Divisione Servizi Educativi
Settore Automazione Bilancio

n. ord. 143
2002 05163/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 OTTOBRE 2002
(proposta dalla G.C. 9 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "F. CASALE". RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 GIUGNO 1999 (MECC. 1999 02438/07).

Proposta dell'Assessore Pozzi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 giugno 1999 (mecc. 1999 02438/07), si è approvato il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio "F. Casale".

Il regolamento in questione prevede, fra i requisiti dei concorrenti, di "non fruire di altre borse di studio" (art. 6 comma g).

Occorre precisare che con Legge del 10 marzo 2000 n. 62 sono state istituite delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Si tratta, sostanzialmente, di un aiuto economico dato ai nuclei familiari particolarmente disagiati per sopperire, in tutto od in parte, alle spese che annualmente le famiglie devono sostenere per l'istruzione dei figli.

Come innanzi evidenziato, lo studente assegnatario della borsa di cui sopra, qualora risulti contestualmente vincitore anche della borsa di studio "F. Casale", deve rinunciare a quest'ultima per effetto di quanto stabilito dal citato art. 6 comma g del regolamento in oggetto.

Considerato che le borse "F. Casale" vengono assegnate sulla base di graduatorie che tengono conto sia del reddito familiare che del merito scolastico dello studente (art. 5 commi c, d) e visto che le borse di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono, nella sostanza, un aiuto economico alle famiglie meno abbienti per affrontare le spese scolastiche - ed infatti vengono assegnate unicamente sulla base del reddito familiare non considerando il merito scolastico dello studente -, appare consono che lo studente vincitore della borsa "F. Casale" possa mantenerla anche se contestualmente assegnatario della borsa riferita alla Legge 10 marzo 2000 n. 62.

Per ciò che attiene alla composizione della commissione giudicatrice per l’assegnazione delle borse in oggetto, si precisa che il regolamento in questione prevede, in seno alla suddetta commissione, un "Rappresentante del Provveditorato agli Studi di Torino" (art. 3). Occorre considerare che con Decreto n. 29/P del 21 gennaio 2002 il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca -Direzione Generale Regionale per il Piemonte- ha istituito, dal 1° gennaio 2002, i Centri di Servizi Amministrativi di livello provinciale in sostituzione dei soppressi Provveditorati agli Studi.

E’ necessario pertanto provvedere alla parziale rettifica del succitato Art. 3 sostituendo la dicitura "Rappresentante del Provveditorato agli Studi di Torino" con "Rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Direzione Generale Regionale per il Piemonte- Centro Servizi Amministrativi di Torino".

Il regolamento in oggetto, per ciò che riguarda la formulazione delle graduatorie precisa, all'art. 5, che l'apposita Commissione deve attenersi ad una serie di criteri. In particolare il comma b) dispone che "per ciascun concorrente si deve provvedere alla valutazione del reddito familiare annuo pro-capite lordo". Lo stesso regolamento, fra i "requisiti" dei concorrenti, precisa che gli stessi devono "non superare il reddito familiare lordo pro-capite previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo" (art. 6 comma h).

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03623/007) si è estesa a tutti i servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi, ivi compresa la refezione per le scuole dell'obbligo, l'applicazione dei criteri previsti per l'ISEE.

Considerato che a seguito di quanto disposto dalla summenzionata deliberazione le fasce tariffarie per la refezione della scuola dell'obbligo sono espresse in valori ISEE, risulta necessario estendere l'applicazione dei criteri previsti per l'ISEE anche ai concorrenti delle borse in questione.

Occorre quindi provvedere alla rettifica dell'art. 5 comma b) e dell'art. 6 comma h) come di seguito specificato:
- art. 5 comma b) -testo attuale-: "per ciascun concorrente si deve provvedere alla valutazione del reddito familiare annuo pro-capite
lordo"; nuovo testo: "per ciascun concorrente occorre considerare il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall'ISEE";
- art. 6 comma h) -testo attuale- : "non superare il reddito familiare lordo pro-capite previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo"; nuovo testo: "non rientrare nel reddito familiare previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo".

Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale del Decentramento sono stati richiesti i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine. Il termine per l'espressione del parere è stato in seguito prorogato sino al 30 settembre 2002.

Alla data del 10 ottobre 2002 non è pervenuto il parere delle Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.

Le Circoscrizioni 1, 6, 7 hanno espresso, con provvedimenti consiliari allegati al presente atto, i seguenti pareri:
- la Circoscrizione 1, con provvedimento del 16 settembre 2002 n. 97 (all. 1 - n.            ) ha espresso "parere favorevole";
- la Circoscrizione 6, con provvedimento del 10 settembre 2002 Cons. Circ.le n. 105/02 (all. 2 - n.            ) ha espresso "parere favorevole";
- la Circoscrizione 7, con provvedimento del 6 settembre 2002 n. doc. 120 (all. 3 - n.            ) ha espresso "parere favorevole".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) La parziale rettifica, per le motivazioni di cui in narrativa, del Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio "F. Casale" assunto con provvedimento del Consiglio Comunale del 7 giugno 1999 (mecc. 1999 02438/07) e nella fattispecie:
a) di sostituire all’art. 3 del regolamento in parola la frase "Rappresentante del Provveditorato agli Studi di Torino" con la seguente "Rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Direzione Generale Regionale per il Piemonte- Centro Servizi Amministrativi di Torino";
b) di sostituire il comma b dell'art. 5 che recita "per ciascun concorrente si deve provvedere alla valutazione del reddito familiare annuo pro-capite lordo" con il seguente "per ciascun concorrente occorre considerare il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall'ISEE";
c) di aggiungere al comma g) dell’ art. 6 che recita "non fruire di altre borse di studio" la seguente frase "con l'eccezione delle borse di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62";
d) di sostituire il comma h) dell'art. 6 che recita "non superare il reddito familiare lordo pro-capite previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo" con il seguente "non rientrare nel reddito familiare previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole dell'obbligo".
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.