OGGETTO: ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - DITTA N. 25)
DECRETO D'ESPROPRIO N. 5/94 - SIGNORI FENOGLIO-PIRRONE-TRAMONTANA -
RETROCESSIONE TERRENI E RECUPERO SOMME - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Viano,
Con deliberazione n. 1790 del Consiglio
Comunale del 14 giugno 1983 (mecc. 8301317/09), esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il procedimento espropriativo degli immobili destinati ad
insediamenti residenziali pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica
utilità nell'ambito della zona E/26 del P.E.E.P. - Borgata Rosa e si
indicavano in quattro anni e sei mesi e precisamente dal 12 ottobre 1982, i
termini per l'inizio ed il compimento del procedimento espropriativo; il termine
venne successivamente prorogato fino al 12 ottobre 1995 con Decreto del Sindaco
n. 10 dell’8 ottobre 1992.
Detto piano di esproprio comprendeva anche
gli immobili di proprietà dei signori DENTE Caterina, Francesco,
Giovanni, Mario e Magda alla ditta catastale n. 25) descritta al N.C.T. al F.
1140 particella n. 20 parte - N.C.E.U. F. 162 n. 112 - (V.C.T. F. 162 n. 112a)
della superficie di mq. 591.
Con Decreto del Sindaco della Città di
Torino del 17 gennaio 1992 n. 1, successivamente modificato dal Decreto del
Commissario Straordinario della Città di Torino n. 4 del 31 marzo 1993 in
seguito all’entrata in vigore della Legge n. 359 dell’8 agosto 1992
sulle indennità di esproprio, vennero determinate le indennità di
espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto.
Con
ordinanza del 19 ottobre 1993 venne disposto il versamento alla Cassa Depositi e
Prestiti della indennità di Lire 17.020.800= intestata alla signora DENTE
Caterina e altri come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di
Torino del 31 dicembre 1993 nn. 1601/428148 per Lire 17.020.800= (Euro
8.790,51), tuttora depositata alla Cassa DD.PP..
Con Decreto del Sindaco
del
15 febbraio 1994 n. 5 venne pronunciata l'espropriazione a favore del
Comune di Torino degli immobili in questione.
Avverso tale decreto, gli
aventi causa per atto di compravendita dai signori Dente, signora Fenoglio
Marilena per 1/2 ed i coniugi Pirrone Girolamo e Tramontana Carmela quali a.c.
dal signor Mazza Agostino a sua volta a.c. per atto di compravendita per il
restante 1/2 dai signori Dente, hanno presentato ricorso al T.A.R., ricorso che
risulta essere tuttora pendente.
In data rispettivamente 3 maggio e 9 luglio
2002 i signori Fenoglio e Pirrone-Tramontana, ai sensi degli artt. 60 e 63 della
Legge 25 giugno 1865 n. 2359, hanno proposto istanza di retrocessione alla
Città di Torino per i terreni precedentemente espropriati ma non
utilizzati sui quali tra l’altro insistono i fabbricati in cui risiedono i
richiedenti.
Successivamente, gli stessi interessati hanno presentato,
rispettivamente il 23 ottobre e 17 settembre 2002, dichiarazione concernente
l’impegno a stipulare l’atto di retrocessione, la piena liberatoria
per la Città e la rinuncia ai ricorsi pendenti.
I documenti citati nei
due precedenti capoversi sono conservati agli atti del Settore Procedure
Amministrative Urbanistiche.
Dalle verifiche effettuate dai civici settori
tecnici interessati ed in particolare dal Settore Verde Pubblico Nuove Opere,
è emerso che le aree in questione non sono state utilizzate dalla
Città e non rivestono carattere di interesse nell’esecuzione
dell’attuale progetto del “Parco del Meisino”, di conseguenza,
non essendo trascorso il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo
è costituito dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere
eseguita l’opera, nel caso in esame il 12 ottobre 1995, e che la
retrocessione dei beni espropriati ma non utilizzati, costituisce diritto
potestativo ai proprietari espropriati, si ritiene di convenire con i
richiedenti la restituzione delle aree in oggetto.
In seguito alla
stipulazione del relativo atto di retrocessione, si provvederà, con
opportuno provvedimento dirigenziale di introito in favore della Città,
al recupero delle somme, esattamente Euro 8.790,51, già depositate presso
la Cassa Depositi e Prestiti per l’espropriazione in oggetto e non
svincolate.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visti gli artt. 60 e
63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Vista la Legge Regionale del 5
dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Dichiarano di non
partecipare al voto i Gruppi Lega Nord Piemont Padania, Forza Italia e Alleanza
Nazionale.
Risulta assente dall'aula, al momento della votazione, il
Consigliere Coppola.
Il Presidente dichiara approvata la proposta della
Giunta con il seguente risultato:
PRESENTI 33
Si astiene il
Consigliere Fucini.
ASTENUTI 1
VOTANTI 32
VOTI
FAVOREVOLI 32
VOTI CONTRARI /