Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 135   
2002 07566/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 OTTOBRE 2002

OGGETTO: DIFENSORE CIVICO - DETERMINAZIONE INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 7, DELLO STATUTO DELLA CITTA'.

Presentata dal Presidente Marino
e dalla Vicepresidente Fucini.

Lo Statuto della Città, agli artt. 23 - 26, norma la figura del Difensore Civico, ed in particolare prevede le sue competenze, le modalità di elezione, le condizioni di eleggibilità, la durata della carica e le cause di decadenza.

In particolare, l'art. 25 comma 1 dispone che "Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune", mentre, ai sensi dell'art. 26 comma 2 "Il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta".

Essendo il mandato dell'attuale Difensore Civico scaduto nello scorso mese di luglio, occorre procedere al rinnovo della carica.

Peraltro, l'art. 24 comma 7 dello Statuto della Città afferma che "Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità, stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvare prima della votazione per la nomina del Difensore Civico".

Appare pertanto necessario che il Consiglio Comunale proceda preliminarmente alla determinazione della suddetta indennità, la quale, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento del Difensore Civico, non potrà essere superiore al 45 % dell'indennità di base prevista per il Sindaco dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, tabella A, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265".

La Conferenza dei Capigruppo ha valutato opportuno che la suddetta indennità coincida con il massimo previsto dal Regolamento, e quindi che debba essere pari al 45 % dell'indennità di base prevista per il Sindaco dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, per un totale complessivo di Euro 44.301,36 lordi annui, pari ad Euro 3.691,78 lordi mensili.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

su parere unanime della Conferenza dei Capigruppo;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di determinare, ai sensi dell'art. 24, comma 7, dello Statuto della Città, e dell'art. 11 comma 1 del Regolamento del Difensore Civico, l'indennità del Difensore Civico medesimo nella misura del 45 % dell'indennità di base prevista per il Sindaco per un totale complessivo di Euro 44.301,36 lordi annui, pari ad Euro 3.691,78 lordi mensili;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.