Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 26
2002 09931/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 FEBBRAIO 2003

(proposta dalla G.C. 26 novembre 2002)

OGGETTO: CONSORZIO PRACATINAT - MODIFICA CONVENZIONE TRA GLI ENTI CONSORZIATI - PROROGA DELLA DURATA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Pozzi.

Il Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat, già costituito ai sensi degli articoli 156 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successivamente trasformato ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, è attualmente denominato "Consorzio Pracatinat" e comprende tra i propri enti consorziati la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e i Comuni di Asti, Fenestrelle, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, nonché il Comune di Torino.

L’adesione della Città di Torino al Consorzio trasformato ai sensi della Legge n. 142/1990 è stata approvata con deliberazione del Commissario Straordinario in data 15 gennaio 1993 (mecc. 9300485/07), esecutiva dal 12 febbraio 1993, con cui sono stati altresì approvati i testi della Convenzione e dello Statuto del Consorzio, appositamente predisposti ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge citata (oggi, artt. 30 e 31 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Detta Convenzione, regolante i rapporti tra gli Enti consorziati -tra i quali il Comune di Torino- ed il Consorzio Pracatinat, è stata stipulata dagli enti interessati in data 22 dicembre 1993 con atto a rogito Notaio Giovanni Marinone, rep. n. 29464/5238, stabilendone la durata fino al 31 dicembre 2011, e prevedendo, in ordine al rinnovo della convenzione stessa, il pronunciamento da parte degli enti consorziati due anni prima della scadenza (art. 3 Convenzione).

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto consortile, il Consorzio Pracatinat ha lo scopo di fornire servizi ricettivi, culturali, sociali, educativi e formativi con particolare attenzione all’ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile, promuovendo altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che ne necessitino. Il Consorzio definisce i programmi di attività, di ricerca, di formazione e di fruizione sulla base delle linee programmatiche formulate dalla Regione sull’ambiente e l’educazione ambientale, sul diritto allo studio, sul turismo montano e sullo sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti consorziati, fermi restando gli impegni previsti dalla Convenzione tra gli stessi sottoscritta il 22 dicembre 1993. Esso inoltre svolge le funzioni di Laboratorio didattico sull’ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all’educazione all’ambiente dei giovani, alla formazione e all’aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali, formative e scientifiche inerenti l’ambiente e la sua tutela.

Per conseguire il miglioramento dell’offerta turistica, nonché, tra l’altro, l’adeguamento del complesso edilizio e laboratoriale del Consorzio Pracatinat alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, al fine di valorizzare "l’ambiente" in cui si svolgono le proprie attività istituzionali, il Consorzio è impegnato da alcuni anni nella realizzazione di una pluralità di interventi volti alla valorizzazione del proprio patrimonio edilizio, e più precisamente è impegnato nel recupero edilizio e funzionale dei padiglioni denominati "Tina Nasi" e "Agnelli".

In particolare, nell’ambito del programma degli investimenti per completare tali interventi di recupero, sono stati previsti interventi di ristrutturazione e completamento di locali e impianti per attività sportive nella "manica est" del Padiglione Nasi e nelle aree esterne, individuando quale modalità di finanziamento il ricorso ad un mutuo agevolato da erogarsi da parte dell’"Istituto per il Credito Sportivo" nel corso dell’anno 2002.

A seguito della conferma in data 27 agosto 2001 dell’ammissione a finanziamento per l’importo richiesto, il Consorzio ha invitato gli Enti consorziati ad adottare gli atti necessari per l’assunzione a proprio carico, in proporzione alla partecipazione al Consorzio, delle quote di ammortamento del mutuo da contrarsi con l’Istituto per il Credito Sportivo nel corso dell’anno 2002, la cui prima rata a carico degli enti decorrerà dall’anno 2003.

In relazione a tale richiesta, la Giunta Comunale con deliberazione in data 22 gennaio 2002 (mecc. 2002 00341/064), esecutiva dal 10 febbraio 2002, ha approvato l’assunzione da parte della Città di Torino dell’impegno a sostenere l’onere relativo all’ammortamento decennale del detto mutuo, da erogarsi da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo per interventi di ristrutturazione e completamento di locali ed impianti per attività sportive nella "manica est" del Padiglione Tina Nasi e nelle aree esterne, in proporzione alla propria quota di compartecipazione al Consorzio, pari al 51% dell’intero importo dei lavori previsto per Euro 758.441,23 (L. 1.468.546.995), dando altresì atto che tale quota di ammortamento a carico della Città, corrispondente al 51% della rata annua complessiva di Euro 77.733,91, ammonta ad Euro 39.644,29 annui, con decorrenza dal bilancio 2003.

Con nota prot. n. 1721 in data 16 settembre 2002 indirizzata agli enti consorziati il Consorzio Pracatinat ha comunicato la necessità, ai fini del perfezionamento del suddetto mutuo decennale da erogarsi da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, che vengano prorogate di due anni, e cioè fino al 31 dicembre 2013, sia la durata del Consorzio, fissata al 31 dicembre 2011 dalla citata Convenzione tra gli Enti consorziati, che la durata del contratto di concessione del diritto di usufrutto di immobili di proprietà comunale stipulato con il Comune di Fenestrelle, anch’esso con durata prevista al 31 dicembre 2011.

A tale proposito, si rileva che la durata dell’ammortamento del suddetto mutuo decennale, in relazione al quale la Città di Torino ha assunto l’impegno a sostenerne l’onere pro quota con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2002 00341/064) e la cui decorrenza è prevista dal 2003, avrà scadenza al 31 dicembre 2013, e quindi in data successiva alla scadenza della vigente Convenzione tra gli Enti consorziati del 22 dicembre 1993, il cui art. 3, come sopra detto, ne stabilisce la durata al 31 dicembre 2011.

In conformità a quanto richiesto con la succitata nota del Consorzio in data 16 settembre 2002 indirizzata agli Enti consorziati, con la quale si comunica peraltro che i lavori finanziati con tale mutuo sono già stati appaltati, con riserva subordinata e condizionata alla preventiva concessione del mutuo stesso – in corso di perfezionamento – da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, e che essi potrebbero iniziare non appena avvenuto tale perfezionamento, si ritiene necessario che gli Enti consorziati proroghino di due anni la durata del Consorzio Pracatinat, al fine del suo adeguamento alla durata del mutuo agevolato in corso di perfezionamento, il cui ammortamento decennale decorrerà dall’anno 2003.

Pertanto, si propone che la Città di Torino proceda all’approvazione della proroga di due anni della durata, stabilita attualmente al 31 dicembre 2011, della citata Convenzione sottoscritta dagli Enti consorziati in data 22 dicembre 1993, e cioè sino al 31 dicembre 2013, modificando in particolare l’art. 3 della Convenzione stessa, prendendo atto che ne restano invariati tutti gli altri articoli.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.  di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la modifica dell’art. 3 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti consorziati -tra i quali il Comune di Torino- ed il Consorzio Pracatinat, sottoscritta dagli Enti consorziati con atto a rogito Notaio Giovanni Marinone rep. n. 29464/5238 in data 22 dicembre 1993, prorogandone di due anni la durata, attualmente stabilita al 31 dicembre 2011, sino al 31 dicembre 2013;

2.  di approvare, conseguentemente, il testo dell’art. 3 della Convenzione di cui al punto precedente, nella seguente formulazione:
"Art. 3 – Durata –
- La durata della presente convenzione è stabilita sino al 31 dicembre 2013. Due anni prima della scadenza gli enti dovranno pronunciarsi sul rinnovo della convenzione medesima";

3.  di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere l’atto di modifica della Convenzione di cui al punto 1. del dispositivo;

4.  di prendere atto che tutti gli altri articoli della Convenzione suddetta non vengono modificati;

5.  di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.