Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Relazioni Internazionali – Olimpiadi

n. ord. 119
2002 05578/072

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 SETTEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 16 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA "CITTA' DI TORINO"-"L'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO OLIMPICO DI PATTINAGGIO ARTISTICO - SHORT-TRACK.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano, Montabone, Alfieri e Ortolano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.

Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.

Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).

In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.

Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Pattinaggio artistico – Short-Track.

La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, stabilisce che l’impianto in cui si disputeranno le gare di Pattinaggio artistico – Short-Track è il Palavela ubicato in via Ventimiglia 145/2, censito al catasto urbano al Foglio 120 n. 576 partita 11321 e n. 568 partita 11321 ed al catasto terreni al Foglio 144 n. 1, 2 e 42 p, Foglio 1446 n. 4 e 5, Foglio 1420 n. 19 p.

Il TOROC con nota prot. 113/02 del 30 gennaio 2002 ha trasmesso all’Agenzia il 12° stralcio del Piano degli Interventi di cui alla Legge 285/2000, con allegato lo Studio di Fattibilità tecnico economica, comprendente l’Impianto.

Detto impianto risulta affidato, con delibera del Consiglio Comunale del 22 ottobre 1996 (mecc. 9605567/010) in concessione ventennale al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA con sede in Torino alla Via Ventimiglia n. 145 P.IVA 069778990015.

La concessione ha una durata ventennale a partire dal 13-12-1996, ed all’art. 2 comma 3 prevede che la Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse corrispondendo un equo indennizzo per le eventuali migliorie apportate dal concessionario.

La suddetta concessione è stata revocata con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2002 (mecc. 2002 00323/010) sussistendo le ragioni di interesse pubblico che legittimano l'esercizio del diritto di revoca, in quanto detta struttura, è compresa fra gli impianti nei quali verranno disputati gli incontri Olimpici.

Tuttavia in considerazione del fatto che gli interessi perseguiti dal COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA, che consistono nella promozione di attività sportive, hanno un'indubbia rilevanza pubblica, risulta necessario garantirne, compatibilmente con le esigenze organizzative dei Giochi Olimpici, la continuità consentendo al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA, fino al 30 novembre 2004 l’utilizzo degli uffici e delle pertinenze di cui già dispone all'interno dell'impianto, nonché l'uso di una struttura temporanea esterna al Palavela, che sarà realizzata a cura e carico del TOROC.

Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione dell’Impianto.

In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione, prevede quanto segue:
- l’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare l’Impianto in questione nel rispetto delle prescrizioni del Piano per lo svolgimento del torneo olimpico di pattinaggio artistico – short-track;
- l’impianto sarà utilizzato dal TOROC per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione dell’Impianto nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dallo Studio di Fattibilità e dalla presente Convenzione;
- per favorire la collaborazione ed il coordinamento le parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal Responsabile Unico del Procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato tecnico sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento;
- le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall’Agenzia in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l’Agenzia provvede all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- l’Agenzia provvede alla Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’Impianto in conformità a quanto previsto nello Studio di Fattibilità allegato al Piano. L’Agenzia informa il Comitato tecnico delle procedure concorsuali di aggiudicazione degli incarichi di progettazione, degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. Il progetto definitivo, una volta approvato dall’Agenzia, è trasmesso alla Città per la relativa presa d’atto da parte della Giunta Comunale;
- la Città provvede all’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza e necessari alla realizzazione dell’Impianto, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente;
- la Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall’Agenzia l’accessibilità all’immobile descritto in premessa per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione;
- l’Agenzia provvede alla realizzazione dell’Impianto;
- l'Agenzia informa il Comitato delle procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi, dell'andamento delle opere;
- l'Agenzia si impegna a inserire nel bando di gara d'appalto e conseguente atto di assegnazione dei lavori la clausola di responsabilità legale e giuridica piena in capo all'appaltatore, anche per eventuali subappalti stipulati, con pena di decadenza dall'aggiudicazione del lavoro, in relazione al rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro e lavoratori e di sicurezza dei lavoratori;
- la Città si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del TOROC, prima dell’avvio delle procedure di scelta dell’appaltatore, specifica concessione d’uso degli immobili citati in premessa. La concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà espressamente prevedere l’esonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia dell’Impianto e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest’ultima. Gli immobili concessi dalla Città dovranno essere liberi da ogni impedimento 15 giorni prima dell’inizio dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali;
- la Città si impegna altresì, per la parte di sua competenza, a collaborare con l’Agenzia per la risoluzione di tutte le problematiche inerenti la realizzazione dell'Impianto;
- la Città ed il TOROC svolgeranno attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al Responsabile Unico del Procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d’intesa con la direzione lavori, all’area di cantiere;
- le varianti dovranno in ogni caso essere trasmesse alla Città per la relativa presa d'atto da parte della Giunta Comunale;
- la realizzazione dell’Impianto dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 novembre 2004; la proroga potrà essere concessa solo previo il formale benestare del TOROC e sentita la Città; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano;
- le parti si danno atto che il TOROC realizzerà a propria cura e spese una struttura temporanea avente le caratteristiche di cui all’allegato sub b), esterna al Palavela ma su area di proprietà della Città, destinata dal TOROC stesso all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- la realizzazione di tale struttura, di proprietà del TOROC, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2002 e sarà in suo uso esclusivo a partire dal 1° dicembre 2004. Il TOROC ne consentirà peraltro alla Città il temporaneo uso esclusivo dalla data di ultimazione della struttura al 30 novembre 2004, con esonero del TOROC stesso in tale periodo da ogni obbligo e responsabilità per la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione e la gestione della medesima;
- la progettazione e la realizzazione dell’Impianto è interamente finanziata, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000;
- nel caso in cui la Città contribuisca con risorse finanziarie proprie alla progettazione e/o alla realizzazione dell’opera saranno introdotte alla presente Convenzione le conseguenti modifiche, riguardanti, tra l’altro, le modalità di erogazione dei pagamenti.

La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi ed alle garanzie.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ), unitamente allo stralcio n. 12 del piano degli interventi comprensivo dello studio di fattibilità (all. 2-2a-2b - nn. ), tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili ove sarà realizzata l’opera, l’Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando in particolare:

lo stralcio n. 12 del Piano degli interventi;

oggetto della Convenzione (art. 2);

coordinamento (art. 3);

progettazione (art. 4);

esecuzione delle opere (art. 5);

struttura temporanea (art. 6)

risorse finanziarie (art. 7);

modifiche (art. 8);

scheda descrittiva della struttura temporanea, allegata alla convenzione (all. 1 /sub - n.       );

2) di demandare a successivi provvedimenti la concessione d’uso dei beni su cui verrà realizzato l’Impianto in oggetto;

3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione della necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell'impianto.


Allegato 1

CONVENZIONE

tra

tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"

premesso

(i) che il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ("Toroc") è stato costituito con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici ("Giochi Olimpici"), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;

(ii) che la Legge 9 ottobre 2000 n. 285 ("Legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

(iii) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l’Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

(iv) che, tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un Palasport per pattinaggio su ghiaccio (in seguito "Impianto"), idoneo alla disputa delle gare di "Figure Skating" e di "Short Track";

(v) che con nota prot. 113/02 del 30 gennaio 2002 il Toroc ha trasmesso all’Agenzia il 12° stralcio del Piano degli Interventi (di seguito "Piano") di cui alla Legge n. 285/2000, comprendente l’Impianto con allegato il relativo Studio di Fattibilità tecnico economica;

(vi) che con deliberazione 23 luglio 2001 n. 200105883/01, il Consiglio Comunale della Città di Torino (di seguito la "Città") ha approvato, con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici invernali predisposto dal Toroc;

(vii) che, con riguardo alla localizzazione dell’Impianto, quanto contenuto nel 12° stralcio del Piano, intervento al n. d’ordine 34, corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio Comunale della Città;

(viii) che nel suddetto Piano l’Impianto è localizzato in un immobile, di proprietà della Città, denominato "Palavela", compreso tra via Ventimiglia e corso Unità d’Italia, censito al Catasto urbano al Foglio 120 n. 567 partita 11321 e n. 568 partita 11321 ed al Catasto terreni al Foglio 1445 n. 1, 2 e 42, Foglio 1446 n. 4 e 5, Foglio 1420 n. 19;

(ix) che l’intervento in oggetto, meglio descritto nel 12° stralcio del Piano, intervento al n. d’ordine 34, e nell’allegato Studio di Fattibilità di cui alla premessa (v), consiste sinteticamente in:
-ristrutturazione del Palavela, con interventi di restauro strutturale, sostituzione del sistema di vetrate perimetrali, risanamento delle solette e dei giunti, rifacimento dell’impermeabi-lizzazione, ecc.;
- realizzazione di un piano di distribuzione interna;
- realizzazione di nuove tribune in struttura metallica, o comunque rimuovibili, per circa 10.000 spettatori;
- realizzazione di un sistema di vie di accesso e di fuga dalle zone spettatori, che garantiscano l’accesso ed il deflusso degli spettatori, sia in condizioni normali sia d’emergenza;
- realizzazione di locali accessori e servizi;
- realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio, con relativi impianti, spazi tecnici, locali di servizio, ecc., il tutto idoneo alle competizioni olimpiche;

(x) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione dell’Impianto;

(xi) che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare l’Impianto sull’area di cui alla premessa (viii), nel rispetto delle prescrizioni del Piano.

2. L’Impianto sarà utilizzato dal Toroc per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione dell’Impianto nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dallo Studio di Fattibilità e con le modalità della presente Convenzione.

2. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato tecnico sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento.

3. Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall’Agenzia in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l’Agenzia provvede all’individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

1. L’Agenzia provvede alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell’Impianto in conformità a quanto previsto nello Studio di Fattibilità allegato al Piano. L’Agenzia informa il Comitato tecnico delle procedure concorsuali di aggiudicazione degli incarichi di progettazione, degli eventuali contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali. Il progetto definitivo, una volta approvato dall’Agenzia, è trasmesso alla Città per la relativa presa d’atto da parte della Giunta Comunale.

2. La Città provvede all’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza e necessari alla realizzazione dell’Impianto ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

3. Nel caso in cui sia convocata una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 285/2000, l’adozione degli atti di cui al precedente comma 2 ha luogo nella conferenza medesima.

4. La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall’Agenzia e dal Toroc l’accessibilità all’immobile descritto in premessa per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione.

1. L’Agenzia provvede alla realizzazione dell’Impianto. L’Agenzia informa il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, delle procedure concorsuali di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi e dell’andamento delle opere.

2. La Città si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del Toroc, prima dell’avvio delle procedure di scelta dell’appaltatore, specifica concessione d’uso degli immobili citati in premessa. La concessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno in uso all’Agenzia sino al termine di cui al successivo comma 8, al Toroc da tale termine sino alla scadenza della concessione medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero da ogni responsabilità e rischio per la Città, gli oneri di manutenzione e custodia dell’Impianto e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri per quest’ultima. Gli immobili concessi dalla Città dovranno essere liberi da ogni impedimento 15 giorni prima dell’inizio dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali.

3. La Città si impegna altresì a collaborare con l’Agenzia per la risoluzione, per la parte di sua competenza, di tutte le problematiche inerenti la realizzazione dell’Impianto.

4. La Città ed il Toroc svolgeranno attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d’intesa con la direzione lavori, all’area di cantiere.

5. Le eventuali varianti in corso d’opera potranno essere approvate dall’Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti dall’art. 25 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2 e previo formale benestare da parte del Toroc. Le varianti dovranno in ogni caso essere trasmesse alla Città per la relativa presa d’atto da parte della Giunta Comunale.

6. La realizzazione dell’Impianto dovrà essere ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 novembre 2004; tale data è da intendersi come data entro cui l’impianto sarà reso disponibile al Toroc come meglio precisato nel successivo comma 8. L’Agenzia si impegna comunque a consentire l’accesso all’Impianto a personale incaricato dal Toroc già a decorrere dal 1° giugno 2004 per avviare le necessarie attività di "allestimento olimpico" (a titolo di esempio, allestimenti tecnologici, opere temporanee ecc.). Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo previo il formale benestare del Toroc e sentita la Città; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.

7. Al collaudo dell’opera provvederà, laddove consentito dalla normativa vigente, una apposita commissione composta di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dall’Agenzia e gli altri due, sempre nominati dall’Agenzia, su designazione, uno ciascuno, da parte della Città e del Toroc .

8. Entro dieci giorni dalla data di redazione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2004, l’Impianto tutto sarà in uso esclusivo gratuito del Toroc; di tale circostanza l’Agenzia e il Toroc informeranno la Città mediante lettera raccomandata a.r. La Città e il Toroc potranno introdurre modifiche alla concessione d’uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall’esecuzione delle opere.

9. Durante il periodo di concessione al Toroc, la Città e l’Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia dell’Impianto.

10. Al termine della concessione d’uso di cui al presente articolo, le garanzie di cui all’art. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite in capo alla Città e dovranno essere nello stato di fatto in cui si trovano al momento della loro ultimazione. Eventuali interventi di ripristino saranno sostenuti dal TOROC che ne sopporterà anche l'onere.

1. Le Parti si danno atto che il Toroc realizzerà a propria cura e spese una struttura temporanea avente le caratteristiche di cui all’allegato sub b), esterna al Palavela ma su area di proprietà della Città, destinata dal Toroc stesso all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici.

2. La realizzazione di tale struttura, di proprietà del Toroc, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2002 e sarà in suo uso esclusivo a partire dal 1° dicembre 2004. Il Toroc ne consentirà peraltro alla Città il temporaneo uso esclusivo dalla data di ultimazione della struttura al 30 novembre 2004, con esonero del Toroc stesso in tale periodo da ogni obbligo e responsabilità per la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione e la gestione della medesima.

3. I necessari interventi di ripristino della struttura per l’uso fattone da parte della Città saranno concordati con il Toroc e posti a carico e onere della Città.

4. Nella progettazione dell’Impianto l’Agenzia terrà conto degli spazi, definiti nello Studio di fattibilità, occupati dalla struttura temporanea, che verrà ultimata prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’Impianto stesso: ciò al fine di assicurare l’accessibilità all’area interessata dagli interventi di realizzazione dell’Impianto.

1. La progettazione e la realizzazione dell’Impianto sono interamente finanziate, in conformità a quanto previsto nel Piano, con i fondi di cui alla Legge 285/2000.

2. Nel caso in cui, diversamente da quanto previsto al comma 1, la Città contribuisca con risorse finanziarie proprie alla progettazione e/o alla realizzazione dell’opera, saranno introdotte alla presente Convenzione le conseguenti modifiche riguardanti, tra l’altro, le modalità di erogazione dei pagamenti.

1. Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della Legge 285/2000 che riguardino direttamente od indirettamente il contenuto della presente convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima se del caso anche con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

1. Ai fini della presente Convenzione l’Agenzia elegge domicilio in ________, la Città in ______, il Toroc in ______

2. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell’epigrafe della medesima.

3. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.

4. E’ in facoltà delle parti concordare la trasmissione di comunicazioni mediante lettera, fax o posta elettronica; in tal caso resta sin d’ora inteso che le comunicazioni relative all’interpretazione e alle proposte di modificazione della Convenzione, nonché quelle riguardanti la contestazione di ritardi od inadempimenti dovranno in ogni caso svolgersi con le modalità di cui al comma 2.

1. Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1: a) lo Studio di Fattibilità; b) Scheda descrittiva della struttura temporanea.

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione esclusiva ed irrevocabile del Foro di Torino.

Torino, ______________

(L’Agenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici)

(il Comune di Torino)

(il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006)