Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 154
2002 06001/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 NOVEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 25 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E FILADELFIA. ADOZIONE.

Proposta dell’Assessore Viano.

L’area di circa mq. 29.400, oggetto della presente Variante al vigente Piano Regolatore Generale, corrisponde a gran parte dell’isolato delimitato dalle vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia, isolato caratterizzato dalla presenza dello storico campo sportivo della Società Torino Calcio. La stessa è compresa nella "Zona urbana consolidata residenziale mista" circostante, con destinazione a servizi privati di interesse pubblico, contraddistinta sulla tavola di piano con la lettera "v" impianti e attrezzature sportive.

Per tale immobile sono dettate specifiche prescrizioni al comma 20 dell’articolo 19 delle N.U.E.A. del P.R.G. che ammettono, nel quadro di un progetto di recupero fisico e funzionale dello Stadio, l’inserimento di varie attività, per lo sport, il tempo libero e la cultura, le attività terziarie e commerciali al dettaglio.

Rispetto alle condizioni dell’immobile al momento della formazione del nuovo piano regolatore generale, la situazione è, mutata significativamente nel 1997 quando, a seguito dello stato di degrado fisico e strutturale di gran parte delle strutture, si è reso necessario procedere alla loro quasi totale demolizione, avvenuta previo accordo con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte. La stessa ha espresso parere favorevole al progetto di recupero urbanistico ed edilizio dell’area e alla parziale demolizione del fabbricato sportivo, presentato dalla Fondazione Campo Filadelfia.

Il Piano Regolatore Generale prevedeva il recupero della struttura originaria, riconosciuta di valenza storico-ambientale, finalizzata ad una utilizzazione non più agonistica -spettacolare, considerate le caratteristiche del vecchio Stadio e la recente realizzazione del nuovo Stadio delle Alpi.

Nel corso di questi anni sono stati proposti, dalla Fondazione Campo Filadelfia prima e dalla Società Torino Calcio poi, diversi progetti di recupero dell'area, nei quali erano previsti, oltre alla realizzazione di uno stadio per il gioco del calcio, in sostituzione della preesistente obsoleta struttura, anche l'insediamento di attività ricettive, terziarie, commerciali complementari alla principale funzione sportivo-spettacolare.

La Città, pertanto, sta, operando da anni per definire un accordo quadro con le due Società calcistiche torinesi, accordo che consenta di risolvere in termini soddisfacenti per tutti il problema degli stadi.

In particolare con la mozione n. 33 approvata dal Consiglio Comunale il 22 giugno 1998, si auspicava una soluzione che vedesse la cessione alla Juventus F.C. dello Stadio delle Alpi e la ricerca per la Società Torino Calcio di alternative possibili al Filadelfia.

Un primo passo concreto in questa direzione è stato assunto con l’adozione della Variante n. 56 al P.R.G. che consentirà la cessione dello Stadio delle Alpi alla Società Juventus F.C., mentre è in corso di elaborazione un’ulteriore variante al P.R.G. per consentire la cessione dello Stadio Comunale alla Società Torino Calcio.

In questo scenario il campo del Filadelfia perde ogni interesse dal punto di vista agonistico rimanendo uno stadio di valore storico e simbolico per la Società e per i tifosi, destinato allo svolgimento di attività giovanili e di carattere celebrativo.

Essendo, poi, venuto meno il "vincolo" del mantenimento del vecchio stadio, che in qualche misura ha giustificato la scelta del piano regolatore di comprendere l’area interessata nel tessuto "consolidato", pare più coerente con l’impostazione generale del P.R.G. trattare questa area come un ambito di trasformazione urbana a tutti gli effetti, adottando quindi i parametri generali applicati nelle zone urbane di trasformazione, e proponendo un quadro di regole edilizie e urbanistiche particolari che consenta di rispondere alle esigenze complessive che si sono espresse e "consolidate" sulla area in esame.

L’area in oggetto è, inoltre, parzialmente compresa in uno degli addensamenti commerciali di tipo A2, definiti come "…ambiti commerciali esterni al centro storico principale, posti all’interno di zone caratterizzate da una buona densità abitativa di non recente edificazione e da offerta differenziata ed integrata di attività commerciali e di servizio…".

In coerenza con le finalità perseguite di razionalizzare il sistema commerciale della città, all’interno di tali ambiti di tipo A2 è, pertanto, consentito l’insediamento di strutture commerciali al dettaglio di media e grande dimensione, previa verifica di compatibilità con le caratteristiche urbanistico-edilizie dei tessuti urbani interessati, sia in termini di indici di edificabilità e di mix funzionali ammessi nelle varie aree normative, sia soprattutto in termini di conservazione o trasformazione degli immobili esistenti.

In sintesi il progetto prevede complessivamente:
- il riuso del campo Filadelfia per un nuovo impianto sportivo privato per il gioco del calcio, nel quale garantire anche la conservazione di quelle parti residue tutelate dalla Soprintendenza;
- l’insediamento di nuove attività commerciali, coerenti con il sistema delle aree di addensamento individuate con la Variante n. 31 al P.R.G.;
- la realizzazione, fronte via Tunisi, di due blocchi di edificazione a destinazione prevalentemente residenziale, che in parte completeranno il preesistente edificio;
- la dotazione di parcheggi privati e pubblici localizzati nella stessa area, per la maggior parte interrati;
- aree verdi e percorsi pedonali e ciclabili di attraversamento.

In particolare la presente variante al P.R.G. dispone:
1) il cambiamento della destinazione urbanistica dell’area, da area con destinazione servizi privati d’interesse pubblico "SP" con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico (comma 20 dell’articolo 19 delle NUEA), a zona urbana di trasformazione ambito 12.29 Filadelfia;
2) l’inserimento nell’elenco delle zone urbane di trasformazione del nuovo ambito denominato 12.29 Filadelfia ed introduzione di specifica scheda normativa nel fascicolo delle "Norme urbanistiche edilizie di trasformazione – Schede normative";
3) il conseguente assoggettamento dell’area interessata dalla presente variante ai disposti del piano regolatore generale afferenti le zone urbane di trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle NUEA nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa 12.29 Filadelfia, nella quale sono individuati i parametri di trasformazione urbanistico edilizi;
4) l’inserimento di una nuova zona urbana di trasformazione – ambito 12.29 Filadelfia nella tavola 1 – azzonamento foglio 12B alla scala 1:5000;
5) annullamento del comma 20 dell’articolo 19 delle NUEA di P.R.G.;
6) l'aggiornamento della Tavola n. 2 scala 1:2000 - Foglio n. 65 "Edifici di interesse storico", avente carattere prescrittivo eliminando il vincolo di "Edificio di particolare interesse storico" con l'indicazione del gruppo di appartenenza tra gli "Edifici e manufatti speciali di valore documentario.

Premesso che, per effetto di tutte le varianti al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. stesso, si è ridotta la capacità insediativa prevista dal Piano del ’95 (1.151.400 abitanti P.R.G. 1995 contro 1.136.839 abitanti P.R.G. vigente dicembre 2000), si ritiene che la variante proposta, pur comportando un incremento di abitanti insediabili (circa 300 abitanti), prima non previsto (anche perché l’area era normativamente trattata in modo diverso), non produca, comunque, gli effetti di cui all’art.17 comma 4 della L.U.R. e si configuri pertanto come variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della stessa.

Il presente provvedimento, pertanto, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della LUR.

L'approvazione definitiva della presente variante è, comunque, subordinata alla preventiva verifica di compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica, di cui alla L.R. 52/2000, recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", in corso di adozione da parte della Città.

In data l° agosto 2002, copia della presente deliberazione, unitamente al suo elaborato tecnico, è stata inviata al Consiglio della Circoscrizione 9, per l'espressione del parere di competenza.

Questo, con deliberazione in data l° ottobre 2002, che si allega al presente provvedimento (all. 2 - n.              ) ha espresso parere sfavorevole alla variante, per le motivazioni che testualmente si riportano:

A quanto espresso dal Consiglio della Circoscrizione 9, si controdeduce nel seguente modo:

Oltre a quanto già espresso in narrativa, si precisa quanto segue:

  1. Il P.R.G. vigente offre già la possibilità di insediare nell'area nuove attività commerciali, in quanto la stessa è riconosciuta come "area normativa Cc - Commercio Compatibile" che consente l'insediamento di tutte le tipologie commerciali ammesse per gli addensamenti di tipo A2 (in uno dei quali la stessa è parzialmente compresa).
  2. Si è ritenuto opportuno non assumere come rigida norma di piano la definizione di quote di ASPI ed edilizia residenziale; la formulazione della scheda normativa è tale da permettere varie soluzioni per l'insediamento di attività terziarie, ricettive e commerciali in quantità comunque inferiori a quelle previste dal vigente P.R.G., nonché una quota di residenza che consente il completamento dell'edificio esistente posto all'angolo tra le vie Filadelfia e Tunisi e la formazione di un nuovo isolato nell'angolo opposto, con caratteristiche tipologiche e formali coerenti con l'intorno urbano esistente.
  3. Data l'impossibilità di recuperare il vecchio complesso (ormai in gran parte demolito stante le precarie condizioni statiche e di conservazione), rimane il valore storico e simbolico del sito, sia per la Società che per i tifosi. A tal fine, l'Amministrazione, considera positiva la richiesta formulata dalla Società Torino Calcio di ricostruire e gestire direttamente una nuova struttura per lo svolgimento di attività giovanili e di carattere celebrativo. Tale soluzione offre le condizioni migliori per mantenere vivo il ricordo legato al vecchio stadio.
  4. In ultimo, la richiesta avanzata dalla Circoscrizione, di riqualificare l'area trasformandola in spazi a verde pubblico con impianti sportivi, richiederebbe l'intervento a totale carico della Città per l'acquisizione dell'immobile e la realizzazione dell'impianto, con l'impiego diretto di ingenti risorse pubbliche, mentre, proprio in ragione dell'obiettivo di conservare, per quanto possibile, la memoria del passato, risulta fondamentale mantenere il carattere societario dell'impianto e quindi consentire l'attuazione di un progetto di riqualificazione promosso da risorse private, destinando quindi l'area ad "ambito di trasformazione urbana" secondo un modello già presente nel P.R.G. vigente e ben collaudato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Preso atto del parere del Consiglio della Circoscrizione 9;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa:

1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 la Variante Parziale n. 59 al vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa relative all’area dell’ex Stadio Filadelfia e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Emendamento all'allegato 1 - Variante:

A pagina 7, "GLI ELABORATI DELLA VARIANTE SONO I SEGUENTI:", dopo l'ultima riga, "… Regole edilizie", aggiungere il seguente testo:
"- estratto planimetrico della tavola n. 2 "Edifici di interesse storico" - legenda;
- estratto planimetrico della tavola n. 2 "Edifici di interesse storico" Foglio n. 65 - STATO ATTUALE;
- estratto planimetrico della tavola n. 2 "Edifici di interesse storico" Foglio n. 65 - CORREZIONE.
".