Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Direzione
n. ord. 117
2002 05119/013
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL COMUNE DI TORINO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE F. 24.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 3, disciplina nel modo seguente il pagamento volontario dellICI: "Limposta dovuta omissis deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui allart. 4 (soggetto attivo) ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario omissis ."
Il Comune di Torino non ha introdotto, con norme regolamentari, modifiche alle disposizioni di legge innanzi riportate che costituiscono pertanto anche loggetto della convenzione in essere con durata sino al 31 dicembre 2004 con il concessionario UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CON.RI.T S.p.A.).
In questultima convenzione è indicato (art. 9) laggio riconosciuto dal Comune di Torino al Concessionario per la riscossione spontanea dellICI che altro non è se non quello determinato per legge (D. Lgs. 504/92 art. 10, comma 3), con un ristorno a favore della Città pari al 10% dei compensi percepiti lanno precedente dal concessionario.
A proposito dei rapporti con UNIRISCOSSIONI S.p.A. deve essere qui richiamato anche limpegno, assunto da questultima con la sottoscrizione dellaccordo ANCI ASCOTRIBUTI del 31/5/1999, di versare alla Città l80% di quanto complessivamente introitato a titolo di ICI lanno precedente di cui il 45% del suddetto importo entro il 5 luglio ed il saldo, a concorrenza dello stesso, entro il 27 dicembre.
Lattuale riscossione volontaria dellICI, come sopra disciplinata, evidenzia difetti non secondari.
Essi possono essere così sintetizzati:
- consistenti ritardi nei riversamenti del gettito dal concessionario
al Comune e, a monte, dal sistema postale a quello dei concessionari;
- pesanti ritardi ed imprecisioni (da sempre si registra una squadratura
rilevante tra la somma degli importi relativi alle singole fattispecie
imponibili, al netto della detrazione per l'abitazione principale,
ed il totale versato) nella rendicontazione;
- non indifferente onerosità di riscossione per il Comune;
- impossibilità di compensazioni verticali ed orizzontali;
- costi non ragionevoli per i contribuenti (diritti postali e
commissioni bancarie);
- limitazione del numero di sportelli presso i quali effettuare
i versamenti.
E da ritenere che le disfunzioni di cui sopra siano alla
base dellintervento del legislatore laddove dispone (Legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 36: "Modalità di riscossione
dei tributi da parte di regioni, ed enti locali"):
"1. Ferma restando leventuale utilizzazione di intermediari
previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione
spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando
le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più
ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione
allente creditore dei dati del pagamento stesso".
Liniziativa volta ad introdurre una nuova modalità di riscossione spontanea dellICI, in via sperimentale per il 2002, alternativa e complementare a quelle tradizionali è stata assunta dallAgenzia delle entrate alla quale, per legge (D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62) sono attribuite tutte le funzioni relative alle entrate tributarie erariali o locali affidate alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori. Ed è, appunto, con riferimento a questultima modalità che si propone lapprovazione della convenzione allegata alla presente deliberazione.
La nuova modalità di riscossione di cui è caso è quella prevista dallart. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (versamento unitario e compensazione) e realizzata attraverso il modello F 24.
Come è noto con tale modello i contribuenti eseguono versamenti unitari dei contributi dovuti allINPS, delle altre somme dovute allo Stato (IVA, imposte sui redditi, etc), alle Regioni (IRAP), ad altri Enti previdenziali ed assistenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti risultanti dalle denunce e dalle dichiarazioni da loro presentate.
LAgenzia delle entrate garantisce che le somme riscosse sono riversate entro nove giorni agli enti percettori i quali ricevono, contestualmente, la relativa rendicontazione. Si tratta, per entrambi i casi, di un termine assolutamente favorevole per i comuni, di molto inferiore alla situazione attuale.
I vantaggi del modello F 24 non finiscono qui. Oltre alla richiamata possibilità di compensazione dei debiti per i tributi locali con crediti tributari nei confronti dello Stato, dello stesso o di altri enti locali e con crediti contributivi, occorre segnalare la possibilità per i contribuenti di versare il dovuto presso uno qualsiasi dei 45.000 sportelli bancari, postali e dei concessionari esistenti in Italia senza incorrere in costi aggiuntivi (diritti postali o commissioni bancarie).
In sintesi lF 24 sembra soddisfare completamente quanto disposto dal citato art. 36 della L. 388/2000 giacché velocizza le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicura la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione allente creditore dei dati del pagamento stesso oltre a dare ai contribuenti la non secondaria possibilità di compensare i loro debiti tributari con eventuali crediti della stessa natura o contributivi.
Lutilizzo del modello F 24 come mezzo di pagamento dellICI contemplato da questa proposta di deliberazione non determina modificazioni alla attuale forma di gestione delle entrate comunali di natura fiscale, la cui riscossione spontanea, come detto, è affidata al concessionario della stessa (del resto la modifica delle forme di gestione in una delle diverse possibili modalità previste dallart. 52 del D. Lgs. 446/97 presupporrebbe lintroduzione di una specifica norma regolamentare). LF 24, infatti, è neutro rispetto a tutte le forme di riscossione delle entrate comunali previste dallart. 52 del D. Lgs. 446/97 cit. ivi compresa, quindi, quella realizzata attraverso il concessionario della riscossione. Pertanto, nellipotesi prospettata con la presente deliberazione, le somme versate dai contribuenti continueranno ad essere incassate dal concessionario della riscossione per essere da questi riversate alla Tesoreria comunale. La differenza, rispetto ad oggi, è che con lF 24 gli introiti rifluiranno al concessionario attraverso il sistema bancario anziché quello postale.
La necessità di verificare in concreto da un lato la funzionalità dei tracciati informatici predisposti per la rendicontazione, e, dallaltro il gradimento da parte dei contribuenti allimpiego dellF 24 hanno suggerito lopportunità di una sperimentazione della nuova modalità di riscossione. Altre ragioni, e precisamente lattesa dei risultati del processo in corso a livello ministeriale inteso ad introdurre con legge limpiego dellF 24 come modalità unica o alternativa per la riscossione dei tributi locali, hanno consigliato di limitare nel tempo la sperimentazione.
Si è ritenuto così, dintesa con lAgenzia
delle entrate e con UNIRISCOSSIONI S. p.A. di sperimentare lF
24 come modalità di riscossione spontanea dellICI,
alternativa e complementare a quelle tradizionali, limitatamente
allanno 2002 alle seguenti condizioni:
- che UNIRISCOSSIONI S.p.A. mantenesse comunque limpegno
a versare al Tesoriere il 5 luglio ed il 27 dicembre lanticipazione
di cui alla convenzione ANCI ASCOTRIBUTI richiamata allinizio
di questa deliberazione;
- che loperazione non comportasse costi per la Città
eccedenti quanto già stanziato nel bilancio di previsione
2002 a titolo di aggio a favore del concessionario.
Tutte queste condizioni risultano soddisfatte in parte con il testo della convenzione che si allega sub A) alla presente deliberazione, nella quale, tra laltro, è stabilita la gratuità del servizio reso dallAgenzia tenuto conto della natura sperimentale dello stesso, ed in parte con la lettera UNIRISCOSSIONI S.p.A. allegata sub B) alla presente deliberazione (all. B -n. ).
Sul piano operativo si osserva quanto segue.
Lattuale versione dellF 24 comprende già una sezione dedicata ai tributi locali. Essa non è peraltro utilizzabile non essendo stati istituiti i relativi codici di versamento.
LAgenzia delle entrate ha predisposto una modifica dellattuale modello specificatamente dedicata allICI avvalendosi dei suggerimenti della Divisione Tributi del Comune di Torino e sta predisponendo listituzione dei relativi codici ed i tracciati informatici per i versamenti e la conseguente rendicontazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;