Divisione Gestione e Manutenzione Del Patrimonio
Settore Acquisti e Vendite Immobili, Gestione Risorse Interne, Informatica

n. ord. 144
2002 07197/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 OTTOBRE 2002
(proposta dalla G.C. 24 settembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA COMUNALE SITA IN VIA GORIZIA, VIA FILADELFIA. CESSIONE ALL'A.S.L. 2 PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO E CONTESTUALE COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA LIMITROFA - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro
e dell’Assessore Lepri.

La Città è proprietaria di un’area della superficie di mq. 5.569 circa, sita all’angolo tra le vie Gorizia e Baltimora, destinata dal Piano Regolatore a Servizi Pubblici, della quale l’A.S.L. 2 ha richiesto il trasferimento, al fine di realizzare un poliambulatorio di zona.

Il valore di cessione dell’area in argomento è stato determinato in Euro 463.747,31, che l’A.S.L. 2 ha dichiarato di accettare, con nota conservata agli atti.

In sede di trattative con l’Azienda per la definizione dei rapporti patrimoniali, quest’ultima, in relazione al suddetto valore, ha tuttavia proposto alla Città di addivenire ad una convenzione nella quale, anziché versare il suindicato corrispettivo, si impegna a realizzare su un’area adiacente di proprietà della Città, una palazzina a due piani f.t., di valore pari a Euro 449.378,65, che in base ad esigenze manifestate dalla Circoscrizione 2, sarà adibita ad uffici circoscrizionali.

La differenza a favore della Città ammontante ad Euro 14.368,66 verrà compensata con un impegno da parte della summenzionata A.S.L., ad apportare migliorie nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto circoscrizionale.

Con deliberazione in data 19 novembre 2001 (mecc. 2001 10023/85), il Consiglio Circoscrizionale competente ha espresso parere favorevole alla realizzazione di tale palazzina.

L’Azienda ha pertanto predisposto un progetto (all. 2 - n. ) che, come da documentazione in atti, è stato sottoposto all’esame della Circoscrizione stessa, nonché degli Uffici Tecnici della Città.

Per quanto riguarda la palazzina di cui sopra, quest’ultima verrà realizzata, sempre a cura dell’A.S.L. 2, in diritto di superficie sull’area adiacente, (che resta di proprietà comunale), per il tempo necessario alla realizzazione dell’opera e comunque per un massimo di anni 5, secondo quanto più dettagliatamente espresso nell’allegata convenzione, che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

Alla scadenza, la stessa verrà acquisita, previa verifica e collaudo accertato delle opere, dalla Città senza che da quest’ultima sia dovuto corrispettivo o indennizzo alcuno.

Atteso che il valore della palazzina è stato stimato dagli Uffici Tecnici pari a Euro 449.378,65 e che il valore di cessione dell'area comunale sopra citata risulta pari ad Euro 463.747,31, con una differenza a favore della Città quantificata in Euro 14.368,66 che verrà compensata con un impegno da parte dell’A.S.L. ad apportare migliorie nella sistemazione e nella recinzione del lotto circoscrizionale, si ritiene di approvare la convenzione tra Città e A.S.L. 2 nei termini e con le modalità che vengono meglio specificate nell'allegato schema di convenzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare gli accordi tra la Città e l’A.S.L. 2, di cui in narrativa, secondo le modalità riportate nell’allegata convenzione (all. 1 - n. ) che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo, e che prevedono in particolare:

a) il trasferimento all’A.S.L. 2 dell’area municipale della superficie di mq. 5.569 circa, sita in Torino, Via Baltimora - Via Gorizia, come meglio indicata in tinta rossa nell’unita planimetria (all. 3 - n. ) per il valore di Euro 463.747,31;

b) la costituzione, senza corrispettivo di denaro, del diritto di superficie sull’area comunale dell’estensione di mq. 357, sita anch’essa in Via Gorizia, indicata in tinta blu nella citata planimetria, a favore dell’A.S.L. 2 per la durata massima di anni 5 a far tempo dalla formalizzazione della convenzione, per la realizzazione di una palazzina del valore di Euro 449.378,65, e che verrà acquisita, previa verifica e collaudo accertato delle opere, entro la prevista scadenza dei 5 anni, in proprietà piena della Città;

c) l’impegno da parte dell’A.S.L. 2 ad apportare migliorie nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto circoscrizionale per un importo non inferiore ad Euro 14.368,66;

d) la rinuncia da parte della Città all’iscrizione di ipoteca legale sull’area oggetto di cessione, esonerando da ogni responsabilità il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, dietro impegno dell’A.S.L. 2 a fornire idonea garanzia fidejussoria.

Le spese di atto e conseguenti saranno a carico della A.S.L. 2 acquirente.

Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di natura non sostanziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto.

Con successiva determinazione dirigenziale verrà definita la regolarizzazione contabile.


SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA ASL2

PER CESSIONE AREA COMUNALE VIA GORIZIA, VIA BALTIMORA PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO E CONTESTUALE COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA LIMITROFA PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI.

PREMESSO

ART. 1
Cessione area

La Città cede ed in piena proprietà trasferisce alla ASL 2 il terreno comunale sito in via Gorizia - via Baltimora, della superficie di mq. 5569, descritto a C.T. al Fg. 1386 n. 155, ed indicata in tinta rossa nell'unita planimetria (All. n. 3).

L'area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio come pure da persone e cose, garantendone la Città proprietaria ogni evizione a norma di legge.

Il valore della cessione viene concordemente stabilito tra le parti in Euro 463.747,31.

ART. 2
Costituzione diritto di superficie

A fronte del trasferimento di cui sopra e quale corrispettivo per lo stesso, la ASL 2 si impegna a realizzare, a sua cura e spese, una palazzina del valore di Euro 449.378,65, della superficie commerciale di mq. 500 circa, sull'adiacente area comunale della superficie di mq. 357 contornata in tinta blu nella planimetria allegata (All. n. 3), ed indicata al Catasto al Fg. 1386 con il n. 156, secondo il progetto (All. n. 2), predisposto dall’ASL 2 stessa, e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente convenzione.
La differenza a favore della Città, ammontante ad Euro 14.368,66, verrà compensata con l’impegno da parte dell’ASL 2 ad apportare migliorie nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto circoscrizionale.
A tal fine la Città costituisce il diritto di superficie a favore dell’ASL 2, senza corrispettivo in denaro, sul terreno come sopra descritto per il tempo necessario alla realizzazione dell’opera di cui al precedente comma e comunque per un massimo di anni 5 a far data dalla formalizzazione della presente convenzione.
Alla suddetta scadenza il fabbricato realizzato passerà in proprietà della Città, ai sensi dell’art. 953 cod. civ., quale controprestazione della cessione dell’area destinata al Poliambulatorio di cui sopra.
Il diritto di superficie è concesso sull’area libera da persone e cose, come pure da vincoli di qualsiasi natura, da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e si intende esteso all’utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione delle opere previste dal progetto approvato dalla Città. È fatto divieto all’ASL 2 di cedere il diritto di superficie dell’area ancora da edificare, anche solo parzialmente.

ART. 3
Modalità e tempi di realizzazione delle opere

Le opere relative sia al poliambulatorio da realizzarsi sul terreno ceduto, che alla palazzina, da realizzarsi in diritto di superficie, dovranno essere iniziate entro un anno dalla formalizzazione del presente atto e dovranno essere concluse entro 5 anni dalla stessa data.
La Città potrà accordare proroghe ai termini di cui sopra, in base a motivata richiesta. In tal caso si intenderà prorogata automaticamente la durata del diritto di superficie per il periodo corrispondente.
A realizzazione ultimata ed a collaudo favorevole avvenuto, l’immobile, oggetto del diritto di superficie, verrà consegnato alla Città con apposito verbale nel quale verrà fatto constare il collaudo favorevole, e che sussistono i certificati di prevenzione incendi, agibilità, abitabilità per l’ottenimento dei quali la Città si farà parte diligente e per quanto riguarda l’impiantistica (certificazioni elettriche, termiche ed impiantistiche Usl-Ispel-Cpi). In tale verbale verrà altresì fatta constare l’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine con conseguente svincolo della garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 5. La Città provvederà ad accatastare l’opera a suo favore.

ART. 4
Accertamenti

I funzionari dell’Amministrazione comunale e della circoscrizione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico, nell’immobile destinato alla Città in fase di realizzazione per accertamenti ed operazioni nell’interesse dell’Amministrazione comunale. Non potrà essere apportata alcuna variante in corso d’opera se non preventivamente concordata tra le parti.

ART. 5
Garanzie

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui ai commi precedenti l’ASL 2 presta, in sede di sottoscrizione del presente atto, idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa pari al valore dell’area oggetto di cessione e della durata di anni 5. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città, senza facoltà di apporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 cod. civ. La garanzia verrà svincolata alla data di estinzione del diritto di superficie.
Resta fermo che, in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente atto, la Città potrà escutere la garanzia prestata oltre ad agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni conseguenti all’inadempimento.
A fronte di quanto sopra, la Città rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale, esonerando da ogni responsabilità il competente Conservatore dei Registri Immobiliari.

ART. 6
Responsabilità

L’ASL 2 manterrà l’Amministrazione Comunale indenne da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi e, dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della presente convenzione.

ART. 7
Domicilio - Spese di contratto

Per gli effetti della presente convenzione, l'ASL 2 elegge il proprio domicilio in ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ . via ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ .
Le spese d’atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dell’ASL 2 acquirente.

ART. 8
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme.
In caso di controversie sarà competente il Foro di Torino.
Il presente disciplinare è impegnativo per l'ASL 2 dalla data della sottoscrizione, diventerà invece impegnativo per la Città dalla data di formalizzazione del presente provvedimento deliberativo di approvazione.