Divisione Gestione e Manutenzione Del Patrimonio
Settore Acquisti e Vendite Immobili, Gestione Risorse Interne,
Informatica
n. ord. 144
2002 07197/008
OGGETTO: AREA COMUNALE SITA IN VIA GORIZIA, VIA FILADELFIA. CESSIONE ALL'A.S.L. 2 PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO E CONTESTUALE COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA LIMITROFA - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro
e dellAssessore Lepri.
La Città è proprietaria di unarea della superficie di mq. 5.569 circa, sita allangolo tra le vie Gorizia e Baltimora, destinata dal Piano Regolatore a Servizi Pubblici, della quale lA.S.L. 2 ha richiesto il trasferimento, al fine di realizzare un poliambulatorio di zona.
Il valore di cessione dellarea in argomento è stato determinato in Euro 463.747,31, che lA.S.L. 2 ha dichiarato di accettare, con nota conservata agli atti.
In sede di trattative con lAzienda per la definizione dei rapporti patrimoniali, questultima, in relazione al suddetto valore, ha tuttavia proposto alla Città di addivenire ad una convenzione nella quale, anziché versare il suindicato corrispettivo, si impegna a realizzare su unarea adiacente di proprietà della Città, una palazzina a due piani f.t., di valore pari a Euro 449.378,65, che in base ad esigenze manifestate dalla Circoscrizione 2, sarà adibita ad uffici circoscrizionali.
La differenza a favore della Città ammontante ad Euro 14.368,66 verrà compensata con un impegno da parte della summenzionata A.S.L., ad apportare migliorie nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto circoscrizionale.
Con deliberazione in data 19 novembre 2001 (mecc. 2001 10023/85), il Consiglio Circoscrizionale competente ha espresso parere favorevole alla realizzazione di tale palazzina.
LAzienda ha pertanto predisposto un progetto (all. 2 - n. ) che, come da documentazione in atti, è stato sottoposto allesame della Circoscrizione stessa, nonché degli Uffici Tecnici della Città.
Per quanto riguarda la palazzina di cui sopra, questultima verrà realizzata, sempre a cura dellA.S.L. 2, in diritto di superficie sullarea adiacente, (che resta di proprietà comunale), per il tempo necessario alla realizzazione dellopera e comunque per un massimo di anni 5, secondo quanto più dettagliatamente espresso nellallegata convenzione, che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo.
Alla scadenza, la stessa verrà acquisita, previa verifica e collaudo accertato delle opere, dalla Città senza che da questultima sia dovuto corrispettivo o indennizzo alcuno.
Atteso che il valore della palazzina è stato stimato dagli Uffici Tecnici pari a Euro 449.378,65 e che il valore di cessione dell'area comunale sopra citata risulta pari ad Euro 463.747,31, con una differenza a favore della Città quantificata in Euro 14.368,66 che verrà compensata con un impegno da parte dellA.S.L. ad apportare migliorie nella sistemazione e nella recinzione del lotto circoscrizionale, si ritiene di approvare la convenzione tra Città e A.S.L. 2 nei termini e con le modalità che vengono meglio specificate nell'allegato schema di convenzione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in premessa:
di approvare gli accordi tra la Città e lA.S.L. 2, di cui in narrativa, secondo le modalità riportate nellallegata convenzione (all. 1 - n. ) che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo, e che prevedono in particolare:
a) il trasferimento allA.S.L. 2 dellarea municipale della superficie di mq. 5.569 circa, sita in Torino, Via Baltimora - Via Gorizia, come meglio indicata in tinta rossa nellunita planimetria (all. 3 - n. ) per il valore di Euro 463.747,31;
b) la costituzione, senza corrispettivo di denaro, del diritto di superficie sullarea comunale dellestensione di mq. 357, sita anchessa in Via Gorizia, indicata in tinta blu nella citata planimetria, a favore dellA.S.L. 2 per la durata massima di anni 5 a far tempo dalla formalizzazione della convenzione, per la realizzazione di una palazzina del valore di Euro 449.378,65, e che verrà acquisita, previa verifica e collaudo accertato delle opere, entro la prevista scadenza dei 5 anni, in proprietà piena della Città;
c) limpegno da parte dellA.S.L. 2 ad apportare migliorie nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto circoscrizionale per un importo non inferiore ad Euro 14.368,66;
d) la rinuncia da parte della Città alliscrizione di ipoteca legale sullarea oggetto di cessione, esonerando da ogni responsabilità il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, dietro impegno dellA.S.L. 2 a fornire idonea garanzia fidejussoria.
Le spese di atto e conseguenti saranno a carico della A.S.L. 2 acquirente.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché lufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di natura non sostanziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dellatto.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definita la regolarizzazione contabile.
La Città cede ed in piena proprietà trasferisce alla ASL 2 il terreno comunale sito in via Gorizia - via Baltimora, della superficie di mq. 5569, descritto a C.T. al Fg. 1386 n. 155, ed indicata in tinta rossa nell'unita planimetria (All. n. 3).
L'area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio come pure da persone e cose, garantendone la Città proprietaria ogni evizione a norma di legge.
Il valore della cessione viene concordemente stabilito tra le parti in Euro 463.747,31.
A fronte del trasferimento di cui sopra e quale corrispettivo
per lo stesso, la ASL 2 si impegna a realizzare, a sua cura e
spese, una palazzina del valore di Euro 449.378,65, della superficie
commerciale di mq. 500 circa, sull'adiacente area comunale della
superficie di mq. 357 contornata in tinta blu nella planimetria
allegata (All. n. 3), ed indicata al Catasto al Fg. 1386 con il
n. 156, secondo il progetto (All. n. 2), predisposto dallASL
2 stessa, e con le modalità di cui ai successivi articoli
della presente convenzione.
La differenza a favore della Città, ammontante ad Euro
14.368,66, verrà compensata con limpegno da parte
dellASL 2 ad apportare migliorie nella sistemazione esterna
e nella recinzione del lotto circoscrizionale.
A tal fine la Città costituisce il diritto di superficie
a favore dellASL 2, senza corrispettivo in denaro, sul terreno
come sopra descritto per il tempo necessario alla realizzazione
dellopera di cui al precedente comma e comunque per un massimo
di anni 5 a far data dalla formalizzazione della presente convenzione.
Alla suddetta scadenza il fabbricato realizzato passerà
in proprietà della Città, ai sensi dellart.
953 cod. civ., quale controprestazione della cessione dellarea
destinata al Poliambulatorio di cui sopra.
Il diritto di superficie è concesso sullarea libera
da persone e cose, come pure da vincoli di qualsiasi natura, da
pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie
e si intende esteso allutilizzazione del sottosuolo nei
limiti necessari allesecuzione delle opere previste dal
progetto approvato dalla Città. È fatto divieto
allASL 2 di cedere il diritto di superficie dellarea
ancora da edificare, anche solo parzialmente.
Le opere relative sia al poliambulatorio da realizzarsi sul
terreno ceduto, che alla palazzina, da realizzarsi in diritto
di superficie, dovranno essere iniziate entro un anno dalla formalizzazione
del presente atto e dovranno essere concluse entro 5 anni dalla
stessa data.
La Città potrà accordare proroghe ai termini di
cui sopra, in base a motivata richiesta. In tal caso si intenderà
prorogata automaticamente la durata del diritto di superficie
per il periodo corrispondente.
A realizzazione ultimata ed a collaudo favorevole avvenuto, limmobile,
oggetto del diritto di superficie, verrà consegnato alla
Città con apposito verbale nel quale verrà fatto
constare il collaudo favorevole, e che sussistono i certificati
di prevenzione incendi, agibilità, abitabilità per
lottenimento dei quali la Città si farà parte
diligente e per quanto riguarda limpiantistica (certificazioni
elettriche, termiche ed impiantistiche Usl-Ispel-Cpi). In tale
verbale verrà altresì fatta constare lestinzione
del diritto di superficie per scadenza del termine con conseguente
svincolo della garanzia fidejussoria di cui al successivo art.
5. La Città provvederà ad accatastare lopera
a suo favore.
I funzionari dellAmministrazione comunale e della circoscrizione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico, nellimmobile destinato alla Città in fase di realizzazione per accertamenti ed operazioni nellinteresse dellAmministrazione comunale. Non potrà essere apportata alcuna variante in corso dopera se non preventivamente concordata tra le parti.
A garanzia delladempimento delle obbligazioni di cui
ai commi precedenti lASL 2 presta, in sede di sottoscrizione
del presente atto, idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa
pari al valore dellarea oggetto di cessione e della durata
di anni 5. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà
contenere lespressa condizione che il fidejubente è
tenuto a soddisfare lobbligazione a semplice richiesta della
Città, senza facoltà di apporre alcuna eccezione,
ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 cod. civ. La
garanzia verrà svincolata alla data di estinzione del diritto
di superficie.
Resta fermo che, in caso di mancato adempimento degli obblighi
di cui al presente atto, la Città potrà escutere
la garanzia prestata oltre ad agire per il risarcimento degli
eventuali ulteriori danni conseguenti allinadempimento.
A fronte di quanto sopra, la Città rinuncia alliscrizione
di ipoteca legale, esonerando da ogni responsabilità il
competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
LASL 2 manterrà lAmministrazione Comunale indenne da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi e, dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della presente convenzione.
Per gli effetti della presente convenzione, l'ASL 2 elegge
il proprio domicilio in ¼ ¼ ¼
¼ ¼
¼ ¼
. via ¼ ¼
¼ ¼
¼ ¼
¼ ¼
.
Le spese datto ed accessorie saranno ad esclusivo carico
dellASL 2 acquirente.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano
le disposizioni del codice civile e gli usi locali non incompatibili
con dette norme.
In caso di controversie sarà competente il Foro di Torino.
Il presente disciplinare è impegnativo per l'ASL 2 dalla
data della sottoscrizione, diventerà invece impegnativo
per la Città dalla data di formalizzazione del presente
provvedimento deliberativo di approvazione.