Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 110
2002 05129/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2002
(proposta dalla G.C. 9 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 58 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN PIAZZA S. CARLO AL NUMERO CIVICO 161- ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda un immobile di proprietà comunale ubicato nella Zona Urbana Centrale Storica della città, Circoscrizione Amministrativa n. 1, e più precisamente in Piazza San Carlo al numero civico 161, destinato dal vigente P.R.G. ad area per Servizi Pubblici "S", in particolare ad uffici pubblici "f".
Trattasi di un edificio inserito in un complesso urbano seicentesco a fronti unitarie di valore storico-artistico, ambientale e documentario, in gran parte distrutto durante la seconda guerra mondiale, successivamente ricostruito mantenendo sostanzialmente invariata l’immagine verso gli spazi esterni.
L’edificio fa parte del patrimonio comunale per il quale l’Amministrazione ha avviato la predisposizione di un programma di gestione e di valorizzazione degli immobili, finalizzato da un canto a razionalizzare l’utilizzo degli immobili disponibili in rapporto alle esigenze istituzionali della Città (riutilizzando ad esempio edifici recentemente liberati dalle funzioni svolte, riaccorpando uffici attualmente localizzati in modo non organico sul territorio, ridistribuendo in modo più razionale funzioni istituzionali in relazione all’utenza da soddisfare ecc. ) e dall’altro a reperire nuove risorse, attraverso l’alienazione degli immobili ritenuti non più necessari alle funzioni isituzionali.
Per ciò che concerne le più opportune destinazioni d’uso da assegnare all’immobile, si rileva che il "Rapporto sulla ricettività alberghiera in prospettiva al 2006", redatto dall’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale "Turismo Torino", segnala come la Città e la sua area metropolitana abbiano una capacità ricettiva inferiore a quella utile, sia in relazione a quella stimata necessaria per i Giochi olimpici del 2006, sia in relazione alla futura domanda connessa con il consolidamento in Torino dell’attività di tipo fieristico congressuale.
Il deficit stimato (per Turismo Torino in circa 4.000 camere) riguarda strutture di categoria cinque, quattro e tre stelle; si segnala, altresì, che l’offerta esistente, in buona parte, non risponde agli standard qualitativi internazionali e necessita di sensibili ristrutturazioni.
Il problema della riduzione di tale carenza ricettiva su Torino e l’area metropolitana può dunque essere affrontato incentivando la ristrutturazione ad uso alberghiero di edifici di pregio esistenti. Rientra sicuramente tra questi il "Palazzo Villa" di piazza S. Carlo, ubicato nel cuore della Città, nel cosiddetto "salotto di Torino" per il quale si propone un riutilizzo a "boutique hotel".
L’immobile in oggetto, per le sue caratteristiche di edificio residenziale, per la sua ubicazione e la sua adattabilità ad albergo di elevato livello, riveste appieno i requisiti richiesti. Inoltre, se si considera il valore intrinseco dell’edificio, tale proposta è in grado di garantire un corretto approccio progettuale e adeguata qualità urbana.
L’edificio allo stato attuale presenta al piano terreno (lungo i portici) locali commerciali di prestigio, dati in concessione a privati. Nel cortile a fianco della manica principale, si trova un padiglione a due piani fuori terra a pianta quadrata e copertura piana, in precedenza occupato da uffici comunali, attualmente vuoto. Il piano ammezzato è in massima parte utilizzato dai sottostanti negozi, ed in piccola parte destinato ad uffici. Il piano nobile, già occupato dalla Divisione Cultura del Comune, è attualmente vuoto ed occasionalmente utilizzato da troupes cinematografiche che ne fanno la loro base d’appoggio per l’organizzazione delle locations a Torino e dintorni. Il piano secondo è vuoto mentre il terzo piano è ancora occupato da uffici del Teatro Stabile.
L’edificio è inserito all’interno della "zona urbana centrale storica" (appartenente al Gruppo 2 – Edifici di rilevante interesse), ed è soggetto ai disposti dell’articolo 10 delle Norme di Piano.
L’individuazione del gruppo di edifici determina, secondo la tabella dello stesso articolo e secondo le definizioni dell’allegato A, i tipi di intervento edilizio ammessi che, per l’edificio in questione, consentono solo il recupero delle S.L.P. esistenti con una articolazione d’intervento che per alcune parti si estende fino alla Ristrutturazione edilizia.
I limiti sopra imposti a tutela degli organismi edilizi ricadenti nell’area centrale storica si intendono riferiti a cellule edilizie che conservano ancora caratteri originari propri.
Nel caso dell’edificio di piazza San Carlo, come meglio descritto nella documentazione allegata, l’originario organismo edilizio ha subito nel tempo tanti e tali alterazioni all’impianto architettonico originario, soprattutto a seguito dell’ultimo evento bellico, che le limitazioni al solo restauro conservativo appaiono ascrivibili soltanto alla facciata.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, fermo restando che qualsiasi intervento attuativo dovrà avere il preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza, è auspicabile che il progetto tenga conto delle riplasmazioni subite dall’edificio e possa eventualmente ripristinare parti architettoniche o funzioni significative della cellula edilizia originaria.
Gli interventi attuativi dovranno, inoltre, corrispondere alla più estesa tutela riguardante la Piazza San Carlo ai sensi della Legge 1939 n. 1089 e s.m.i., secondo comunicazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Prot. n. 16113 del novembre 1989 e pertanto dovranno essere sottoposti all’esame preventivo della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, anche sotto questo particolare profilo.
Per quanto sopra espresso l’Amministrazione, ritenendo che vi siano i presupposti perché il presente provvedimento rivesta carattere di pubblica utilità, la seguente variante urbanistica prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre la quantità minima di legge) lettera "f" – aree per uffici pubblici ad "Area AR – Aree o complessi di edifici a destinazioni ricettive, espositive e congressuali";
B) il conseguente assoggettamento degli immobili oggetto della variante ai disposti delle aree normative AR di cui all’articolo 8 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.RG. nonché ai disposti dell’articolo 10 – Zona Urbana Centrale Storica e dell’allegato A delle stesse norme.
Il presente provvedimento comporta decremento di aree per servizi pubblici seppur non costituenti dotazione Standard (pari a circa mq. 2.260 di superficie). Si specifica, inoltre, che per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento, pertanto, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Preso atto che la Circoscrizione n. 1, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (all. 2 - n. );
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante parziale n. 58 al vigente P.R.G. riguardante il cambio di destinazione urbanistica da area a Servizi pubblici "S"- (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre la quantità minima di legge) lettera "f" – aree per uffici pubblici ad "Area AR – Aree o complessi di edifici a destinazioni ricettive, espositive e congressuali"; come descritto nell’allegato (all. 1 – n.              ) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.