Divisione Servizi Socio-assistenziali
Settore Sostegno del Reddito,
Sistema Informativo, Politiche Formative
n. ord.124
2002 06825/019
GGETTO: COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO (A.T.S.) PREVISTE PER I CORSI DI FORMAZIONE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO.
Proposta dell'Assessore Lepri.
Il Decreto del 18 febbraio 2000 del
Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale,
ha individuato la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei
corsi di formazione dell’Operatore socio-sanitario (O.S.S.).
Con D.G.R.
46-5662 del 25 marzo 2002 la Giunta Regionale ha recepito l’accordo sancito in
conferenza Stato – Regioni in relazione al profilo dell’Operatore
socio-sanitario ed ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base
per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario.
In base
alla suddetta normativa l’O.S.S. è individuato come "l’operatore che a seguito
dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione
professionale svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della
persona nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale
che sanitario".
La Provincia di Torino con deliberazioni della Giunta
Provinciale n. 215-47453 del 5 marzo 2002 e n. 246-54992 del 12 marzo 2002 ha
emesso il bando provinciale – Mercato del lavoro anno formativo 2002/2003 – con
il quale ha regolamentato, nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale
approvato con la D.G.R. n. 26-5165/2002 e delle indicazioni regionali per la
predisposizione dei bandi provinciali, l’esercizio delle funzioni in materia di
formazione professionale relative alle azioni rivolte ai soggetti in condizione
di disoccupazione conferite con la D.G.R. n. 15-4882/2001 in applicazione della
Legge Regionale n. 44/2000.
Con la D.G.R. n. 26-5165/2002, sopra citata, la
Regione ha, tra l’altro, previsto che i corsi di formazione miranti al
conseguimento della qualifica di O.S.S., nonché i percorsi modulari ad essa
connessi, dovranno tenere conto della normativa specifica del settore sociale e
sanitario, trattandosi di figure professionali che andranno ad operare nel
sistema integrato di interventi nei servizi sociali e nel sistema sanitario.
Tali iniziative formative, attivate nel quadro della programmazione regionale e
provinciale di settore, dovranno necessariamente prevedere il consenso e
l’accordo dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e delle
aziende sanitarie regionali competenti per territorio. Inoltre per la gestione
di queste attività formative deve essere costituita apposita Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) comprendente almeno un ente gestore dei servizi
socio-assistenziali e una Azienda Sanitaria Regionale.
Il Comune di Torino,
attraverso la Divisione Servizi Socio Assistenziali, in quanto Ente gestore dei
servizi sociali ai sensi dell’art. 13 Legge Regionale 62/95, è titolare per
l’art. 34 della stessa L.R. 62/95 delle funzioni amministrative relative
all’organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale
socio-assistenziale, fra cui i corsi ADEST; con la D.G.R. 46-5662 del 25 marzo
2002, sopracitata si prevede che il profilo dell’Operatore socio-sanitario
sostituisca le precedenti figure ADEST e OTA. Quindi, per le ragioni espresse,
il Comune di Torino è ente delegato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di formazione dell'Operatore
socio-sanitario.
Pertanto il Comune di Torino, per la gestione dei corsi
approvati, deve costituire, con gli altri soggetti coinvolti nel progetto
formativo, una forma associativa senza scopo di lucro che disciplina nel proprio
Statuto le responsabilità di indirizzo e di gestione della collaborazione, la
suddivisione delle responsabilità per l’esecuzione del programma di lavoro,
l’organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni
referenti, la modalità di gestione dei contributi finanziari. Suddetta
collaborazione viene realizzata attraverso la costituzione di Associazioni
Temporanee di Scopo secondo lo schema di Statuto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Tale schema di
Statuto, costruito sulla base del modello regionale allegato alla determina n.
214 del 6 settembre 2002, prevede il rispetto delle condizioni e
delle prerogative di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale indicate agli
artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città. Inoltre prevede
all’art. 2 che il rappresentante legale pro-tempore dell’Ente capofila riferisca
del proprio operato alla Città ed in specifico, a norma dell’art. 38 comma 6°,
dello Statuto della Città alla Conferenza dei Capigruppo.
I soggetti che
costituiranno con la Città le predette A.T.S. saranno individuati, con
successivo atto della Giunta, tra le A.S.R. e le eventuali Agenzie formative
incaricate della gestione dell’attività dei corsi per Operatore socio-sanitario.
Le agenzie formative vengono incaricate in seguito al seguente iter: la
valutazione della proposta formativa rispetto ai contenuti e modalità formative,
mediante determina di parere favorevole, che contiene anche la disponibilità a
contrarre ATS da parte del Comune di Torino - Divisione Servizi Socio
Assistenziali, e da parte dell’A.S.R. competente; a ciò segue una valutazione
della medesima proposta formativa dell’agenzia da parte della Provincia di
Torino che aggiudica un finanziamento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la costituzione, secondo quanto espresso in narrativa, di
Associazioni Temporanee di Scopo per la gestione di Corsi di formazione miranti
al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, secondo lo schema
di Statuto allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale
del provvedimento (all. 1 - n. );
2) di
rinviare a successivi provvedimenti della Giunta e dei Dirigenti l’adozione
degli atti conseguenti e necessari;
3) di dare mandato al Sindaco ovvero al
Dirigente incaricato di firmare i relativi atti costitutivi, con facoltà di
apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine
preposto;
4) di prendere atto che le spese di rogito sono a carico dell’ente
che eroga la formazione e che è aggiudicatario del finanziamento;
5) di
dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime,
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.