Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord.123
2002 05995/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 SETTEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 25 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO "ISOLATO SANTO STEFANO" - COMPRESO TRA LE VIE CONTE VERDE, DELLA BASILICA E PORTA PALATINA - SCHEMA DI CONVENZIONE - ALIENAZIONE DI AREA DELLA CITTA' - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Peveraro.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26 marzo 2001 (mecc. 2001 01011/09), esecutiva in data 13 aprile 2001, è stato adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 7 e degli artt. 38, 39 e 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. il Piano Particolareggiato relativo all’Isolato Santo Stefano, compreso tra le vie Conte Verde, della Basilica e Porta Palatina, con contestuale adozione di variante parziale al P.R.G.. Il Piano anzidetto e la relativa variante sono in corso di approvazione con separato provvedimento.
Il P.P. prevede la realizzazione di mq. 11.560 di S.L.P. complessiva, destinati per mq. 3.560 a residenza anche universitaria e per mq. 8.000 ad attività turistico – ricettiva.
Poiché l’attuazione del P.P. S. Stefano è demandata ad un soggetto privato, individuato con le modalità di cui si dirà più oltre, e considerato che il soggetto attuatore dovrà ottemperare, tra le altre cose, agli obblighi in materia di edilizia convenzionata, con riferimento alla SLP complessiva di progetto, in coerenza con quanto richiesto dall’art. 23 NUEA dello stesso Piano Particolareggiato, formulato in coerenza con l’art. 6 comma 10 bis delle NUEA del P.R.G., così come modificate dalla Variante 37 al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 25 marzo 2002 (mecc. 2002 11925/009), esecutiva dall'8 aprile 2002 si rende necessario, con il presente provvedimento, procedere all’approvazione dell’allegato schema di convenzione.
I diritti edificatori prodotti dall’area di proprietà della Città ammontano a mq. 5771. I diritti edificatori prodotti dalla proprietà DE.GA. sono pari a mq. 5.777.
Poiché l’area oggetto dell’intervento è di proprietà della Città di Torino, per mq. 2.239, e della società DEGA S.p.A., per mq. 2.246, e ritenuto opportuno che la trasformazione venga effettuata da un unico soggetto, la Città procederà a vendere la propria quota di area con i relativi diritti edificatori mediante il metodo dell’asta pubblica, garantendo alla società DEGA S.p.A. diritto di prelazione sull’aggiudicazione, al prezzo che risulterà in esito all’asta, rispetto all’offerta provvisoriamente aggiudicataria, al fine di consentire l’intervento di attuazione del Piano Particolareggiato da parte di un unico soggetto.
Nel caso la società DE.GA. non eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, l’area di proprietà della stessa sarà acquistata dall’aggiudicatario alle stesse condizioni di aggiudicazione dell’area di proprietà della Città. In tal senso, con l’atto d’obbligo unilaterale che verrà sottoscritto entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento dalla società DEGA S.p.A., quest’ultima si impegna, in caso di mancato esercizio della prelazione, a trasferire la propria quota di area inclusa nell’ambito in questione, con i relativi diritti edificatori, al diverso soggetto risultato aggiudicatario della gara pubblica, verso pagamento del prezzo comparato al prezzo dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatario, come corrispettivo dell’area e dei diritti edificatori della Città, il cui valore è stato determinato dall’ufficio tecnico competente in Euro 3.656.368,43 dovrà realizzare a proprie cure e spese un parcheggio su quattro piani interrati, ciascuno di mq. 3.900, così articolati:
- al primo piano parcheggio, ad uso privato, afferente l’intervento edilizio (Legge 122/1989), che resterà nella proprietà e disponibilità del soggetto attuatore;
- al secondo piano parcheggio a standard urbanistico per mq. 2.590, pari a circa n° 86 posti auto, e quale parcheggio aggiuntivo per mq. 1.310, pari a circa n° 44 posti auto, da cedere alla Città;
- al terzo e al quarto piano parcheggio aggiuntivo con circa n° 130 posti auto ciascuno da cedere alla Città.
Ciascun posto auto avrà una superficie di circa 30 mq.
Complessivamente, quindi, il numero di posti auto da cedere alla Città ammonta a circa 304 quali parcheggi aggiuntivi e a 86 quali parcheggi a standard, per un totale di circa 390 posti auto.
Il costo unitario per la realizzazione dei parcheggi è stato determinato dal competente ufficio in Euro/mq.400,00, pari a Euro 12.000,00 per ciascun posto auto per un costo complessivo di Euro 3.648.000,00.
Tale valore è stato determinato in via sintetica non essendo possibile allo stato attuale, in carenza di progetti esecutivi, determinare analiticamente il costo. In ogni caso, come previsto all’art. 7 dello schema di Convenzione, qualora in sede di Collaudo si verificasse che il costo dell’opera, risultante dalla contabilizzazione analitica finale redatta con riferimento al prezziario comunale dedotto quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), risultasse inferiore al prezzo sopra definito, il soggetto attuatore sarà tenuto al versamento della relativa differenza in denaro. A tal fine, la fideiussione richiesta a garanzia della realizzazione dei parcheggi aggiuntivi sarà svincolata entro 60 giorni dal collaudo favorevole dell’opera stessa; qualora dal Collaudo risultasse che il costo di costruzione dei parcheggi fosse inferiore a quello attualmente stimato di Euro 400/mq. la Città procederà allo svincolo solo parziale della fideiussione relativa, trattenendosi la differenza, rivalutata secondo gli indici ISTAT tra il costo dei parcheggi preventivato e quello effettivamente realizzato.
La base d’asta per l’aggiudicazione della gara, su cui potranno essere presentate offerte migliorative, sarà quindi determinata in Euro 3.656.368,43. Il pagamento dell’importo di aggiudicazione avverrà in parte in opere, costituite dai parcheggi pubblici aggiuntivi, il cui valore è determinato come sopraindicato e, per la parte restante, in numerario.
La Giunta si impegna a portare a conoscenza delle competenti Commissioni Consiliari gli atti (progetti esecutivi, varianti per maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di progettazione e successivo certificato di Collaudo) con i quali verrà determinato l’effettivo costo dei parcheggi aggiuntivi realizzati.
Il soggetto attuatore/aggiudicatario dovrà cedere alla Città alloggi residenziali per l’equivalente di mq. 756 quale edilizia convenzionata ex art. 23 delle Norme di Attuazione al Piano Particolareggiato che corrisponde alla quota pari al 10% della SLP residenziale eccedente i 4.000 mq. di SLP complessiva, ai sensi dell’art. 6 comma 10 delle N.U.E.A. del P.R.G..
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato con stima dell’Ufficio tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n°136 del 30 aprile 1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo d’acquisto determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora la Città non esercitasse il diritto all’acquisto, nei termini e le modalità previsti in convenzione, il Soggetto attuatore si impegna per sé, per i loro successori e aventi causa, a dare in locazione, all’interno o all’esterno dell’ambito d’intervento, ai sensi dell’art. 32 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. gli stessi alloggi residenziali.
Per gli altri aspetti della disciplina degli obblighi reciproci tra la Città e il soggetto aggiudicatario si rinvia alla convenzione urbanistica che sarà, altresì, allegata al bando di gara.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Con voti unanimi, espressi in forma palese

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare l’allegato schema di convenzione (all. 1 - n.                   ), ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale n. 56/1977 e dell’art. 6 delle N.U.E.A. del P.R.G., da stipularsi entro un anno dall’approvazione del presente provvedimento;
2) la vendita dell’area di proprietà del Comune di Torino, di complessivi mq. 2.239, individuata a catasto come segue: Nuovo Catasto Terreni al foglio 1245 n. 43 parte (Vecchio Catasto Terreni al foglio 211 nn. 79 – 80 - di mq. 1.111) e al N.C.T. foglio 1245 n. 50 (V.C.T. al foglio 211 nn. 75 – 76 – 77 - di mq. 1.128), con le modalità dell’asta pubblica, alle condizioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento;
3) di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l’approvazione del bando di gara per l’espletamento dell’asta pubblica per la vendita dell’area suddetta con le modalità già illustrate nella premessa del presente
provvedimento;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’adeguamento dello Schema di Convenzione, in conformità agli emendamenti introdotti in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale.


REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ DI TORINO

Convenzione in attuazione del Piano Particolareggiato in Variante al PRG relativo all’area da trasformare nella zona urbana centrale storica "n.4 Isolato Santo Stefano" compreso tra le vie Conte Verde, della Basilica e Porta Palatina

TRA

Il Comune di Torino C.F. 00514490010, in questo atto rappresentata dal Sig. ... nato a ... il ... domiciliato in via ..., a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.

E

La società ……………….……………………………………………………………………………………..

PREMESSO CHE

1. il P.R.G. vigente (approvato con D.G.R. 21/04/1995 n. 3-45091) individua l’area compresa tra Via Conte Verde, via della Basilica e via Porta Palatina, tra le Aree da trasformare AT - comprese nella Zona Urbana Centrale Storica, disciplinata dalla scheda n.4 - Isolato Santo Stefano, che consente interventi di trasformazione ai sensi e per gli effetti dell'art.10 delle N.U.E.A. e che la zona è considerata di categoria A, secondo il D.M. 02/04/1968 n. 1444;

2. il Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 0101011/09 in data 26 marzo 2001 ha adottato e, con successiva deliberazione n. mecc. 02 /09 in data ….., approvato il Piano Particolareggiato in oggetto, il quale prevede la realizzazione di circa mq. 11.560 di SLP complessiva, destinati per mq. 3.560 circa a residenza anche universitaria e per mq. 8.000 circa ad attività turistico-ricettiva;

3. il progetto approvato con il Piano Particolareggiato prevede che, in riferimento alle modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche dianzi citate, la quantità di aree da cedere gratuitamente per servizi (ai sensi dell'art. 21 della L.U.R) sia limitata alla SLP eccedente quella ammessa da un indice convenzionale di 2 mq/mq, sul lotto di proprietà oggetto dell'intervento (ai sensi dell' art.10 c.37 delle N.U.E.A corrispondente a mq.2.590);

4. la ………….. è proprietaria di parte dell’area compresa nel Piano Particolareggiato della superficie di mq. 2.246, indicata nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1....), descritta al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. 1245 particelle n. 344 e 43 parte;

5. la Città di Torino, già proprietaria di parte dell’area della superficie di mq. 2.239, compresa nel Piano Particolareggiato, indicata nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 parte colorata in ....), descritti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. 1245 particelle n. 50 e 43 parte;

6. con deliberazione n. …. del ….. la Città ha disposto la vendita dell’area, di cui al punto 5, con i relativi diritti edificatori, pari a mq. 5.771, mediante asta pubblica, riconoscendo alla DEGA S.p.A. prelazione da esercitarsi sull’offerta risultata aggiudicataria, nonché l’approvazione dello schema della presente convenzione;

7. aggiudicatario della suddetta asta pubblica è risultato ……………, come da verbale di aggiudicazione del ………….;

8. il soggetto attuatore si è impegnato a destinare ad edilizia convenzionata una quota pari al 10% della SLP residenziale eccedente i 4.000 mq. di SLP complessiva, ai sensi dell’art. 23 delle N.U.E.A. del piano particolareggiato e dell’art. 6 comma 10 delle N.U.E.A. del P.R.G., che nell’intervento on oggetto corrisponde a mq. 756 di SLP.

CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite in atto e, di seguito, denominate anche solo "Comune" e, per quanto riguarda l’aggiudicatario, "Soggetto attuatore",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree.

La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle aree come indicata in premessa.
L'intervento edilizio complessivo, secondo le previsioni del P.R.G. vigente e del Piano Particolareggiato approvato, relative all'area, è destinato: per mq.3.560 di S.L.P. a residenza anche universitaria e per mq. 8.000 di S.L.P. ad attività turistico-ricettiva , mediante il rilascio di concessioni edilizie relative ai "lotti", nonchè alla realizzazione in sottosuolo di autorimessa multipiano. L'esatta definizione delle S.L.P. verrà effettuata per ogni singola concessione, fermo restando il rispetto delle quantità complessive. Verificate tali condizioni, le destinazioni previste possono essere modificate, a favore della residenza, senza che ciò costituisca variante al P.P. ed alla presente convenzione.
Nel sottosuolo dell’area relativa al Piano Particolareggiato saranno realizzati quattro piani di parcheggio, ciascuno della superficie di circa 3.900 mq., così articolati: il primo piano, ad uso privato, afferente l’intervento edilizio (legge 122/1989); gli altri tre piani ad uso pubblico.

ARTICOLO 2
Aree a parcheggio pubblico costituente standard urbanistico.

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare e a cedere alla Città, al secondo piano interrato, una superficie complessiva a standard urbanistico di mq. 2.590 pari a circa 86 posti auto.
L'impegno di realizzazione, ad esclusiva cura e spesa, della suddetta area e di cessione al Comune è relativo alle sole opere necessarie alla costruzione delle "superfici a standard" , che sommariamente possono così essere descritte:
- scavo generale sino al raggiungimento della quota di progetto;
- scavo a sezione obbligata per la formazione delle fondazioni;
- esecuzione delle seguenti opere in c.a.: sottoplinti e plinti di fondazione, colonne, travi, solette sia piane che inclinate per le rampe di accesso, scale;
Le restanti opere di completamento, per rendere agibile il parcheggio, saranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti in base ai relativi progetti.
Le opere relative al parcheggio pubblico a standard saranno eseguite con le modaltà di cui ai successivi articoli 7 e 8 e saranno trasferite automaticamente al patrimonio della Città al momento del collaudo.

ARTICOLO 3
Parcheggi pubblici aggiuntivi.

Il soggetto attuatore si è impegnato, a seguito di aggiudicazione dei diritti edificatori della Città, a realizzare e cedere alla Città, quale corrispettivo dell’area di proprietà della Città, compresa nel Piano Particolareggiato, e dei relativi diritti edificatori, una superficie a "parcheggi aggiuntivi" di circa mq. 9.110, pari a circa 304 posti auto, così articolati: al secondo piano interrato per mq. 1.310 pari a circa 44 posti auto, e al terzo e quarto piano, per mq. 3.900 ciascuno, per circa 260 posti auto. Tali parcheggi, da realizzarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 8, saranno trasferiti automaticamente al patrimonio della Città al momento del collaudo.

ARTICOLO 4
Tempi di realizzazione dell'intervento.

 

L'ultimazione dell'intervento (fabbricati, opere di urbanizzazione e parcheggi pubblici ) avverrà entro il termine di 10 anni dalla stipula della presente convenzione. Per i parcheggi pubblici, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il termine di ultimazione è fissato in tre anni dall’anzidetta stipulazione.

La prima delle concessioni edilizie dovrà essere richiesta al Comune entro 1 anno dalla stipula della convenzione.

Le concessioni edilizie dovranno essere richieste al Comune di Torino nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale della convenzione.

Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Soggetto attuatore, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.

ARTICOLO 5
Ritardo nella realizzazione dei parcheggi pubblici. Sanzione.

Nell’ipotesi di mancata osservanza del termine relativo alla realizzazione dei parcheggi a standard urbanistico e aggiuntivi, di cui al precedente articolo, il soggetto attuatore dovrà pagare alla Città una penale pari agli interessi legali sulla somma determinata per il costo di costruzione di tali parcheggi per ogni mese di ritardo, sulla base del saggio d’interesse all’epoca vigente, incrementato del 30%.
Il costo di costruzione dei parcheggi è stato determinato dall’ufficio comunale competente in Euro 400,00 al mq.

ARTICOLO 6
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Contributo inerente al costo di costruzione.

Il Soggetto attuatore si impegna per sé stesso, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere i contributi concessori inerenti agli oneri di urbanizzazione calcolati con le tariffe in vigore al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie, salvo quanto previsto dal successivo art.9.
Lo stesso corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi della Legge 28/01/1977 n.10 e s.m.i., relativo al costo di costruzione al momento del rilascio di ogni singola concessione, in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio delle concessioni edilizie.

ARTICOLO 7
Modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e dei parcheggi pubblici a standard e aggiuntivi.

In conformità al disposto di cui all'articolo 11 della Legge 10/77 e s.m.i., il Soggetto attuatore si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal Piano Particolareggiato con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole opere. Il Soggetto attuatore si impegna comunque ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti esecutivi.
Le opere da eseguire a scomputo sono sommariamente indicate come segue:
- completamento e attrezzaggio del parcheggio costituente standard urbanistico di cui all’art. 2;
- illuminazione pubblica;
- rete idrica.
Le modalità di realizzazione di seguito riportate concernono sia le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione sia i parcheggi aggiuntivi e a standard.
I progetti di tutte le opere previste dovranno essere redatti secondo le modalità della Legge 109/94 e s.m.i..
I lavori relativi a tutte le opere previste dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.
Il Proponente potrà richiedere al Comune l'autorizzazione alla redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso.
La progettazione di tali opere sarà elaborata in due fasi:
- progetto preliminare;
- progetto esecutivo come di seguito specificato.
I progetti preliminari dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione urbanistica al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità.
I progetti esecutivi delle singole opere, da redigersi esclusivamente a misura, dovranno comprendere il computo metrico estimativo delle stesse, asseverato con perizia di stima redatta da Professionista abilitato, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città di Torino vigenti al momento della stipula della convenzione. Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.
Il valore delle opere viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi. I lavori saranno eseguiti "a misura" con specifica contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori.
L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali maggiori opere, prima delle loro esecuzione, dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi dell'opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali, ulteriori oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.
Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale, fosse inferiore al prezzo definito, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla concorrenza del costo deliberato.
I progetti esecutivi dovranno essere presentati, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessione delle aree, al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, che nei successivi 90 (novanta) giorni, espletate le verifiche tecniche ed economiche di competenza, provvederà alla formulazione della relativa deliberazione di Giunta Comunale. Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dai Proponenti per adeguare i progetti alle prescrizioni dei suddetti Uffici.
Gli oneri relativi alla predisposizione dei progetti esecutivi, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi, sono a carico del Proponente e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi a standard ed aggiuntivi deriverà dall’applicazione dell’elenco prezzi vigente, ridotti del coefficiente di cui alla deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57).
Le fideiussioni di cui all'articolo 9 della presente convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione di tutte le opere di cui al presente articolo.

ARTICOLO 8
Direzione Lavori e Collaudo - Abitabilità/Agibilità.

Le opere di cui al precedente articolo 7 saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Soggetto attuatore. L'onere relativo alla Direzione Lavori è a carico del Soggetto attuatore.
Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico.
La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle opere eseguite.
Il professionista incaricato della Direzione lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554).
Ai sensi dell'art. 28 della legge 109/94 così come successivamente modificato ed integrato i collaudi delle opere eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere disciplinate dalla presente convenzione sarà a carico del Proponente.
Il collaudo delle opere dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate inadempienze, od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al collaudatore per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.
La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori semprechè il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle opere.
In attesa del collaudo definitivo, all'ultimazione dei lavori, il Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo (o collaudatore).
Copia autentica dei certificati di collaudo nonchè di tutte le autorizzazioni relative all'agibilità dei locali e delle certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico.
Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Sino all'approvazione del collaudo definitivo restano a carico del Proponente gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità (agibilità) relativi agli interventi edilizi l'opera si intende ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.

ARTICOLO 9
Garanzie finanziarie.

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Soggetto attuatore, per sé stesso, suoi successori ed aventi causa, rilascerà al momento del ritiro delle concessioni edilizie, a favore del Comune, garanzie fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:
a) a garanzia della realizzazione del parcheggio a standard e di quello aggiuntivo;
b) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo;
c) a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti le opere da realizzare a scomputo;
d) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n.348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Cod.Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod.Civ.
Le fideiussioni di cui al precedente punto a) saranno svincolate entro 60 giorni dal collaudo favorevole dell’opera stessa e, per quanto riguarda i parcheggi aggiuntivi, qualora dal Collaudo risultasse che il costo di costruzione dei parcheggi fosse inferiore a quello stimato di Euro 400,00/mq., la Città procederà allo svincolo solo parziale della fideiussione relativa, trattenendosi la differenza, rivalutata secondo gli indici ISTAT tra il costo dei parcheggi preventivato e quello effettivamente realizzato.
La fideiussione di cui al punto b), fino alla corrispondenza dell’80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione al relativo stato di avanzamento lavori, vistato dal Direttore Lavori ed accertato dal Collaudatore/i in corso d’opera.
Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
Le fideiussioni di cui ai precedenti punti c) e d) verranno proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 10
Preliminare di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale all’interno dell’area d’intervento.

Visto l’art. 23 delle N.U.E.A. del presente Piano Particolareggiato, formulato in coerenza con quanto disciplinato dall’art. 6 comma 10bis delle N.U.E.A. come modificato dalla Variante n° 37 al P.R.G. il Soggetto attuatore si impegna a cedere alla Città un numero di alloggi corrispondenti a mq. 756 di SLP.
A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi degli articoli 1351 e 1472 c.c., che obbliga i Proponenti privati alla stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui i beni immobili oggetto del presente contratto verranno ad esistenza, su richiesta della Città. Con comunicazione scritta da parte del Soggetto attuatore la Città sarà informata della realizzazione delle unità immobiliari previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla richiesta in tal senso della Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato, in via definitiva, con stima dell’Ufficio tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della legge n°136 del 30/4/1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo d’ acquisto determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 /01/ 1977, n°10.
Per consentire la trascrizione a cura e spese del Soggetto attuatore del presente atto presso gli uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli art. 2645 bis e 2826 c.c., si specifica che i dati di identificazione catastale del terreno sul quale saranno realizzate le unità immobiliari oggetto del futuro acquisto, sono i seguenti:
Foglio n. part. ………….
L’edificio di edilizia residenziale comprendente le suddette unità immobiliari, è indicato nell’allegato (all.2) della presente convenzione; la S.L.P. della porzione dello stesso edificio (per un totale di mq. 3560 di SLP) oggetto d’acquisto è pari a mq. 756 sita al ….piano f.t.
In sede di stipulazione del contratto definitivo, la superficie e la quota oggetto di cessione è contenuta e potrebbe variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente contratto preliminare.
Il contratto preliminare costituente parte della presente convenzione, si risolverà di diritto, ex art.1353 c.c., nel caso si verifichi la condizione dell’acquisto di unità abitative all’esterno dell’ambito di intervento, secondo le modalità specificate nel successivo art.11.
In tal caso il Soggetto attuatore e loro eventuali aventi causa dovranno provvedere all’integrazione degli importi relativi al costo di costruzione e agli eventuali maggiori oneri non corrisposti per la quota di S.L.P. realizzata inizialmente come edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.10/1977.

ARTICOLO 11
Opzione d’acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale all’esterno dell’area d’intervento.

Il Soggetto attuatore ha facoltà, inoltre, entro 12 mesi dalla stipulazione della presente convenzione, a individuare al di fuori dell’area di intervento un numero di alloggi corrispondente alla S.L.P. da cedere e a darne comunicazione alla Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato con stima dell’ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 136 del 30/04/1999.
La comunicazione, a cura del Soggetto attuatore, da farsi in forma scritta, della messa a disposizione delle unità abitative dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla loro individuazione (ubicazione, tipologia, superficie, ecc.) nonché gli elementi che dovranno valutarsi in sede di stima per la determinazione del prezzo.
Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata – convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili.
Entro il termine di mesi 6 dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte dei proponenti, la Città potrà esercitare il diritto all’opzione d’acquisto delle unità abitative individuate. Tale termine sarà sospeso nel caso la Città dovesse chiedere al Soggetto attuatore ulteriori informazioni e/o elementi atti a valutare l’idoneità degli alloggi alla loro destinazione.
Il contratto d’acquisto si intende concluso nel momento in cui la Città eserciterà il diritto d’opzione con comunicazione in forma scritta al Soggetto attuatore.
Ai fini della trascrizione dell’acquisto della proprietà degli alloggi in capo alla Città, ai sensi dell’art. 2643 e seguenti del codice civile, è obbligo delle parti, a richiesta di una di esse, ripetere il contratto d’acquisto nella forma dell’atto pubblico.
Nel caso la Civica Amministrazione ritenesse gli alloggi così individuati non idonei alle finalità alle quali devono assolvere, nonché, nel caso in cui i Proponenti, nel termine sopra stabilito, non offrissero alloggi all’esterno dell’intervento, questi saranno individuati all’interno della zona d’intervento, secondo le modalità di cui al precedente articolo 10.

ARTICOLO 12
Locazioni unità immobiliari ad uso residenziali all’interno o all’esterno dell’area d’intervento.

Qualora la Città non esercitasse il diritto all’acquisto, nei termini e le modalità di cui ai precedenti articoli 10 e 11 il Soggetto attuatore si impegna per sé, per i loro successori e aventi causa, a dare in locazione, all’interno o all’esterno dell’area d’intervento, ai sensi dell’art. 32 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità dell’art. 23 delle NUEA del Piano Particolareggiato, un numero di alloggi, corrispondente alla SLP indicata al punto 8 delle premesse che potrebbe variare entro i limiti di 1/20 di tolleranza rispetto alla S.L.P. suddetta, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere adeguati alle vigenti norme igienico - sanitarie ed in materia di sicurezza impiantistica;
- non essere posti oltre il piano 3° (4° fuori terra), se l’edificio è privo di ascensore;
- essere in normale stato di manutenzione.
La messa a disposizione in locazione delle previste unità abitative sarà effettuata dal Soggetto attuatore con lettera raccomandata alla Città di Torino (Settore Convenzione e Contratti).
Per quanto concerne il canone di locazione e tutti gli altri elementi del rapporto di locazione, si rimanda alla disciplina della deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 (mecc. n. 9602338/12) e sue successive modificazioni e integrazioni che si rendessero necessarie.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo sarà sanzionato con una penale che verrà versata a favore della Città, penale pari a tre mensilità del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non locati, da corrispondere per ogni anno di mancata locazione in violazione ai patti succitati. Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza dell’inottemperanza.
La Città dovrà dare comunicazione scritta al Soggetto attuatore all’accertata violazione concedendo termine per le deduzioni.

ARTICOLO 13
Trasferimento degli obblighi.

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione, riguardante l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato sono assunti dal Soggetto attuatore per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora il Soggetto attuatore proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente convenzione, dovrà fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa. Gli aventi causa dal soggetto attuatore dovranno inoltre fornire idonee garanzie fideiussorie per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, il Soggetto attuatore ed i loro successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 16
Spese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Soggetto attuatore.

ARTICOLO 17
Allegati.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
all. 1 planimetria catastale con individuazione delle proprietà;
all. 2 planimetria relativa all’individuazione dell’edilizia convenzionata.

ARTICOLO 18
Controversie.

Ogni controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 19
Rinvio a norme di legge.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, alla legge 28 gennaio 1977 n.10 ed alla legge regionale 05 dicembre 1977 n.56, nonché alle leggi 28 febbraio 1985 n.47, 4 dicembre 1993 n.493, 8 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241, e loro successive modifiche ed ogni altra norma vigente in materia.