Divisione Gestione e Manutenzione Del Patrimonio
Settore Vendite, Acquisti Immobili, Gestione Risorse interne,
Informatica
n. ord. 139
2002 07196/008
OGGETTO: IMMOBILE EX MARCO ANTONETTO - STRADA VILLAR DORA N. 220 - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE A.S.L. 3 PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO - CONVENZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro
e dellAssessore Lepri.
Premesso che la Città è proprietaria di unarea
sita in strada Villar Dora n. 220 Torino -, della superficie
di mq. catastali 3.170 circa, descritta al N.C.T. al Foglio 1111,
n. 7, destinata dal vigente piano regolatore ad Area per servizi
"S" - Attrezzature dinteresse comune, su parte
della quale insiste un fabbricato di quattro piani fuori terra
oltre a seminterrato, del volume complessivo di mc. catastali
11.216 circa, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 63, n. 102, ed
intitolato alla memoria del comm. Marco Antonetto.
Larea con lannesso fabbricato pervennero al Patrimonio
della Città a seguito della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 4 aprile 1978, con la quale, in esecuzione di
quanto previsto dalla Legge Regionale 6 gennaio 1978 n. 2, venne
disposto lo scioglimento dellEnte Comunale di Assistenza
(E.C.A.) dando luogo al trasferimento delle relative consistenze
patrimoniali alla Città di Torino.
Limmobile, edificato nel 1964 a seguito di legato del comm.
Marco Antonetto nei confronti del disciolto Ente Comunale di Assistenza
per la realizzazione di una casa di riposo per donne anziane,
come da verbale del notaio Giorgio Caveglia in data 4 maggio 1955,
mantenne la propria destinazione sino alla metà degli anni
90, allorquando a causa della cessazione delle attività
socio assistenziali ivi esercitate venne chiuso, iniziando così
a degradare.
Già a partire dal 1995 lAzienda Sanitaria Locale
3 provvedeva a richiedere formalmente lassegnazione della
struttura, onde procedere alla ricollocazione dei servizi poliambulatoriali
ospitati nel vetusto centro di corso Toscana n. 108 ed al potenziamento
dei servizi sanitari destinati alla popolazione del quartiere
Vallette. Innanzi alla disponibilità manifestata dalla
Civica Amministrazione con nota in data 18 febbraio 1997, lA.S.L.
3 si attivava per reperire le risorse necessarie, ottenendo conferma
dellammissione al finanziamento dallAssessorato alla
Sanità della Regione Piemonte con nota prot. n. 11548/D28/28.4
del 12 settembre 2000.
Recentemente lA.S.L. 3 ha ribadito la richiesta di assegnazione
dellimmobile, facendo quantunque presente che a seguito
degli accertamenti tecnici condotti, stante la grave situazione
di degrado dello stabile e lentità degli interventi
di consolidamento strutturale e di adeguamento normativo necessari,
appariva economicamente più vantaggiosa la demolizione
del fabbricato esistente e la sua integrale riedificazione. Questultima
soluzione ha inoltre incontrato il favore degli eredi del comm.
Marco Antonetto, i quali, con nota in data 2 novembre 2001, hanno
posto quale unica condizione il mantenimento della dedicazione
dello stabile alla memoria del donante originario.
In sede di definizione dei rapporti patrimoniali tra la Città
e lA.S.L. 3, si è prospettata lopportunità
di addivenire alla stipula di una convenzione con la quale, tra
laltro, a fronte della costituzione del diritto di superficie
sullintera area da parte della Civica Amministrazione a
favore della summenzionata Azienda per la durata di 28 anni a
decorrere dalla data di stipula dellatto, questultima
edificherà a propria cura e spese un fabbricato destinato
ad ospitare le strutture Poliambulatoriali attualmente alloggiate
in c.so Toscana n. 108, servizi di diagnostica strumentale, ambulatori
di assistenza specialistica ed un centro socio assistenziale diurno
per persone affette dal morbo di Alzheimer, previa demolizione
della palazzina esistente, come meglio precisato nel progetto
preliminare, che costituisce allegato della presente deliberazione,
per una spesa stimata in Euro 3.350.000 circa.
Per tutta la durata del diritto di superficie, lA.S.L. 3
non verserà alcun corrispettivo al Comune di Torino, in
quanto tale compenso si considera assorbito dallammortamento
delle opere realizzate. Alla scadenza del 28° anno, il fabbricato
e le relative pertinenze passeranno in piena ed esclusiva proprietà
alla Città, senza che da questultima sia dovuto corrispettivo
o indennizzo alcuno; lA.S.L. 3 ed i suoi aventi causa, nellipotesi
in cui intendessero permanere nel possesso dellimmobile,
dovranno corrispondere alla Città il canone che verrà
in allora determinato.
Pertanto, al fine di addivenire alla sollecita costituzione del
diritto di superficie a favore dellA.S.L. 3, che rappresenta
per lAzienda il presupposto indispensabile per non incorrere
nella revoca del finanziamento, considerando altresì la
forte valenza pubblica dellintervento per la popolazione
del quartiere Vallette Lucento, si ritiene di poter sottoscrivere
la Convenzione tra la Città di Torino e lA.S.L. 3
nei termini e con le modalità meglio specificate nellallegato
schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente
provvedimento deliberativo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in narrativa:
di approvare gli accordi tra la Città di Torino e lA.S.L.
3, di cui in narrativa, secondo le modalità riportate nellallegata
convenzione (all. 2 - n. ), che forma parte integrante del presente
provvedimento deliberativo, che prevedono in particolare:
a) la costituzione, senza corrispettivo alcuno, a favore dellA.S.L.
3 del diritto di superficie sullarea comunale sita in strada
Villar Dora n. 220, di mq. catastali 3.170 circa, indicata in
tinta rossa nellunita planimetria (all. 3 - n. ) e sovrastante
fabbricato, per anni 28, a far tempo dalla data della stipula
dellatto, durata che lUfficio Tecnico della Città
ha provveduto a determinare in relazione allammortamento
delle opere che verranno realizzate;
b) la realizzazione a cura e spese dellA.S.L. 3, di nuovo
edificio di tre piani fuori terra, oltre seminterrato, come da
progetto preliminare predisposto dallA.S.L. 3, che costituisce
allegato della presente deliberazione(all. 1 - n. ), al fine di
ricollocare le strutture Poliambulatoriali attualmente alloggiate
in c.so Toscana n. 108, servizi di diagnostica strumentale, ambulatori
di assistenza specialistica per gli abitanti del quartiere Vallette
ed un centro socio assistenziale diurno per persone affette dal
morbo di Alzheimer, previa demolizione dellesistente edificio,
per una spesa stimata in Euro 3.350.000 circa;
c) alla scadenza del termine il passaggio del fabbricato e delle
relative pertinenze in piena ed esclusiva proprietà alla
Città di Torino, senza pagamento alcuno da parte della
Città, con la facoltà per lA.S.L. 3 ed i suoi
aventi causa di permanere nel possesso dellimmobile previa
corresponsione di un canone ed alle condizioni che verranno in
allora determinate;
d) la rinuncia da parte della Città alliscrizione
di ipoteca legale sullarea in oggetto, esonerando da ogni
responsabilità il competente Conservatore dei Registri
Immobiliari.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché
lufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento
della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non
essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore
redazione dellatto.
Le spese di atto e conseguenti saranno a carico dellA.S.L.
3.