Divisione Servizi Educativi
2002 05779/007
Settore Gestione Amministrativa
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 luglio 2002


OGGETTO: PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME": DEFINIZIONE PRIORITA' E PARAMETRO ISEE DI ACCESSO, ENTITA' DEL CONTRIBUTO.

Proposta dell'Assessore Pozzi.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione in data 25 giugno 2002 (mecc. 200202202/007) esecutiva dall'8 luglio 2002, ha approvato il regolamento per l'erogazione di un contributo integrativo al reddito dei genitori, dal 4° al 12° mese di vita del/la loro bambino/a, nell'ambito del progetto "Un anno per crescere insieme", finalizzato al supporto dei genitori nel primo anno di vita dei loro figli.
Il regolamento di cui sopra demanda alla Giunta Comunale la definizione dei seguenti elementi:
Per il periodo sperimentale del progetto (bambini nati dal giugno 2000 all'agosto 2002), gli elementi di cui sopra sono stati definiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 luglio 2000 (mecc. 200005488/07), esecutiva dal 31 luglio 2000.
Alla luce dell'esperienza dei due anni trascorsi, dei rilievi e suggerimenti dei genitori, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, è necessario definire gli aspetti attuativi sopra elencati, da applicare per i bambini nati a partire dal 1° settembre 2002.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di applicare, per i motivi indicati in premessa, la seguente disciplina alle domande delle famiglie dei bambini nati dopo il 1° settembre 2002:
  2. il parametro ISEE del nucleo familiare non deve superare Euro 11.365,00;
  3. le domande per l’accesso al contributo saranno ordinate con le seguenti priorità:
  4. famiglie in cui il/la bambino/a neonato/a disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  5. famiglie in cui siano nati due o più gemelli (almeno due viventi al momento di presentazione della domanda);
  6. utilizzo del congedo parentale da parte del padre lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
  7. utilizzo del congedo parentale da parte della madre.
  8. All’interno dei suddetti punti le domande sono ordinate in base alla condizione economica del nucleo familiare, in ordine crescente di parametro ISEE; le domande che non risultino assegnatarie del contributo nel mese di presentazione saranno collocate nelle graduatorie dei mesi successivi, fino al mese in cui abbia inizio il congedo parentale;
  9. di calcolare la disponibilità finanziaria, per ciascun mese, in base alla suddivisione in dodicesimi dello stanziamento annuale assegnato al progetto. Ove le domande ammissibili siano eccedenti le risorse finanziarie, il contributo sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza dell'importo della disponibilità mensile;
  10. di ripartire in parti uguali, nei mesi successivi del medesimo anno, la disponibilità finanziaria eventualmente non utilizzata nel mese;
  11. di fissare in Euro 310,00 il contributo per ogni mese di congedo parentale con stipendio ridotto; per frazioni di mese, il contributo viene ridotto a 1/4 per ogni settimana completa; il contributo sarà erogato in due soluzioni: un acconto pari a 2/3, dopo l'assegnazione, il saldo al termine del periodo di congedo parentale;
  12. di demandare al Dirigente competente l'assunzione dell'impegno di spesa.
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