Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Relazioni Internazionali – Olimpiadi

n. ord. 120
2002 05590/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 SETTEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 16 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO GIOCHI OLIMPICI", "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006" E "ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO" PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO MEDIA NELL'AREA BIT-OIL. (CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO).

Proposta dal Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.

Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).

In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell'area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell'ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un'ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all'appuntamento olimpico, bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico ed in coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, come predisposta dal TOROC.

Tra le infrastrutture tecniche funzionali all'esercizio dell'evento olimpico la Legge n. 285/2000 include un Villaggio Media, come indicato nell'allegato n. 2 della predetta legge. Per la realizzazione di una parte del Villaggio Media, come specificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2001, è stato individuato il comprensorio del B.I.T. (Bureau International du Travail - Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico) di proprietà comunale, che dovrebbe essere ristrutturato al fine di recuperare l'edificio esistente con il rispetto dei vincoli ambientali e idrogeologici e con la salvaguardia delle reti di fruizione e di accesso della fascia fluviale.

La struttura è localizzata in Torino Via Maestri del Lavoro n. 10 ed è affidata in concessione dal 29 luglio 1964 all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (di seguito OIL). In base alla predetta convenzione, l'OIL gode di un diritto di uso e di occupazione permanente degli immobili e la Città senza il consenso del concessionario non può disporre né totalmente, né in parte.

Il TOROC ha inviato all'Agenzia e alla Città l'ottavo stralcio del piano degli interventi, con annesso studio di Fattibilità Tecnica Economica relativo al Villaggio MEDIA da realizzare negli immobili della sede del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

La Città di Torino ha successivamente trasmesso lo Studio di Fattibilità all'OIL, ed inoltre l'Agenzia ha predisposto un documento "Linee Guida" che stabilisce, in conformità allo studio di Fattibilità, i criteri per la progettazione; anche quest'ultimo documento è stato trasmesso dalla Città di Torino all'OIL.

Allo stato attuale il complesso immobiliare è in condizioni di conservazione e manutenzione inadeguate per l'uso cui saranno destinate durante i Giochi Olimpici, quindi è necessario procedere alla ristrutturazione della parte del complesso che ospiterà i media in coincidenza con i Giochi Olimpici, secondo lo studio di Fattibilità Tecnica Economica eseguito dal TOROC, e delle Linee Guida elaborate dall'Agenzia; è tuttavia necessario garantire che la ristrutturazione dell'immobile ed il relativo utilizzo come Villaggio Media durante i Giochi Olimpici, non pregiudichino, compatibilmente alle esigenze del TOROC, le funzioni dell'OIL.

Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria dell'immobile che sarà sottoposto a ristrutturazione, l'Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali e l'OIL, in qualità di concessionario dell'immobile, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla ristrutturazione dell'impianto ed all'uso dello stesso durante i Giochi Olimpici. Lo schema della Convenzione, ed i relativi allegati, costituiti:

  1. dalla Convenzione fra l'Agenzia e il TOROC stipulata in data 23 aprile 2001,
  2. Studio di Fattibilità del TOROC
  3. Linee Guida elaborate dall'Agenzia;
  4. Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico;
  5. Lettera Direttore aggiunti G. Piva in data 17 aprile 2002;
  6. Lettera Assessore Città di Torino E. Tessore in data 23 aprile 2002;
  7. Regolamento tra l'OIL e il TOROC di uso del Campus del Centro durante i Giochi Olimpici;
    si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare la Convenzione prevede quanto segue:
- la Città, il TOROC, l'Agenzia e l'OIL si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel piano, nello studio di Fattibilità, Linee Guida e nella presente Convenzione, gli interventi di ristrutturazione degli immobili destinati ad ospitare il Villaggio MEDIA, durante i Giochi Olimpici, come individuati nel piano e nello studio di Fattibilità allegati alla Convenzione;
- Per favorire la collaborazione ed il coordinamento le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione della presente Convenzione, un Comitato Tecnico composto dal responsabile unico del procedimento e da quattro membri nominati rispettivamente dalla Città, dal TOROC, dall'Agenzia e dall'OIL;
- Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall'Agenzia, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante l'Agenzia provvede all'individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 1° febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- L'Agenzia provvede alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del Villaggio Media in conformità a quanto previsto nel piano e nello studio di Fattibilità predisposti dal TOROC e dalle Linee Guida;
- L'Agenzia informa il Comitato Tecnico delle procedure concorsuali delle aggiudicazioni degli incarichi di progettazione degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. L'Agenzia, laddove consentito dalla normativa vigente, nomina, nelle commissioni di aggiudicazione degli incarichi di progettazione, un membro designato dalla Città;
- La progettazione delle opere e la pianificazione dei lavori dovrà tenere in particolare considerazione le esigenze dell'OIL in termini di necessaria disponibilità degli spazi e di continuo esercizio delle attività;
- Le parti ed in particolare - per quanto di competenza di ciascuno - l'Agenzia e L'OIL si impegnano a rispettare il cronoprogramma degli interventi di ristrutturazione dei padiglioni destinati al Villaggio Media che sarà definito in sede di progettazione preliminare e che, comunque, dovrà prevedere - così come indicato nelle linee guida allegate alla presente convenzione - una consegna differenziata dei lavori in modo tale che venga mantenuta una costante disponibilità degli spazi richiesti;
- L'Agenzia trasmette i progetti alla Città e all'OIL. La Città, sentito l'OIL provvederà all'approvazione dei progetti che dovrà essere formalizzata e comunicata all'Agenzia nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dal ricevimento. La Città provvede all'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza e necessari all'esecuzione del Villaggio Media in conformità al progetto, sempre che ne ricorrano i presupposti previsti dalle legge, dai regolamenti locali e dalla normativa edilizia urbanistica vigente;
- L'OIL garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall'Agenzia e dal TOROC, previo avviso da parte degli stessi, l'accessibilità alle aree e agli immobili destinati al Villaggio Media per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei progetti;
- La Città si impegna, con il consenso dell'OIL, da intendersi prestato con la sottoscrizione della Convenzione, a mettere a disposizione dell'Agenzia prima dell'avvio delle procedure di scelta dell'appaltatore, le aree e gli immobili da destinare a Villaggio Media secondo progetti ed il programma dei lavori stabiliti per ciascun padiglione;
- Gli immobili da destinare a Villaggio Media dovranno essere liberi da ogni impedimento almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. La Città e l'OIL sono esonerati da ogni responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori;
- La realizzazione dei lavori dovrà avvenire in modo tale da intralciare nella minor misura possibile le attività dell'OIL e da garantirne la funzionalità per le esigenze connesse per tale attività. Nel caso in cui il cronoprogramma dei lavori mirante a mantenere in ogni momento la disponibilità dei posti letto presso il Campus non sia rispettato, la Città si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito presso la propria Foresteria situata a Lingotto, un numero di posti letto pari alla differenza tra quelli disponibili sul Campus e il numero necessario per ogni mese dell'anno, come segue: gennaio 120, febbraio 120, marzo 150, aprile 190, maggio 190, giugno 190, luglio 150, agosto 120, settembre 190, ottobre 190, novembre 190, dicembre 120. L'utilizzo da parte dell'OIL delle stanze rese disponibili presso il Lingotto avverrà secondo le modalità che regolano l'uso delle stanze sul Campus e in base alla corrispondenza intercorsa tra l'OIL e la Città in data 17 e 23 aprile 2002;
- La Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei lavori, anche tramite il Comitato Tecnico;
- l'Agenzia si impegna a inserire nel bando di gara d'appalto e conseguente atto di assegnazione dei lavori la clausola di responsabilità legale e giuridica piena in capo all'appaltatore, anche per eventuali subappalti stipulati, con pena di decadenza dall'aggiudicazione del lavoro, in relazione al rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro e lavoratori e di sicurezza dei lavoratori;
- Il TOROC e l'OIL potranno svolgere tramite il suddetto Comitato Tecnico attività conoscitiva in merito all'esecuzione dei lavori, con facoltà di chiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d'intesa con la direzione dei lavori, all'area di cantiere;
- La realizzazione del Villaggio Media dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel piano degli interventi, entro e non oltre il mese di giugno 2005. Qualora sia necessario una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato Tecnico, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo previa formale intesa con il TOROC e sentita la Città;
- La Città, con il consenso dell'OIL, che si intende prestato con la sottoscrizione della Convenzione, rilascerà in favore del TOROC una specifica concessione d'uso dal 15 novembre 2005 al 31 marzo 2006 degli immobili ristrutturati e delle aree necessarie all'idoneo e funzionale uso del Villaggio Media, come identificati nel piano e nello studio di fattibilità;
- Durante il periodo di concessione al TOROC, la Città, l'OIL e l'Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili facenti parte del Villaggio Media;
- Durante il periodo di concessione al TOROC, l'OIL continuerà a svolgere la propria attività negli immobili non facenti parte del Villaggio Media. Le modalità di coordinamento delle attività connesse ai Giochi Olimpici, di competenza del TOROC, con la funzionalità del centro ed il regime di privilegi ed immunità previsto dall'accordo complementare dell'08 aprile 1993 stipulato tra l'Italia e l'OIL, sono definite nel Regolamento allegato alla presente convenzione;
- Alla fine della concessione d'uso, il Comitato Tecnico predisporrà un verbale attestante lo stato dei luoghi. Eventuali interventi di ripristino, ritenuti necessari dall'OIL, saranno eseguiti dal TOROC con l'assicurazione che tali interventi saranno ultimati entro il 15 aprile 2006, o, su richiesta del TOROC stesso, in via sostitutiva, a cura dell'OIL. Il TOROC disporrà dei beni mobili e degli arredi immessi ed utilizzati nel Villaggio Media durante la vigenza della concessione d'uso in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto; in ordine a tali beni ed arredi al fine di garantire la continuità di funzionalità degli immobili costituenti il Villaggio Media dopo la scadenza della concessione d'uso, la Città, quale proprietaria degli immobili stessi, potrà presentare richiesta di assegnazione e/o vendita a proprio favore, sulla quale il TOROC provvederà a pronunciarsi;
- Per la completa realizzazione del Villaggio Media è stanziato come risulta dall'ottavo stralcio del piano degli interventi un importo complessivo di Euro 16.526.621 pari a Lire 32.000.000.000 finanziato, quanto al 62,5% pari a Euro 10.329.138 (Lire 20.000.000.000) con fondi della Legge n. 285/2000 e quanto al 37,5% pari a Euro 6.197.483 (Lire 12.000.000.000) con fondi della Città. L'importo complessivo dell'intervento sarà determinato nel suo esatto ammontare in sede di progettazione definitiva, fermo restando il limite di cui all'ottavo stralcio del piano e la ripartizione percentuale predetta.
- La Convenzione sarà registrata solo in caso di uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione della stessa saranno a carico di quella delle parti che vorrà procedervi con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla Legge;
- La Convenzione disciplina altresì gli aspetti relativi alle varianti, collaudi, modifiche legislative e alle controversie;

Considerato infine che lo studio di Fattibilità prevede, tra l’altro, la necessità di sopraelevare alcuni edifici di circa 110 cm (evitando in tal modo di demolire anche il solaio del piano rialzato) e, atteso che le norme d’attuazione del Piano Regolatore Generale della Città ammettono in proposito una sopraelevazione di soli 40 cm, si rende pertanto necessario, per realizzare l’intervento nelle modalità previste dal succitato studio, procedere all’approvazione del medesimo in deroga alle suddette disposizioni, ai sensi dell’art. 26 comma 22 delle Norme d’attuazione del P.R.G., che prevede: "per tutti gli edifici di particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico destinati a funzione di pubblica utilità sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio Comunale, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella di tipi d’intervento".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, di approvare lo schema della Convenzione - tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili, l'Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, l'OIL, in qualità di concessionario dell'immobile su cui verranno eseguiti gli interventi di ristrutturazione - per disciplinare le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione del Villaggio Media. Tale Convenzione, nonché tutti i relativi allegati, costituiti da:

2) demandare a successivi provvedimenti la concessione d'uso dei beni su cui verrà realizzato il Villaggio Media;

3) approvare gli interventi di sopraelevazione di alcuni edifici, previsti dal succitato studio di fattibilità, in deroga alle suddette disposizioni ai sensi dell’art. 26 comma 22 delle Norme di attuazione del P.R.G.C.;

4) autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;

5) di dare atto che la progettazione e la realizzazione dell'impianto è finanziata, come risulta dall'ottavo stralcio del piano degli interventi un importo complessivo di Euro 16.526. 621 pari a Lire 32.000.000.000 finanziato, quanto al 62,5% pari Euro 10.329.138 (Lire 20.000.000.000) con fondi della Legge n. 285/2000 e quanto al 37,5% pari a Euro 6.197.483 (Lire 12.000.000.000) con fondi della Città. L'importo complessivo dell'intervento sarà determinato nel suo esatto ammontare in sede di progettazione definitiva fermo restando il limite di cui all'ottavo stralcio del piano e la ripartizione percentuale predetta;

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione della necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell'impianto.