Consiglio Comunale
2002 08056/002
CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO
Approvato dal Consiglio Comunale in data 18 novembre
2002
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2002 "DISPOSIZIONI
VOLTE AD ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI
STRATEGICHE PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PAESE, A
NORMA DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443".
"Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
il giorno 4 settembre 2002 è stato approvato il Decreto
Legislativo recante "Disposizioni per accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione
e lo sviluppo del Paese", che tratta di procedure semplificate
anche per la costruzione di "antenne" per la telefonia
mobile (impianti radio-base);
CONSIDERATO CHE
- tale Decreto interviene con pesanti agevolazioni in materia
di installazione delle antenne e delle stazioni radio-base per
la telefonia mobile, con il solo scopo di garantire alle compagnie
di telefonia mobile procedure più snelle e veloci per
linstallazione delle stesse, e prevede inoltre vantaggi
economici per i gestori;
- tale Decreto, dà luogo ad un conflitto istituzionale
con gran parte delle legislazioni regionali in materia, nonché
le iniziative urbanistiche e di salvaguardia ambientale messe
in atto dai Comuni con regolamenti e disposizioni, con il sostegno
dei cittadini;
APPURATO ALTRESÌ CHE
- il Decreto ha un unico scopo: agevolare la liberalizzazione
del settore delle telecomunicazioni consentendo a tutti gli operatori
di installare proprie infrastrutture celermente ed espropriando
le autonomie locali di quel ruolo di prevenzione, controllo e
pianificazione, faticosamente riconosciuto in molte realtà.
Il Decreto infatti (art. 1) inquadra le infrastrutture per le
telecomunicazioni come opere di interesse nazionale (assimilandole
alle opere di urbanizzazione primaria), mentre (art. 3) gli Enti
Locali dovrebbero assicurare l'omogenea diffusione delle infrastrutture
in tutto il territorio comunale;
- vengono snellite le procedure per le antenne al di sotto
dei 20 watt attraverso la sola denuncia di inizio attività;
- si propongono limitazioni legali alla proprietà privata,
per cui il gestore potrebbe agire direttamente in giudizio contro
chi impedisce il passaggio e l'installazione delle infrastrutture
(esproprio);
- latto più grave, se venisse applicato, è
rappresentato dallart. 12 dove al comma 4 è "abrogato
l'articolo 2 bis della Legge 1° luglio 1997 n. 189 ed ogni
altra disposizione in contrasto con le prescrizioni del presente
Decreto". Tale articolo infatti (norme per l'installazione
e l'uso di infrastrutture) prevede che:
1) nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese
devono garantire la compatibilità delle infrastrutture
stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la
popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici
da essi generati;
2) linstallazione di infrastrutture dovrà essere
sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
PRESO ATTO
che varie Regioni hanno promosso la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art.
127 della Costituzione nei confronti del Decreto Legislativo citato;
RICHIEDE
- al Governo di modificare il Decreto Legislativo rispettando
le prerogative costituzionali degli Enti Locali e la possibilità
per gli stessi di tutelare la salute dei cittadini;
- al Presidente della Giunta Regionale di sollevare in via
di azione la questione di costituzionalità davanti alla
Corte Costituzionale nei confronti del Decreto Legislativo di
cui in premessa affinché venga garantito alle Autonomie
Locali il proprio ruolo di controllo e pianificazione;
- alla Conferenza Nazionale dell'ANCI che avrà luogo
a Napoli nei giorni 20/23 novembre 2002 di attivarsi in tutte
le sedi per respingere il suddetto decreto."