Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Parcheggi e Suolo

n. ord. 158
2002 08017/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 NOVEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 22 ottobre 2002)

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SUL SUOLO PUBBLICO ED IN STRUTTURE DEDICATE - ALIENAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI POSTI AUTO AI PRIVATI NEL PARCHEGGIO VALDO FUSI MODIFICAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sestero,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Con deliberazione n. 125 del Consiglio Comunale del 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06), esecutiva dal 7 giugno 1999, è stato approvato il contratto di servizio tra la Città e l’A.T.M., Azienda Torinese Mobilità, per l’erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate.

Sulla base del contratto, che è stato stipulato in data 29 settembre 1999 e che individua l’A.T.M., quale ente preposto in via esclusiva al servizio pubblico parcheggi, la Città ha attribuito all’A.T.M. un diritto di superficie, la cui durata è fissata in 20 anni per i parcheggi in struttura già affidati; per quanto riguarda le aree ancora da assegnare all’A.T.M., affinché la medesima proceda alla realizzazione di parcheggi in struttura, la durata sarà di volta in volta precisata, in funzione del periodo tecnico di ammortamento dell’opera.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 2000 (mecc. 2000 03760/06), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dall’A.T.M., del parcheggio di piazza Valdo Fusi e della relativa sistemazione superficiale, per un importo di L. 29.140.348.063, Euro 15.049.733,80.

Nel quadro economico relativo al progetto è stato previsto che alla suddetta spesa di Lire 29.140.348.063, pari a Euro 15.049.733,80, si farà fronte, tra l’altro, utilizzando i proventi derivanti dai corrispettivi per la cessione del diritto di superficie a privati, di 176 posti auto, su un totale di n. 675 posti auto, per una somma complessiva di Euro 2.995.450,01.

L’attivazione della risorsa finanziaria consistente nel corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, trova il suo presupposto, da un lato nella necessità di considerare l’elevato numero di richieste dei privati, dall’altro nel contratto suddetto che prevede per l’Azienda, la possibilità di impiegare quale fonte di finanziamento delle singole opere, i fondi derivanti dalla cessione in subconcessione di posti auto in parcheggi in struttura.

Considerata l’opportunità, al fine di corrispondere alle esigenze dei richiedenti e ai parametri di mercato, di estendere, a favore dell’A.T.M., la durata del diritto di superficie da attribuire ai privati, a 90 anni, occorre modificare il suddetto contratto di servizio.

Si propone quindi, di estendere, per n. 176 posti auto individuati nel parcheggio Valdo Fusi, la durata del diritto di superficie attribuito all’A.T.M., a 90 anni, autorizzando contestualmente l’Azienda a trasferire per lo stesso termine, la proprietà superficiaria dei posti auto in oggetto ai privati che ne faranno richiesta per una durata che non potrà eccedere quella prevista a favore dell’A.T.M..

Occorre, pertanto, sostituire, il primo capoverso dell’art. 2 (pag. 8) del contratto di servizio di cui sopra, con il seguente capoverso:

" - un diritto reale di superficie la cui durata è fissata in anni 20 a norma del punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 125/99 per i parcheggi in struttura già affidati; per il parcheggio "Valdo Fusi" la durata del suddetto diritto di superficie è fissata invece in anni 90, decorrenti dalla stipulazione della relativa convenzione integrativa, per 176 posti auto così individuati al 2° piano interrato, compartimento C come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

Tali posti auto verranno subconcessi a privati che ne faranno richiesta, attraverso l’alienazione in loro favore del diritto di superficie per una durata che non potrà eccedere quella prevista a favore dell’ATM. Ciascun atto dovrà espressamente contenere la clausola di inalienabilità quinquennale del posto auto a decorrere dalla stipula ed essere approvato specificatamente ex art. 1341 del Codice Civile.

Per quanto riguarda le aree ancora da assegnare all’ATM, affinché la stessa proceda alla realizzazione dei parcheggi in struttura, la durata sarà di volta in volta precisata non solo in funzione del periodo di ammortamento tecnico dell’opera, ma anche della necessità di subconcedere a privati la proprietà superficiaria su parti delle aree stesse, la cui consistenza dovrà essere individuata".

Per la subconcessione dei posti auto ai privati si provvederà attraverso una procedura di evidenza pubblica da impostarsi come segue:
- stabilito il prezzo base di riferimento si accetteranno prenotazioni con offerte per l’acquisizione di posti auto di importo pari o superiore al prezzo base;
- le offerte dovranno essere presentate in un arco temporale non superiore ai due mesi, scaduto il quale verranno prese in considerazione le offerte fatte, a copertura dei 176 posti auto, che risulteranno le più elevate;
- ai prenotatori verrà richiesto il deposito di una cauzione che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo base di riferimento di ogni singolo posto auto;
- ad esclusione degli enti pubblici i privati singoli o in società non potranno prenotare e successivamente eventualmente acquisire più di 1 posto auto;
- le offerte presentate entro l’arco temporale stabilito dal bando, saranno valutate solo dopo la scadenza stabilita e in un’unica seduta;
- i posti auto che verranno subconcessi ai privati hanno diverse dimensioni e pertanto si ritiene opportuno applicare un prezzo base di riferimento diverso per ciascuna tipologia di stallo.

L’assegnazione dei posti auto, riferita alle offerte accolte, avverrà attraverso sorteggio.

Il prezzo di vendita, stabilito in base al prezzo medio di mercato, sarà di Euro 23.240,56 oltre IVA per i 162 posti che hanno una superficie compresa tra mq. 12,0 e mq. 17,0, contraddistinti nell'allegata planimetria con la lettera A). Gli 8 posti auto che hanno una superficie compresa tra mq. 18,0 e mq. 24,8 contraddistinti nell'allegata planimetria con la lettera B), avranno come prezzo base Euro 28.405,13 oltre IVA. Infine i 6 posti auto che hanno una superficie compresa tra mq. 10,8 e mq. 12,6, contraddistinti nell'allegata planimetria con la lettera C), avranno come prezzo base Euro 20.658,28 oltre IVA.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di sostituire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui integralmente si richiamano, il primo capoverso dell’art. 2 (pag. 8) del contratto di servizio con l’ATM S.p.A. per l’erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento su suolo pubblico e in strutture dedicate di cui all’atto in data 29 settembre 1999 a rogito Dott. Francesco Incandela, Segretario Generale della Città di Torino, Rep. A.P.A. n° 1990, con il seguente capoverso:
"- un diritto reale di superficie la cui durata è fissata in anni 20 a norma del punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 125/99 per i parcheggi in struttura già affidati; per il parcheggio "Valdo Fusi" la durata del suddetto diritto di superficie è fissata invece in anni 90, decorrenti dalla stipulazione della relativa convenzione integrativa, per 176 posti auto così individuati al 2° piano interrato, compartimento C come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ).
Tali posti auto verranno subconcessi a privati che ne faranno richiesta, attraverso l’alienazione in loro favore del diritto di superficie per una durata che non potrà eccedere quella prevista a favore dell’ATM. Ciascun atto dovrà espressamente contenere la clausola di inalienabilità quinquennale del posto auto a decorrere dalla stipula ed essere approvato specificatamente ex art. 1341 del Codice Civile.
Per quanto riguarda le aree ancora da assegnare all’ATM, affinché la stessa proceda alla realizzazione dei parcheggi in struttura, la durata sarà di volta in volta precisata non solo in funzione del periodo di ammortamento tecnico dell’opera, ma anche della necessità di subconcedere a privati la proprietà superficiaria su parti delle aree stesse, la cui consistenza dovrà essere individuata".

2) di autorizzare l’A.T.M. a espletare, per l’individuazione degli acquirenti, una procedura di evidenza pubblica che sarà impostata come segue:
- stabilito il prezzo base di riferimento si accetteranno prenotazioni con offerte per l’acquisizione di posti auto di importo pari o superiore al prezzo base;
- le offerte dovranno essere presentate in un arco temporale non superiore ai due mesi, scaduto il quale verranno prese in considerazione le offerte fatte, a copertura dei 176 posti auto, che risulteranno le più elevate;
- ai prenotatori verrà richiesto il deposito di una cauzione che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo base di riferimento di ogni singolo posto auto;
- ad esclusione degli enti pubblici i privati singoli o in società non potranno prenotare e successivamente eventualmente acquisire più di 1 posto auto;
- le offerte presentate entro l’arco temporale stabilito dal bando, saranno valutate solo dopo la scadenza stabilita e in un’unica seduta;

3) di approvare il prezzo base di vendita, per i singoli posti auto, stabilito in base al prezzo medio di mercato, e pari a:
- Euro 23.240,56 oltre IVA per i 162 posti che hanno una superficie compresa tra mq. 12,0 e mq. 17,0, contraddistinti nell'allegata planimetria (all. 1) con la lettera A);
- Euro 28.405,13 oltre IVA per gli 8 posti auto che hanno una superficie compresa tra mq. 18,0 e mq. 24,8 contraddistinti nell'allegata planimetria (all. 1) con la lettera B);
- Euro 20.658,28 oltre IVA per i 6 posti auto che hanno una superficie compresa tra mq. 10,8 e mq. 12,6, contraddistinti nell'allegata planimetria (all. 1) con la lettera C).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.