Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 140
2002 05998/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 OTTOBRE 2002

(proposta dalla G.C. 25 luglio 2002)

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 10 BIS DELLE NUEA DI P.R.G. - AREA IN ZONA URBANA RESIDENZIALE MISTA DI TIPO M1 VIA TIRRENO 7-9 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L’area di proprietà della Società "COSTRUZIONI TORINESI s.r.l." è destinata dal P.R.G. a Zona Urbana consolidata residenziale mista di tipo M1 (artt. 8 e 12 NUEA P.R.G.), classificata di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 con indice di edificabilità pari a 2 mq. SLP/mq. SF. Le norme di P.R.G. consentono l'intervento di nuovo impianto, come definito dall'art. 4 lettera i) comma 46 delle NUEA.
Il lotto in oggetto genera, in caso di attuazione di intervento edificatorio, una SLP pari a mq. 6.027,72 calcolata sulla reale superficie, misurata in mq. 3.013,86.
L'art. 6 comma 10 bis delle NUEA di PRG, così come modificato dalla Variante n. 37 al P.R.G., prevede per interventi di nuovo impianto, eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P., che il 10% della SLP residenziale sia destinata ad edilizia convenzionata. La SLP residenziale di riferimento è quella effettiva al netto di franchigia pari alla differenza fra 4.000 mq. e la SLP non residenziale prevista. Pertanto, considerato che i proponenti dovranno garantire la quota di edilizia convenzionata per mq. 202,64 di SLP, come previsto dalla succitata norma, si è reso necessario predisporre apposito schema di convenzione da approvarsi con il presente provvedimento.
Il progetto edilizio, che è stato presentato in data 23 gennaio 2002 presso il Settore competente per il rilascio di Concessione Edilizia, è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 2 maggio 2002, ha espresso parere favorevole, prevede la realizzazione di mq. 6.026,43 di SLP con destinazione residenziale per mq. 5.279,52 ed a uffici per mq. 746,91 con costruzione di un edificio di civile abitazione a 8/9 piani fuori terra (10 p.f.t. su cortile) pilotis e interrato, con fronte sulla via Tirreno. Il primo piano (2° F.T.) sarà destinato ad uffici e/o studi professionali, ai sensi della classificazione prevista all’art. 8 delle N.U.E.A. di P.R.G..
Il costo di costruzione, previsto dalla Legge 10/77, non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
Il progetto edilizio in questione è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 2 maggio 2002, ha espresso parere favorevole.
L’art. 6 comma 5 delle NUEA stabilisce che, al fine di garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e i servizi, debbano essere cedute gratuitamente dai soggetti attuatori alla Civica Amministrazione le aree necessarie alle realizzazioni suddette, nella misura stabilita all’art. 21 della L.U.R..
In alternativa alla cessione gratuita, per gli interventi di nuovo impianto in zone consolidate residenziali miste, in caso di dimostrata impossibilità di idoneo reperimento di aree a servizi nella località dell’intervento, il comma 9 del succitato art. 6 delle NUEA prevede il ricorso alla monetizzazione.
Con deliberazione del 13 agosto 1998 (mecc. 9807070/09) la Giunta ha approvato nuovi criteri per la determinazione dei valori delle aree oggetto di monetizzazione. Tali valori devono essere determinati, di volta in volta e caso per caso, col supporto di perizie asseverate da parte di professionisti abilitati, predisposte a cura e spesa dei proponenti.
Con parere espresso in data 25 febbraio 2002 il Settore Trasformazioni Convenzionate, in conformità alle indicazioni di cui all’art. 6 commi 8 e 9 delle NUEA di P.R.G., ha ritenuto ammissibile il ricorso alla monetizzazione.
Con perizia asseverata del 21 giugno 2002, l’Ing. Luigi Quaranta, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 2582V, ha determinato il valore delle aree da monetizzare (pari a mq. 4.432,15) in Euro 782.894,98, ritenuto congruo dall’ufficio tecnico competente.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, di:
1) approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 10 bis delle NUEA lo schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                    );
2) rinviare l’attuazione della presente deliberazione alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. COSTRUZIONI TORINESI S.r.l., con sede in Torino, via Baltimora 61, C.F. 08250790014, in persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Ing. Carlo Cavaglià nato a Torino il 6 marzo 1960 C.F. CVG CRL 60C06 L219F, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n. 957542 con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino, di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.