Divisione Ambiente e Mobilità
n. ord.164
Settore Tutela Ambiente
2002 08458/021


CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 dicembre 2002

(proposta dalla G.C. 29 ottobre 2002)


OGGETTO: FRAZIONI NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.

Proposta dell'Assessore Ortolano.

La Giunta Comunale con deliberazione del 3 aprile 2001 (mecc. 2001 02968/21), esecutiva dal 23 aprile 2001, individuava alcune aree del territorio cittadino quali frazioni non metanizzate esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, ai fini dell'applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in base a quanto disposto dalla determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001.
Con successiva determinazione del 3 aprile 2002, l'Agenzia delle Dogane ha previsto che possono essere oggetto del beneficio di cui si tratta anche le frazioni non metanizzate ancorché nelle medesime sia ubicata la sede municipale.
Considerato che all'interno dei confini del territorio della Città di Torino, ove ha sede la casa municipale, sussistono frazioni ovvero, ai sensi del Codice della Strada, porzioni edificate non in continuità fisica con il centro abitato. Per continuità fisica si ha da intendere “raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da (....) fabbricati e da aree di uso pubblico”.
Si ritiene necessario, così anche come richiesto dalla Presidente della Provincia di Torino, con lettera del 9 luglio 2002, di procedere ad una nuova individuazione delle frazioni non metanizzate situate al di fuori del centro abitato, aventi diritto all'agevolazione prevista al comma 10, lettera c) dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, in quanto il Comune di Torino ricade nella zona climatica E di cui al DPR 412/1993.
La presente individuazione integra quanto già previsto dalla succitata deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2001 (mecc. 2001 02968/21), esecutiva dal 23 aprile 2001.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il comma 10, lettera c) dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Visto l'art. 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354;
Visto l'art. 27 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Vista la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001;
Vista la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 3 aprile 2002;
Visto il punto 8, 1° comma dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di riconoscere, per quanto esposto in narrativa, quali frazioni non metanizzate, ai fini dell'applicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento - ad integrazione di quanto già previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2001 (mecc. 2001 02968/21) - le aree individuate dalle cartografie in scala 1:5000 allegate (all. 1-8 - nn. );
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Presidente Marino ed al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri: Borsano, Coppola, Costa, Dell'Utri, Furnari, Gabri, Rosso, Salti, Tealdi e Troiano.

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 37
VOTI FAVOREVOLI 37
VOTI CONTRARI /

Presidente - pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Presidente Marino ed al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri: Borsano, Coppola, Costa, Dell'Utri, Furnari, Gabri, Rosso, Salti, Tealdi e Troiano.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 37
VOTI FAVOREVOLI 37
VOTI CONTRARI /