Divisione Ambiente e MobilitàSettore Tecnico Ponti e Vie d'Acqua

n. ord. 137
2002 06047/034

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 OTTOBRE 2002

(proposta dalla G.C. 6 agosto 2002)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA "E" D. LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267, NEI CONFRONTI DI CRAVIOLATTI PIERCARLO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI E DELLE RINGHIERE DEL PONTE VITTORIO EMANUELE I SUL FIUME PO - LATI MONTE E VALLE - IMPORTO EURO 87.745,90. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

Con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 4 dicembre 1979 (mecc. 7907692/34), esecutiva dal 12 marzo 1980, e del 13 ottobre 1980 (mecc. 8006960/34), esecutiva dal 2 dicembre 1980, vennero approvati, unitamente ai finanziamenti, i lavori di ripristino dei marciapiedi e delle ringhiere del ponte Vittorio Emanuele I, rispettivamente per la parte di monte, per un importo complessivo di L. 200.000.000, di cui L. 158.000.000 per opere, L. 22.120.000 per IVA 14%, L. 9.880.000 per imprevisti e revisione prezzi, oltre L. 10.000.000 per spostamento pubblici servizi, e per la parte di valle, per un importo complessivo di L. 300.000.000 di cui L. 235.000.000 per opere, L. 35.250.000 per IVA 15%, L. 14.750.000 per imprevisti e revisione prezzi, oltre L. 15.000.000 per spostamento pubblici servizi.

I lavori di monte vennero affidati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 1979, mediante trattativa privata, alla ditta CRAVIOLATTI Pier Carlo, con contratto in data 28 luglio 1980 R.C.U. 3716, per un importo contrattuale pari a L. 157.684.000 che, rispetto all’importo base dei lavori di L. 158.000.000, risultò diminuito dello 0,2% per effetto della cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria, mentre quelli di valle vennero affidati, a seguito di asta pubblica esperita in data 24 novembre 1980, alla medesima ditta con contratto in data 10 marzo 1981, R.C.U. 130 per un importo contrattuale pari a L. 239.220.600 per effetto dell’aumento d’asta del 2% sull’importo a base di gara di L. 235.000.000, successivamente migliorato all’1,796% a seguito della sostituzione della cauzione con fidejussione bancaria.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 settembre 1980 (mecc. 8006607/24) venne modificata l’imputazione della spesa di L. 200.000.000 relativa ai lavori di monte.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 marzo 1981 (mecc. 8101107/34), esecutiva dal 7 aprile 1981, vennero approvati: per il lato monte l’esecuzione di ulteriori lavori non previsti in sede di progettazione originaria, per un importo di nette L. 31.125.250 oltre L. 4.668.750 per IVA 15% e L. 2.706.000 per revisione prezzi, e così complessivamente L. 38.500.000; per il lato valle, l’importo derivante dall’offerta in aumento, pari al 2% del valore di base, e quindi di nette L. 4.600.000 oltre L. 690.000 per IVA 15% e così, complessivamente, L. 5.290.000: in totale L. 43.790.000.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 1982 (mecc. 8208372/34), esecutiva dal 4 novembre 1982, vennero approvati il pagamento dell’85% della revisione prezzi relativa ai lavori di monte pari a L. 41.578.000 oltre L. 6.236.700 per IVA 15%, e quindi per un importo di L. 47.814.700, e il pagamento dell’85% della revisione prezzi relativa ai lavori di valle pari a L. 23.437.500 oltre L. 3.515.625 per IVA 15%, e quindi per un importo di L. 26.953.125; i due importi complessivi ammontano a L. 74.767.825. Di tale importo, L. 14.750.000 sono finanziate con mutuo n. 526 di L. 35.000.000.000 dell’Ist. Bancario San Paolo di Torino, L. 17.409.617, finanziate con mutuo n. 565 della Cassa DD.PP. di L. 200.000.000 oltre L. 2.706.000 impegnati col provvedimento in esame.

Con la medesima deliberazione vennero altresì approvati gli ulteriori lavori per il lato monte di nette L. 31.000.000 oltre L. 4.650.000 per IVA 15% e quelli per il lato valle di nette L. 36.365.550 oltre L. 5.454.833 per IVA 15%, e così, complessivamente, L. 77.470.383 di cui L. 15.000.000 finanziate con mutuo n. 526 di L. 35.000.000.000 dell’Ist. Bancario San Paolo di Torino; e L. 62.470.383 finanziate con mutuo n.565 della Cassa DD.PP. di L. 200.000.000.

Le opere di monte vennero ultimate in data 11 febbraio 1982 con un ritardo di 8 giorni rispetto a quella di contratto, mentre quelle di valle vennero ultimate il 20 gennaio 1982 con 107 giorni di ritardo.

Nel corso dei lavori, la ditta esecutrice formulò esplicite "riserve" in merito a maggiori compensi dovuti a: mancate contabilizzazioni per opere eseguite come da capitolato e su ordine della Direzione Lavori, il cui ammontare risultava pari a L. 56.792.568 per le opere di monte e L. 33.608.973 per quelle di valle; richiesta di disapplicazione della penale per le ritardate ultimazioni dei lavori di L. 400.000 per lato monte e di L. 5.750.000 per quello di valle; richiesta della revisione dei prezzi contrattuali con relativa corresponsione degli interessi sul mancato pagamento degli acconti in corso d’opera.

Con deliberazioni n. 3626 e n. 3627 del Consiglio Comunale del 10 settembre 1986 (mecc. 8608986/34), (mecc. 8608987/34), esecutive dal 17 ottobre 1986, vennero approvati i collaudi delle opere eseguite, con riconoscimento, da parte del collaudatore, ing. Luigi Urciuoli, di parte delle riserve, per un importo di L. 21.685.348 oltre IVA per il lato di monte e L. 13.464.245 oltre IVA per il lato di valle, pagamenti comunque non accettati dalla ditta esecutrice che si riservò di devolvere la questione al collegio arbitrale. La domanda di "arbitrato" alla Città venne notificata in data 13 febbraio 1987 con richiesta di condanna della medesima al pagamento di L. 96.151.541.

In data 10 marzo 1987 l’Amministrazione declinò la competenza arbitrale e quindi, si rese necessario adire le vie legali.

Nel corso degli anni la lite giudiziaria tra la Città e la ditta Craviolatti si sviluppò con la presentazione di alterne "memorie": in data 23 settembre 1996, il giudice nominò, quindi, un Consulente Tecnico d’Ufficio, nella persona dell’ing. Nino Crivello, il quale presentò le proprie conclusioni tecniche sulla vicenda il 2 gennaio 1998, ribadendo che gli importi a carico della Città erano pari a L. 32.612.550 per i lavori di monte e L. 6.193.800 per quelli di valle, quindi per un totale di L. 38.806.350, cui dovevano detrarsi L. 1.400.000 per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, specificando inoltre che molti dei lavori che la ditta sosteneva di aver effettuato, essendo trascorso molto tempo dalla loro esecuzione, non erano più oggettivamente visibili e quantificabili.

Con sentenza n. 725 del 4 gennaio 2002 (all. 1 – n. ), notificata alla Città in data 10 aprile 2002, è stata sancita la condanna della medesima al pagamento della succitata somma di L. 38.806.350 per errata contabilizzazione, L. 16.943.625 per lavori aggiuntivi riconosciuti dall’Amministrazione stessa e L. 3.365.373 per lavori aggiuntivi non riconosciuti dall’Amministrazione, per un totale di Euro 30.530,53= (L. 59.115.348) da cui, dedotta la penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, pari a Euro 723,04= (L. 1.400.000), residuano netti Euro 29.807,49, oltre gli interessi legali dal 9 gennaio 1987 al 10 marzo 1987 per Euro 249,08, gli interessi di mora previsti dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d’appalto, dall’11 marzo 1987 alla data del saldo, per un importo di Euro 51.727,83.

La spesa complessiva ammonta pertanto a Euro 87.745,90, così determinata:

Euro 29.807,49 per somma capitale determinata dal Giudice;

Euro 5.961,50 per IVA 20%, trattandosi di lavori, sul capitale;

Euro 249,08 per interessi legali dal 09 gennaio 1987 al 10 marzo 1987;

Euro 51.727,83 per interessi di mora fino al saldo, previsto per fine settembre 2002.

Le spese di lite, diritti, onorari oltre CPA nonché parte delle spese per la CTU, sono già state liquidate dal servizio Centrale Affari Legali che, con propria nota dell’11 aprile 2002, ha ritenuto la sentenza congrua e ben motivata sulla base delle risultanze istruttorie e della C.T.U., e tale da non consigliare l’appello.

Trattandosi di sentenza esecutiva, occorre provvedere al pagamento di quanto previsto dalla sentenza medesima.

Dall’esame dei fatti non si ravvisano colpe gravi o dolo nel comportamento dei funzionari comunali, né danni ascrivibili a terzi.

Tenuto altresì conto che le somme residue impegnate a suo tempo per i lavori in oggetto sono state mandate in economia, si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 87.745,90.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di riconoscere, per i motivi di cui in narrativa che qui si richiamano integralmente ai sensi dell’art. 194 c.1, lettera "a" del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, quantificato in Euro 87.745,90, incluso IVA 20% per Euro 5.961,50, a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino del 4 gennaio 2002, depositata il 29 gennaio 2002, a favore della Ditta CRAVIOLATTI Pier Carlo, con sede in via Monte Santo, 8, C.A.P. 10153 Torino, C.F. CRV PCR 38A09 L219O, P.IVA 00672350014, cod. cred. 78892 F;

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per l’impegno della suddetta spesa;

3) di finanziare la spesa in oggetto con economie di finanziamenti a medio-lungo termine già perfezionati.
La spesa non comporta oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati.