Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

  n. ord. 15
2002 09619/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 FEBBRAIO 2003
(proposta dalla G.C. 26 novembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA EX ART. 49 V° COMMA L.R. 56/77 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA FOGGIA 22 ANGOLO VIA MODENA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L'area oggetto di concessione convenzionata è ubicata in Via Foggia angolo Via Modena ed attualmente risulta occupata da un basso fabbricato obsoleto di tipo industriale ad un piano fuori terra.
Il P.R.G. vigente individua l’immobile tra le "Zone Urbane Consolidate Residenziali Miste" di cui all’art. 12 delle NUEA (indice densità fondiaria pari a 1,35 mq/mq) ricadente in Area Normativa "TE", con destinazione terziaria.
Il Proponente la Concessione Convenzionata, presentata in data 4 febbraio 2002 (con successive modifiche ed integrazioni) è la società Novedilia s.r.l., proprietaria degli immobili della superficie catastale di mq. 2060, descritti al Catasto Terreni al Foglio n. 1249 particelle n. 18 e 19, nonché dei fabbricati e manufatti insistenti sugli stessi terreni censiti al N.C.E.U.
L'intervento proposto prevede la demolizione dei corpi di fabbrica esistenti e la realizzazione di un edificio residenziale posto ad angolo su Via Foggia e Via Modena. A seguito dell'approvazione della variante 37 al P.R.G. vigente, la destinazione residenziale in aree terziarie è, infatti, sempre ammessa fermo restando il reperimento dei servizi pubblici.
Il progetto presentato prevede che l’edificio si elevi per massimo sei piani fuori terra con un piano terreno, parzialmente a piloty, occupato da atri, percorsi pedonali di collegamento tra le scale, nonché locali tecnici e box per auto in cortina. Al piano interrato sono ricavate le cantine ed i box per auto collocati sia sotto il fabbricato stesso che sotto l’area di cortile che verrà in buona parte sistemata ad area verde.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza, di cui alla tavola normativa n. 3 delle NUEA di P.R.G..
I dati tecnici fondamentali relativi al dimensionamento complessivo dell'intervento, che si attuerà previo rilascio di una concessione edilizia, sono i seguenti:
- Superficie fondiaria mq. 2.060
- Indice di edificabilità 1,35 mq/mq
- SLP realizzabile mq. 2.781
- Area a servizi mq. 2.224,95
- Capacità insediativa residenziale n. 81,79 abitanti
L’area per la realizzazione dei servizi pubblici, nettamente delimitata da quella residua per la realizzazione del fabbricato residenziale, è pari a complessivi 2.224,95 mq. in cessione gratuita da parte del Proponente a favore della Città.
Essendo la dimensione di tale area nettamente superiore a quella del lotto oggetto di Concessione Convenzionata, che misura 2.060 mq., il Proponente cede alla Città una porzione del lotto di mq 741,65 in superficie e due piani interrati pari a mq. 1.483,30 (ciascuno di mq. 741,65) destinati a parcheggi, per una superficie complessiva di 2.224,95 mq.
Le opere strutturali per la realizzazione delle superfici a standard interrate sono a totale carico del Proponente, mentre i lavori di completamento delle stesse e dell'area attrezzata in superficie sono realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 L. 10/77), secondo quanto previsto dal progetto di massima delle opere di urbanizzazione, che fa parte integrante della Concessione Convenzionata, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse. Tali opere, strettamente collegate all’intervento da attuarsi, sono indicate sommariamente come segue:
- realizzazione delle opere di sistemazione dell’area a verde pubblico sovrastante il parcheggio pubblico interrato (soletta di copertura a quota marciapiede destinata ad area pedonale con zona verde piantumata);
- completamento dell’autorimessa interrata (formazione di soletta in cls su terrapieno, pavimentazione dei locali, costruzione vano e impianto ascensore, impermeabilizzazioni, serramenti, cartellonistica antincendio e demarcazione posti auto);
- reti di illuminazione pubblica, acquedotto, fognatura relative alle aree destinate a servizi pubblici in sopra e sottosuolo.
Prima della cessione dell’area a servizi di cui sopra, il Proponente dovrà demolire, a propria cura e spese, i fabbricati ed i manufatti esistenti sulla stessa ed avere altresì eseguito, se necessarie, le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 della NUEA di PRG.
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, il Proponente, società Novedilia s.r.l., si impegna a cedere, con atto preliminare, l’area in superficie entro un anno dalla stipulazione della convenzione attuativa, termine entro il quale dovrà stipularsi l’atto definitivo. La cessione dei due piani interrati destinati a parcheggi pubblici, già definita con la sottoscrizione della convenzione, si realizzerà invece al momento del positivo collaudo degli stessi con trasferimento diretto al patrimonio del Comune, senza che sia necessario stipulare all’uopo un successivo atto contrattuale.
La soluzione planovolumetrica proposta, oltre a consentire un ottimale inserimento ambientale del volume da realizzare, libera e rende disponibile per la Città un’area in prossimità della scuola elementare esistente, con le caratteristiche più idonee per la realizzazione di uno spazio attrezzato a verde con sottostanti parcheggi.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 196.692,38=, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
In quella sede verrà altresì adeguato il Computo Metrico Estimativo ai nuovi prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 (mecc. 2001 12221/029), dichiarata immediatamente eseguibile.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti Settori ottenendo parere favorevole.
Il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, da valutare al momento del rilascio delle concessioni edilizie, in conformità alla deliberazione n. 205 del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) anche in relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nei progetti esecutivi delle opere stesse.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla Concessione Convenzionata i suddetti oneri ammontano oggi a Euro 401.273,96=, di cui Euro 192.438,64= per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 208.835,32= per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro 401.273,96
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa) Euro 196.692,38
- differenza da versare in sede di concessioni edilizie (circa) Euro 204.581,58
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planovolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
Per le modalità di attuazione degli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
L’ultimazione complessiva dell’intervento (fabbricato residenziale, parcheggio pubblico in sottosuolo, sistemazione dell’area in superficie ed opere di urbanizzazione) dovrà avvenire entro il termine di quattro anni dalla stipula della convenzione, corrispondente al termine di validità della Concessione Convenzionata.
La Commissione Edilizia in data 9 maggio 2002 ha esaminato la proposta di Concessione Convenzionata ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
In data 8 ottobre 2002 la proposta di Concessione Convenzionata è stata trasmessa per l'espressione del parere di competenza alla Circoscrizione n. 7 che, nella seduta del 25 ottobre 2002, con deliberazione consiliare n. 148 (mecc. 2002 08669/090), si è espressa con parere favorevole, chiedendo nel contempo che venga affrontato tempestivamente e risolto il problema della futura gestione del parcheggio pubblico previsto in convenzione (all. 3 - n. ). In merito a tale richiesta avanzata dal Consiglio Circoscrizionale n. 7, si controdeduce quanto segue: "Considerate le ridotte dimensioni del futuro parcheggio pubblico interrato (50 posti auto), preso atto che attualmente il servizio pubblico della sosta a pagamento è gestito dall'ATM in forza del contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, stipulato in data 29 settembre 1999 tra la Città e l'Azienda, visto l’art. 2 del suddetto contratto dove il Comune si riserva di concedere in uso all'ATM, con successivi provvedimenti deliberativi, ulteriori specifiche aree e/o edifici, affinché siano destinati all'offerta di servizi di sosta a pagamento, si ritiene opportuno dare in gestione, in via esclusiva all’ATM, il servizio pubblico dei posti auto che verranno realizzati sull’area normativa TE di Via Foggia, che sarà riservato ai soli abbonati secondo determinate tariffe e con apertura tutti i giorni con orario 0,00 - 24,00, con accesso auto regolato da cancello mobile automatizzato, controllato dagli operatori nelle ore diurne e dalla centrale operativa ATM nelle ore notturne."
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 art. 1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione alla presente Concessione Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
La presente Concessione Convenzionata risulta, altresì, conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura di approvazione è stata avviata con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come da Parere di Conformità espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 13 gennaio 2003 (all. 4 - n. ) con le prescrizioni ivi indicate. Il Proponente dovrà, pertanto, produrre al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95, una valutazione di impatto acustico relativa al parcheggio interrato da realizzare.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) la Concessione Convenzionata per la realizzazione di un edificio residenziale in via Foggia 22 angolo via Modena, di cui sono parti sostanziali ed integranti i seguenti elaborati:
- Schema di convenzione corredato dai relativi allegati (all. 1 - n. );
- Progetto planivolumetrico comprendente la relazione illustrativa ed i computi, la documentazione fotografica ed il progetto di massima delle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli oneri (all. 2 - n. );
2) l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima.
L’atto sarà stipulato, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la società Novedilia s.r.l., corrente in Torino, via Palmieri, 29 - codice fiscale 05688000016, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Torino al n. 1321/1989, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Ghiron Angelo, nato a Torino il 28 agosto 1960, codice fiscale GHRNGL60M28L219F, con autorizzazione all’Ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 196.692,38= per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nell’Ambito di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di prendere atto che in relazione alla presente Concessione Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.


REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI TORINO

Convenzione ai sensi dell’articolo 49, V° comma, della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.

TRA

Il Comune di Torino, C.F. 00514490010, in questo atto rappresentata da ....……..., nato a ...................... il .................... domiciliato per la carica in ........................,via ....................................., a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.

in seguito denominato per brevità "Comune"

E

la Società NOVEDILIA s.r.l , con sede in Torino via Palmieri 29, C.F. 05688000016, iscritta alla Camera di Commercio di Torino al n. 729393, in questo atto rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore Sig. Ghiron Angelo, nato a Torino il 28 agosto 1960, codice fiscale GHR NGL 60M28 L219F

PREMESSO

1) che la Società NOVEDILIA s.r.l., è proprietaria di immobili della superficie catastale di mq.2.060 siti in Torino, indicati nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A parte colorata in rosso), descritti al Catasto Terreni al Foglio n. 1249 particelle n. 18 e 19, nonché di fabbricati e manufatti insistenti sugli stessi terreni censiti al N.C.E.U.;
2) che detti immobili rappresentano la superficie dell’area posta sull’angolo di via Foggia e via Modena individuata nel P.R.G. vigente (approvato con D.G.R. 21/4/1995 n. 3-45091) all’interno delle "Zone Urbane Consolidate Residenziali e Miste" (indice edificatorio 1,35 mq/mq) Area Normativa TE, considerata di categoria B secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444;
3) che nelle aree normative terziarie, è inoltre sempre ammesso l’uso residenziale (art.3 punto 1A) ai sensi dell’art. 8 punto 13 Area TE delle N.U.E.A. di P.R.G.;
4) che in applicazione del punto precedente la Soc. NOVEDILIA s.r.l ha proposto di realizzare un intervento edilizio la cui SLP complessiva è interamente destinata ad uso residenziale;
5) che così come previsto per l’area normativa TE, nonché in applicazione dell’art. 6 commi 5-6 delle N.U.E.A. di P.R.G. la quantità di aree da destinare a servizi pubblici garantisce il rispetto dei disposti di cui all’art. 21 della L.U.R.;
6) che le N.U.E.A. del P.R.G. vigente prevedono che il rilascio delle concessioni edilizie, per i relativi interventi edilizi ammessi, sia subordinato alla stipula di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, V comma, della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
7) che, secondo le N.U.E.A. del P.R.G. vigente, la presente convenzione deve avere i seguenti contenuti essenziali:
a) cessione gratuita a favore della Città delle aree a servizi;
b) impegno da parte del Proponente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nell’area a scomputo degli oneri tabellari di urbanizzazione;
c) requisiti e tempi di realizzazione degli interventi e delle opere di urbanizzazione;
d) impegno da parte del Proponente al versamento degli oneri di concessione;
8) che il Comune di Torino, dal canto suo, si impegna a rilasciare la concessione edilizia per l’intervento di cui sopra con le modalità della presente convenzione nel rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente e delle disposizioni procedurali vigenti in materia (articolo 4 della Legge 493/93 e s.m.i., come sostituito dall’art. 2, comma 60, Legge 23/12/96 n. 662 e s.m.i.);
9) che l’art. 13 comma 2° lett. D del Regolamento COSAP, approvato con D.C.C. n. 257 in data 21 dicembre 1998, disciplina l’occupazione delle aree pubbliche da parte dei Proponenti necessaria per la realizzazione di servizi o strutture destinate a diventare di proprietà della Città, stabilendone l’esenzione dall’applicazione del canone;
10) che la proposta di Concessione Convenzionata è stata inviata alla circoscrizione n. 7 in data ..............................;
11) che in data .................. è stato presentato atto d’obbligo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 del C.C., atto rogito notaio ........................... registrato il ....................... repertorio n. ...............;
12) che in data..................... è stata costituita a favore della Città una fideiussione a garanzia della puntuale stipula della presente convenzione di Euro .............................................. pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;
13) che lo schema della presente convenzione è stato approvato formalmente dal Comune di Torino, con delibera del C.C. n. .....del................. esecutiva in data.................. (n. mecc. .......................);

CIO’ PREMESSO

le parti come sopra costituite in atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Generalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2
Immobili di proprietà del Proponente oggetto della presente convenzione

Il Proponente è proprietario dei terreni e fabbricati indicati al punto 1 delle premesse (Allegato A).

ARTICOLO 3
Cessione di area per servizi al Comune di Torino

Il Proponente si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune di Torino che si riserva di accettare, la proprietà dell’area per la realizzazione dei servizi di complessivi mq. 2.224,95 (foglio 1249 n. 19 parte), il tutto come rappresentato nelle planimetrie e nei certificati catastali che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
Considerato che l’area in cessione è nettamente superiore a quella del lotto oggetto di Concessione Convenzionata, il Proponente cede mq. 741,65 in superficie e due piani interrati pari a mq. 1.483,30 (ciascuno di mq. 741,65), pari a complessivi mq. 2.224,95, come meglio identificati nelle planimetrie e nei certificati catastali che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C).
Per quanto attiene all’area in superficie, la sua cessione alla Città dovrà avvenire entro un anno dalla stipulazione della presente convenzione, termine necessario alla demolizione dei fabbricati che insistono sulla stessa e all’eventuale bonifica, ai sensi del successivo articolo 5. Pertanto, il presente atto, per quanto concerne la suddetta area, deve essere inteso come contratto preliminare unilaterale di cessione ex articolo 1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con obbligo di stipulazione del contratto definitivo a richiesta del Comune entro il termine anzidetto.
La cessione dei due piani interrati si realizzerà al momento del positivo collaudo dei parcheggi da realizzarsi ai sensi del successivo articolo 4 con trasferimento diretto al patrimonio del Comune, senza che sia necessario stipulare all’uopo un successivo atto contrattuale.
L’area oggetto del presente articolo sarà ceduta libera da debiti, locazioni, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento e al possesso del bene; inoltre, il cedente garantisce il Comune per l’evizione totale o parziale del bene, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 c.c.

ARTICOLO 4
Area a parcheggio pubblico in sottosuolo da realizzare e cedere al Comune di Torino


Il Proponente si impegna a realizzare ed a cedere al Comune a sua totale cura e spese, nel sottosuolo dell’area di cui all’art. 3 una superficie a standard di mq. 1483,30 organizzata su due livelli, comprensiva delle rampe di accesso destinata a parcheggi pubblici, da realizzare con le modalità individuate nel progetto esecutivo che sarà concordato con il Settore Tecnico Comunale competente ed approvato dalla Civica Amministrazione.
Il suddetto progetto dovrà essere redatto secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 109/94 e s.m.i.
Il proponente, inoltre, dovrà produrre al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95, una valutazione di impatto acustico relativa al parcheggio interrato da realizzare.
La planimetria (Allegato C ) al presente atto individua schematicamente la localizzazione delle suddette aree a parcheggio.
L’impegno di realizzazione della suddetta area pubblica ad esclusiva cura e spese del Proponente, garantita dalla fideiussione di cui al successivo articolo 14 lettera a) della presente convenzione, è relativo alle sole opere necessarie alla costruzione delle " superfici a standard " destinate a parcheggio pubblico in sottosuolo che possono essere così descritte:
- scavo generale sino al raggiungimento della quota di progetto;
- scavo a sezione obbligata per la formazione delle fondazioni;
- esecuzione delle seguenti opere in c.a.: sottoplinti e plinti di fondazione, colonne, travi, strutture perimetrali portanti, solette al grezzo sia piane che inclinate per le rampe di accesso, rampe scala al grezzo e solaio di copertura al grezzo.
La fideiussione di cui all’art. 14 lettera a) della presente convenzione verrà utilizzata per garantire la realizzazione di parcheggi pubblici su soletta posti nel sottosuolo dell’area ceduta di cui all’art.3 della presente convenzione.
Le restanti opere di completamento per rendere agibili e funzionali i parcheggi verranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione in base al relativo progetto esecutivo.
Le opere relative ai parcheggi pubblici in sottosuolo saranno eseguite secondo il programma edilizio ed articolazione operativa di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 5
Obbligo di demolizione dei fabbricati

Considerato che l’area a servizi dovrà essere ceduta libera da fabbricati, il Proponente dovrà provvedere alla demolizione dei fabbricati esistenti sull’area, nonché all’eventuale bonifica ai sensi dell’articolo 28 delle N.U.E.A., a propria cura e spese, prima della cessione dell’area stessa.
L'inadempimento di tale obbligo o il tardivo adempimento verrà sanzionato con una penale pari al 30% del costo di demolizione dei fabbricati come risultante da computo metrico estimativo di perizia giurata di professionista iscritto al competente ordine professionale, redatto a cura e spese dello stesso Proponente.
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di cui sopra (demolizione fabbricati) e dell'eventuale pagamento dell'annessa penale, il Proponente rilascia una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune con importo pari al costo di demolizione, aumentato del 30% a copertura anche della suddetta penale. La garanzia sopra indicata, emessa da primari istituti bancari o assicurativi, deve essere accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della polizza medesima. La fideiussione deve contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art.1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c.

ARTICOLO 6
Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree cedute

Il Comune si obbliga a consentire l’utilizzazione temporanea da parte del Proponente soggetto attuatore, delle aree oggetto di cessione, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere relative ai parcheggi pubblici in sottosuolo e al ripristino dell’area in superficie e comunque fino al termine massimo di durata della concessione convenzionata.
Il Proponente soggetto attuatore solleva la Città di Torino da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall’uso delle aree oggetto di cessione e, in particolare, per eventuali danni cagionati a terzi dall’esecuzione delle opere.

ARTICOLO 7
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

La presente convenzione prevede l’utilizzazione edificatoria delle aree come indicato in premessa.
L’intervento edilizio è destinato a residenza ed è finalizzato alla realizzazione di un fabbricato (mq. 2.781 di S.L.P. massima ) mediante il rilascio di una concessione edilizia.

ARTICOLO 8
Durata della Concessione Convenzionata e tempi di realizzazione dell’intervento

L’ultimazione complessiva dell’intervento (fabbricato residenziale, parcheggio pubblico in sottosuolo e sistemazione dell’area da cedere in superficie, nonché tutte le opere di urbanizzazione) dovrà avvenire entro il termine di quattro anni dalla stipula della presente convenzione, corrispondente al termine di validità della Concessione Convenzionata.
La concessione edilizia dovrà essere richiesta al Comune di Torino entro un anno dalla stipula della convenzione.
Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe al termine di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l’esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest’ultimo.

ARTICOLO 9
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Il Proponente si impegna per se stesso, suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere i contributi concessori inerenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.

ARTICOLO 10
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo

In conformità al disposto di cui all’articolo 11 della legge 10/77 e s.m.i., il Proponente si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dalla Concessione Convenzionata con le modalità individuate nel progetto esecutivo delle singole opere e con l’articolazione operativa di cui al successivo articolo 12.
Il Proponente si impegna comunque ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo.
Tale progetto dovrà essere redatto secondo le modalità della Legge 109/94 e s.m.i.
Le opere da eseguire a scomputo sono sommariamente indicate come segue:
- realizzazione delle opere di sistemazione dell’area a verde pubblico sovrastante il parcheggio pubblico interrato;
- completamento dei parcheggi pubblici in sottosuolo di cui all’art.4;
- reti di illuminazione pubblica, acquedotto, fognatura relativa alle aree destinate a servizi pubblici in sopra e sottosuolo.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.
Il Proponente potrà richiedere al Comune l’autorizzazione alla redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso.
La progettazione di tali opere sarà elaborata in due fasi:
- progetto preliminare;
- progetto esecutivo.
Il progetto preliminare dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione urbanistica al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, mentre la valutazione di impatto acustico, a cura e spese del Proponente, relativa al parcheggio interrato da realizzare, dovrà essere presentata al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95, prima del rilascio della concessione edilizia.
Il progetto esecutivo delle singole opere di urbanizzazioni, da redigersi esclusivamente a misura, dovrà comprendere il computo metrico estimativo della stessa asseverato con perizia di stima redatta da professionista abilitato, da effettuarsi con l’applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città di Torino vigenti al momento della stipula della convenzione.
Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.
Il valore delle opere da realizzarsi a scomputo viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi.
I lavori saranno eseguiti "a misura" con specifica contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori.
L’importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o non prevedibili in fase di progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un’eccedenza di costi dell’opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.
Nel caso in cui il costo dell’opera risultante dalla contabilizzazione finale, fosse inferiore al prezzo definito, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all’intervento sino alla concorrenza del costo deliberato.
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto preliminare, al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, che nei successivi 90 (novanta) giorni, espletate le verifiche tecniche ed economiche di competenza, provvederà alla formulazione della relativa deliberazione di Giunta Comunale.
Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dal Proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.
Gli oneri relativi alla predisposizione del progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione, sono a carico del Proponente e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo deriverà dall’applicazione dell’elenco prezzi vigente, ridotti del coefficiente di cui alla deliberazione G.C. 24/02/1998 (n. mecc. 98.01268/57).
La fideiussione di cui all’articolo 14 lettera c) della presente convenzione verrà utilizzata per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11
Contributo inerente al costo di costruzione

Il Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi della Legge 28/01/1977 n. 10 e s.m.i., relativo al costo di costruzione al momento del rilascio della concessione edilizia.
Detto onere verrà corrisposto in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio della concessione edilizia.

ARTICOLO 12
Programma Edilizio - Articolazione operativa

Nel rispetto dell’articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l’attuazione dell’intervento avverrà mediante il rilascio di una concessione edilizia. La concessione verrà richiesta, dopo la stipula della convenzione, con scadenza tale da garantire l’ultimazione dei lavori entro il termine temporale fissato all’articolo 8.
In particolare, il Proponente dovrà eseguire tutte le opere inerenti l’area da cedere gratuitamente a servizi (costruzione delle superfici a standard interrate e relative opere di completamento per rendere agibili e funzionali i parcheggi nonché ripristino dell’area superficiale), individuata negli allegati B e C, nonché l’intervento di edilizia residenziale complessivo, entro il termine massimo di 4 anni dalla stipula della presente convenzione. Prima del rilascio della concessione edilizia, il Proponente dovrà produrre al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95, una valutazione di impatto acustico relativa al parcheggio interrato da realizzare.

ARTICOLO 13
Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione - Abitabilità/Agibilità

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico iscritto al competente Collegio o Ordine professionale scelto dalla Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore Opere Pubbliche indicata dal Proponente. L’onere relativo alla Direzione Lavori è a carico del Proponente.
Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l’Ispettorato Tecnico.
La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle opere eseguite.
Il professionista incaricato della Direzione Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554).
Ai sensi dell’art. 28 della Legge 109/94 così come successivamente modificato ed integrato, i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d’opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all’importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dalla Amministrazione nell’ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente convenzione sarà a carico del Proponente.
Il collaudo tecnico - amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel corso della esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l’Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate inadempienze od errori, l’Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al Collaudatore per i necessari provvedimenti ed all’Amministrazione per conoscenza.
La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempre che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione delle opere.
In attesa del collaudo definitivo, all’ultimazione dei lavori, il Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo o collaudatore.
Copia autentica del certificato di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative alla agibilità dei locali e del certificato di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico. Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Fino alla approvazione del collaudo definitivo restano a carico del Proponente gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità relativo all’intervento edilizio l’opera si intende ultimata quando all’immobile sia assicurato l’accesso, l’allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione di funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.

ARTICOLO 14
Garanzie finanziarie

A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Proponente, per sé stesso, suoi successori ed aventi causa a qualunque titolo, rilascerà a favore del Comune polizze fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:
Al momento della stipulazione della presente convenzione:
a) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle superfici a standard destinate a parcheggio pubblico in sottosuolo così come descritto agli articoli 3 e 4 della presente convenzione;
b) a garanzia della regolare effettuazione delle demolizioni ed eventuali bonifiche, di cui al precedente articolo 5;
Al momento del rilascio della concessione edilizia:
c) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
d) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione;
Al momento dell’approvazione del progetto preliminare:
e) a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti l’importo delle opere da realizzare a scomputo.
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art.1945 Cod. Civ. e s.m.i., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ. e s.m.i.
La fideiussione di cui al punto a) sarà svincolata successivamente al positivo collaudo dei parcheggi pubblici interrati ceduti al Comune.
La fideiussione di cui al precedente punto b) sarà svincolata successivamente alla verifica della regolarità delle demolizioni di cui al precedente art. 5.
La fideiussione di cui al precedente punto c), fino alla corrispondenza dell’80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d’opera. Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
Le fideiussioni di cui ai precedenti punti d) - e) verranno proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 15
Trasferimento degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione, riguardante l’attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nella Concessione Convenzionata sono assunti dal Proponente per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora il Proponente proceda all’alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente convenzione, dovrà fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa.
Gli aventi causa del soggetto attuatore dovranno inoltre fornire idonee garanzie fideiussorie per l’attuazione degli interventi previsti in convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, il Proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 16
Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.

ARTICOLO 17
Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato A – Planimetria catastale con individuazione delle aree di proprietà del Proponente;
Allegato B – Planimetria catastale con individuazione dell’area da cedere;
Allegato C – Planimetria con individuazione delle aree da cedere in sottosuolo.

ARTICOLO 18
Controversie

Ogni controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 19
Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 8 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241, e loro successive modifiche, ed ogni altra norma vigente in materia.