Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 153
2002 05968/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 6 agosto 2002)

OGGETTO: P.R.U. BORGATA PARADISO GRUGLIASCO - CONVENZIONE TRA LA CITTA' ED IL COMUNE DI GRUGLIASCO MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE ATTO ROGITO GHIGGIA 3 DICEMBRE 1982 REP. N. 107.541 AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 865/71 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro e dell’Assessore Tricarico.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1980 (mecc. 8010587/47), 6 luglio 1981 (mecc. 8104710/12) e 15 marzo 1982 (mecc. 8201825/12), venne formalizzata con atto rogito Notaio Ghiggia del 3 dicembre 1982, Rep. n. 107.541, la convenzione con cui il Comune di Grugliasco concesse alla Città il diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 su aree pari a complessivi mq. 34.902, costituenti i Lotti n. 1 di mq. 12.524 circa, n. 2 di mq. 12.545 circa e n. 3 di mq. 9.833 circa del Piano di Zona, individuate a Catasto al Foglio X, 36 p, 37 p, 40 p, 41 p, 42 p, 78 p, 125 p, 126 p, 127 p, 128 p, 130 p.
Sulle predette aree la Città realizzò un programma di Edilizia Residenziale Pubblica, comprendente n. 432 alloggi, attualmente amministrati dall'A.T.C. di Torino, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti a seguito di deliberazione del CIPE del 22 febbraio 1980 ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 25 del 15 febbraio 1980.
Nella deliberazione programmatica del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Grugliasco e nelle relative indagini preliminari, l'ambito di Borgata Paradiso, in cui si collocano gli edifici di proprietà della Città, è stato indicato come quartiere in cui è più pressante la necessità di interventi per il recupero ambientale e sociale.
Sulla base di tali premesse, con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 gennaio 1998 n. 23 il Comune di Grugliasco ha approvato, ai sensi dell'art. 11 della Legge 493/93, il P.R.U. relativo al predetto ambito, comprendente, oltre ad un intervento organico finalizzato al potenziamento e completamento delle opere di urbanizzazione, anche consistenti interventi sui fabbricati di proprietà della Città realizzati in attuazione della sopra citata convenzione.
La proposta di P.R.U. è stata oggetto di approvazione da parte della Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 giugno 1998, (mecc. 9803808/12), esecutiva in data 6 luglio 1998.
Il P.R.U. è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 9 assunta in data 30 aprile 1998 con esclusione degli interventi previsti sui fabbricati di proprietà della Città e quelli relativi alla realizzazione dei nuovi interventi di E.R.P. sovvenzionata.
Per consentire l’attuazione degli interventi previsti dal P.R.U il Comune di Grugliasco ha provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici, adottando il nuovo P.R.G. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20 luglio 1999 oltre a specifica variante n. 2 al P.E.E.P. con contestuale variante n. 7 al P.R.G.C., adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26 maggio 1998 ed approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 601057 in data 16 ottobre 2000.
In particolare, la variante al P.E.E.P. ha individuato un nuovo lotto di intervento in cui si dovrà realizzare uno degli interventi privati inseriti nel P.R.U..
La conformazione del nuovo lotto di intervento è stata definita, oltre che in relazione a scelte urbanistiche, anche in risposta all'esigenza, condivisa dall'Ufficio Tecnico del Comune di Torino, di consentire tramite una permuta di aree una più funzionale sistemazione del lotto fondiario di pertinenza del fabbricato di proprietà superficiaria della Città sito in Via Napoli, nn. 56-58.
Per poter accedere ai finanziamenti, il Comune di Grugliasco, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10 aprile 2001, ha approvato il bando per la selezione del soggetto attuatore che dovrà realizzare l'intervento e lo schema di convenzione da stipularsi per la concessione del diritto di superficie di porzione del lotto attualmente di proprietà superficiaria della Città.
Lo schema di convenzione pone a carico del concessionario gli oneri per la sistemazione definitiva dell'area in permuta destinata a diventare di pertinenza del fabbricato di proprietà della Città ubicata in Via Napoli, n. 58; per questo motivo la permuta avviene senza conguagli in denaro.
Il progetto esecutivo dell’intervento sarà presentato al Comune di Grugliasco dal soggetto attuatore ed approvato dallo stesso Comune, previa accettazione della Città.
Fino al completamento dei lavori di sistemazione a parcheggio dell’area concessa in permuta alla Città, quest’ultima manterrà in uso l’attuale parcheggio insistente sull’area retrocessa al Comune di Grugliasco.
La stipula dell’atto convenzionale suindicato è subordinata al perfezionamento tra i Comuni di Grugliasco e Torino della permuta di aree della superficie di mq 1.700 circa come evidenziate nella planimetria allegata alla presente deliberazione, derivanti dall’originario Foglio X, mappale 78.
Nel frazionamento redatto per la convenzione stipulata in data 3 dicembre 1982, si è verificato un errore, consistente in un errato posizionamento del confine est della parte di mappale 78 del Foglio X assegnato in regime superficiario alla Città, che ha definito una superficie catastale di mq. 7.646 in luogo di mq. 6.848,60 indicati in convenzione.
La superficie indicata in convenzione trova riscontro sia nelle concessioni edilizie relative all'intervento di Via Napoli che nel rilievo della superficie reale del lotto recentemente effettuato dal Comune di Grugliasco per redigere il tipo di frazionamento da allegare all'atto di permuta.
Pertanto, occorre procedere alle necessarie operazioni catastali di rettifica.
Occorre, inoltre, rilevare che le aree oggetto di permuta, derivanti dall'originario Foglio X mappale 78, sono state acquisite dal Comune di Grugliasco con i seguenti atti:
- atto rogito Segretario Generale del Comune dott. G. Bruatto in data 2 febbraio 1984 rep. n. 4383, registrato a Rivoli il 22 febbraio 1984 al n. 966 e trascritto alla Conservatoria RR.II. di Torino 2 il 28 marzo 1984 n. 9074/7480, e successivo atto di transazione in data 31 maggio 1996, relativamente alla cessione volontaria di ragioni di comproprietà per 65/72 ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 865/71;
- decreto di esproprio del Sindaco della Città di Grugliasco emesso in data 18 ottobre 1984 prot. n. 7753 R.D. n. 47 repertorio n 4403, registrato a Rivoli il 22 novembre 1984 n.4276 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Torino 2 il 27 febbraio 1985 n. 5050/4029, per la quota di comproprietà pari a 7/72.
In considerazione di quanto sopra esposto la durata del diritto di superficie di cui alla convenzione formalizzata con atto rogito Ghiggia sopra citata (art. 5) decorre dal 18 ottobre 1984.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate, la rinuncia del diritto di superficie, costituito con atto a rogito Notaio Ghiggia rep. n. 107.541 in data 3 dicembre 1982, sull’area di mq. 1700 circa, indicata in colore verde nella planimetria che si allega al presente provvedimento per farne parte  integrante  (all.  1  - n.                     );
2) di approvare, a fronte della rinuncia suddetta, la costituzione a favore della Città del diritto di superficie sull’area di mq. 1700 circa, indicata in colore rosso nella planimetria summenzionata;
3) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2 - n.             ), avente per oggetto quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), da stipularsi tra la Città ed il Comune di Grugliasco a modifica della convenzione formalizzata con atto a rogito Notaio Ghiggia rep. n. 107.541 in data 3 dicembre 1982;
4) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell’atto convenzionale, redatto sulla base dello schema allegato, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
5) di demandare a Determinazione Dirigenziale del Settore competente l’adozione degli atti concernenti le modifiche catastali necessarie all’adeguamento della situazione catastale a quella di fatto e di diritto, ivi compresa l’individuazione catastale delle aree indicate ai precedenti punti 1) e 2);
6) di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 3), è da intendersi a carico del Comune di Grugliasco;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.