Divisione Servizi Socio-assistenziali
Settore Sostegno del Reddito, Sistema Informativo, Politiche Formative

n. ord.124
2002 06825/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 SETTEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 10 settembre 2002)

GGETTO: COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO (A.T.S.) PREVISTE PER I CORSI DI FORMAZIONE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO.

Proposta dell'Assessore Lepri.

Il Decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale, ha individuato la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei corsi di formazione dell’Operatore socio-sanitario (O.S.S.).
Con D.G.R. 46-5662 del 25 marzo 2002 la Giunta Regionale ha recepito l’accordo sancito in conferenza Stato – Regioni in relazione al profilo dell’Operatore socio-sanitario ed ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario.
In base alla suddetta normativa l’O.S.S. è individuato come "l’operatore che a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario".
La Provincia di Torino con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 215-47453 del 5 marzo 2002 e n. 246-54992 del 12 marzo 2002 ha emesso il bando provinciale – Mercato del lavoro anno formativo 2002/2003 – con il quale ha regolamentato, nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale approvato con la D.G.R. n. 26-5165/2002 e delle indicazioni regionali per la predisposizione dei bandi provinciali, l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale relative alle azioni rivolte ai soggetti in condizione di disoccupazione conferite con la D.G.R. n. 15-4882/2001 in applicazione della Legge Regionale n. 44/2000.
Con la D.G.R. n. 26-5165/2002, sopra citata, la Regione ha, tra l’altro, previsto che i corsi di formazione miranti al conseguimento della qualifica di O.S.S., nonché i percorsi modulari ad essa connessi, dovranno tenere conto della normativa specifica del settore sociale e sanitario, trattandosi di figure professionali che andranno ad operare nel sistema integrato di interventi nei servizi sociali e nel sistema sanitario. Tali iniziative formative, attivate nel quadro della programmazione regionale e provinciale di settore, dovranno necessariamente prevedere il consenso e l’accordo dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e delle aziende sanitarie regionali competenti per territorio. Inoltre per la gestione di queste attività formative deve essere costituita apposita Associazione Temporanea di Scopo (ATS) comprendente almeno un ente gestore dei servizi socio-assistenziali e una Azienda Sanitaria Regionale.
Il Comune di Torino, attraverso la Divisione Servizi Socio Assistenziali, in quanto Ente gestore dei servizi sociali ai sensi dell’art. 13 Legge Regionale 62/95, è titolare per l’art. 34 della stessa L.R. 62/95 delle funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale socio-assistenziale, fra cui i corsi ADEST; con la D.G.R. 46-5662 del 25 marzo 2002, sopracitata si prevede che il profilo dell’Operatore socio-sanitario sostituisca le precedenti figure ADEST e OTA. Quindi, per le ragioni espresse, il Comune di Torino è ente delegato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di formazione dell'Operatore socio-sanitario.
Pertanto il Comune di Torino, per la gestione dei corsi approvati, deve costituire, con gli altri soggetti coinvolti nel progetto formativo, una forma associativa senza scopo di lucro che disciplina nel proprio Statuto le responsabilità di indirizzo e di gestione della collaborazione, la suddivisione delle responsabilità per l’esecuzione del programma di lavoro, l’organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti, la modalità di gestione dei contributi finanziari. Suddetta collaborazione viene realizzata attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo secondo lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Tale schema di Statuto, costruito sulla base del modello regionale allegato alla determina n. 214 del 6 settembre 2002, prevede il rispetto delle condizioni e delle prerogative di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale indicate agli artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città. Inoltre prevede all’art. 2 che il rappresentante legale pro-tempore dell’Ente capofila riferisca del proprio operato alla Città ed in specifico, a norma dell’art. 38 comma 6°, dello Statuto della Città alla Conferenza dei Capigruppo.
I soggetti che costituiranno con la Città le predette A.T.S. saranno individuati, con successivo atto della Giunta, tra le A.S.R. e le eventuali Agenzie formative incaricate della gestione dell’attività dei corsi per Operatore socio-sanitario. Le agenzie formative vengono incaricate in seguito al seguente iter: la valutazione della proposta formativa rispetto ai contenuti e modalità formative, mediante determina di parere favorevole, che contiene anche la disponibilità a contrarre ATS da parte del Comune di Torino - Divisione Servizi Socio Assistenziali, e da parte dell’A.S.R. competente; a ciò segue una valutazione della medesima proposta formativa dell’agenzia da parte della Provincia di Torino che aggiudica un finanziamento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la costituzione, secondo quanto espresso in narrativa, di Associazioni Temporanee di Scopo per la gestione di Corsi di formazione miranti al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, secondo lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del provvedimento (all. 1 - n.      );
2) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta e dei Dirigenti l’adozione degli atti conseguenti e necessari;
3) di dare mandato al Sindaco ovvero al Dirigente incaricato di firmare i relativi atti costitutivi, con facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto;
4) di prendere atto che le spese di rogito sono a carico dell’ente che eroga la formazione e che è aggiudicatario del finanziamento;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.