Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Direzione

n. ord. 117
2002 05119/013 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 SETTEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 9 luglio 2002)

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL COMUNE DI TORINO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE F. 24.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 3, disciplina nel modo seguente il pagamento volontario dell’ICI: "L’imposta dovuta…omissis…deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’art. 4 (soggetto attivo) ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario…omissis…."

Il Comune di Torino non ha introdotto, con norme regolamentari, modifiche alle disposizioni di legge innanzi riportate che costituiscono pertanto anche l’oggetto della convenzione in essere – con durata sino al 31 dicembre 2004 – con il concessionario UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CON.RI.T S.p.A.).

In quest’ultima convenzione è indicato (art. 9) l’aggio riconosciuto dal Comune di Torino al Concessionario per la riscossione spontanea dell’ICI che altro non è se non quello determinato per legge (D. Lgs. 504/92 art. 10, comma 3), con un ristorno a favore della Città pari al 10% dei compensi percepiti l’anno precedente dal concessionario.

A proposito dei rapporti con UNIRISCOSSIONI S.p.A. deve essere qui richiamato anche l’impegno, assunto da quest’ultima con la sottoscrizione dell’accordo ANCI – ASCOTRIBUTI del 31/5/1999, di versare alla Città l’80% di quanto complessivamente introitato a titolo di ICI l’anno precedente di cui il 45% del suddetto importo entro il 5 luglio ed il saldo, a concorrenza dello stesso, entro il 27 dicembre.

L’attuale riscossione volontaria dell’ICI, come sopra disciplinata, evidenzia difetti non secondari.

Essi possono essere così sintetizzati:
- consistenti ritardi nei riversamenti del gettito dal concessionario al Comune e, a monte, dal sistema postale a quello dei concessionari;
- pesanti ritardi ed imprecisioni (da sempre si registra una squadratura rilevante tra la somma degli importi relativi alle singole fattispecie imponibili, al netto della detrazione per l'abitazione principale, ed il totale versato) nella rendicontazione;
- non indifferente onerosità di riscossione per il Comune;
- impossibilità di compensazioni verticali ed orizzontali;
- costi non ragionevoli per i contribuenti (diritti postali e commissioni bancarie);
- limitazione del numero di sportelli presso i quali effettuare i versamenti.

E’ da ritenere che le disfunzioni di cui sopra siano alla base dell’intervento del legislatore laddove dispone (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 36: "Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni, ed enti locali"):
"1. Ferma restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso".

L’iniziativa volta ad introdurre una nuova modalità di riscossione spontanea dell’ICI, in via sperimentale per il 2002, alternativa e complementare a quelle tradizionali è stata assunta dall’Agenzia delle entrate alla quale, per legge (D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62) sono attribuite tutte le funzioni relative alle entrate tributarie erariali o locali affidate alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori. Ed è, appunto, con riferimento a quest’ultima modalità che si propone l’approvazione della convenzione allegata alla presente deliberazione.

La nuova modalità di riscossione di cui è caso è quella prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (versamento unitario e compensazione) e realizzata attraverso il modello F 24.

Come è noto con tale modello i contribuenti eseguono versamenti unitari dei contributi dovuti all’INPS, delle altre somme dovute allo Stato (IVA, imposte sui redditi, etc), alle Regioni (IRAP), ad altri Enti previdenziali ed assistenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti risultanti dalle denunce e dalle dichiarazioni da loro presentate.

L’Agenzia delle entrate garantisce che le somme riscosse sono riversate entro nove giorni agli enti percettori i quali ricevono, contestualmente, la relativa rendicontazione. Si tratta, per entrambi i casi, di un termine assolutamente favorevole per i comuni, di molto inferiore alla situazione attuale.

I vantaggi del modello F 24 non finiscono qui. Oltre alla richiamata possibilità di compensazione dei debiti per i tributi locali con crediti tributari nei confronti dello Stato, dello stesso o di altri enti locali e con crediti contributivi, occorre segnalare la possibilità per i contribuenti di versare il dovuto presso uno qualsiasi dei 45.000 sportelli bancari, postali e dei concessionari esistenti in Italia senza incorrere in costi aggiuntivi (diritti postali o commissioni bancarie).

In sintesi l’F 24 sembra soddisfare completamente quanto disposto dal citato art. 36 della L. 388/2000 giacché velocizza le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicura la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso oltre a dare ai contribuenti la non secondaria possibilità di compensare i loro debiti tributari con eventuali crediti della stessa natura o contributivi.

L’utilizzo del modello F 24 come mezzo di pagamento dell’ICI contemplato da questa proposta di deliberazione non determina modificazioni alla attuale forma di gestione delle entrate comunali di natura fiscale, la cui riscossione spontanea, come detto, è affidata al concessionario della stessa (del resto la modifica delle forme di gestione in una delle diverse possibili modalità previste dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 presupporrebbe l’introduzione di una specifica norma regolamentare). L’F 24, infatti, è neutro rispetto a tutte le forme di riscossione delle entrate comunali previste dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 cit. ivi compresa, quindi, quella realizzata attraverso il concessionario della riscossione. Pertanto, nell’ipotesi prospettata con la presente deliberazione, le somme versate dai contribuenti continueranno ad essere incassate dal concessionario della riscossione per essere da questi riversate alla Tesoreria comunale. La differenza, rispetto ad oggi, è che con l’F 24 gli introiti rifluiranno al concessionario attraverso il sistema bancario anziché quello postale.

La necessità di verificare in concreto da un lato la funzionalità dei tracciati informatici predisposti per la rendicontazione, e, dall’altro il gradimento da parte dei contribuenti all’impiego dell’F 24 hanno suggerito l’opportunità di una sperimentazione della nuova modalità di riscossione. Altre ragioni, e precisamente l’attesa dei risultati del processo in corso a livello ministeriale inteso ad introdurre con legge l’impiego dell’F 24 come modalità – unica o alternativa – per la riscossione dei tributi locali, hanno consigliato di limitare nel tempo la sperimentazione.

Si è ritenuto così, d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con UNIRISCOSSIONI S. p.A. di sperimentare l’F 24 come modalità di riscossione spontanea dell’ICI, alternativa e complementare a quelle tradizionali, limitatamente all’anno 2002 alle seguenti condizioni:
- che UNIRISCOSSIONI S.p.A. mantenesse comunque l’impegno a versare al Tesoriere il 5 luglio ed il 27 dicembre l’anticipazione di cui alla convenzione ANCI – ASCOTRIBUTI richiamata all’inizio di questa deliberazione;
- che l’operazione non comportasse costi per la Città eccedenti quanto già stanziato nel bilancio di previsione 2002 a titolo di aggio a favore del concessionario.

Tutte queste condizioni risultano soddisfatte in parte con il testo della convenzione che si allega sub A) alla presente deliberazione, nella quale, tra l’altro, è stabilita la gratuità del servizio reso dall’Agenzia tenuto conto della natura sperimentale dello stesso, ed in parte con la lettera UNIRISCOSSIONI S.p.A. allegata sub B) alla presente deliberazione (all. B -n. ).

Sul piano operativo si osserva quanto segue.

L’attuale versione dell’F 24 comprende già una sezione dedicata ai tributi locali. Essa non è peraltro utilizzabile non essendo stati istituiti i relativi codici di versamento.

L’Agenzia delle entrate ha predisposto una modifica dell’attuale modello specificatamente dedicata all’ICI avvalendosi dei suggerimenti della Divisione Tributi del Comune di Torino e sta predisponendo l’istituzione dei relativi codici ed i tracciati informatici per i versamenti e la conseguente rendicontazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

  1. di approvare la convenzione tra l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Torino per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili e la fornitura dei relativi flussi informativi mediante modello F 24 nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale (all. A - n. );
  2. di approvare l’utilizzo del modello F 24 per la riscossione spontanea dell’ICI nell’anno 2002, in via sperimentale, in alternativa ed a complemento delle modalità attuali, come indicate dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/92, considerando che con l’F 24 si realizza quanto disposto dall’art. 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal momento che con tale mezzo si velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, si assicura la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione alla Città dei dati del pagamento stesso, oltre a rendere gratuito per il contribuente il versamento ed a consentirgli la compensazione del debito per ICI con eventuali altri suoi crediti tributari o contributivi;
  3. di designare il Direttore pro tempore della Divisione Servizi Tributari – Dott. Felice Calissano – a sottoscrivere il testo della convenzione de quo;
  4. di dare atto che detta convenzione non comporta oneri per il Comune;
  5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.