla Città un equo indennizzo. La quantificazione e le modalità di corresponsione o riconoscimento dell'equo indennizzo saranno stabilite di comune accordo tra la Regione, la Città e il TOROC entro e non oltre il 31 dicembre 2003, e dovrà tenere conto del valore di mercato delle stesse.
3) A partire dal 1 luglio 2006, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, la Regione subentrerà all?Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario e, di conseguenza, potrà esercitare nei confronti del concessionario medesimo tutti i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva inderogabile della Città, in quanto nuda proprietaria.
4) La Regione e la Città si danno fin d?ora atto che, entro due anni dalla scadenza del diritto di superficie a favore del Concessionario di cui al precedente comma 1, definiranno direttamente i reciproci rapporti relativamente al mantenimento della destinazione d?uso e alle modalità di gestione del Villaggio.
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
1) Il piano economico e finanziario, allegato alla presente Convenzione sub d), costituisce il documento - previsto dall?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - che l?Agenzia mette a disposizione dei concorrenti alla gara per l?affidamento della concessione di cui al precedente articolo 2, comma 1. Il piano economico e finanziario prevede in misura non superiore a ? 6.100.000,00 (Euro seimilionicentomila,00) le risorse stanziate dalla legge n. 285/2000 e l?impegno della Regione, direttamente o tramite l?EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, a corrispondere al Concessionario, per il 65% dei posti letto realizzati nel Villaggio nel rispetto di quanto previsto nell?Allegato d), un canone mensile non superiore a ? 310,00 per la camera singola e a ? 284,00 per posto letto in camera doppia
2) (soppresso)
3) La Regione si impegna nei confronti di ciascuna delle Parti a garantire al Concessionario per tutta la durata della concessione, direttamente o tramite l?EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, l?occupazione del 65% dei posti letto e a corrispondergli il canone mensile che lo stesso Concessionario avrà offerto ai sensi de successivo comma 4.
4) Il corrispettivo della concessione è quello che sarà offerto dal Concessionario, che non potrà in alcun modo superare i limiti massimi di spesa previsti nel piano economico e finanziario di cui all?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub d) alla presente Convenzione. L?Agenzia comunicherà alla Giunta Regionale e al Toroc, prima dell?aggiudicazione della concessione, il piano economico e finanziario oggetto di offerta del Concessionario.
ARTICOLO 9 ? MODIFICHE
1) Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della legge n. 285/2000 che riguardino, direttamente o indirettamente, il contenuto della presente Convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima, ove occorra anche mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
ARTICOLO 10 - SPESE
1) Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente Convenzione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.
ARTICOLO 11 ? DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1) Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell?epigrafe della medesima.
2) Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.
ARTICOLO 12 ? ALLEGATI
1) Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1: a) convenzione stipulata tra il Toroc e l?Agenzia; b) lo stralcio del Piano; c) il Progetto preliminare; d) il piano economico e finanziario di cui all?articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE
1) Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Torino.
ARTICOLO 14 ? PRESA D?ATTO DA PARTE DELL?EDISU
1) Il Presidente dell?EDISU sottoscrive la presente convenzione per presa d?atto di quanto nella medesima disciplinato.
Torino, ______________
(Il ____________ della Regione Piemonte)
(Il ____________ della Città di Torino)
(Il Presidente del Toroc)
(Il Direttore Generale dell?Agenzia)
Per presa d?atto
(Il Presidente dell?EDISU)