Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 15
2002 09619/009
OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA EX ART. 49 V° COMMA L.R. 56/77 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA FOGGIA 22 ANGOLO VIA MODENA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'area oggetto di concessione convenzionata è ubicata
in Via Foggia angolo Via Modena ed attualmente risulta occupata
da un basso fabbricato obsoleto di tipo industriale ad un piano
fuori terra.
Il P.R.G. vigente individua limmobile tra le "Zone
Urbane Consolidate Residenziali Miste" di cui allart.
12 delle NUEA (indice densità fondiaria pari a 1,35 mq/mq)
ricadente in Area Normativa "TE", con destinazione terziaria.
Il Proponente la Concessione Convenzionata, presentata in data
4 febbraio 2002 (con successive modifiche ed integrazioni) è
la società Novedilia s.r.l., proprietaria degli immobili
della superficie catastale di mq. 2060, descritti al Catasto Terreni
al Foglio n. 1249 particelle n. 18 e 19, nonché dei fabbricati
e manufatti insistenti sugli stessi terreni censiti al N.C.E.U.
L'intervento proposto prevede la demolizione dei corpi di fabbrica
esistenti e la realizzazione di un edificio residenziale posto
ad angolo su Via Foggia e Via Modena. A seguito dell'approvazione
della variante 37 al P.R.G. vigente, la destinazione residenziale
in aree terziarie è, infatti, sempre ammessa fermo restando
il reperimento dei servizi pubblici.
Il progetto presentato prevede che ledificio si elevi per
massimo sei piani fuori terra con un piano terreno, parzialmente
a piloty, occupato da atri, percorsi pedonali di collegamento
tra le scale, nonché locali tecnici e box per auto in cortina.
Al piano interrato sono ricavate le cantine ed i box per auto
collocati sia sotto il fabbricato stesso che sotto larea
di cortile che verrà in buona parte sistemata ad area verde.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli
della zona normativa di appartenenza, di cui alla tavola normativa
n. 3 delle NUEA di P.R.G..
I dati tecnici fondamentali relativi al dimensionamento complessivo
dell'intervento, che si attuerà previo rilascio di una
concessione edilizia, sono i seguenti:
- Superficie fondiaria mq. 2.060
- Indice di edificabilità 1,35 mq/mq
- SLP realizzabile mq. 2.781
- Area a servizi mq. 2.224,95
- Capacità insediativa residenziale n. 81,79 abitanti
Larea per la realizzazione dei servizi pubblici, nettamente
delimitata da quella residua per la realizzazione del fabbricato
residenziale, è pari a complessivi 2.224,95 mq. in cessione
gratuita da parte del Proponente a favore della Città.
Essendo la dimensione di tale area nettamente superiore a quella
del lotto oggetto di Concessione Convenzionata, che misura 2.060
mq., il Proponente cede alla Città una porzione del lotto
di mq 741,65 in superficie e due piani interrati pari a mq. 1.483,30
(ciascuno di mq. 741,65) destinati a parcheggi, per una superficie
complessiva di 2.224,95 mq.
Le opere strutturali per la realizzazione delle superfici a standard
interrate sono a totale carico del Proponente, mentre i lavori
di completamento delle stesse e dell'area attrezzata in superficie
sono realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti
(art. 11 L. 10/77), secondo quanto previsto dal progetto di massima
delle opere di urbanizzazione, che fa parte integrante della Concessione
Convenzionata, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse.
Tali opere, strettamente collegate allintervento da attuarsi,
sono indicate sommariamente come segue:
- realizzazione delle opere di sistemazione dellarea a verde
pubblico sovrastante il parcheggio pubblico interrato (soletta
di copertura a quota marciapiede destinata ad area pedonale con
zona verde piantumata);
- completamento dellautorimessa interrata (formazione di
soletta in cls su terrapieno, pavimentazione dei locali, costruzione
vano e impianto ascensore, impermeabilizzazioni, serramenti, cartellonistica
antincendio e demarcazione posti auto);
- reti di illuminazione pubblica, acquedotto, fognatura relative
alle aree destinate a servizi pubblici in sopra e sottosuolo.
Prima della cessione dellarea a servizi di cui sopra, il
Proponente dovrà demolire, a propria cura e spese, i fabbricati
ed i manufatti esistenti sulla stessa ed avere altresì
eseguito, se necessarie, le opere di bonifica ambientale ai sensi
dell'art. 28 della NUEA di PRG.
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in
esso contenute, il Proponente, società Novedilia s.r.l.,
si impegna a cedere, con atto preliminare, larea in superficie
entro un anno dalla stipulazione della convenzione attuativa,
termine entro il quale dovrà stipularsi latto definitivo.
La cessione dei due piani interrati destinati a parcheggi pubblici,
già definita con la sottoscrizione della convenzione, si
realizzerà invece al momento del positivo collaudo degli
stessi con trasferimento diretto al patrimonio del Comune, senza
che sia necessario stipulare alluopo un successivo atto
contrattuale.
La soluzione planovolumetrica proposta, oltre a consentire un
ottimale inserimento ambientale del volume da realizzare, libera
e rende disponibile per la Città unarea in prossimità
della scuola elementare esistente, con le caratteristiche più
idonee per la realizzazione di uno spazio attrezzato a verde con
sottostanti parcheggi.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle
valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato
il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57),
è di Euro 196.692,38=, salvo ulteriori definizioni in sede
di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni
dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
In quella sede verrà altresì adeguato il Computo
Metrico Estimativo ai nuovi prezzi unitari di cui allElenco
Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato
con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 (mecc.
2001 12221/029), dichiarata immediatamente eseguibile.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione comprensivo
del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore
Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che
ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti
Settori ottenendo parere favorevole.
Il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione
dovuti, da valutare al momento del rilascio delle concessioni
edilizie, in conformità alla deliberazione n. 205 del 21
luglio 1997 (mecc. 9702560/09) anche in relazione al costo delle
opere di urbanizzazione definito nei progetti esecutivi delle
opere stesse.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla Concessione
Convenzionata i suddetti oneri ammontano oggi a Euro 401.273,96=,
di cui Euro 192.438,64= per gli oneri di urbanizzazione primaria
ed Euro 208.835,32= per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro 401.273,96
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
(circa) Euro 196.692,38
- differenza da versare in sede di concessioni edilizie (circa)
Euro 204.581,58
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n.
10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il
progetto planovolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora
i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori,
ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto,
demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
Per le modalità di attuazione degli interventi sopra sinteticamente
descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema
di convenzione allegato al presente provvedimento.
Lultimazione complessiva dellintervento (fabbricato
residenziale, parcheggio pubblico in sottosuolo, sistemazione
dellarea in superficie ed opere di urbanizzazione) dovrà
avvenire entro il termine di quattro anni dalla stipula della
convenzione, corrispondente al termine di validità della
Concessione Convenzionata.
La Commissione Edilizia in data 9 maggio 2002 ha esaminato la
proposta di Concessione Convenzionata ed ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.
In data 8 ottobre 2002 la proposta di Concessione Convenzionata
è stata trasmessa per l'espressione del parere di competenza
alla Circoscrizione n. 7 che, nella seduta del 25 ottobre 2002,
con deliberazione consiliare n. 148 (mecc. 2002 08669/090), si
è espressa con parere favorevole, chiedendo nel contempo
che venga affrontato tempestivamente e risolto il problema della
futura gestione del parcheggio pubblico previsto in convenzione
(all. 3 - n. ). In merito a tale richiesta avanzata dal Consiglio
Circoscrizionale n. 7, si controdeduce quanto segue: "Considerate
le ridotte dimensioni del futuro parcheggio pubblico interrato
(50 posti auto), preso atto che attualmente il servizio pubblico
della sosta a pagamento è gestito dall'ATM in forza del
contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti la
sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate,
stipulato in data 29 settembre 1999 tra la Città e l'Azienda,
visto lart. 2 del suddetto contratto dove il Comune si riserva
di concedere in uso all'ATM, con successivi provvedimenti deliberativi,
ulteriori specifiche aree e/o edifici, affinché siano destinati
all'offerta di servizi di sosta a pagamento, si ritiene opportuno
dare in gestione, in via esclusiva allATM, il servizio pubblico
dei posti auto che verranno realizzati sullarea normativa
TE di Via Foggia, che sarà riservato ai soli abbonati secondo
determinate tariffe e con apertura tutti i giorni con orario 0,00
- 24,00, con accesso auto regolato da cancello mobile automatizzato,
controllato dagli operatori nelle ore diurne e dalla centrale
operativa ATM nelle ore notturne."
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 art.
1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione alla presente
Concessione Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allart. 1 comma 6 della
medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività.
La presente Concessione Convenzionata risulta, altresì,
conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura
di approvazione è stata avviata con deliberazione della
Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così
come da Parere di Conformità espresso dal Settore Tutela
Ambiente in data 13 gennaio 2003 (all. 4 - n. ) con le prescrizioni
ivi indicate. Il Proponente dovrà, pertanto, produrre al
Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi dell'art.
8 della legge quadro n. 447/95, una valutazione di impatto acustico
relativa al parcheggio interrato da realizzare.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R.
n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) la Concessione Convenzionata per la realizzazione di un edificio
residenziale in via Foggia 22 angolo via Modena, di cui sono parti
sostanziali ed integranti i seguenti elaborati:
- Schema di convenzione corredato dai relativi allegati (all.
1 - n. );
- Progetto planivolumetrico comprendente la relazione illustrativa
ed i computi, la documentazione fotografica ed il progetto di
massima delle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli
oneri (all. 2 - n. );
2) lattuazione della presente deliberazione provvedendo
alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa,
entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della
presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal
Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con
funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula
della convenzione medesima.
Latto sarà stipulato, a norma del Regolamento per
i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino
e la società Novedilia s.r.l., corrente in Torino, via
Palmieri, 29 - codice fiscale 05688000016, iscritta al Registro
delle Imprese presso il Tribunale di Torino al n. 1321/1989, in
persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Ghiron Angelo,
nato a Torino il 28 agosto 1960, codice fiscale GHRNGL60M28L219F,
con autorizzazione allUfficiale rogante, nonché al
rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dellatto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative
Edilizie;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione
contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno
di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 196.692,38=
per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nellAmbito
di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione
rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva
determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di prendere atto che in relazione alla presente Concessione
Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allart. 1 comma 6 della
Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di concessione
e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Convenzione ai sensi dellarticolo 49, V° comma, della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.
Il Comune di Torino, C.F. 00514490010, in questo atto rappresentata da .... ..., nato a ...................... il .................... domiciliato per la carica in ........................,via ....................................., a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.
in seguito denominato per brevità "Comune"
la Società NOVEDILIA s.r.l , con sede in Torino via Palmieri 29, C.F. 05688000016, iscritta alla Camera di Commercio di Torino al n. 729393, in questo atto rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore Sig. Ghiron Angelo, nato a Torino il 28 agosto 1960, codice fiscale GHR NGL 60M28 L219F
1) che la Società NOVEDILIA s.r.l., è proprietaria
di immobili della superficie catastale di mq.2.060 siti
in Torino, indicati nella planimetria catastale che, previo esame
e sottoscrizione si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale (Allegato A parte colorata in rosso), descritti
al Catasto Terreni al Foglio n. 1249 particelle n. 18 e 19, nonché
di fabbricati e manufatti insistenti sugli stessi terreni censiti
al N.C.E.U.;
2) che detti immobili rappresentano la superficie dellarea
posta sullangolo di via Foggia e via Modena individuata
nel P.R.G. vigente (approvato con D.G.R. 21/4/1995 n. 3-45091)
allinterno delle "Zone Urbane Consolidate Residenziali
e Miste" (indice edificatorio 1,35 mq/mq) Area Normativa
TE, considerata di categoria B secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444;
3) che nelle aree normative terziarie, è inoltre sempre
ammesso luso residenziale (art.3 punto 1A) ai sensi dellart.
8 punto 13 Area TE delle N.U.E.A. di P.R.G.;
4) che in applicazione del punto precedente la Soc. NOVEDILIA
s.r.l ha proposto di realizzare un intervento edilizio la cui
SLP complessiva è interamente destinata ad uso residenziale;
5) che così come previsto per larea normativa TE,
nonché in applicazione dellart. 6 commi 5-6 delle
N.U.E.A. di P.R.G. la quantità di aree da destinare a servizi
pubblici garantisce il rispetto dei disposti di cui allart.
21 della L.U.R.;
6) che le N.U.E.A. del P.R.G. vigente prevedono che il rilascio
delle concessioni edilizie, per i relativi interventi edilizi
ammessi, sia subordinato alla stipula di una convenzione, ai sensi
e per gli effetti dellart. 49, V comma, della L.R. 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.;
7) che, secondo le N.U.E.A. del P.R.G. vigente, la presente convenzione
deve avere i seguenti contenuti essenziali:
a) cessione gratuita a favore della Città delle aree a
servizi;
b) impegno da parte del Proponente alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione previste nellarea a scomputo degli oneri
tabellari di urbanizzazione;
c) requisiti e tempi di realizzazione degli interventi e delle
opere di urbanizzazione;
d) impegno da parte del Proponente al versamento degli oneri di
concessione;
8) che il Comune di Torino, dal canto suo, si impegna a rilasciare
la concessione edilizia per lintervento di cui sopra con
le modalità della presente convenzione nel rispetto delle
N.U.E.A. del P.R.G. vigente e delle disposizioni procedurali vigenti
in materia (articolo 4 della Legge 493/93 e s.m.i., come sostituito
dallart. 2, comma 60, Legge 23/12/96 n. 662 e s.m.i.);
9) che lart. 13 comma 2° lett. D del Regolamento COSAP,
approvato con D.C.C. n. 257 in data 21 dicembre 1998, disciplina
loccupazione delle aree pubbliche da parte dei Proponenti
necessaria per la realizzazione di servizi o strutture destinate
a diventare di proprietà della Città, stabilendone
lesenzione dallapplicazione del canone;
10) che la proposta di Concessione Convenzionata è stata
inviata alla circoscrizione n. 7 in data ..............................;
11) che in data .................. è stato presentato atto
dobbligo ai sensi e per gli effetti dellart. 2932
del C.C., atto rogito notaio ........................... registrato
il ....................... repertorio n. ...............;
12) che in data..................... è stata costituita
a favore della Città una fideiussione a garanzia della
puntuale stipula della presente convenzione di Euro ..............................................
pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;
13) che lo schema della presente convenzione è stato approvato
formalmente dal Comune di Torino, con delibera del C.C. n. .....del.................
esecutiva in data.................. (n. mecc. .......................);
le parti come sopra costituite in atto
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Il Proponente è proprietario dei terreni e fabbricati indicati al punto 1 delle premesse (Allegato A).
Il Proponente si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune
di Torino che si riserva di accettare, la proprietà dellarea
per la realizzazione dei servizi di complessivi mq. 2.224,95 (foglio
1249 n. 19 parte), il tutto come rappresentato nelle planimetrie
e nei certificati catastali che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
Considerato che larea in cessione è nettamente superiore
a quella del lotto oggetto di Concessione Convenzionata, il Proponente
cede mq. 741,65 in superficie e due piani interrati pari a mq.
1.483,30 (ciascuno di mq. 741,65), pari a complessivi mq. 2.224,95,
come meglio identificati nelle planimetrie e nei certificati catastali
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato C).
Per quanto attiene allarea in superficie, la sua cessione
alla Città dovrà avvenire entro un anno dalla stipulazione
della presente convenzione, termine necessario alla demolizione
dei fabbricati che insistono sulla stessa e alleventuale
bonifica, ai sensi del successivo articolo 5. Pertanto, il presente
atto, per quanto concerne la suddetta area, deve essere inteso
come contratto preliminare unilaterale di cessione ex articolo
1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente
e con obbligo di stipulazione del contratto definitivo a richiesta
del Comune entro il termine anzidetto.
La cessione dei due piani interrati si realizzerà al momento
del positivo collaudo dei parcheggi da realizzarsi ai sensi del
successivo articolo 4 con trasferimento diretto al patrimonio
del Comune, senza che sia necessario stipulare alluopo un
successivo atto contrattuale.
Larea oggetto del presente articolo sarà ceduta libera
da debiti, locazioni, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni
che possano essere di pregiudizio al godimento e al possesso del
bene; inoltre, il cedente garantisce il Comune per levizione
totale o parziale del bene, ai sensi degli articoli 1483 e 1484
c.c.
Il Proponente si impegna a realizzare ed a cedere al Comune
a sua totale cura e spese, nel sottosuolo dellarea di cui
allart. 3 una superficie a standard di mq. 1483,30 organizzata
su due livelli, comprensiva delle rampe di accesso destinata a
parcheggi pubblici, da realizzare con le modalità individuate
nel progetto esecutivo che sarà concordato con il Settore
Tecnico Comunale competente ed approvato dalla Civica Amministrazione.
Il suddetto progetto dovrà essere redatto secondo le modalità
e nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 109/94 e s.m.i.
Il proponente, inoltre, dovrà produrre al Settore Tutela
Ambiente della Città, ai sensi dell'art. 8 della legge
quadro n. 447/95, una valutazione di impatto acustico relativa
al parcheggio interrato da realizzare.
La planimetria (Allegato C ) al presente atto individua schematicamente
la localizzazione delle suddette aree a parcheggio.
Limpegno di realizzazione della suddetta area pubblica ad
esclusiva cura e spese del Proponente, garantita dalla fideiussione
di cui al successivo articolo 14 lettera a) della presente convenzione,
è relativo alle sole opere necessarie alla costruzione
delle " superfici a standard " destinate a parcheggio
pubblico in sottosuolo che possono essere così descritte:
- scavo generale sino al raggiungimento della quota di progetto;
- scavo a sezione obbligata per la formazione delle fondazioni;
- esecuzione delle seguenti opere in c.a.: sottoplinti e plinti
di fondazione, colonne, travi, strutture perimetrali portanti,
solette al grezzo sia piane che inclinate per le rampe di accesso,
rampe scala al grezzo e solaio di copertura al grezzo.
La fideiussione di cui allart. 14 lettera a) della presente
convenzione verrà utilizzata per garantire la realizzazione
di parcheggi pubblici su soletta posti nel sottosuolo dellarea
ceduta di cui allart.3 della presente convenzione.
Le restanti opere di completamento per rendere agibili e funzionali
i parcheggi verranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione
in base al relativo progetto esecutivo.
Le opere relative ai parcheggi pubblici in sottosuolo saranno
eseguite secondo il programma edilizio ed articolazione operativa
di cui al successivo articolo 12.
Considerato che larea a servizi dovrà essere ceduta
libera da fabbricati, il Proponente dovrà provvedere alla
demolizione dei fabbricati esistenti sullarea, nonché
alleventuale bonifica ai sensi dellarticolo 28 delle
N.U.E.A., a propria cura e spese, prima della cessione dellarea
stessa.
L'inadempimento di tale obbligo o il tardivo adempimento verrà
sanzionato con una penale pari al 30% del costo di demolizione
dei fabbricati come risultante da computo metrico estimativo di
perizia giurata di professionista iscritto al competente ordine
professionale, redatto a cura e spese dello stesso Proponente.
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di
cui sopra (demolizione fabbricati) e dell'eventuale pagamento
dell'annessa penale, il Proponente rilascia una polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa a favore del Comune con importo pari al
costo di demolizione, aumentato del 30% a copertura anche della
suddetta penale. La garanzia sopra indicata, emessa da primari
istituti bancari o assicurativi, deve essere accettata dal Comune,
sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità
della polizza medesima. La fideiussione deve contenere la espressa
condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione
a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre
alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta,
incluse quelle indicate dall'art.1945 c.c., con esclusione altresì
del beneficio di preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c.
Il Comune si obbliga a consentire lutilizzazione temporanea
da parte del Proponente soggetto attuatore, delle aree oggetto
di cessione, in misura strettamente necessaria alla realizzazione
delle opere relative ai parcheggi pubblici in sottosuolo e al
ripristino dellarea in superficie e comunque fino al termine
massimo di durata della concessione convenzionata.
Il Proponente soggetto attuatore solleva la Città di Torino
da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante
dalluso delle aree oggetto di cessione e, in particolare,
per eventuali danni cagionati a terzi dallesecuzione delle
opere.
La presente convenzione prevede lutilizzazione edificatoria
delle aree come indicato in premessa.
Lintervento edilizio è destinato a residenza ed è
finalizzato alla realizzazione di un fabbricato (mq. 2.781 di
S.L.P. massima ) mediante il rilascio di una concessione edilizia.
Lultimazione complessiva dellintervento (fabbricato
residenziale, parcheggio pubblico in sottosuolo e sistemazione
dellarea da cedere in superficie, nonché tutte le
opere di urbanizzazione) dovrà avvenire entro il termine
di quattro anni dalla stipula della presente convenzione, corrispondente
al termine di validità della Concessione Convenzionata.
La concessione edilizia dovrà essere richiesta al Comune
di Torino entro un anno dalla stipula della convenzione.
Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà
accordare proroghe al termine di ultimazione dei lavori qualora
siano sopravvenuti durante lesecuzione fatti rilevanti ed
estranei alla volontà di questultimo.
Il Proponente si impegna per se stesso, suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere i contributi concessori inerenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.
In conformità al disposto di cui allarticolo 11
della legge 10/77 e s.m.i., il Proponente si obbliga a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione previste dalla Concessione
Convenzionata con le modalità individuate nel progetto
esecutivo delle singole opere e con larticolazione operativa
di cui al successivo articolo 12.
Il Proponente si impegna comunque ad eseguire senza ulteriori
oneri per la Città tutte le opere di urbanizzazione previste
nel progetto esecutivo.
Tale progetto dovrà essere redatto secondo le modalità
della Legge 109/94 e s.m.i.
Le opere da eseguire a scomputo sono sommariamente indicate come
segue:
- realizzazione delle opere di sistemazione dellarea a verde
pubblico sovrastante il parcheggio pubblico interrato;
- completamento dei parcheggi pubblici in sottosuolo di cui allart.4;
- reti di illuminazione pubblica, acquedotto, fognatura relativa
alle aree destinate a servizi pubblici in sopra e sottosuolo.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti
a perfetta regola darte, in conformità agli elaborati
progettuali approvati.
Il Proponente potrà richiedere al Comune lautorizzazione
alla redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici
richiamati, purché non modifichino il quadro economico
nel suo complesso.
La progettazione di tali opere sarà elaborata in due fasi:
- progetto preliminare;
- progetto esecutivo.
Il progetto preliminare dovrà essere presentato entro 30
giorni dalla stipulazione della convenzione urbanistica al Settore
Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, mentre
la valutazione di impatto acustico, a cura e spese del Proponente,
relativa al parcheggio interrato da realizzare, dovrà essere
presentata al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi
dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95, prima del rilascio della
concessione edilizia.
Il progetto esecutivo delle singole opere di urbanizzazioni, da
redigersi esclusivamente a misura, dovrà comprendere il
computo metrico estimativo della stessa asseverato con perizia
di stima redatta da professionista abilitato, da effettuarsi con
lapplicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della
Città di Torino vigenti al momento della stipula della
convenzione.
Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni
in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi
prezzi.
Il valore delle opere da realizzarsi a scomputo viene definitivamente
stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle
opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi.
I lavori saranno eseguiti "a misura" con specifica contabilizzazione
da parte del Direttore dei Lavori.
Limporto dei lavori non potrà eccedere quello preventivato
a meno che in fase esecutiva non si verifichi la necessità
di realizzare maggiori opere non previste e/o non prevedibili
in fase di progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro
esecuzione, dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse uneccedenza
di costi dellopera rispetto al prezzo determinato con il
progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori
opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà
a totale carico del soggetto attuatore e non potrà, di
conseguenza, essere scomputata dagli eventuali ulteriori oneri
di urbanizzazione dovuti a conguaglio.
Nel caso in cui il costo dellopera risultante dalla contabilizzazione
finale, fosse inferiore al prezzo definito, la Città valuterà
se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza o,
in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti
allintervento sino alla concorrenza del costo deliberato.
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 30
(trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto preliminare,
al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità,
che nei successivi 90 (novanta) giorni, espletate le verifiche
tecniche ed economiche di competenza, provvederà alla formulazione
della relativa deliberazione di Giunta Comunale.
Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato
dal Proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei
suddetti Uffici.
Gli oneri relativi alla predisposizione del progetto preliminare
ed esecutivo, alla direzione lavori ed ai collaudi delle opere
di urbanizzazione, sono a carico del Proponente e non sono scomputabili
dagli oneri di urbanizzazione.
La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo deriverà dallapplicazione dellelenco
prezzi vigente, ridotti del coefficiente di cui alla deliberazione
G.C. 24/02/1998 (n. mecc. 98.01268/57).
La fideiussione di cui allarticolo 14 lettera c) della presente
convenzione verrà utilizzata per garantire la realizzazione
delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.
Il Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai
sensi della Legge 28/01/1977 n. 10 e s.m.i., relativo al costo
di costruzione al momento del rilascio della concessione edilizia.
Detto onere verrà corrisposto in quattro rate semestrali,
la prima delle quali dovrà essere versata al momento del
rilascio della concessione edilizia.
Nel rispetto dellarticolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G.
vigente, lattuazione dellintervento avverrà
mediante il rilascio di una concessione edilizia. La concessione
verrà richiesta, dopo la stipula della convenzione, con
scadenza tale da garantire lultimazione dei lavori entro
il termine temporale fissato allarticolo 8.
In particolare, il Proponente dovrà eseguire tutte le opere
inerenti larea da cedere gratuitamente a servizi (costruzione
delle superfici a standard interrate e relative opere di completamento
per rendere agibili e funzionali i parcheggi nonché ripristino
dellarea superficiale), individuata negli allegati B e C,
nonché lintervento di edilizia residenziale complessivo,
entro il termine massimo di 4 anni dalla stipula della presente
convenzione. Prima del rilascio della concessione edilizia, il
Proponente dovrà produrre al Settore Tutela Ambiente della
Città, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95,
una valutazione di impatto acustico relativa al parcheggio interrato
da realizzare.
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione
di un tecnico iscritto al competente Collegio o Ordine professionale
scelto dalla Amministrazione prima della consegna dei lavori,
sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore
Opere Pubbliche indicata dal Proponente. Lonere relativo
alla Direzione Lavori è a carico del Proponente.
Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato
lIspettorato Tecnico.
La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a
misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici onde consentire
al collaudatore la puntuale verifica delle opere eseguite.
Il professionista incaricato della Direzione Lavori si obbliga
ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della
Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal
Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (D.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554).
Ai sensi dellart. 28 della Legge 109/94 così come
successivamente modificato ed integrato, i collaudi tecnico -
amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno
essere effettuati in corso dopera da tecnici di elevata
e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori,
alla loro complessità ed allimporto degli stessi.
I tecnici, da uno a tre, sono nominati dalla Amministrazione nellambito
della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del
Proponente.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma
di legge delle opere di urbanizzazione della presente convenzione
sarà a carico del Proponente.
Il collaudo tecnico - amministrativo delle opere dovrà
essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
Nel corso della esecuzione dei lavori, così come avviene
per i lavori appaltati dalla Città, lIspettorato
Tecnico della Città potrà effettuare controlli e
visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente
dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano
rilevate inadempienze od errori, lIspettorato ne darà
comunicazione al Proponente ed al Collaudatore per i necessari
provvedimenti ed allAmministrazione per conoscenza.
La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente
deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempre
che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Proponente
solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dalla esecuzione delle opere.
In attesa del collaudo definitivo, allultimazione dei lavori,
il Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune,
provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo
apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento
della Commissione di collaudo o collaudatore.
Copia autentica del certificato di collaudo nonché di tutte
le autorizzazioni relative alla agibilità dei locali e
del certificato di prevenzione incendi dovrà essere depositata
presso il Civico Ufficio Tecnico. Il Certificato di Collaudo dovrà
contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Fino alla approvazione del collaudo definitivo restano a carico
del Proponente gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità relativo
allintervento edilizio lopera si intende ultimata
quando allimmobile sia assicurato laccesso, lallacciamento
alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite
alla gestione comunale, previa attestazione di funzionamento delle
medesime da parte dei tecnici comunali.
A garanzia dellesatta e tempestiva osservanza degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, il Proponente, per sé
stesso, suoi successori ed aventi causa a qualunque titolo, rilascerà
a favore del Comune polizze fideiussorie assicurative o bancarie
a scalare:
Al momento della stipulazione della presente convenzione:
a) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle
superfici a standard destinate a parcheggio pubblico in sottosuolo
così come descritto agli articoli 3 e 4 della presente
convenzione;
b) a garanzia della regolare effettuazione delle demolizioni ed
eventuali bonifiche, di cui al precedente articolo 5;
Al momento del rilascio della concessione edilizia:
c) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti;
d) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione;
Al momento dellapprovazione del progetto preliminare:
e) a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione
eccedenti limporto delle opere da realizzare a scomputo.
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi
o Bancari, ai sensi dellarticolo 13 della Legge 10 giugno
1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia
per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità
delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere
la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare
lobbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà
di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista
e/o valuta, incluse quelle indicate dallart.1945 Cod. Civ.
e s.m.i., con esclusione altresì del beneficio di preventiva
escussione di cui allart. 1944 Cod. Civ. e s.m.i.
La fideiussione di cui al punto a) sarà svincolata successivamente
al positivo collaudo dei parcheggi pubblici interrati ceduti al
Comune.
La fideiussione di cui al precedente punto b) sarà svincolata
successivamente alla verifica della regolarità delle demolizioni
di cui al precedente art. 5.
La fideiussione di cui al precedente punto c), fino alla corrispondenza
dell80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione
ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore
Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso dopera.
Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro
60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
Le fideiussioni di cui ai precedenti punti d) - e) verranno proporzionalmente
ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.
Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione,
riguardante lattuazione degli interventi edilizi e delle
opere di urbanizzazione compresi nella Concessione Convenzionata
sono assunti dal Proponente per sé, successori anche parziali
e aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora il Proponente proceda allalienazione totale o parziale
delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della
presente convenzione, dovrà fare espressa menzione nei
relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di
cui alla convenzione stessa.
Gli aventi causa del soggetto attuatore dovranno inoltre fornire
idonee garanzie fideiussorie per lattuazione degli interventi
previsti in convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi
ed oneri sopracitati, il Proponente ed i suoi successori od aventi
causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti
gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.
Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
Allegato A Planimetria catastale con individuazione
delle aree di proprietà del Proponente;
Allegato B Planimetria catastale con individuazione dellarea
da cedere;
Allegato C Planimetria con individuazione delle aree da
cedere in sottosuolo.
Ogni controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 8 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241, e loro successive modifiche, ed ogni altra norma vigente in materia.