Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Relazioni Internazionali Olimpiadi
n. ord. 119
2002 05578/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA "CITTA' DI TORINO"-"L'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO OLIMPICO DI PATTINAGGIO ARTISTICO - SHORT-TRACK.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano,
Montabone, Alfieri e Ortolano.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita lAgenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse allappuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Pattinaggio artistico Short-Track.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, stabilisce che limpianto in cui si disputeranno le gare di Pattinaggio artistico Short-Track è il Palavela ubicato in via Ventimiglia 145/2, censito al catasto urbano al Foglio 120 n. 576 partita 11321 e n. 568 partita 11321 ed al catasto terreni al Foglio 144 n. 1, 2 e 42 p, Foglio 1446 n. 4 e 5, Foglio 1420 n. 19 p.
Il TOROC con nota prot. 113/02 del 30 gennaio 2002 ha trasmesso allAgenzia il 12° stralcio del Piano degli Interventi di cui alla Legge 285/2000, con allegato lo Studio di Fattibilità tecnico economica, comprendente lImpianto.
Detto impianto risulta affidato, con delibera del Consiglio Comunale del 22 ottobre 1996 (mecc. 9605567/010) in concessione ventennale al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA con sede in Torino alla Via Ventimiglia n. 145 P.IVA 069778990015.
La concessione ha una durata ventennale a partire dal 13-12-1996, ed allart. 2 comma 3 prevede che la Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse corrispondendo un equo indennizzo per le eventuali migliorie apportate dal concessionario.
La suddetta concessione è stata revocata con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2002 (mecc. 2002 00323/010) sussistendo le ragioni di interesse pubblico che legittimano l'esercizio del diritto di revoca, in quanto detta struttura, è compresa fra gli impianti nei quali verranno disputati gli incontri Olimpici.
Tuttavia in considerazione del fatto che gli interessi perseguiti dal COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA, che consistono nella promozione di attività sportive, hanno un'indubbia rilevanza pubblica, risulta necessario garantirne, compatibilmente con le esigenze organizzative dei Giochi Olimpici, la continuità consentendo al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA, fino al 30 novembre 2004 lutilizzo degli uffici e delle pertinenze di cui già dispone all'interno dell'impianto, nonché l'uso di una struttura temporanea esterna al Palavela, che sarà realizzata a cura e carico del TOROC.
Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata lopera, lAgenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dellImpianto.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione,
prevede quanto segue:
- lAgenzia, nella sua qualità di stazione appaltante
ai sensi dellarticolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000,
con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte
e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare lImpianto
in questione nel rispetto delle prescrizioni del Piano per lo
svolgimento del torneo olimpico di pattinaggio artistico
short-track;
- limpianto sarà utilizzato dal TOROC per l'organizzazione
e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza,
ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di
favorire la realizzazione dellImpianto nel rispetto dei
termini previsti dal Piano, dallo Studio di Fattibilità
e dalla presente Convenzione;
- per favorire la collaborazione ed il coordinamento le parti,
ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa
e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci
giorni dallultima sottoscrizione della presente Convenzione
un Comitato composto dal Responsabile Unico del Procedimento e
da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle parti.
Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato
tecnico sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento;
- le funzioni di stazione appaltante sono svolte dallAgenzia
in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000
e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante,
lAgenzia provvede allindividuazione del Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dellart. 7 della Legge 11
febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- lAgenzia provvede alla Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva dellImpianto in conformità a quanto
previsto nello Studio di Fattibilità allegato al Piano.
LAgenzia informa il Comitato tecnico delle procedure concorsuali
di aggiudicazione degli incarichi di progettazione, degli eventuali
contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi
progettuali. Il progetto definitivo, una volta approvato dallAgenzia,
è trasmesso alla Città per la relativa presa datto
da parte della Giunta Comunale;
- la Città provvede alladozione di tutti gli atti
e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza e necessari
alla realizzazione dellImpianto, ove ne ricorrano i presupposti
previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa urbanistico-edilizia
vigente;
- la Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato
dallAgenzia laccessibilità allimmobile
descritto in premessa per lo svolgimento di tutte le attività
necessarie alla progettazione;
- lAgenzia provvede alla realizzazione dellImpianto;
- l'Agenzia informa il Comitato delle procedure concorsuali di
aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi, dell'andamento
delle opere;
- l'Agenzia si impegna a inserire nel bando di gara d'appalto
e conseguente atto di assegnazione dei lavori la clausola di responsabilità
legale e giuridica piena in capo all'appaltatore, anche per eventuali
subappalti stipulati, con pena di decadenza dall'aggiudicazione
del lavoro, in relazione al rispetto delle norme contrattuali
e di legge in materia di lavoro e lavoratori e di sicurezza dei
lavoratori;
- la Città si impegna a rilasciare in favore dellAgenzia
e del TOROC, prima dellavvio delle procedure di scelta dellappaltatore,
specifica concessione duso degli immobili citati in premessa.
La concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza
oltre il 30 giugno 2006 e dovrà espressamente prevedere
lesonero da ogni responsabilità e rischio per la
Città, gli oneri di manutenzione e custodia dellImpianto
e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri
per questultima. Gli immobili concessi dalla Città
dovranno essere liberi da ogni impedimento 15 giorni prima dellinizio
dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali;
- la Città si impegna altresì, per la parte di sua
competenza, a collaborare con lAgenzia per la risoluzione
di tutte le problematiche inerenti la realizzazione dell'Impianto;
- la Città ed il TOROC svolgeranno attività conoscitiva
in merito allesecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà
di richiedere al Responsabile Unico del Procedimento specifiche
informazioni sugli stessi e di accedere, dintesa con la
direzione lavori, allarea di cantiere;
- le varianti dovranno in ogni caso essere trasmesse alla Città
per la relativa presa d'atto da parte della Giunta Comunale;
- la realizzazione dellImpianto dovrà essere ultimata,
in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non
oltre il 30 novembre 2004; la proroga potrà essere concessa
solo previo il formale benestare del TOROC e sentita la Città;
contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie
ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei
tempi previsti nel Piano;
- le parti si danno atto che il TOROC realizzerà a propria
cura e spese una struttura temporanea avente le caratteristiche
di cui allallegato sub b), esterna al Palavela ma su area
di proprietà della Città, destinata dal TOROC stesso
allorganizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- la realizzazione di tale struttura, di proprietà del
TOROC, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2002 e sarà
in suo uso esclusivo a partire dal 1° dicembre 2004. Il TOROC
ne consentirà peraltro alla Città il temporaneo
uso esclusivo dalla data di ultimazione della struttura al 30
novembre 2004, con esonero del TOROC stesso in tale periodo da
ogni obbligo e responsabilità per la custodia, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, la conduzione e la gestione della medesima;
- la progettazione e la realizzazione dellImpianto è
interamente finanziata, in conformità a quanto previsto
nel Piano, con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000;
- nel caso in cui la Città contribuisca con risorse finanziarie
proprie alla progettazione e/o alla realizzazione dellopera
saranno introdotte alla presente Convenzione le conseguenti modifiche,
riguardanti, tra laltro, le modalità di erogazione
dei pagamenti.
La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi ed alle garanzie.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ), unitamente allo stralcio n. 12 del piano degli interventi comprensivo dello studio di fattibilità (all. 2-2a-2b - nn. ), tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata lopera, lAgenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando in particolare:
lo stralcio n. 12 del Piano degli interventi;
oggetto della Convenzione (art. 2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle opere (art. 5);
struttura temporanea (art. 6)
risorse finanziarie (art. 7);
modifiche (art. 8);
scheda descrittiva della struttura temporanea, allegata alla convenzione (all. 1 /sub - n. );
2) di demandare a successivi provvedimenti la concessione duso dei beni su cui verrà realizzato lImpianto in oggetto;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione della necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell'impianto.
Allegato 1
tra
tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"
(i) che il Comitato per lorganizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ("Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici ("Giochi Olimpici"), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;
(ii) che la Legge 9 ottobre 2000 n. 285 ("Legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito lAgenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;
(iii) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e lAgenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
(iv) che, tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un Palasport per pattinaggio su ghiaccio (in seguito "Impianto"), idoneo alla disputa delle gare di "Figure Skating" e di "Short Track";
(v) che con nota prot. 113/02 del 30 gennaio 2002 il Toroc ha trasmesso allAgenzia il 12° stralcio del Piano degli Interventi (di seguito "Piano") di cui alla Legge n. 285/2000, comprendente lImpianto con allegato il relativo Studio di Fattibilità tecnico economica;
(vi) che con deliberazione 23 luglio 2001 n. 200105883/01, il Consiglio Comunale della Città di Torino (di seguito la "Città") ha approvato, con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici invernali predisposto dal Toroc;
(vii) che, con riguardo alla localizzazione dellImpianto, quanto contenuto nel 12° stralcio del Piano, intervento al n. dordine 34, corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio Comunale della Città;
(viii) che nel suddetto Piano lImpianto è localizzato in un immobile, di proprietà della Città, denominato "Palavela", compreso tra via Ventimiglia e corso Unità dItalia, censito al Catasto urbano al Foglio 120 n. 567 partita 11321 e n. 568 partita 11321 ed al Catasto terreni al Foglio 1445 n. 1, 2 e 42, Foglio 1446 n. 4 e 5, Foglio 1420 n. 19;
(ix) che lintervento in oggetto, meglio descritto nel
12° stralcio del Piano, intervento al n. dordine 34,
e nellallegato Studio di Fattibilità di cui alla
premessa (v), consiste sinteticamente in:
-ristrutturazione del Palavela, con interventi di restauro strutturale,
sostituzione del sistema di vetrate perimetrali, risanamento delle
solette e dei giunti, rifacimento dellimpermeabi-lizzazione,
ecc.;
- realizzazione di un piano di distribuzione interna;
- realizzazione di nuove tribune in struttura metallica, o comunque
rimuovibili, per circa 10.000 spettatori;
- realizzazione di un sistema di vie di accesso e di fuga dalle
zone spettatori, che garantiscano laccesso ed il deflusso
degli spettatori, sia in condizioni normali sia demergenza;
- realizzazione di locali accessori e servizi;
- realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio, con relativi
impianti, spazi tecnici, locali di servizio, ecc., il tutto idoneo
alle competizioni olimpiche;
(x) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della Legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione dellImpianto;
(xi) che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
tutto ciò premesso, le Parti
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.
ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. LAgenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dellarticolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare lImpianto sullarea di cui alla premessa (viii), nel rispetto delle prescrizioni del Piano.
2. LImpianto sarà utilizzato dal Toroc per lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO
1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione dellImpianto nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dallo Studio di Fattibilità e con le modalità della presente Convenzione.
2. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dallultima sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato tecnico sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento.
3. Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dallAgenzia in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, lAgenzia provvede allindividuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dellart. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.
ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE
1. LAgenzia provvede alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dellImpianto in conformità a quanto previsto nello Studio di Fattibilità allegato al Piano. LAgenzia informa il Comitato tecnico delle procedure concorsuali di aggiudicazione degli incarichi di progettazione, degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. Il progetto definitivo, una volta approvato dallAgenzia, è trasmesso alla Città per la relativa presa datto da parte della Giunta Comunale.
2. La Città provvede alladozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza e necessari alla realizzazione dellImpianto ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.
3. Nel caso in cui sia convocata una conferenza dei servizi ai sensi dellart. 9 della Legge n. 285/2000, ladozione degli atti di cui al precedente comma 2 ha luogo nella conferenza medesima.
4. La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dallAgenzia e dal Toroc laccessibilità allimmobile descritto in premessa per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione.
ARTICOLO 5 ESECUZIONE DELLE OPERE
1. LAgenzia provvede alla realizzazione dellImpianto. LAgenzia informa il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, delle procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi e dellandamento delle opere.
2. La Città si impegna a rilasciare in favore dellAgenzia e del Toroc, prima dellavvio delle procedure di scelta dellappaltatore, specifica concessione duso degli immobili citati in premessa. La concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno in uso allAgenzia sino al termine di cui al successivo comma 8, al Toroc da tale termine sino alla scadenza della concessione medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere lesonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia dellImpianto e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per questultima. Gli immobili concessi dalla Città dovranno essere liberi da ogni impedimento 15 giorni prima dellinizio dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali.
3. La Città si impegna altresì a collaborare con lAgenzia per la risoluzione, per la parte di sua competenza, di tutte le problematiche inerenti la realizzazione dellImpianto.
4. La Città ed il Toroc svolgeranno attività conoscitiva in merito allesecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, dintesa con la direzione lavori, allarea di cantiere.
5. Le eventuali varianti in corso dopera potranno essere approvate dallAgenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti dallart. 25 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2 e previo formale benestare da parte del Toroc. Le varianti dovranno in ogni caso essere trasmesse alla Città per la relativa presa datto da parte della Giunta Comunale.
6. La realizzazione dellImpianto dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 novembre 2004; tale data è da intendersi come data entro cui limpianto sarà reso disponibile al Toroc come meglio precisato nel successivo comma 8. LAgenzia si impegna comunque a consentire laccesso allImpianto a personale incaricato dal Toroc già a decorrere dal 1° giugno 2004 per avviare le necessarie attività di "allestimento olimpico" (a titolo di esempio, allestimenti tecnologici, opere temporanee ecc.). Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo previo il formale benestare del Toroc e sentita la Città; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.
7. Al collaudo dellopera provvederà, laddove consentito dalla normativa vigente, una apposita commissione composta di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dallAgenzia e gli altri due, sempre nominati dallAgenzia, su designazione, uno ciascuno, da parte della Città e del Toroc .
8. Entro dieci giorni dalla data di redazione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2004, lImpianto tutto sarà in uso esclusivo gratuito del Toroc; di tale circostanza lAgenzia e il Toroc informeranno la Città mediante lettera raccomandata a.r. La Città e il Toroc potranno introdurre modifiche alla concessione duso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dallesecuzione delle opere.
9. Durante il periodo di concessione al Toroc, la Città e lAgenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia dellImpianto.
10. Al termine della concessione duso di cui al presente articolo, le garanzie di cui allart. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città e dovranno essere nello stato di fatto in cui si trovano al momento della loro ultimazione. Eventuali interventi di ripristino saranno sostenuti dal TOROC che ne sopporterà anche l'onere.
ARTICOLO 6 STRUTTURA TEMPORANEA
1. Le Parti si danno atto che il Toroc realizzerà a propria cura e spese una struttura temporanea avente le caratteristiche di cui allallegato sub b), esterna al Palavela ma su area di proprietà della Città, destinata dal Toroc stesso allorganizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici.
2. La realizzazione di tale struttura, di proprietà del Toroc, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2002 e sarà in suo uso esclusivo a partire dal 1° dicembre 2004. Il Toroc ne consentirà peraltro alla Città il temporaneo uso esclusivo dalla data di ultimazione della struttura al 30 novembre 2004, con esonero del Toroc stesso in tale periodo da ogni obbligo e responsabilità per la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione e la gestione della medesima.
3. I necessari interventi di ripristino della struttura per luso fattone da parte della Città saranno concordati con il Toroc e posti a carico e onere della Città.
4. Nella progettazione dellImpianto lAgenzia terrà conto degli spazi, definiti nello Studio di fattibilità, occupati dalla struttura temporanea, che verrà ultimata prima dellinizio dei lavori di realizzazione dellImpianto stesso: ciò al fine di assicurare laccessibilità allarea interessata dagli interventi di realizzazione dellImpianto.
ARTICOLO 7 RISORSE FINANZIARIE
1. La progettazione e la realizzazione dellImpianto sono interamente finanziate, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge 285/2000.
2. Nel caso in cui, diversamente da quanto previsto al comma 1, la Città contribuisca con risorse finanziarie proprie alla progettazione e/o alla realizzazione dellopera, saranno introdotte alla presente Convenzione le conseguenti modifiche riguardanti, tra laltro, le modalità di erogazione dei pagamenti.
ARTICOLO 8 MODIFICHE
1. Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della Legge 285/2000 che riguardino direttamente od indirettamente il contenuto della presente convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima se del caso anche con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
ARTICOLO 9 - SPESE
1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso duso e tutte le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.
ARTICOLO 10 DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini della presente Convenzione lAgenzia elegge domicilio in ________, la Città in ______, il Toroc in ______
2. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nellepigrafe della medesima.
3. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.
4. E in facoltà delle parti concordare la trasmissione di comunicazioni mediante lettera, fax o posta elettronica; in tal caso resta sin dora inteso che le comunicazioni relative allinterpretazione e alle proposte di modificazione della Convenzione, nonché quelle riguardanti la contestazione di ritardi od inadempimenti dovranno in ogni caso svolgersi con le modalità di cui al comma 2.
ARTICOLO 11 ALLEGATI
1. Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1: a) lo Studio di Fattibilità; b) Scheda descrittiva della struttura temporanea.
ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione esclusiva ed irrevocabile del Foro di Torino.
Torino, ______________
(LAgenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici)
(il Comune di Torino)
(il Comitato per lOrganizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006)