Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 126
2002 05617/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 SETTEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 23 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA FREJUS 36 ALLA POLISPORTIVA "BOCCIODROMO TORINO". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605105/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale assegnava alla Polisportiva Bocciodromo Torino la gestione della bocciofila sita in via Frejus 36, composta da 16 campi bocce scoperti di cui attualmente 8 non utilizzati per una superficie complessiva mq. 5000 circa con sovrastante fabbricato di circa mq. 209 utilizzato a sede sociale, cucina, sala biliardo, sala riunioni, ripostiglio, bar, servizi igienici e centrale termica.

La concessione scaduta in data 4 marzo 2001 prevedeva un canone di Euro 2.478,99, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutte le utenze venivano poste a carico del Concessionario, che ha richiesto il rinnovo della concessione in data 16 giugno 2000.

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 ha accolto l’istanza e con deliberazione del 19 febbraio 2001 (mecc. 2001 01115/086), ha proposto il rinnovo per anni quattro fissando il canone annuo in Euro 2.633,93 IVA inclusa e ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) e integrato con nota del 30 aprile 2002 (all. 3 - n. ).

Esaminata la proposta del Consiglio Circoscrizionale n. 3, si propone un canone annuo pari a Euro 1.900,00 IVA inclusa così stabilito in rapporto ad impianti similari considerando lo stato di fatto dell’impianto, dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, della collocazione territoriale nonchè della valenza sociale che l’impianto ha assunto in questi anni per i cittadini.

Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44, (mecc. 9506840/02), si propone di concedere alla Polisportiva citata in premessa l’impianto sportivo sopra indicato alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 2 - n.             ).

Tale scelta è coerente con la possibilità di affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali al fine di garantire un miglior utilizzo degli stessi ed in considerazione del fatto che il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Alla luce di quanto ha evidenziato la Circoscrizione n. 3 e vista la serietà, la competenza e la massima disponibilità dell’Associazione, durante la vigenza della precedente concessione e visto che la stessa ha provveduto a versare regolarmente il canone, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, a rinnovare la convenzione per la gestione dell’area in oggetto per anni cinque, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, alla Polisportiva Bocciodromo Torino, C.F. 97529500015, nella persona del Presidente sig. GIUFFRIDA Mario nato a Torino il 13 ottobre 1939 e residente a Torino in via Limone 5 (C.F. GFF MRA 39R13 L219T) alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di assegnare la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Frejus 36 alla Polisportiva Bocciodromo Torino C.F. 97529500015, rappresentata dal Presidente signor GIUFFRIDA Mario nato a Torino il 13 ottobre 1939 e residente in Torino via Limone 5, C.F. GFF MRA 39R13 L219T, come risulta da idonea documentazione per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2. di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con la Polisportiva Bocciodromo Torino, C.F. 97529500015, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 1.900,00 IVA inclusa da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione 3. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.


CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA FREJUS 36 ALLA POLISPORTIVA "BOCCIODROMO TORINO"

Premesso che la Città ha la necessità di rinnovare la concessione dell’impianto sportivo denominato "BOCCIODROMO TORINO" sito in Torino, via Frejus 36; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e la Polisportiva Bocciodromo Torino con sede legale in Torino, via Frejus 36 C.F.97529500015, nella persona del Presidente sig. GIUFFRIDA Mario, nato a Torino il 13.10.1939 e residente in Torino, via Limone 5 (C.F. GFF MRA 39R13 L219T), come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Descrizione dell’impianto

La Città di Torino concede alla Polisportiva Bocciodromo Torino, di seguito denominata concessionario, o società concessionaria, la gestione dell’impianto sportivo municipale sito in Torino, via Frejus 36, attualmente consistente in 16 campi bocce scoperti per un superficie complessiva di mq. 5000 circa con sovrastante fabbricato di circa mq. 209 utilizzato a sede sociale, cucina, sala biliardo, sala riunioni, ripostiglio, bar, servizi igienici e centrale termica.

La società concessionaria, effettuerà la gestione dell’impianto sportivo, senza alcun onere da parte della Città, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2 - Lavori di adeguamento e miglioria

Il progetto riguardante eventuali opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui il concessionario intende proporre la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cure e spese del concessionario, dovrà essere presentato ai competenti Uffici del Comune di Torino.

I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario, da tutte le autorizzazioni di legge (C.I.E., C.P.V.L.P.S., VV.FF., etc.).

La Città è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 e ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77.

ART. 3 - Durata

La concessione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione che approva la concessione.

ART. 4 - Canone

Il canone complessivo per l’utilizzo dell’impianto è fissato in ragione di Euro 1.900,00 annue IVA compresa da versare al Cassiere della Circoscrizione n. 3 in rate trimestrali anticipate.

Tale canone è stato stabilito valutando:

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

ART. 5 - Finalità Sociali

La società concessionaria metterà a disposizione della Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine, l’impianto sportivo il mercoledì e il giovedì dalle ore 14 alle ore 17.

Tra queste rientrano eventuali spazi che saranno assegnati, secondo le richieste, alle associazioni sportive operanti sul territorio circoscrizionale.

L’inosservanza del presente articolo comporta l’applicazione delle conseguenze previste dall’art. 16.

La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l’attività ufficiale della Società concessionaria.

ART. 6 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.

Spetta al Concessionario indicare all’interno dell’impianto orari e tariffe.

ART. 7 - Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente l’impianto o affiggere all’ingresso dell’impianto un cartello recante dopo la dicitura: " Città di Torino" l'indicazione del Concessionario, l’apertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate. (mozione n. 58 del C.C. 23.10.1995, mecc.n. 9507409/02).

ART. 8 - Obblighi assicurativi

La società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 626/94, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di Euro 1.033.000,00= (unmilionetrentatremila/00) indicizzato. Se, ritenuto opportuno, il concessionario ha facoltà di aumentare il massimale assicurativo e di ampliarne la portata.

Il concessionario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all’impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali prima della stipula.

ART. 9 - Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

La società concessionaria si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 10 - Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Concessionaria impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 11 - Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell’impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 12 - Manutenzione

Durante la concessione sono a carico dalla società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico- Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici ( trattori…) .Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico del Concessionario.

Qualora il Concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al Concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ART. 13 - Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico del concessionario.

Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 - Nuove opere

Il concessionario potrà realizzare all'interno del complesso, previo nulla osta della Circoscrizione, del Settore Sport e dei Settori Tecnici comunali competenti ed ottenute le autorizzazioni/concessioni edilizie, nuove costruzioni od impianti.

Le eventuali nuove strutture, o opere di miglioria dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali e si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 e ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77.

E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

ART. 15 - Controlli

I Funzionari della Città e della Circoscrizione, appositamente autorizzati, avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d’opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza ed al buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 16.

ART. 16 - Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

ART. 17 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all’incameramento della cauzione e avrà diritto all’eventuale risarcimento ferma restando l’acquisizione di tutte le opere realizzate.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all’impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

ART. 18 - Restituzione impianto

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l’impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose o persone entro tre mesi.

ART. 19 - Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l’espletamento dell’iter deliberativo entro la stessa data.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull’impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa

ART. 20 - Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di € 600,00, tramite polizza assicurativa o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21 - Spese d’atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 22 - Domicilio legale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.