Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 140
2002 05998/009
OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 10 BIS DELLE NUEA DI P.R.G. - AREA IN ZONA URBANA RESIDENZIALE MISTA DI TIPO M1 VIA TIRRENO 7-9 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Larea di proprietà della Società "COSTRUZIONI
TORINESI s.r.l." è destinata dal P.R.G. a Zona Urbana
consolidata residenziale mista di tipo M1 (artt. 8 e 12 NUEA P.R.G.),
classificata di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
con indice di edificabilità pari a 2 mq. SLP/mq. SF. Le
norme di P.R.G. consentono l'intervento di nuovo impianto, come
definito dall'art. 4 lettera i) comma 46 delle NUEA.
Il lotto in oggetto genera, in caso di attuazione di intervento
edificatorio, una SLP pari a mq. 6.027,72 calcolata sulla reale
superficie, misurata in mq. 3.013,86.
L'art. 6 comma 10 bis delle NUEA di PRG, così come modificato
dalla Variante n. 37 al P.R.G., prevede per interventi di nuovo
impianto, eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P., che il 10% della SLP
residenziale sia destinata ad edilizia convenzionata. La SLP residenziale
di riferimento è quella effettiva al netto di franchigia
pari alla differenza fra 4.000 mq. e la SLP non residenziale prevista.
Pertanto, considerato che i proponenti dovranno garantire la quota
di edilizia convenzionata per mq. 202,64 di SLP, come previsto
dalla succitata norma, si è reso necessario predisporre
apposito schema di convenzione da approvarsi con il presente provvedimento.
Il progetto edilizio, che è stato presentato in data 23
gennaio 2002 presso il Settore competente per il rilascio di Concessione
Edilizia, è stato sottoposto all'esame della Commissione
Edilizia che, nella seduta del 2 maggio 2002, ha espresso parere
favorevole, prevede la realizzazione di mq. 6.026,43 di SLP con
destinazione residenziale per mq. 5.279,52 ed a uffici per mq.
746,91 con costruzione di un edificio di civile abitazione a 8/9
piani fuori terra (10 p.f.t. su cortile) pilotis e interrato,
con fronte sulla via Tirreno. Il primo piano (2° F.T.) sarà
destinato ad uffici e/o studi professionali, ai sensi della classificazione
prevista allart. 8 delle N.U.E.A. di P.R.G..
Il costo di costruzione, previsto dalla Legge 10/77, non è
definibile in sede di convenzione in quanto i progetti delle opere
edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie
degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione,
che è pertanto demandata al momento del rilascio della
concessione edilizia.
Il progetto edilizio in questione è stato sottoposto all'esame
della Commissione Edilizia che, nella seduta del 2 maggio 2002,
ha espresso parere favorevole.
Lart. 6 comma 5 delle NUEA stabilisce che, al fine di garantire
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e i servizi,
debbano essere cedute gratuitamente dai soggetti attuatori alla
Civica Amministrazione le aree necessarie alle realizzazioni suddette,
nella misura stabilita allart. 21 della L.U.R..
In alternativa alla cessione gratuita, per gli interventi di nuovo
impianto in zone consolidate residenziali miste, in caso di dimostrata
impossibilità di idoneo reperimento di aree a servizi nella
località dellintervento, il comma 9 del succitato
art. 6 delle NUEA prevede il ricorso alla monetizzazione.
Con deliberazione del 13 agosto 1998 (mecc. 9807070/09) la Giunta
ha approvato nuovi criteri per la determinazione dei valori delle
aree oggetto di monetizzazione. Tali valori devono essere determinati,
di volta in volta e caso per caso, col supporto di perizie asseverate
da parte di professionisti abilitati, predisposte a cura e spesa
dei proponenti.
Con parere espresso in data 25 febbraio 2002 il Settore Trasformazioni
Convenzionate, in conformità alle indicazioni di cui allart.
6 commi 8 e 9 delle NUEA di P.R.G., ha ritenuto ammissibile il
ricorso alla monetizzazione.
Con perizia asseverata del 21 giugno 2002, lIng. Luigi Quaranta,
iscritto allAlbo degli Ingegneri della Provincia di Torino
al n. 2582V, ha determinato il valore delle aree da monetizzare
(pari a mq. 4.432,15) in Euro 782.894,98, ritenuto congruo dallufficio
tecnico competente.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R.
n. 21 del 24 maggio 1995;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente
si richiamano, di:
1) approvare, ai sensi dellart. 6 comma 10 bis delle NUEA
lo schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) rinviare lattuazione della presente deliberazione alla
stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro
il termine di 12 mesi dalla data di esecutività
della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato
dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria
con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella
stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per
i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. COSTRUZIONI TORINESI S.r.l., con sede in Torino,
via Baltimora 61, C.F. 08250790014, in persona del suo Legale
Rappresentante, Dr. Ing. Carlo Cavaglià nato a Torino il
6 marzo 1960 C.F. CVG CRL 60C06 L219F, iscritta al Repertorio
Economico Amministrativo (R.E.A.) n. 957542 con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune
di Torino, di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione
tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché
le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.