Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 153
2002 05968/104
OGGETTO: P.R.U. BORGATA PARADISO GRUGLIASCO - CONVENZIONE TRA LA CITTA' ED IL COMUNE DI GRUGLIASCO MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE ATTO ROGITO GHIGGIA 3 DICEMBRE 1982 REP. N. 107.541 AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 865/71 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro e dellAssessore Tricarico.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in
data 21 dicembre 1980 (mecc. 8010587/47), 6 luglio 1981 (mecc.
8104710/12) e 15 marzo 1982 (mecc. 8201825/12), venne formalizzata
con atto rogito Notaio Ghiggia del 3 dicembre 1982, Rep. n. 107.541,
la convenzione con cui il Comune di Grugliasco concesse alla Città
il diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71
su aree pari a complessivi mq. 34.902, costituenti i Lotti n.
1 di mq. 12.524 circa, n. 2 di mq. 12.545 circa e n. 3 di mq.
9.833 circa del Piano di Zona, individuate a Catasto al Foglio
X, 36 p, 37 p, 40 p, 41 p, 42 p, 78 p, 125 p, 126 p, 127 p, 128
p, 130 p.
Sulle predette aree la Città realizzò un programma
di Edilizia Residenziale Pubblica, comprendente n. 432 alloggi,
attualmente amministrati dall'A.T.C. di Torino, finanziato con
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti a seguito di deliberazione
del CIPE del 22 febbraio 1980 ai sensi dell'art. 8 della Legge
n. 25 del 15 febbraio 1980.
Nella deliberazione programmatica del nuovo Piano Regolatore Generale
del Comune di Grugliasco e nelle relative indagini preliminari,
l'ambito di Borgata Paradiso, in cui si collocano gli edifici
di proprietà della Città, è stato indicato
come quartiere in cui è più pressante la necessità
di interventi per il recupero ambientale e sociale.
Sulla base di tali premesse, con deliberazione della Giunta Comunale
in data 29 gennaio 1998 n. 23 il Comune di Grugliasco ha approvato,
ai sensi dell'art. 11 della Legge 493/93, il P.R.U. relativo al
predetto ambito, comprendente, oltre ad un intervento organico
finalizzato al potenziamento e completamento delle opere di urbanizzazione,
anche consistenti interventi sui fabbricati di proprietà
della Città realizzati in attuazione della sopra citata
convenzione.
La proposta di P.R.U. è stata oggetto di approvazione da
parte della Città di Torino con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 22 giugno 1998, (mecc. 9803808/12), esecutiva
in data 6 luglio 1998.
Il P.R.U. è stato ammesso a finanziamento dalla Regione
Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 9 assunta
in data 30 aprile 1998 con esclusione degli interventi previsti
sui fabbricati di proprietà della Città e quelli
relativi alla realizzazione dei nuovi interventi di E.R.P. sovvenzionata.
Per consentire lattuazione degli interventi previsti dal
P.R.U il Comune di Grugliasco ha provveduto alladeguamento
degli strumenti urbanistici, adottando il nuovo P.R.G. con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 64 del 20 luglio 1999 oltre a specifica
variante n. 2 al P.E.E.P. con contestuale variante n. 7 al P.R.G.C.,
adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26
maggio 1998 ed approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione
della Giunta Regionale n. 601057 in data 16 ottobre 2000.
In particolare, la variante al P.E.E.P. ha individuato un nuovo
lotto di intervento in cui si dovrà realizzare uno degli
interventi privati inseriti nel P.R.U..
La conformazione del nuovo lotto di intervento è stata
definita, oltre che in relazione a scelte urbanistiche, anche
in risposta all'esigenza, condivisa dall'Ufficio Tecnico del Comune
di Torino, di consentire tramite una permuta di aree una più
funzionale sistemazione del lotto fondiario di pertinenza del
fabbricato di proprietà superficiaria della Città
sito in Via Napoli, nn. 56-58.
Per poter accedere ai finanziamenti, il Comune di Grugliasco,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10 aprile 2001,
ha approvato il bando per la selezione del soggetto attuatore
che dovrà realizzare l'intervento e lo schema di convenzione
da stipularsi per la concessione del diritto di superficie di
porzione del lotto attualmente di proprietà superficiaria
della Città.
Lo schema di convenzione pone a carico del concessionario gli
oneri per la sistemazione definitiva dell'area in permuta destinata
a diventare di pertinenza del fabbricato di proprietà della
Città ubicata in Via Napoli, n. 58; per questo motivo la
permuta avviene senza conguagli in denaro.
Il progetto esecutivo dellintervento sarà presentato
al Comune di Grugliasco dal soggetto attuatore ed approvato dallo
stesso Comune, previa accettazione della Città.
Fino al completamento dei lavori di sistemazione a parcheggio
dellarea concessa in permuta alla Città, questultima
manterrà in uso lattuale parcheggio insistente sullarea
retrocessa al Comune di Grugliasco.
La stipula dellatto convenzionale suindicato è subordinata
al perfezionamento tra i Comuni di Grugliasco e Torino della permuta
di aree della superficie di mq 1.700 circa come evidenziate nella
planimetria allegata alla presente deliberazione, derivanti dalloriginario
Foglio X, mappale 78.
Nel frazionamento redatto per la convenzione stipulata in data
3 dicembre 1982, si è verificato un errore, consistente
in un errato posizionamento del confine est della parte di mappale
78 del Foglio X assegnato in regime superficiario alla Città,
che ha definito una superficie catastale di mq. 7.646 in luogo
di mq. 6.848,60 indicati in convenzione.
La superficie indicata in convenzione trova riscontro sia nelle
concessioni edilizie relative all'intervento di Via Napoli che
nel rilievo della superficie reale del lotto recentemente effettuato
dal Comune di Grugliasco per redigere il tipo di frazionamento
da allegare all'atto di permuta.
Pertanto, occorre procedere alle necessarie operazioni catastali
di rettifica.
Occorre, inoltre, rilevare che le aree oggetto di permuta, derivanti
dall'originario Foglio X mappale 78, sono state acquisite dal
Comune di Grugliasco con i seguenti atti:
- atto rogito Segretario Generale del Comune dott. G. Bruatto
in data 2 febbraio 1984 rep. n. 4383, registrato a Rivoli il 22
febbraio 1984 al n. 966 e trascritto alla Conservatoria RR.II.
di Torino 2 il 28 marzo 1984 n. 9074/7480, e successivo atto di
transazione in data 31 maggio 1996, relativamente alla cessione
volontaria di ragioni di comproprietà per 65/72 ai sensi
dell'art. 12 della Legge n. 865/71;
- decreto di esproprio del Sindaco della Città di Grugliasco
emesso in data 18 ottobre 1984 prot. n. 7753 R.D. n. 47 repertorio
n 4403, registrato a Rivoli il 22 novembre 1984 n.4276 e trascritto
alla Conservatoria dei RR.II. di Torino 2 il 27 febbraio 1985
n. 5050/4029, per la quota di comproprietà pari a 7/72.
In considerazione di quanto sopra esposto la durata del diritto
di superficie di cui alla convenzione formalizzata con atto rogito
Ghiggia sopra citata (art. 5) decorre dal 18 ottobre 1984.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa
e qui integralmente richiamate, la rinuncia del diritto di superficie,
costituito con atto a rogito Notaio Ghiggia rep. n. 107.541 in
data 3 dicembre 1982, sullarea di mq. 1700 circa, indicata
in colore verde nella planimetria che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante (all. 1 - n.
);
2) di approvare, a fronte della rinuncia suddetta, la costituzione
a favore della Città del diritto di superficie sullarea
di mq. 1700 circa, indicata in colore rosso nella planimetria
summenzionata;
3) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante (all. 2 - n. ),
avente per oggetto quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2),
da stipularsi tra la Città ed il Comune di Grugliasco a
modifica della convenzione formalizzata con atto a rogito Notaio
Ghiggia rep. n. 107.541 in data 3 dicembre 1982;
4) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione
dellatto convenzionale, redatto sulla base dello schema
allegato, autorizzando lufficiale rogante ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche
di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dellatto;
5) di demandare a Determinazione Dirigenziale del Settore competente
ladozione degli atti concernenti le modifiche catastali
necessarie alladeguamento della situazione catastale a quella
di fatto e di diritto, ivi compresa lindividuazione catastale
delle aree indicate ai precedenti punti 1) e 2);
6) di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della
convenzione di cui al precedente punto 3), è da intendersi
a carico del Comune di Grugliasco;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.