Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 72
2002 08971/020

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2003
(proposta dalla G.C. 12 novembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A PIANO TERRA E PRIMO DI PROPRIETA' DELLA SIG.A TORTIA CRISTINA IN TORINO VIA ASTI 26. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE NUEA DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

La sig.ra Tortia Cristina C.F. TRTCST63S56L219K residente in Torino, via Asti n. 26, proprietaria di edificio sito in Torino, via Asti n. 26, in data 29 luglio 2002 ha presentato istanza prot. ed. n. 2002.1.11333 per l’ampliamento di edificio di civile abitazione a piano terra e primo.

L’immobile ricade in zona urbana storico ambientale - residenza R2 - i.f. 1mq/mq- edificio esistente classificato caratterizzante il tessuto storico - classe geomorfologica 1 - stabile.

L’istruttoria tecnica si è conclusa favorevolmente e previo parere favorevole della Commissione Edilizia del 12 settembre 2002 con proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 26 comma 23 bis delle NUEA del PRG in quanto l’intervento in progetto riguarda edificio esistente classificato caratterizzante il tessuto storico e si qualifica come intervento di completamento (utilizzando la SLP ancora assentibile sul lotto di proprietà rispetto all’indice fondiario di zona) in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza.

Secondo la suddetta Tabella per gli edifici classificati caratterizzanti il tessuto storico sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

In data 11 marzo 2003 la sig.ra Tortia ha presentato elaborati integrativi per la realizzazione di box automatizzato che soddisfa lo standard minimo a parcheggio previsto dall'art. 2 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 (che ha sostituito l'art. 41 - sexies della Legge 1150/1942).

Il supplemento di istruttoria tecnica si è concluso con parere favorevole dell'Ufficio Tecnico previa acquisizione di parere della Commissione Edilizia nella seduta del 27 marzo 2003.

Pertanto, considerato che l’intervento realizza la continuità della cortina edilizia su via Asti e rispetta i valori storico architettonici del fabbricato interessato e dei fabbricati adiacenti, occorre procedere all’approvazione dell’intervento ai sensi dell’art. 26 punto 23 bis delle NUEA del PRG, che consente interventi in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dell’art. 26, previa deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.

La sopracitata Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota del 18 luglio 2002 prot. n. 11802/V.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’intervento ai sensi dell’art. 26 comma 23 bis delle NUEA del PRG vigente come da allegato progetto di n. quattro tavole (all. 1-2-3-4 - nn. ) in Torino, via Asti n. 26. Tale procedura consente la realizzazione dell’intervento in questione consistente nell’ampliamento di edificio esistente classificato caratterizzante il tessuto storico e si qualifica come intervento di completamento (utilizzando la SLP ancora assentibile sul lotto di proprietà rispetto all’indice fondiario di zona) in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza, e per il quale sarebbero ammessi dal vigente PRG interventi edilizi solo fino alla ristrutturazione edilizia.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.