Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 155
2002 06007/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 NOVEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 25 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

 OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 60 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. -"AREA OLIMPICA - STADIO COMUNALE" IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DI PIAZZA D'ARMI- ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda immobili ubicati nella zona sud-ovest della città, compresi nella Circoscrizione Amministrativa n. 2 "Santa Rita – Mirafiori Nord" e, più precisamente, il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, l’area dello Stadio Comunale e l’area del campo Combi, destinati dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici "S".

In particolare la vigente destinazione di Piano Regolatore ascrive l’area del "Vecchio Stadio Comunale", delimitata da corso Unione Sovietica, via Filadelfia, corso Giovanni Agnelli e Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, tra le "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" di cui all’articolo 19, comma 13 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e le aree retrostanti l’ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia – ex I.R.V. - (campi Combi) a verde pubblico e parcheggi.

L’area oggetto del presente provvedimento comprende lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo, già "Mussolini", edificio per lo sport di valore storico-artistico e documentario, tra i primi esempi di tipologie sportive riferite all’architettura razionalista in Italia; fu inaugurato nel 1933 su progetto di Raffaello Fagnoni, Enrico Bianchini e Dagoberto Ortensi. Comprende inoltre la Torre di Maratona con le biglietterie, la Piscina comunale e lo Stadio di Atletica, coevi dell’impianto principale, realizzati su progetto di altri professionisti.

Tale comprensorio è stato oggetto, alla fine degli anni ’90, di studi progettuali riguardanti la riqualificazione funzionale ed architettonica dell’intera area che, partendo dall’ipotesi di costruzione, in altra sede, dell’impianto sportivo destinato al gioco del calcio (costruzione del nuovo stadio delle Alpi in occasione dell’evento dei Campionati Mondiali di Calcio 1990), prevedeva la localizzazione di funzioni rivolte ad attività e residenze universitarie, ricreazione e spazi aggregativi, aree mercatali, attività ricettive, sportive e verde pubblico.

L’ambito di intervento costituiva pertanto un vasto comprensorio nel quale la connotazione universitaria, sportiva e del tempo libero veniva integrata con funzioni ed attività economiche, quali ad esempio attività commerciali, mercatali, ricettive, rivolte al quartiere e all’intero territorio cittadino.

Il progetto intendeva risolvere, allo stesso tempo, le problematiche connesse alla presenza del mercato rionale ambulante, la realizzazione di un nuovo polo universitario, completata con la previsione di attrezzare l’area della cosiddetta "piazza d’Armi" come spazio per attività correlate con lo studio e il tempo libero.

In questo contesto lo Stadio, privato della sua funzione di arena sportiva, era ipotizzato quale struttura polifunzionale a servizio della Città con attrezzature specifiche per i giovani e per gli studenti con l’ipotesi di formazione di un parco organico, senza frammentazioni tra piazza d’Armi e l’area dello Stadio Comunale.

Il Piano Regolatore vigente aveva, già in sede di adozione del progetto preliminare, recepito le indicazioni progettuali dello studio, confermando le destinazioni d’uso previste nell’ambito dell’apparato normativo all’art. 19 e prevedendo "prescrizioni particolari" nell’area in questione.

Successivamente all’approvazione del Piano Regolatore Generale sono mutati gli scenari riguardanti la localizzazione delle strutture universitarie, nonché la localizzazione e le modalità d’uso degli stadi cittadini.

Per quanto riguarda, in particolare, la localizzazione degli stadi cittadini, l’Amministrazione comunale, già nel 1998, con mozione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 giugno 1998, si era impegnata nei confronti di entrambe le squadre torinesi, da un lato a garantire il pieno utilizzo della struttura dello Stadio delle Alpi, per la Società Juventus F.C., dall’altro ad approfondire gli studi e le analisi per dare soluzione alla localizzazione dell’altra squadra cittadina, ovvero il Torino Calcio.

A tal fine lo Stadio Comunale è risultato idoneo ad assolvere le esigenze della localizzazione della squadra Torino Calcio, prevedendo una riqualificazione dell’impianto sportivo che si colloca coerentemente con le destinazioni d’uso già previste dal vigente P.R.G..

Infatti, anche con il presente provvedimento, si confermano destinazioni d’uso già previste, da attuarsi mediante interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo e con nuove edificazioni; a tal fine viene quindi definita un’area di pertinenza, nella quale la struttura è inserita con destinazione a servizi privati e nella quale è prevista la possibilità di realizzare attività ricettive e di servizio alle persone e alle imprese.

Nel contempo, l’attribuzione alla Città di Torino dell’evento olimpico del 2006 ha reso possibile l’individuazione di alcune aree nelle quali insediare strutture per lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Tra queste l’area in questione è stata individuata per ospitare il Palazzetto dell’Hockey su ghiaccio e, nello Stadio, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

Pertanto, la prospettiva di complessiva riqualificazione viene estesa ad un comprensorio vasto e importante rispetto al ruolo strategico che connota da sempre gli immobili oggetto del presente provvedimento.

E’ in quest’ottica che la presente variante prevede, da una parte, la definizione di previsioni urbanistiche proprie per l’area di seguito indicata come "Stadio Comunale" e dall’altra, per l’area denominata "Area olimpica dell’Hockey e spazi collegati", adegua lo strumento urbanistico generale, confermando sostanzialmente le destinazioni già previste, al fine di poter dare attuazione agli interventi stessi in coerenza con le previsioni urbanistiche e con il recente progetto vincitore del Concorso Internazionale di Progettazione avente ad oggetto "Realizzazione del nuovo impianto sportivo Hockey e riqualificazione dell’area dell’ex Stadio Comunale di Torino".

Tale progetto, che comprende le aree sopracitate, facenti parte entrambe della più vasta "Area Olimpica", prevede, in sintesi, di realizzare i seguenti obiettivi generali:

Al fine di dare concreta attuazione ai programmi e agli interventi sopra esposti, ritenuti dall’Amministrazione di pubblico interesse, si rende necessario predisporre provvedimento urbanistico di variante parziale ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della LUR.

Premesso quanto sopra la variante prevede:

  1. la riperimetrazione dell’ambito soggetto a "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico", comprendendo anche le aree retrostanti l’ex I.R.V. – nelle quali sono previsti parcheggi interrati e sistemazioni a verde;
  2. la sostituzione all’art. 19 delle Norme Urbanistico – Edilizie di Attuazione, del comma 13 "Area del vecchio stadio comunale", inserito all’interno delle "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" con il testo contenuto nell’Allegato recante la disciplina della nuova "Area Olimpica";
  3. il cambiamento di destinazione d’uso delle aree retrostanti l’ex I.R.V. da aree a Servizi Pubblici "S", verde e parcheggi ad "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico";
  4. la modificazione all’interno delle "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" delle previsioni viabilistiche del sedime della via Filadelfia compresa tra il corso Giovanni Agnelli e il corso Unione Sovietica, da area a "Servizi Pubblici-S" ad "aree per la Viabilità – VI";
  5. l’inserimento di specifico elaborato grafico - schema delle destinazioni d’uso "Area Olimpica", in scala 1:5.000, allegato in appendice all’articolo 19 delle N.U.E.A., parte integrante e sostanziale del nuovo comma 13;
  6. le conseguenti modifiche alla Tavola n. 1 – Azzonamento – Fogli 12A e 12B, alla scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti;
  7. l’assoggettamento dell’area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle "Aree per Servizi: generalità" di cui all’articolo 19 delle N.U.E.A. nonché alle specifiche prescrizioni del comma 13 e dell’allegato elaborato grafico - schema delle destinazioni d’uso "Area Olimpica".

Il presente provvedimento comporta decremento delle aree per servizi pubblici, pari a circa mq. 73.415 di superficie, di cui mq. 62.092 costituenti, a seguito della variante, area destinata a Servizi Privati e di cui 11.323 costituenti aree per la viabilità.

Si precisa, tuttavia, che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Si può, pertanto, procedere all’adozione della Variante parziale n. 60, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i..

L'approvazione definitiva della presente variante è, comunque, subordinata alla preventiva verifica di compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica, di cui alla L.R. 52/2000, recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", in corso di adozione da parte della Città.

In data 2 agosto 2002, copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Consiglio della Circoscrizione 2, per l'espressione del parere di competenza.

La Circoscrizione, con provvedimento in data 24 settembre 2002, che si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n.              ) ha espresso talune osservazioni in merito alla variante proposta, osservazioni alle quali si controdeduce nel seguente modo:

infine, si precisa che, trattandosi di atto di adozione della variante, è comunque possibile sino all'approvazione definitiva della stessa, approfondire gli eventuali aspetti non ritenuti esaustivi e stabilire d'intesa ulteriori indicazioni per le fasi progettuali attuative.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Preso atto di quanto espresso dal Consiglio della Circoscrizione 2;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. n. 56/77 la Variante parziale n. 60 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le modifiche in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n. ) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Emendamenti all'allegato 1 - Variante:

A pagina 7, ventesima riga, le parole "10 piani fuori terra", sono sostituite dalle seguenti: "6 piani fuori terra".

Nell'ultima parte, "ESTRATTO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. - VARIANTE", terza pagina, sedicesima riga, le parole "10 piani fuori terra", sono sostituite dalle seguenti: "6 piani fuori terra".