Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 149
2002 07448/064
OGGETTO: SOCIETÀ "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A." (AMIAT S.P.A.) - CESSIONE A FAVORE DEL CONSORZIO AZIENDA TORINO NORD (C.A.T.N.) DI UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA PARI ALL'1% DEL CAPITALE SOCIALE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 20 febbraio
1995 (mecc. 94 09946/01) avviava la trasformazione delle aziende
municipalizzate torinesi in Società per Azioni e Aziende
Speciali, ai sensi dellallora vigente art. 22 della Legge
8 giugno 1990, n. 142.
Con deliberazione in data 20 dicembre 1996 (mecc. 96 05306/64)
lo stesso Consiglio Comunale ne definiva gli indirizzi, approvando
di procedere tra laltro, per ciò che riguarda in
particolare lAzienda Municipale Igiene Ambientale Torinese
"AMIAT", alla sua trasformazione in azienda speciale
per i servizi ambientali, ex art. 22, comma 3, lett. c), Legge
n. 142/90, e demandando alla Giunta Comunale la predisposizione
degli atti a tal fine necessari.
In esecuzione di dette deliberazioni il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 134 in data 10 marzo 1997 (mecc. 97 01140/64),
esecutiva dal 4 aprile 1997, approvava, a far data dal 1°
aprile 1997, la costituzione dell'Azienda speciale denominata
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino", siglabile
"AMIAT", ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
con il patrimonio già facente capo all'Azienda Municipale
Igiene Ambientale Torinese ed avente ad oggetto l'attività
di gestione dei servizi preordinati alla tutela ed alla conservazione
dell'ambiente.
Intanto, con Legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Bassanini bis),
allart. 17, commi 51-57, il legislatore introduceva un iter
semplificato per la trasformazione delle Aziende Speciali, costituite
ai sensi dellart. 22, comma 3, lett. c) della Legge n. 142/90,
in Società per Azioni, consentendo ai Comuni di trasformare
tali Aziende con atto unilaterale deliberazione di trasformazione,
che tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
delle società previsti dalla vigente normativa civilistica,
ferma lapplicazione delle disposizioni di cui agli artt.
2330, commi terzo e quarto (deposito dellatto costitutivo
e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dellatto
di costituzione) del codice civile - garantendo la continuità
di tutti i rapporti sotto la nuova forma giuridica, consentendo
tuttavia allEnte Locale di restare unico azionista per un
periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
In applicazione di tali disposizioni di favore ed anche per assicurare
i criteri di efficienza e le adeguate dimensioni gestionali richieste
dal legislatore per la gestione dei servizi pubblici in generale,
e per la gestione del servizio pubblico di raccolta, recupero
e smaltimento dei rifiuti urbani in particolare, il Consiglio
Comunale con deliberazione n. 81 in data 16 maggio 2000 (mecc.
2000 03331/064), esecutiva dal 30 maggio 2000, approvava la trasformazione
dell'Azienda speciale AMIAT nella Società per Azioni denominata
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile
"AMIAT S.p.A.", ai sensi del citato art.17, commi 51-
57 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (oggi, art. 115, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 T.U.EE.LL. e s.m.i.).
Con lo stesso provvedimento n. 81/2000 il Consiglio Comunale approvava
altresì lo Statuto della costituenda Società per
Azioni, individuando, quale oggetto sociale dellAMIAT S.p.A.,
in generale, lattività di gestione dei servizi preordinati
alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità
ambientale, senza vincoli di territorialità ed in particolare,
ma a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, le attività
ivi enunciate ed elencate nellart. 4 dello Statuto Sociale.
Il Consiglio Comunale, inoltre, ne determinava il capitale sociale
in Lire 31.600.000.000, diviso in 31.600 azioni del valore nominale
di Lire 1.000.000 ciascuna, pari al fondo di dotazione presente
nellultimo bilancio dellAzienda Speciale AMIAT approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 1999 (mecc.
99 04816/64).
Contestualmente, il Consiglio prendeva altresì atto, in
conformità al dettato normativo (art. 115, comma terzo,
T.U.EE.LL.) della inalienabilità delle azioni della società
fino alla determinazione in via definitiva, da parte degli amministratori
e dei sindaci della società, dei valori patrimoniali conferiti,
da effettuarsi nei sei mesi successivi al ricevimento della relazione
giurata di stima redatta da un esperto designato dal Presidente
del Tribunale ai sensi e per gli effetti dellart. 2343,
comma primo, cod. civ., previo controllo circa le valutazioni
contenute nella relazione stessa, e, sussistendo fondati motivi,
dopo aver proceduto alla revisione della stima.
La società veniva omologata con provvedimento del Presidente
del Tribunale di Torino del 14 luglio 2000 ed il relativo atto
di costituzione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2000)
veniva iscritto presso il Registro delle Imprese in data 1°
agosto 2000.
Con verbale n. 12 in data 29 maggio 2001 il Consiglio di Amministrazione
dellAMIAT S.p.A. confermava le valutazioni contenute nella
relazione di stima redatta dal Dott. Francesco Jerace Bio, asseverata
in data 27 marzo 2001, e deliberava di non doversi, conseguentemente,
procedere a revisione della stima dellesperto.
Successivamente, in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 24
giugno 1998, n. 213, il Consiglio di Amministrazione dellAMIAT
S.p.A. con verbale n. 22 in data 20 dicembre 2001 deliberava di
convertire in Euro il valore nominale delle azioni e quindi dellintero
capitale sociale, ai sensi dellart. 17 del citato D.Lgs.
n. 213/98, fissandone lammontare in Euro 16.320.136,00,
diviso in 31.600 azioni del valore nominale di Euro 516,46 ciascuna.
Ad oggi, a distanza di due anni dalla trasformazione per atto
unilaterale della preesistente Azienda Speciale nella Società
per Azioni AMIAT S.p.A., si rende necessario procedere alla cessione
di una quota azionaria della società stessa, individuando
un partner con il quale condividere lazionariato a fianco
della Città.
La cessione da parte della Città di Torino di una quota
della partecipazione azionaria nellAMIAT S.p.A., come peraltro
già previsto nella citata deliberazione del Consiglio Comunale
n. 81/2000, risponde, nellimmediato, allesigenza di
dare piena attuazione alle norme vigenti in materia, che hanno
consentito la detta trasformazione, ponendo tuttavia allEnte
Locale procedente un limite temporale al possesso della totalità
della partecipazione stessa, seppure in assenza di alcuna previsione
sanzionatoria in caso di mancata costituzione della pluralità
dei soci entro il biennio da parte dellunico azionista.
In particolare, come sopra ricordato, lart. 115 del citato
D.Lgs. n. 267/2000, pur consentendo detta trasformazione, ha previsto
che la situazione dellEnte locale quale azionista unico
della società per azioni derivante dalla trasformazione
non possa protrarsi per più di due anni. Ciò, sia
nellintento di riaffermare la piena applicazione delle norme
del codice civile in materia di società, che prevedono,
quale elemento essenziale della costituzione di società
per azioni, la pluralità dei soci, sia nellintento
di evitare lapplicazione allEnte Locale per un tempo
troppo lungo della norma di cui allart. 2362, cod. civ.,
che, nellipotesi dinsolvenza della società,
commina in capo allunico azionista la perdita del beneficio
del limite di responsabilità, stabilendo che per le obbligazioni
sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute
ad una sola persona, questa risponde illimitatamente; in altri
termini, la transitorietà di cui è improntata la
citata soluzione normativa (art. 115, T.U.EE.LL.), è dettata
dalla volontà di restringere temporalmente il periodo di
responsabilità illimitata derivante dalla unipersonalità,
che, per le Società per Azioni, non è da ritenersi
fisiologica.
Per ciò che attiene al soggetto cui cedere una quota azionaria
dellAMIAT S.p.A., si ritiene opportuno individuarlo nel
"Consorzio Azienda Torino Nord" Servizi di Igiene
Ambientale (C.A.T.N.), costituito da 8 Comuni (Settimo T.se, Venaria,
Leinì, Lombardore, Caselle T.se, Borgaro T.se, San Benigno
C.se, Volpiano), tutti facenti parte del Bacino 16, individuato
dal Programma Provinciale dei Rifiuti quale ambito ottimale per
la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani, nellambito dellArea di Pianificazione Sud
Est, per gestire in forma associata i servizi di igiene ambientale,
ai sensi e per gli effetti dellart. 31, comma 8, T.U.EE.LL.,
il quale presenta uno stretto collegamento istituzionale con il
territorio di riferimento dellAMIAT stessa.
A tale proposito, oltre a sottolineare che il suddetto Consorzio
opera nellambito della medesima area di pianificazione territoriale
in cui svolge la propria attività anche lAMIAT S.p.A.,
si rileva che esso, in adempimento al disposto di cui allart.
35, comma ottavo, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria
2002), ed ai sensi del citato art. 115, T.U.EE.LL. e s.m.i., con
verbale n. 5 dellAssemblea Consortile, in sessione straordinaria,
in data 22 luglio 2002, ha deliberato di conferire le proprie
attività a società costituita a specifico scopo,
cui parteciperanno, oltre al CATN, lAzienda Intercomunale
Servizi Ambientali (A.I.S.A.), Consorzio costituito, ai sensi
e per gli effetti dellart. 31, comma 8, T.U.EE.LL., da 22
Comuni, tutti facenti parte del Bacino 16 di cui al Programma
Provinciale dei Rifiuti, e la stessa AMIAT S.p.A..
Pertanto, considerato che con la cessione di una partecipazione
azionaria dellAMIAT S.p.A. si realizza la costituzione della
pluralità dei soci nellambito della società
stessa, dando attuazione al dettato normativo di cui al citato
art. 115, T.U.EE.LL. e s.m.i., preso atto della Relazione di stima,
redatta dal Dott. Francesco Jerace Bio ai sensi e per gli effetti
dellart. 2343, cod. civ., asseverata in data 27 marzo 2001
e confermata dal Consiglio di Amministrazione dellAMIAT
S.p.A. con verbale n. 12 in data 29 maggio 2001, con cui sono
stati determinati i valori patrimoniali definitivi di conferimento
del complesso aziendale, costituenti il necessario presupposto
per lalienabilità delle azioni della società,
ai sensi del comma terzo del citato art. 115, si propone la cessione
a favore del Consorzio Azienda Torino Nord Servizi di Igiene
Ambientale (C.A.T.N.) di una partecipazione azionaria nella società
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A."
(AMIAT S.p.A.), pari all1% del capitale sociale, che attualmente
risulta sottoscritto e versato per Euro 16.320.136,00.
Si ritiene di determinare il prezzo di cessione della partecipazione
azionaria nellAMIAT S.p.A., pari all1% del capitale
sociale, sulla base del valore della Società come riportato
nella citata perizia di trasformazione asseverata in data 27 marzo
2001, con riferimento alla data del 31 luglio 2000, e aggiornato
sulla base delle modifiche intervenute fino al 31 dicembre 2001,
in lire 77.457.342.188. Il valore unitario delle azioni Amiat
sarebbe quindi pari a Lire 2.451.182 (Euro 1.265,93).
Di conseguenza, il valore della quota dell1% oggetto della
cessione, pari a n° 316 azioni, corrisponde ad Euro 400.033,79.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, la cessione a favore del Consorzio
Azienda Torino Nord Servizi di Igiene Ambientale (C.A.T.N.),
con sede in Corso Agnelli, 2 10036 - Settimo T.se (TO),
P.IVA 02848970014 C.F. 80096360013, di una partecipazione
azionaria, pari all1% del capitale sociale, nella società
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A."
(AMIAT S.p.A.), con capitale sociale sottoscritto e versato per
Euro 16.320.136,00, in ottemperanza al disposto di cui allart.
115, comma primo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
2) di approvare, precisamente, la cessione di n. 316 azioni della
società AMIAT S.p.A., del valore nominale di Euro 516,46
ciascuna, ad un prezzo di Euro 1.265,93 per azione, per un controvalore
complessivo di Euro 400.033,79, determinato sulla base del valore
del Patrimonio Netto Rettificato di trasformazione della Società,
derivante dalla citata perizia di trasformazione asseverata in
data 27 marzo 2001, con riferimento alla data del 31 luglio 2000,
aggiornato sulla base delle modifiche intervenute fino al 31 dicembre
2001, e con effetto, per quanto riguarda il godimento delle azioni,
dalla data di perfezionamento della cessione dei titoli stessi;
3) di demandare a successivi provvedimenti degli organi comunali
competenti lesecuzione della presente deliberazione;
4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali laccertamento
di entrata derivante dalloperazione di cessione suddetta
ed il relativo incasso;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.