Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

  n. ord. 149
2002 07448/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 NOVEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 1 ottobre 2002)

OGGETTO: SOCIETÀ "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A." (AMIAT S.P.A.) - CESSIONE A FAVORE DEL CONSORZIO AZIENDA TORINO NORD (C.A.T.N.) DI UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA PARI ALL'1% DEL CAPITALE SOCIALE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 20 febbraio 1995 (mecc. 94 09946/01) avviava la trasformazione delle aziende municipalizzate torinesi in Società per Azioni e Aziende Speciali, ai sensi dell’allora vigente art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Con deliberazione in data 20 dicembre 1996 (mecc. 96 05306/64) lo stesso Consiglio Comunale ne definiva gli indirizzi, approvando di procedere tra l’altro, per ciò che riguarda in particolare l’Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese "AMIAT", alla sua trasformazione in azienda speciale per i servizi ambientali, ex art. 22, comma 3, lett. c), Legge n. 142/90, e demandando alla Giunta Comunale la predisposizione degli atti a tal fine necessari.
In esecuzione di dette deliberazioni il Consiglio Comunale con deliberazione n. 134 in data 10 marzo 1997 (mecc. 97 01140/64), esecutiva dal 4 aprile 1997, approvava, a far data dal 1° aprile 1997, la costituzione dell'Azienda speciale denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino", siglabile "AMIAT", ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, con il patrimonio già facente capo all'Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente.
Intanto, con Legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Bassanini bis), all’art. 17, commi 51-57, il legislatore introduceva un iter semplificato per la trasformazione delle Aziende Speciali, costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c) della Legge n. 142/90, in Società per Azioni, consentendo ai Comuni di trasformare tali Aziende con atto unilaterale – deliberazione di trasformazione, che tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla vigente normativa civilistica, ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2330, commi terzo e quarto (deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell’atto di costituzione) del codice civile - garantendo la continuità di tutti i rapporti sotto la nuova forma giuridica, consentendo tuttavia all’Ente Locale di restare unico azionista per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
In applicazione di tali disposizioni di favore ed anche per assicurare i criteri di efficienza e le adeguate dimensioni gestionali richieste dal legislatore per la gestione dei servizi pubblici in generale, e per la gestione del servizio pubblico di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in particolare, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 in data 16 maggio 2000 (mecc. 2000 03331/064), esecutiva dal 30 maggio 2000, approvava la trasformazione dell'Azienda speciale AMIAT nella Società per Azioni denominata Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile "AMIAT S.p.A.", ai sensi del citato art.17, commi 51- 57 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (oggi, art. 115, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e s.m.i.).
Con lo stesso provvedimento n. 81/2000 il Consiglio Comunale approvava altresì lo Statuto della costituenda Società per Azioni, individuando, quale oggetto sociale dell’AMIAT S.p.A., in generale, l’attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità ed in particolare, ma a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, le attività ivi enunciate ed elencate nell’art. 4 dello Statuto Sociale.
Il Consiglio Comunale, inoltre, ne determinava il capitale sociale in Lire 31.600.000.000, diviso in 31.600 azioni del valore nominale di Lire 1.000.000 ciascuna, pari al fondo di dotazione presente nell’ultimo bilancio dell’Azienda Speciale AMIAT approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 1999 (mecc. 99 04816/64).
Contestualmente, il Consiglio prendeva altresì atto, in conformità al dettato normativo (art. 115, comma terzo, T.U.EE.LL.) della inalienabilità delle azioni della società fino alla determinazione in via definitiva, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, dei valori patrimoniali conferiti, da effettuarsi nei sei mesi successivi al ricevimento della relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, comma primo, cod. civ., previo controllo circa le valutazioni contenute nella relazione stessa, e, sussistendo fondati motivi, dopo aver proceduto alla revisione della stima.
La società veniva omologata con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino del 14 luglio 2000 ed il relativo atto di costituzione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2000) veniva iscritto presso il Registro delle Imprese in data 1° agosto 2000.
Con verbale n. 12 in data 29 maggio 2001 il Consiglio di Amministrazione dell’AMIAT S.p.A. confermava le valutazioni contenute nella relazione di stima redatta dal Dott. Francesco Jerace Bio, asseverata in data 27 marzo 2001, e deliberava di non doversi, conseguentemente, procedere a revisione della stima dell’esperto.
Successivamente, in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, il Consiglio di Amministrazione dell’AMIAT S.p.A. con verbale n. 22 in data 20 dicembre 2001 deliberava di convertire in Euro il valore nominale delle azioni e quindi dell’intero capitale sociale, ai sensi dell’art. 17 del citato D.Lgs. n. 213/98, fissandone l’ammontare in Euro 16.320.136,00, diviso in 31.600 azioni del valore nominale di Euro 516,46 ciascuna.
Ad oggi, a distanza di due anni dalla trasformazione per atto unilaterale della preesistente Azienda Speciale nella Società per Azioni AMIAT S.p.A., si rende necessario procedere alla cessione di una quota azionaria della società stessa, individuando un partner con il quale condividere l’azionariato a fianco della Città.
La cessione da parte della Città di Torino di una quota della partecipazione azionaria nell’AMIAT S.p.A., come peraltro già previsto nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2000, risponde, nell’immediato, all’esigenza di dare piena attuazione alle norme vigenti in materia, che hanno consentito la detta trasformazione, ponendo tuttavia all’Ente Locale procedente un limite temporale al possesso della totalità della partecipazione stessa, seppure in assenza di alcuna previsione sanzionatoria in caso di mancata costituzione della pluralità dei soci entro il biennio da parte dell’unico azionista.
In particolare, come sopra ricordato, l’art. 115 del citato D.Lgs. n. 267/2000, pur consentendo detta trasformazione, ha previsto che la situazione dell’Ente locale quale azionista unico della società per azioni derivante dalla trasformazione non possa protrarsi per più di due anni. Ciò, sia nell’intento di riaffermare la piena applicazione delle norme del codice civile in materia di società, che prevedono, quale elemento essenziale della costituzione di società per azioni, la pluralità dei soci, sia nell’intento di evitare l’applicazione all’Ente Locale per un tempo troppo lungo della norma di cui all’art. 2362, cod. civ., che, nell’ipotesi d’insolvenza della società, commina in capo all’unico azionista la perdita del beneficio del limite di responsabilità, stabilendo che per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente; in altri termini, la transitorietà di cui è improntata la citata soluzione normativa (art. 115, T.U.EE.LL.), è dettata dalla volontà di restringere temporalmente il periodo di responsabilità illimitata derivante dalla unipersonalità, che, per le Società per Azioni, non è da ritenersi fisiologica.
Per ciò che attiene al soggetto cui cedere una quota azionaria dell’AMIAT S.p.A., si ritiene opportuno individuarlo nel "Consorzio Azienda Torino Nord" – Servizi di Igiene Ambientale (C.A.T.N.), costituito da 8 Comuni (Settimo T.se, Venaria, Leinì, Lombardore, Caselle T.se, Borgaro T.se, San Benigno C.se, Volpiano), tutti facenti parte del Bacino 16, individuato dal Programma Provinciale dei Rifiuti quale ambito ottimale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nell’ambito dell’Area di Pianificazione Sud Est, per gestire in forma associata i servizi di igiene ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, T.U.EE.LL., il quale presenta uno stretto collegamento istituzionale con il territorio di riferimento dell’AMIAT stessa.
A tale proposito, oltre a sottolineare che il suddetto Consorzio opera nell’ambito della medesima area di pianificazione territoriale in cui svolge la propria attività anche l’AMIAT S.p.A., si rileva che esso, in adempimento al disposto di cui all’art. 35, comma ottavo, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), ed ai sensi del citato art. 115, T.U.EE.LL. e s.m.i., con verbale n. 5 dell’Assemblea Consortile, in sessione straordinaria, in data 22 luglio 2002, ha deliberato di conferire le proprie attività a società costituita a specifico scopo, cui parteciperanno, oltre al CATN, l’Azienda Intercomunale Servizi Ambientali (A.I.S.A.), Consorzio costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, T.U.EE.LL., da 22 Comuni, tutti facenti parte del Bacino 16 di cui al Programma Provinciale dei Rifiuti, e la stessa AMIAT S.p.A..
Pertanto, considerato che con la cessione di una partecipazione azionaria dell’AMIAT S.p.A. si realizza la costituzione della pluralità dei soci nell’ambito della società stessa, dando attuazione al dettato normativo di cui al citato art. 115, T.U.EE.LL. e s.m.i., preso atto della Relazione di stima, redatta dal Dott. Francesco Jerace Bio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, cod. civ., asseverata in data 27 marzo 2001 e confermata dal Consiglio di Amministrazione dell’AMIAT S.p.A. con verbale n. 12 in data 29 maggio 2001, con cui sono stati determinati i valori patrimoniali definitivi di conferimento del complesso aziendale, costituenti il necessario presupposto per l’alienabilità delle azioni della società, ai sensi del comma terzo del citato art. 115, si propone la cessione a favore del Consorzio Azienda Torino Nord – Servizi di Igiene Ambientale (C.A.T.N.) di una partecipazione azionaria nella società "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." (AMIAT S.p.A.), pari all’1% del capitale sociale, che attualmente risulta sottoscritto e versato per Euro 16.320.136,00.
Si ritiene di determinare il prezzo di cessione della partecipazione azionaria nell’AMIAT S.p.A., pari all’1% del capitale sociale, sulla base del valore della Società come riportato nella citata perizia di trasformazione asseverata in data 27 marzo 2001, con riferimento alla data del 31 luglio 2000, e aggiornato sulla base delle modifiche intervenute fino al 31 dicembre 2001, in lire 77.457.342.188. Il valore unitario delle azioni Amiat sarebbe quindi pari a Lire 2.451.182 (Euro 1.265,93).
Di conseguenza, il valore della quota dell’1% oggetto della cessione, pari a n° 316 azioni, corrisponde ad Euro 400.033,79.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la cessione a favore del Consorzio Azienda Torino Nord – Servizi di Igiene Ambientale (C.A.T.N.), con sede in Corso Agnelli, 2 – 10036 - Settimo T.se (TO), P.IVA 02848970014 – C.F. 80096360013, di una partecipazione azionaria, pari all’1% del capitale sociale, nella società "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." (AMIAT S.p.A.), con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 16.320.136,00, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 115, comma primo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
2) di approvare, precisamente, la cessione di n. 316 azioni della società AMIAT S.p.A., del valore nominale di Euro 516,46 ciascuna, ad un prezzo di Euro 1.265,93 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 400.033,79, determinato sulla base del valore del Patrimonio Netto Rettificato di trasformazione della Società, derivante dalla citata perizia di trasformazione asseverata in data 27 marzo 2001, con riferimento alla data del 31 luglio 2000, aggiornato sulla base delle modifiche intervenute fino al 31 dicembre 2001, e con effetto, per quanto riguarda il godimento delle azioni, dalla data di perfezionamento della cessione dei titoli stessi;
3) di demandare a successivi provvedimenti degli organi comunali competenti l’esecuzione della presente deliberazione;
4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento di entrata derivante dall’operazione di cessione suddetta ed il relativo incasso;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.