Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Impianti Sportivi

n. ord. 138
2002 05878/062

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 OTTOBRE 2002

(proposta dalla G.C. 30 luglio 2002)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - LITE CITTÀ DI TORINO BIZZARRI SILVIO E GERINO GIORGIO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE II N. 166/02 - SPESA EURO 509.201,03 - FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

Proposta dell'Assessore Montabone.

A seguito di convenzione in data 5 novembre 1985, stipulata in esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale d’urgenza del 3 agosto 1985 (mecc. 8510040/40), ratificata dal Consiglio Comunale il 1° ottobre 1985, esecutiva dal 12 settembre 1985, l’ing. Silvio Bizzarri e l’arch. Giorgio Gerino hanno presentato il progetto per la ristrutturazione ed il potenziamento dello Stadio Comunale.

Con la suddetta convenzione il Comune di Torino aveva affidato ai due professionisti la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori per la ristrutturazione dello Stadio Comunale.

Il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto all’esame e all’approvazione degli organi competenti dell’Amministrazione, nonché del CONI, della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, dei Vigili del Fuoco e della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Il Comune si era riservato la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico dopo la realizzazione del progetto esecutivo, senza dar corso alla direzione dei lavori; il progetto avrebbe dovuto essere consegnato al Comune entro sei mesi dalla firma della convenzione ed il compenso per l’attività professionale era stato calcolato sulla base del tariffario professionale.

Il pagamento dell’onorario era stato previsto scalarmente in concomitanza con la presentazione del progetto e con l’approvazione del medesimo da parte degli organi competenti.

I progettisti avevano consegnato al Comune il progetto esecutivo in data 20 marzo 1986 e nel prosieguo la Sovrintendenza, dato atto dell’inclusione dello Stadio Comunale nell’elenco dei beni soggetti alla sua tutela, aveva formulato un parere negativo in ordine alla realizzazione dell’opera progettata, provvedimento contro il quale il Comune aveva proposto ricorso gerarchico presso il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

Successivamente era stato deliberato dal Consiglio Comunale l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del nuovo stadio della Città di Torino ed in considerazione della posizione assunta dalla Sovrintendenza era stato sospeso il pagamento degli onorari ai professionisti, con contestuale invito nei loro confronti a non procedere ad ulteriori elaborazioni progettuali.

Sorta contestazione circa il pagamento, in relazione alle prestazioni professionali, la controversia è stata deferita ad un Collegio Arbitrale al fine della decisione de qua.

In data 18 febbraio 1987 il Collegio Arbitrale ha pronunciato il lodo arbitrale così decidendo:
a) dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino a pagare all’Ing. Silvio Bizzarri ed all’Arch. Giorgio Gerino la somma di L. 261.027.584=, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. come per legge, oltre gli interessi su L. 261.027.584= dal 2 agosto 1986 al saldo, nella misura del tasso di sconto in vigore;
b) respinge, allo stato, ogni altra domanda delle parti;
c) condanna il Comune di Torino a rimborsare all’Ing. Silvio Bizzarri ed all’arch. Giorgio Gerino L. 3.200.000 quale 40 % delle loro spese legali, liquidate per l’intero importo in Lire 8.000.000.

Con il suddetto lodo del 18/02/87, poi divenuto definitivo, il Collegio Arbitrale aveva ritenuto che le parti allo stato restavano alle reciproche obbligazioni scaturite dalla convenzione.

A seguito di diffida inviata dai professionisti ai sensi dell’art. 1454 c.c. in data 5 gennaio 1989, era stata instaurata un’altra procedura arbitrale, avente ad oggetto domande di risoluzione contrattuale formulate reciprocamente dalle parti.

In data 29 aprile 1991 era stato emanato il II lodo con il quale il Collegio aveva ravvisato, nel comportamento del Comune esercizio del diritto di recesso dal contratto d’opera professionale, liquidando in favore dei professionisti, a titolo di compenso per l’attività svolta, l’importo complessivo di L. 766.735.966= da cui doveva essere detratto quanto già liquidato nel primo lodo, con deliberazione della Giunta Comunale d’urgenza del 23 giugno 1987 (mecc. 8707265/41), ratificata dal Consiglio Comunale il 28 luglio 1987, esecutiva dal 26 agosto 1987, risultando così l’importo residuo di L. 505.708.382, oltre IVA e contributo C.N.P.A.I.A., esigibile dalla data della pronuncia arbitrale.

Con atto di citazione notificato il 9 settembre 1991 il Comune di Torino evocava in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Torino l’ing. Silvio Bizzarri e l’arch. Giorgio Gerino chiedendo la nullità di detto lodo arbitrale.

La Corte D’Appello di Torino, con sentenza depositata il 29/1/1993, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità del lodo per incompetenza del Collegio Arbitrale, stante la pendenza di causa connessa innanzi al Tribunale di Torino.

Avverso detta sentenza i professionisti Bizzarri e Gerino proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, meglio illustrati nell’atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza n. 6950/97 pronunciata in data 25 luglio 1997 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso rinviando la causa, anche per le spese ad altra sezione della Corte D’Appello di Torino.

Il giudizio veniva pertanto riassunto dai professionisti con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 1998 al Comune di Torino il quale si costituiva in giudizio con atto del 13 novembre 1998.

Con sentenza n. 166/02 la Corte d’Appello di Torino, Sez. II, rigettava l’impugnazione proposta dal Comune di Torino, dichiarandola inammissibile e per l’effetto confermava il lodo arbitrale del 29 aprile 1991, condannando altresì il Comune al pagamento delle spese processuali.

Va precisato che il lodo arbitrale, confermato dalla sentenza, aveva condannato il Comune di Torino al pagamento della somma di L. 505.708. 382 oltre IVA e C.N.P..A.I.A, mentre aveva respinto la domanda di corresponsione degli interessi formulati dai professionisti a far data dal 1986 (data dell’avvenuta prestazione) fino al saldo.

Nella sentenza la Corte d’Appello ha respinto l’istanza di corresponsione degli interessi legali e rivalutazione in quanto, tale domanda non era stata fatta oggetto di apposita domanda di impugnazione di lodo arbitrale.

A proposito di tale ultimo punto, tuttavia, i professionisti a mezzo del loro legale, con separata nota del 22 marzo 2002 (all. 2 - n. ), insistono sul pagamento degli interessi dalla data del deposito del lodo (29 aprile 1991) al saldo, rinunciando alla rivalutazione. Gli avversari infatti sostengono che il diritto alla liquidazione degli interessi trova fondamento nello stesso lodo del 23 aprile 1991, il quale aveva espressamente riconosciuto in favore dei professionisti gli interessi che "si renderebbero in futuro esigibili secondo le indicazioni del tariffario, solo se il Comune non avesse puntualmente pagato quanto qui liquidato".

Inoltre, sostengono gli avversari, tali interessi risultano dovuti comunque ex lege ed inoltre per il fatto che la tariffa professionale per l’ing. BIZZARRI e l’arch. GERINO (Legge 143/49) all’art. 9, ultimo comma statuisce che: "sulle somme dovute dovranno decorrere gli interessi legali regolati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia".

Nella predetta nota i professionisti comunicavano al Comune di Torino anche il conteggio degli interessi calcolati, per i motivi suddetti, dalla data del deposito del lodo arbitrale (29 aprile 1991) al pagamento ed ammontanti ad Euro 204.520,90.

Detta nota veniva trasmessa dall’Avvocatura comunale contestualmente alla sentenza con lettera del 9 aprile 2002 prot. n. 2578-9, nella quale veniva evidenziata la difficile impugnabilità della sentenza e venivano prospettate diverse soluzioni conciliative e cioè:
a) liquidare il capitale e gli interessi dalla data del lodo al saldo (tale soluzione impedirà un contenzioso avanti la Corte di Cassazione il cui esito positivo per la Città sarebbe difficilmente perseguibile e durante il quale maturerebbero ulteriori interessi a carico della Città);
b) avviare delle trattative, finalizzate ad assicurare ai professionisti un veloce pagamento con riduzione degli interessi dovuti e procedere come da precedente p. 1;
c) liquidare il solo capitale ed attendere l’esito del giudizio di Cassazione.

La divisione competente, al fine di giungere alla migliore risoluzione della controversia, optava per la 2^ soluzione e pertanto gli Uffici dell’Avvocatura della Città si sono attivati ed hanno ottenuto una riduzione degli interessi per Euro 15.000,00 (come risulta da comunicazione allegata – all. 3 - n. ), con una previsione del pagamento delle spettanze complessive ai professionisti entro il 31 ottobre 2002.

La volontà di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia alle condizioni sopra indicate si giustifica per il fatto che la motivazione con cui la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di corresponsione degli interessi legali dalla data del lodo al saldo formulata dai professionisti si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: "Gli interessi sulle somme di denaro liquidate in sentenza decorrono di pieno diritto fino al saldo, con la conseguenza che il giudice non può limitare l’attribuzione ad essi al giorno della pronuncia (cfr. ex multis: Cass. Civ., sez. III, n. 419 del 18 gennaio 2000).

Da ciò deriva la forte probabilità che un eventuale gravame in Cassazione intrapreso dai professionisti si concluda in modo favorevole per i medesimi, con il conseguente onere della Città di essere esposta al pagamento di spese ed oneri ulteriori.

Pertanto appare opportuno accettare la proposta transattiva precisando che la somma totale che deve essere corrisposta dal Comune di Torino all’ing. Bizzarri ed all’arch. Gerino ammonta ad Euro 261.176,58, (al lordo della ritenuta di legge) per capitale, oltre ad Euro 5.223,53 per 2% C.N.P.A.I.A. ed Euro 53.280,02 per IVA 20%, nonché ad Euro 189.520,90 per interessi (sui medesimi non si applica la ritenuta d’acconto, poiché l’art. 1, lettera 1/1 del D.L. 657/93 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1/4 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461) e così per una somma complessiva di Euro 509.201,03, oltre ad Euro 36.397,54 per spese di giudizio.

Si rende pertanto ora necessario, con il presente provvedimento, trattandosi di sentenza esecutiva, approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art, 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dell’importo di Euro 509.201,03, dando atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo dei fondi all’uopo stanziati ed impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali.

Non avendo potuto reperire altre fonti di finanziamento per la copertura della spesa in oggetto di Euro 509.201,03 si provvederà con finanziamento a medio lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, così come previsto dall’art. 194, c. 3, del su richiamato Testo Unico.

Rilevato che non esistono responsabilità di soggetti della Civica Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto della Sentenza della Corte d’Appello di Torino, n. 166/02, R.G. 1313/98, Cron. 319/02, Rep. 209/02, depositata in data 11 febbraio 2002 (all. 1 - n. ), che conferma il precedente lodo del 29 aprile 1991, relativo al pagamento allo studio professionale Ing. BIZZARRI Silvio e Arch. GERINO Giorgio (C.so E. De Nicola, 24 Torino – C.F. 03906620012), della somma di Euro 261.176,58, (al lordo della ritenuta di legge) quale somma capitale, oltre ad Euro 5.223,53 per 2 % C.N.P.A.I.A. ed Euro 53.280,02 per IVA 20 %, e così per complessivi Euro 319.680,13;

2) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa la corresponsione degli interessi, dovuti ex lege, pari ad Euro 189.520,90, come ridotti e riconosciuti in sede transattiva, a favore dei sigg, Ing. Bizzarri Silvio e Arch. GERINO Giorgio (sui medesimi non si applica la ritenuta d’acconto, poiché l’art. 1, lettera 1/1 del D.L. 657/93 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1/4 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461);

3) di approvare per le ragioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano, il riconoscimento del debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, per un importo pari a complessivi Euro 509.201,03;

4) con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa complessiva di Euro 509.201,03;

5) di finanziare la spesa in oggetto con finanziamento a medio lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 194, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, per il quale gli oneri finanziari sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio pluriennale 2002/2004 approvato contestualmente al Bilancio annuale di previsione dell'anno 2002 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2002 (mecc. 2002 00430/024), esecutiva dal 19 marzo 2002.
L'erogazione della spesa è subordinata alla concessione del finanziamento;

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.