Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
Settore Sistema Informativo

n. ord. 146
2002 07496/027

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 OTTOBRE 2002
(proposta dalla G.C. 1 ottobre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ASTA PUBBLICA N. 150/2002 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA - ASSISTENZA - MANUTENZIONE - GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI. NOMINA COMMISSIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Premesso che:

Il Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale – Settore Sistema Informativo provvede, oltre ai vari compiti istituzionali, anche ai servizi di telefonia fissa, ed in particolare ai servizi di rete di fonia/dati, alla manutenzione, alla gestione ed amministrazione del sistema.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2002 (mecc. 2002 02954/027), esecutiva dal 19 maggio 2002 (all. 1 - n. ), il Comune ha approvato le linee di indirizzo per avviare una procedura unica con la Provincia di Torino di selezione per l'affidamento dei servizi di gestione e sviluppo della rete fonia/dati e del relativo traffico anche in conseguenza della prossima scadenza (31 dicembre 2002) della convenzione in corso tra la Città e la TELECOM ITALIA S.p.A..

Con determinazione dirigenziale del 10 luglio 2002 (mecc. 2002 05504/027), esecutiva dall'11 luglio 2002 (all. 2 - n. ) si è provveduto ad indire una Asta Pubblica per l’affidamento del servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di telecomunicazioni fonia e dati, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 157/95; l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995.

Le procedure di gara verranno espletate dalla Città di Torino in nome e per conto anche della Provincia di Torino.

Premesso che l’art. 17 del "Regolamento per la disciplina dei contratti – n. 260", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999, esecutiva dal 19 aprile 1999 dispone le modalità di composizione delle commissioni di gara per le aste pubbliche.

Vista la rilevanza e la peculiarità della gara in oggetto, effettuata congiuntamente con la Provincia di Torino, si ritiene opportuno, in deroga a quanto previsto dal succitato art. 17, prevedere quali componenti della Commissione, Dirigenti del Comune di Torino e della Provincia di Torino nonché esperti tecnici del Politecnico, dell'Università e del C.S.I..

Pertanto, occorre procedere, in parziale deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, all’individuazione dei componenti della Commissione della gara in oggetto, tenendo conto delle succitate esigenze.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, a parziale modifica di quanto disposto dall’art. 17 del "Regolamento per la disciplina dei contratti – n. 260", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999, esecutiva dal 19 aprile 1999 – che la composizione della Commissione della procedura di gara ad asta pubblica per l’affidamento del servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di telecomunicazioni fonia e dati, tenga conto delle esigenze dell’Amministrazione sopra evidenziate e preveda la partecipazione di Dirigenti del Comune di Torino e della Provincia di Torino nonché di esperti tecnici del Politecnico, dell'Università e del C.S.I.;

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei nominativi dei componenti e la nomina della Commissione.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità tecnica, in quanto trattasi di atto di indirizzo.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.