Divisione Edilizia e Urbanistica 
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 122
2002 05990/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 SETTEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 25 luglio 2002)

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE NELLA ZONA URBANA CENTRALE STORICA, N. 4 "ISOLATO SANTO STEFANO" - COMPRESO TRA LE VIE CONTE VERDE, DELLA BASILICA E PORTA PALATINA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 marzo 2001 (mecc. 2001 01011/09), esecutiva in data 13 aprile 2001, è stato adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 7 e degli artt. 38, 39 e 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. il Piano Particolareggiato relativo all’Isolato Santo Stefano, compreso tra le vie Conte Verde, della Basilica e Porta Palatina, in variante parziale al P.R.G. per ciò che attiene alle destinazioni d'uso ammesse e alle prescrizioni relative agli edifici in progetto.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 12 aprile all'11 maggio 2001.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 16 del 18 aprile 2001.
Nei termini prescritti, ovvero dal trentesimo al sessantesimo giorno di pubblicazione, è pervenuta l’osservazione della società DEGA di seguito riportata integralmente:
"L’art. 7 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del Piano Particolareggiato di cui all’oggetto definisce i dati quantitativi degli interventi e precisamente la SLP massima complessiva ammessa sui lotti da articolarsi in circa mq. 8.000 ad attività turistico ricettiva nel lotto 2 e mq. 3.560 circa a residenza anche universitaria nel lotto 3.
Nello stesso articolo è ammesso il trasferimento di SLP fra i lotti 1 e 2 fermo restando il rispetto della quantità massima complessiva.
Poiché però, sempre nel rispetto dei dati quantitativi, potrebbe verificarsi l’esigenza di incrementare il numero ottimale di camere di una struttura alberghiera con le caratteristiche specifiche riferite a questa area ed alle dotazioni di servizi richieste pare essere di almeno 150 camere, si richiede che possano essere consentite modeste variazioni della dividente che individua i lotti 2 e 3 (tavola 5.4.a del Piano Particolareggiato), corrispondenti alle destinazioni attività turistico – ricettiva e residenza anche universitaria.
Tutto ciò al fine di rendere maggiormente flessibile la progettazione delle costruzioni, condizione peraltro già in parte esplicitata nel succitato art. 7 delle N.U.E.A. del Piano Particolareggiato".
Esaminate le osservazioni suddette, si è ritenuto di poter accogliere la proposta di integrazione all’art. 7 delle N.U.E.A. del piano particolareggiato, che viene formulato come segue:
"I principali dati quantitativi degli interventi sono descritti dettagliatamente al capitolo 1.5 della relazione illustrativa del Piano Particolareggiato.
La superficie lorda di pavimento (SLP) massima complessiva ammessa sui lotti è fissata in mq. 11.560, da articolarsi:
- lotto 2 destinato ad attività turistico ricettiva mq. 8.000 circa
- lotto 3 destinato a residenza anche universitaria mq. 3.560 circa
Fermo restando il rispetto della quantità massima complessiva di cui sopra in sede attuativa potranno essere consentiti trasferimenti di SLP fra i lotti 2 e 3, nonché modeste variazioni della dividente tra i lotti".
La deliberazione in oggetto è stata, altresì, trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con nota del 31 maggio 2001 ha espresso parere positivo sulla compatibilità della variante urbanistica con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.
La deliberazione medesima, inoltre, è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 40, comma 8, e 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i, alla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, presso la relativa Sezione Provinciale decentrata, al fine di acquisire il competente parere. Entro i termini previsti, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione, la Commissione, con nota del 3 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole.
Con la presente approvazione del Piano Particolareggiato viene riproposta, con modifiche, la documentazione tecnica già allegata alla deliberazione di adozione (n. 68 del 21 marzo 2001 - mecc. 2001 01011/09), poiché si è reso necessario apportare modeste variazioni relative ai dati quantitativi, in conseguenza dell’accertamento delle reali superfici delle aree interessate all’intervento, così come emerso dai titoli di compravendita delle aree interessate, nonché da dichiarazione congiunta di rideterminazione delle superfici delle aree medesime, effettuata dalla proprietà privata e dall’ufficio tecnico comunale.
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 40 comma 4 della Legge Regionale n. 56/1977, la deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione al presente piano particolareggiato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto delle osservazioni presentate e approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società DEGA S.p.A., di cui alla parte narrativa, da intendersi qui integralmente riportate;
2) di approvare il piano particolareggiato "Isolato Santo Stefano" in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica 5 dicembre 1977, n. 56.
Gli allegati al piano particolareggiato sono i seguenti:
- Relazione illustrativa e finanziaria (all. 1 - n.                 );
- Analisi e ricerche preliminari (all. 2 - n.                  );
- Norme Urbanistico – Edilizie di Attuazione (all. 3 - n.                    );
- Elenco catastale delle proprietà comprese nel piano (all. 4 - n.                           );
- Tavole di piano particolareggiato (all. 5 - n.                   );
- Progetto Planivolumetrico (all. 6 - n.                        );
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 7 - n.                       );
- Ipotesi progettuali di dettaglio (all. 8 - n.                             );
3) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 40 comma 4 della Legge Regionale n. 56/1977, la deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato. I termini per l’attuazione del piano particolareggiato dell’Isolato Santo Stefano sono fissati in dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4) di prendere atto che in relazione al presente piano particolareggiato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.