Divisione Edilizia Ed Urbanistica
n. ord.181
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2002 08854/009


CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 dicembre 2002

(proposta dalla G.C. 12 novembre 2002)


OGGETTO: ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - DITTA N. 25) DECRETO D'ESPROPRIO N. 5/94 - SIGNORI FENOGLIO-PIRRONE-TRAMONTANA - RETROCESSIONE TERRENI E RECUPERO SOMME - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,

Con deliberazione n. 1790 del Consiglio Comunale del 14 giugno 1983 (mecc. 8301317/09), esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il procedimento espropriativo degli immobili destinati ad insediamenti residenziali pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica utilità nell'ambito della zona E/26 del P.E.E.P. - Borgata Rosa e si indicavano in quattro anni e sei mesi e precisamente dal 12 ottobre 1982, i termini per l'inizio ed il compimento del procedimento espropriativo; il termine venne successivamente prorogato fino al 12 ottobre 1995 con Decreto del Sindaco n. 10 dell’8 ottobre 1992.
Detto piano di esproprio comprendeva anche gli immobili di proprietà dei signori DENTE Caterina, Francesco, Giovanni, Mario e Magda alla ditta catastale n. 25) descritta al N.C.T. al F. 1140 particella n. 20 parte - N.C.E.U. F. 162 n. 112 - (V.C.T. F. 162 n. 112a) della superficie di mq. 591.
Con Decreto del Sindaco della Città di Torino del 17 gennaio 1992 n. 1, successivamente modificato dal Decreto del Commissario Straordinario della Città di Torino n. 4 del 31 marzo 1993 in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 359 dell’8 agosto 1992 sulle indennità di esproprio, vennero determinate le indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto.
Con ordinanza del 19 ottobre 1993 venne disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti della indennità di Lire 17.020.800= intestata alla signora DENTE Caterina e altri come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino del 31 dicembre 1993 nn. 1601/428148 per Lire 17.020.800= (Euro 8.790,51), tuttora depositata alla Cassa DD.PP..
Con Decreto del Sindaco del 15 febbraio 1994 n. 5 venne pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di Torino degli immobili in questione.
Avverso tale decreto, gli aventi causa per atto di compravendita dai signori Dente, signora Fenoglio Marilena per 1/2 ed i coniugi Pirrone Girolamo e Tramontana Carmela quali a.c. dal signor Mazza Agostino a sua volta a.c. per atto di compravendita per il restante 1/2 dai signori Dente, hanno presentato ricorso al T.A.R., ricorso che risulta essere tuttora pendente.
In data rispettivamente 3 maggio e 9 luglio 2002 i signori Fenoglio e Pirrone-Tramontana, ai sensi degli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, hanno proposto istanza di retrocessione alla Città di Torino per i terreni precedentemente espropriati ma non utilizzati sui quali tra l’altro insistono i fabbricati in cui risiedono i richiedenti.
Successivamente, gli stessi interessati hanno presentato, rispettivamente il 23 ottobre e 17 settembre 2002, dichiarazione concernente l’impegno a stipulare l’atto di retrocessione, la piena liberatoria per la Città e la rinuncia ai ricorsi pendenti.
I documenti citati nei due precedenti capoversi sono conservati agli atti del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche.
Dalle verifiche effettuate dai civici settori tecnici interessati ed in particolare dal Settore Verde Pubblico Nuove Opere, è emerso che le aree in questione non sono state utilizzate dalla Città e non rivestono carattere di interesse nell’esecuzione dell’attuale progetto del “Parco del Meisino”, di conseguenza, non essendo trascorso il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo è costituito dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere eseguita l’opera, nel caso in esame il 12 ottobre 1995, e che la retrocessione dei beni espropriati ma non utilizzati, costituisce diritto potestativo ai proprietari espropriati, si ritiene di convenire con i richiedenti la restituzione delle aree in oggetto.
In seguito alla stipulazione del relativo atto di retrocessione, si provvederà, con opportuno provvedimento dirigenziale di introito in favore della Città, al recupero delle somme, esattamente Euro 8.790,51, già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’espropriazione in oggetto e non svincolate.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visti gli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare, previa rinuncia formale alle cause pendenti presso il T.A.R. e ad ogni altra pretesa ed azione contro la Città, la retrocessione da parte della Città delle seguenti aree così descritte al Catasto Terreni: ex ditta n. 25) N.C.T. al F. 1140 particella n. 20 parte - N.C.E.U. F. 162 n. 112 - (V.C.T. F. 162 n. 112a) della superficie di mq. 591, così come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ) a favore dei signori:
  1. di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice Civile, nonché l'esonero da responsabilità del competente conservatore dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.. L'Ufficiale in sede di rogazione dell'atto, è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico formale, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche;
  2. di approvare il recupero da parte della Città della somma di Euro 8.790,51, più gli interessi maturati e maturandi, versata alla Cassa DD.PP. quale indennità dell'esproprio in argomento;
  3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’introito della somma di Euro 8.790,51, nonché ad apposito atto di stipula tra la Città ed i signori Fenoglio Marilena Margherita, Pirrone Girolamo e Tramontana Carmela l’effetto traslativo della proprietà delle aree oggetto di retrocessione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Gruppi Lega Nord Piemont Padania, Forza Italia e Alleanza Nazionale.

Risulta assente dall'aula, al momento della votazione, il Consigliere Coppola.

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:

PRESENTI 33
Si astiene il Consigliere Fucini.
ASTENUTI 1
VOTANTI 32
VOTI FAVOREVOLI 32
VOTI CONTRARI /