Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 180
2002 08520/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  16 DICEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 29 ottobre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 56 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7, DELLA L.U.R. - STADIO DELLE ALPI IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DELLA CASCINA CONTINASSA- APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   Con deliberazione n. 67 del Consiglio Comunale del 3 giugno 2002 (mecc. 2002 03599/009), esecutiva in data 17 giugno 2002, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 56 al vigente P.R.G. relativa allo Stadio delle Alpi.

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 26 giugno 2002 al 25 luglio 2002. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 27 del 4 luglio 2002.

   Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sono pervenute al Protocollo Generale n. 5 osservazioni presentate nel pubblico interesse alle quali occorre controdedurre.

   Sono, inoltre, pervenute due distinte osservazioni presentate dalla Società Juventus, di cui una integrativa e parzialmente sostitutiva della precedente presentata fuori termine.

   Le osservazioni pervenute vengono allegate integralmente al presente provvedimento qui di seguito sono riportate in sintesi con le relative controdeduzioni.

   La deliberazione in oggetto è stata, inoltre, trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione del 6 agosto 2002 n. 1045–174857/2002, ha espresso parere favorevole in merito alla Variante in quanto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 mentre con deliberazione n. 1046-174860/2002 ha espresso osservazioni nel merito dei contenuti della Variante.

1)   Osservazione presentata da ATTAC Italia - Via San Carlo 42 - Bologna - Comitato di Torino.

Sintesi:
Il provvedimento appare manifestamente illegittimo, per le seguenti deduzioni:
a)   modifica l’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
b)   omette ogni verifica esplicita circa la quantità globale delle aree a servizi;
c)   omette ogni e qualunque verifica in ordine alle superfici territoriali o agli indici di edificabilità del Piano Regolatore vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive, commerciali.

2)   Osservazione presentata da: Italia Nostra Sezione di Torino.- Legambiente Torino

Sintesi:
a)   La variante urbanistica di cui trattasi non è una variante parziale (ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77) ma è una variante strutturale (ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 56/77);
b)   La variante urbanistica di cui trattasi è una variante sostanziale ai sensi dell’art. 20 L.R. 40/98 e come tale deve prevedere le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale come specificate dall’allegato F della medesima legge.

3)   Osservazione presentata da: Pro Natura Torino - Onlus

Sintesi:
a)   Rilievi di carattere preliminare:
      -   i contenuti della variante non sono stati adeguatamente motivati soprattutto per quanto attiene l’interesse pubblico;
      -   inadeguatezza delle analisi e delle motivazioni che hanno condotto all’adozione della variante;
b)   Osservazioni e rilievi sui contenuti della Variante:
      -   è stata disattesa la norma di cui all’art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. in materia di “analisi di compatibilità ambientale”;
c)   Sul carattere “parziale” della Variante:
      -   non viene analiticamente dimostrato il mancato superamento dei limiti di cui al comma 4 dell’art. 17 della L.U.R. e s.m.i.;
      -   localizzazione commerciale “L2” coinvolge anche il comune di Venaria Reale;
      -   i contenuti modificano i principi ispiratori del P.R.G.;
      -   occorre adottare specifica variante di carattere strutturale.

4)   Osservazione presentata da: Città di Venaria Reale

Sintesi:
a)   occorre analizzare le esigenze commerciali della zona con estensione dello studio al territorio adiacente di Venaria;
b)   Cartografia (situazione fabbricativa) in scala 1:5.000 da aggiornare;
c)   Le attività commerciali e la multisala cinematografica previste nello stadio delle Alpi porteranno notevoli scompensi e avranno ripercussioni sulle attività presenti nel Comune di Venaria Reale. Si chiede di eliminare la previsione di nuovi insediamenti commerciali o di limitarla drasticamente perché comporta ricadute negative sui posti di lavoro;
d)   Le nuove attività comporteranno aumento dei flussi di traffico con conseguente inquinamento acustico e ambientale;
e)   Prevedere la valorizzazione della Stazione Rigola sulla Torino-Ceres costruita per i mondiali di calcio del 1990 mai utilizzata. Si propone l’utilizzo al fine di ridurre il traffico automobilistico e favorire l’accessibilità tramite il trasporto pubblico.

5)   Osservazione formulata dalla Provincia.

Sintesi:
a)   Preoccupazione riguardante il mantenimento e la salvaguardia dell’impianto sportivo. Si chiede all’Amministrazione Comunale di voler approfondire aspetti compositivi, ambientali, progettuali;
b)   Prevedere ampie zone a parcheggio in un’area considerata strategica come area di interscambio come trasporto intermodale della mobilità;
c)   Si suggerisce di valutare le previsioni della variante in ottica sovracomunale tenendo conto degli effetti indotti dai nuovi insediamenti;
d)   Sarebbe opportuno in futuro che temi di rilevanza sovracomunale venissero affrontati in sede di Conferenza Metropolitana Torinese.

6)   Osservazione presentata dalla Società Juventus F.C. S.p.A.

Sintesi:
a)   la Variante riguardante gli immobili facenti parte del comprensorio “Continassa”, costituito dallo “Stadio delle Alpi” e dalle aree circostanti non tiene conto delle clausole pattizie contenute nel protocollo d’intesa sottoscritto dalla Città di Torino e dalla Società Juventus il 18 giugno 2002.
Si chiede, pertanto, di integrare la Variante n. 56 adeguandola al contenuto dell’accordo intervenuto tra la Società Juventus e la Città;
b)   Richiesta di esplicitare la conformità della Variante adottata con la Variante al P.R.G. n. 31 di adeguamento della normativa urbanistica alla disciplina del commercio.

7)   Osservazione integrativa e parzialmente sostitutiva della precedente osservazione n. 6) presentata dalla Società Juventus.

Sintesi:
La complessità delle ipotesi progettuali attualmente in formazione per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’area ha indotto la Società a formulare ulteriori proposte, che si reputano utili al fine di armonizzare pienamente le finalità dell’intervento con il preminente interesse pubblico;
a)   In particolare un maggiore e più attento approfondimento da parte dell’esponente delle ipotesi insediative, previste e consentite sull’area ASPI adiacente lo Stadio, ha portato a ritenere come necessaria una moderata estensione dell’area di concentrazione delle attività commerciali, ferme restando le caratteristiche quantitative e qualitative dell’impianto;
b)   Si chiede, in secondo luogo, che la scheda normativa di ambito (4.23), con riferimento allo “STADIO DELLE ALPI – IMPIANTO SPORTIVO” voglia individuare, come parametro utile di riferimento, ai fini dell’attuazione dell’intervento di ristrutturazione ammesso, non la superficie lorda di pavimento (dato non significativo e, comunque, improprio, considerato il tipo di impianto), bensì la superficie utile esistente (circa 54.000 mq.), con una specificazione di maggiore dettaglio delle attività consentite, sia nei 54.000 mq. sia nella quota dei 17.000 mq.

A tali osservazioni, si ritiene di controdedurre quanto segue:

Le presenti controdeduzioni sono articolate in modo da dare risposta comune alle osservazioni nn. 1), 2), 3), 4) e 5) con alcuni riferimenti specifici, poiché le questioni sollevate nelle diverse osservazioni si riferiscono in generale alle stesse problematiche.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI NN. 1), 2), 3), 4) E 5)

   La Variante di cui trattasi non modifica il sistema delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale poiché non vengono sostanzialmente modificate le condizioni generali di fruibilità dell’impianto sportivo né vengono modificate sul piano funzionale le previsioni del P.R.G..

   Ciò che cambia è la natura giuridica dell’impianto sportivo che da “pubblico” diventa “privato di interesse pubblico”. Proprio in conseguenza di tale modifica si è reso necessario introdurre precise limitazioni dimensionali non contenute nella disciplina vigente che rinviava alla disciplina dei servizi pubblici. Risultano tuttavia confermate sia l’esercizio delle attività sportivo - calcistiche, sia le funzioni ad esse connesse, e le attività commerciali della Variante, complementari e di supporto già previste dal P.R.G..

   Il P.R.G. vigente, infatti, che individuava l’ambito tra quelli con prescrizioni particolari di cui all’articolo 19 delle N.U.E.A. comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico, così disciplinava l’area:
“Area destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa.
È destinata ad attrezzature sportive per il tempo libero ed i divertimenti; sono ammesse attività commerciali e terziarie di supporto.
In particolare, nel nuovo stadio "delle Alpi" sono ammessi spazi per le funzioni di cui all’art. 28 della convenzione stipulata con la società concessionaria il 30 luglio 1987.
La parte residua dell’ambito è oggetto di specifico progetto di sistemazione generale a mezzo di piano particolareggiato ai sensi dell’art. 38 e seguenti della L.U.R. o di piano tecnico esecutivo di opere pubbliche ai sensi dell’art. 47 della L.U.R. che prevede oltre alle funzioni sportive e ricreative, esercizi pubblici e spazi complementari, attività ricettive, espositive e congressuali, residenziali di supporto, commerciali, e il recupero dell’esistente cascina
.
Omissis…..”

   E’ evidente che tale ampia gamma di destinazioni d’uso già configurava l’area come un centro polifunzionale al quale il Piano aveva assegnato un ruolo di primaria importanza nello scacchiere urbano e metropolitano.

   Nella Relazione illustrativa del P.R.G. viene evidenziato, a proposito dei servizi e delle prospettive di incremento, che “una possibile linea di condotta sarebbe di puntare su un numero più ridotto di impianti, ma decisamente più grandi e qualificati di quelli oggi esistenti, con caratteristiche spiccatamente polivalenti, dotati di servizi integrativi (ristoranti, bar, qualche spazio commerciale, strutture per il tempo libero, ecc.) possibilmente associati a grandi aree verdi ed in zone di elevata accessibilità; è questa ad esempio la via indicata dagli ultimi progetti sviluppati: ex G. Lisa e completamento della Continassa.

   La variante persegue coerentemente la stessa linea strategica e non modifica gli obiettivi che il Piano aveva già in allora prefissato in sede di stesura definitiva, riconoscendo l’area tra quelle suscettibili di uno sviluppo anche commerciale e terziario e tra quelle zone ad “elevata accessibilità” perché infrastrutturate e già potenziate in occasione degli eventi sportivi del mondiale di calcio 1990.

   Inoltre nel capitolo titolato “Centralità e sistema commerciale” si sottolinea come la programmazione commerciale, oggi tra l’altro adeguata con l’approvazione della variante 31, “è un ulteriore strumento a disposizione del pianificatore e quindi convergente con la strumentazione urbanistica nella definizione degli obiettivi e delle procedure, anche perché i piani del commercio hanno col tempo ridotto la propria capacità programmatoria per assumere sempre più il carattere di piani normativi”.

   La variante n. 56 è in tal senso coerente anche con gli strumenti e le disposizioni di pianificazione sovraordinati, quale la variante n. 31 di adeguamento ai nuovi criteri di urbanistica commerciale.

   Tale provvedimento urbanistico, sul quale non vennero espressi rilievi o osservazioni in merito alla qualificazione commerciale della zona, confermava l’area della Continassa come polo commerciale di grande rilievo urbano e quindi ne prevedeva il riconoscimento quale localizzazione commerciale di tipo “L2”.

   D’altro canto, la struttura del Piano Regolatore descritta nella relazione illustrativa del Piano stesso in riferimento alle “nuove centralità e il sistema commerciale”, individuava, già allora, l’area della Continassa come “polo di rango più elevato”. Se ne riporta nel seguito, per estratto, il testo:

   “Il Piano individua un nuovo sistema di centralità articolato su tre livelli.
Nel primo rientrano i poli di rango più elevato, cioè quelli previsti all’interno di grandi trasformazioni preordinate ad accogliere l’insediamento di attività e funzioni di riferimento per l’intera area metropolitana.”….. “Le grandi trasformazioni presenti in questa famiglia presentano caratteristiche molto diversificate; nella maggior parte dei casi (per esempio Manifattura Tabacchi al Regio Parco, Borgo Po - Murazzi, Spina Centrale - Ambito 2) le attività commerciali vi giocano un ruolo di solo completamento funzionale rispetto a nuovi interventi previsti……Il commercio diventa, invece, funzione centrale del nuovo polo riconosciuto a scala territoriale lungo Corso Marche, a nord di corso Allamano, ed ingrediente di rilievo in quelli previsti a Dora (Ambito 3 della Spina Centrale), Continassa e Lingotto.

   Pertanto in relazione a quanto sopra la variante n. 56 al P.R.G. non modifica come già detto l’impianto strutturale ed i principi ispiratori del P.R.G. vigente, non modifica la funzionalità delle strutture di rilevanza sovracomunale già riconosciute come strategiche in sede di stesura del Piano. Parimenti non è mai stata messa in dubbio la valenza sovracomunale della struttura esistente costituente un dato di partenza del Piano.

   Si riconfermano infatti gli orientamenti dello Strumento Urbanistico Generale che come sopra detto si prefigurava piuttosto di rafforzare il carattere di polo dell’area in questione.

   La variante ha esplicitato tra i suoi contenuti le motivazioni che hanno dettato l’esigenza di addivenire ad una variante al P.R.G. e nei quali emerge chiaramente l’interesse pubblico generale finalizzato a dare da una parte risposta al “problema degli stadi cittadini”, tra l’altro sollecitato da una mozione del Consiglio Comunale - la n. 33 del 22 giugno 1998 - e dall’altra a soddisfare le esigenze di presidio del territorio periferico della Città con attività rivitalizzanti e riqualificanti non solo in occasione degli eventi sportivi.

   In quest’ottica la variante si è qualificata come parziale in piena coerenza con le scelte strategiche già assunte nei vari atti di pianificazione urbanistico-territoriale ed in quanto compatibile con i Piani sovracomunali vigenti, così come esplicitato nella relazione illustrativa e confermato nella deliberazione della Giunta Provinciale.

   La variante prevede che gli interventi attuativi siano disciplinati in sede di strumento urbanistico esecutivo, come del resto già previsto nel vigente P.R.G., ed è pertanto in questa sede che dovranno essere puntualmente verificati gli aspetti compositivi, architettonici, i flussi di traffico e gli eventuali impatti di natura ambientale in quanto anche per le motivazioni sopra espresse non si ritiene che la variante di cui è caso possa essere ritenuta sostanziale e pertanto soggetta ai disposti dell’art. 20 della Legge Regionale 40/98.

   Infatti, non si prevedono impatti ambientali significativi e a tal fine si ritiene per quanto sopra richiamato, non necessaria la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante.

   La variante non prevede sostanziali interessamenti diretti di aree sensibili, di zone soggette a vincolo, di zone di tutela o conservazione, di zone di rispetto, né sono previste alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio i quali potrebbero ingenerare presupposti per potenziali sovraccarichi locali.

   Con riferimento alla verifica sulla quantità globale dei servizi, sulle superfici territoriali, e sugli indici di edificabilità del Piano Regolatore vigente, relativi alle attività economiche, produttive, direzionali ecc. e ogni altra verifica analitica in merito si rammenta che non è richiesto dai disposti normativi di esplicitare i dati riguardanti tali analisi, è viceversa richiesta una dichiarazione da parte dei Comuni a riguardo della compatibilità con i Piani sovracomunali. Nel caso specifico entrambe le condizioni sono state soddisfatte sia con le specifiche attestazioni riportate nella relazione allegata al provvedimento sia nella deliberazione di adozione.

   Il Comune di Torino, in base ai disposti della Legge Urbanistica Regionale, effettua il monitoraggio dei dati quantitativi del Piano a seguito di modifiche derivanti dalle varianti, anche al fine di valutare se il provvedimento di variazione urbanistica determini o no gli effetti di cui al comma 4 dell’articolo 17 della L.U.R.. Solo dopo aver condotto queste verifiche viene determinato il carattere di “parziale” o “strutturale” del provvedimento.

   Tali verifiche, analogamente alla formazione e dei Piani Regolatori costituiscono parte integrante degli studi e analisi propedeutici alla predisposizione dei provvedimenti urbanistici e rimangono depositati presso gli Uffici competenti.

   In merito alle osservazioni riguardanti la Stazione Rigola e più in generale in merito alle possibilità di utilizzo dell’area come interscambio per il trasporto intermodale, si ritiene che le argomentazioni esposte siano senz’altro meritevoli di valutazioni e approfondimenti da parte degli Assessorati e Uffici competenti della Città di Torino, considerata l’importanza anche strategica che può assumere una soluzione trasportistica e viabilistica concertata tra i Comuni interessati e la Provincia di Torino.

   In particolare, come risulta dalla nota del settore Pianificazione e Trasporti (all. 4 - n.              ) si ritiene condivisibile un intervento di riqualificazione della Stazione Rigola con un interscambio efficiente con lo stadio delle Alpi anche tramite un eventuale servizio di navetta e/o con un percorso pedonale coperto ed attrezzato.

   Per quanto concerne la riduzione del traffico, all’interno dei centri urbani, oltre alle grandi opere già previste quali le circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese e di Savonera con i relativi parcheggi di interscambio, la Città di Torino ha in programma la realizzazione del prolungamento del tratto nord di C.so Marche tra C.so Regina Margherita e C.so Ferrara, anche al fine di contribuire al miglioramento dell’accessibilità veicolare al nuovo stadio per le provenienze interne dalla e per la città stessa.

   La variante ha, infine, tenuto conto, per quanto riguarda i temi dell’accessibilità pubblica e privata allo Stadio e delle nuove superfici commerciali previste, in un’ottica sovracomunale, degli interventi articolati e complessi, già realizzati e di prossima realizzazione dei Comuni limitrofi, nonché del potenziamento del sistema di trasporto pubblico ferroviario e urbano e sub-urbano.

   Sotto il profilo della dotazione di servizi, la variante condiziona l’attuazione degli interventi previsti al reperimento di una quota di servizi pubblici pari al 100% della superficie lorda di pavimento relativamente ai nuovi insediamenti per “Attività di servizio alle persone e alle imprese” (ASPI), con un minimo di aree a servizi pari a mq. 143.600.

   In sede di strumento urbanistico esecutivo sarà pertanto definita la quota da assoggettare all’uso pubblico in conformità con i disposti della Variante n. 56 e coerentemente con le esigenze specifiche di parcheggio dell’impianto stesso e delle esigenze di multifunzionalità previste anche a livello sovracomunale.

   In merito all’utilizzo dei parcheggi dello Stadio delle Alpi è previsto che gli stessi, avendo natura pubblica e multifunzionale possano essere utilizzati anche quale area di interscambio e quindi con valenza di intermodalità con i trasporti pubblici; questo permetterebbe un utilizzo più organico dei parcheggi che attualmente vengono usati in concomitanza degli eventi sportivi e in occasione dei rari eventi extracalcistici.

   Pertanto in relazione anche a questi ultimi aspetti è interesse dell’intera collettività che l’area in questione possa essere utilizzata per attività che possano determinare effetti positivi di aggregazione e di relazioni sociali connesse anche all’uso di infrastrutture pubbliche.

In relazione, infine, alle osservazioni del Comune di Venaria riguardanti l’utilizzo di cartografia non aggiornata, la stessa è stata fornita dal C.S.I., come la più aggiornata in quel momento disponibile, mentre la cartografia relativa alla situazione fabbricativa del Comune di Torino viene aggiornata periodicamente su base informatica.

   Si sottolinea peraltro che la situazione fabbricativa costituisce elaborato a titolo illustrativo a differenza delle tavole di azzonamento del Piano Regolatore - Stato attuale e variante in scala 1:5.000 - che sono invece elaborati prescrittivi sui quali si apportano le variazioni cartografiche relative alla variante urbanistica.

CONTRODEDUZIONE ALLA OSSERVAZIONE N. 6)

Osservazione presentata dalla Società Juventus F.C. S.p.A.

Per quanto concerne il primo punto della osservazione, ove si lamenta il mancato inserimento di talune previsioni contrattuali contenute nel protocollo d’intesa, si deve ribadire la volontà di attribuire primazia giuridica all’atto di pianificazione urbanistica e di conseguenza non può essere accolta l’osservazione. Tale impostazione è peraltro pienamente confermata dalla successione temporale e formale degli atti assunti dalla Città. In questo schema il protocollo si pone come accordo a contenuto attuativo del Piano Regolatore Vigente al cui rispetto lo stesso è soggetto.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, inerente la richiesta di dichiarazione della conformità della Variante 56 con la Variante 31, si ritiene non accoglibile in quanto la conformità è già implicita nello stesso provvedimento, laddove non si vadano a modificare in modo esplicito contenuti della pianificazione già vigenti e quindi pienamente operanti.

CONTRODEDUZIONE ALLA OSSERVAZIONE N. 7)

Osservazione integrativa e parzialmente sostitutiva della precedente, presentata dalla società Juventus

Tale osservazione che in parte sostituisce, per espressa dichiarazione della Società proponente, la precedente osservazione, solleva, diversamente dalla prima, alcune questioni di carattere urbanistico conseguenti agli approfondimenti progettuali realizzati dai professionisti incaricati, i quali hanno evidenziato talune significative limitazioni nella disciplina urbanistica adottata.

Considerato che tali osservazioni non modificano sostanzialmente le previsioni della variante adottata e anzi prospettano soluzioni progettuali migliorative di rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo, si ritiene di poter accogliere le osservazioni integrative presentate dalla Juventus S.p.A..

In particolare si ritengono accoglibili le seguenti richieste:

-   estensione, sulla porzione dell’impianto sportivo prospiciente la strada Altessano della possibile nuova localizzazione delle attività ASPI e multisala, ferme restando le prescrizioni relative all’intero Impianto sportivo oggetto di ristrutturazione;

-   possibilità di prevedere nella quota dei 17.000 mq. compresi nell’Impianto esistente, anche attività commerciali connesse a quelle sportivo-calcistiche nonché magazzini e depositi al servizio di attività commerciali.

   Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre alcune specificazioni in merito alla quantificazione della superficie utile esistente, stimata in circa mq. 54.000, nonché alla riperimetrazione dell’impianto sportivo esistente al fine di comprendere i manufatti ad esso connessi anche strutturalmente, e strettamente funzionali all’utilizzo dell’impianto.

   Si esplicitano infine le attività ammesse nell’impianto sportivo esistente, consistenti in attività complementari quali palestre, spogliatoi, magazzini dell’impianto, sede sociale, etc…

   Pertanto in relazione a quanto sopra esposto si rende necessario apportare le seguenti modifiche:

A)   tavola n. 1 del P.R.G. di azzonamento fogli 4A (parte) e 4B (parte) alla scala 1:5.000;

B)   schema delle destinazioni d’uso dell’ambito “Stadio delle Alpi” alla scala 1:5.000;

C)   nella scheda normativa dell’ambito 4.23 “STADIO DELLE ALPI” eliminare il capoverso “Si conferma la superficie lorda di pavimento esistente, compresa la quota di S.L.P. pari a circa mq. 17.000 destinata prioritariamente ad attività connesse a quelle calcistiche e per allocare Fans shops, iniziative promozionali per i tifosi ecc..” e sostituirlo con il seguente: “Si conferma la superficie utile esistente, di circa mq. 54.000, che potrà essere utilizzata per attività complementari all’impianto sportivo, quali palestre, spogliatoi, magazzini dell’impianto, sede sociale, etc..

Una quota pari a circa mq. 17.000 della suddetta superficie potrà, inoltre, essere utilizzata per destinazioni prioritariamente connesse a quelle sportivo/calcistiche (Fans shops, iniziative promozionali per i tifosi, museo, etc.) anche commerciali, nonché per magazzini e depositi al servizio delle attività commerciali; in ogni caso la superficie di vendita non potrà eccedere i mq. 10.000”.

   Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti la cui procedura di approvazione è stata avviata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come da parere espresso dal Settore Tutela Ambiente prot. n. 40075 del 28 novembre 2002 che si allega (all. 6 - n.                           ).

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1)   di prendere atto che sono pervenute n. 7 osservazioni presentate nel pubblico interesse riportate in narrativa e negli allegati (all. 1 - n.                         );

2)   di approvare le controdeduzioni alle osservazioni;

3)   di prendere atto che con deliberazione n. 1045-174860/2002, approvata dalla Giunta provinciale in data 6 agosto 2002 è stato espresso parere favorevole in quanto la Variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 621- 71253/1999 in data 28 aprile 1999 (all. 2 - n.                      );

4)   di approvare, pertanto, la Variante parziale n. 56 al vigente P.R.G., comprensiva delle modifiche apportate a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, di parte delle osservazioni presentate nel pubblico interesse. Si da atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 67 del 3 giugno 2002 (mecc. 2002 03599/009), esecutiva in data 17 giugno 2002, con le modifiche approvate in sede di adozione e con le variazioni grafiche apportate con il seguente provvedimento, conseguenti al recepimento delle osservazioni (all. 3 e 5 - nn.                     ).
   Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

5)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.