Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 94
2002 05053/009
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS.
N. 267/2000, TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E IL
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI TORINO, PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE INTERNA DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN CAMILLO SITO IN STRADA SANTA MARGHERITA N. 136
TORINO. RATIFICA.
Proposta dell'Assessore Viano.
In data 21 giugno 2002 è stato stipulato lAccordo
di Programma ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e
il presidio ospedaliero San Camillo di Torino, finalizzato a consentire
lampliamento e la sistemazione interna del Presidio Sanitario
San Camillo. Larea oggetto della variazione urbanistica
e degli impegni dellAccordo di Programma è pari a
mq. 30.482.
Al fine di completare liter procedurale ai sensi dei disposti
normativi sopra richiamati, poiché tale provvedimento prevede
variante allo strumento urbanistico, ladesione del Sindaco
allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro
trenta giorni dalla stipula dellAccordo, a pena di decadenza.
Inoltre con il perfezionamento di tale Accordo verrà rilasciato
titolo abilitativo sostitutivo della concessione edilizia.
Il complesso ospedaliero svolge istituzionalmente attività
sanitaria come Ospedale specializzato nel Recupero e Rieducazione
funzionale di secondo livello dal 1972. Ha una dotazione di 92
posti letto ordinari e 15 di Day Hospital con servizi ambulatoriali
di FKT, laboratorio di analisi e radiologia. La struttura sanitaria
è equiparata, ai fini dellerogazione dei servizi
sanitari, agli ospedali di diretta gestione pubblica, in virtù
del riconoscimento normativo a presidio sanitario ai sensi dellart.
43 II comma della L. 833/78 e dellart. 4 comma 12 del D.Lgs.
502/92; é, inoltre, inserita nella rete ospedaliera regionale
(L.R. n. 37 del 23 aprile 1990 e L.R. n. 61/97 - Piano Sanitario
Regionale).
Oltre all'attività prettamente ospedaliera il presidio
svolge attività didattica finalizzata alla formazione professionale
di studenti dei corsi di Diploma Universitario per tecnici della
Riabilitazione (terapisti e logopedisti) e per studenti universitari
della Facoltà di Psicologia.
In relazione a nuove disposizioni normative e all'evoluzione di
tecnologie e metodiche terapeutiche (la struttura edilizia è
rimasta sostanzialmente invariata dal 1972) si rende indispensabile
effettuare adeguamenti funzionali di carattere edilizio non più
procastinabili.
In particolare gli interventi previsti sono rivolti nello specifico
a soddisfare le seguenti esigenze:
- corrispondere a quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale
1997-1999 che richiede al presidio un aumento della dotazione
di letti per 15 unità con conseguente adeguamento dei relativi
servizi;
- ottemperare alle disposizioni di Legge, D.P.R. 14 gennaio 1997,
in merito ai "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 502/92" recepito dalla Regione Piemonte con delibera
del 22 febbraio 2000;
- adeguare la propria dotazione di strumenti e attrezzature diagnostiche
e terapeutiche al progresso scientifico ed alla reale domanda
di salute nello specifico settore della riabilitazione;
- completare l'adeguamento in materia di impianti tecnologici
connessi con la tutela della sicurezza e della salute degli operatori
e degli utenti.
Le proposte progettuali degli interventi edilizi, descritte in
dettaglio nello specifico progetto edilizio parte integrante dell'Accordo
di Programma, prevedono in sintesi le seguenti opere:
a) locali seminterrati (locali di servizio quali spogliatoi, lavanderia,
sterilizzazione, laboratori, camera mortuaria, e locali per attività
terapeutica);
b) prolungamento verso valle delle due maniche nord e sud dell'edificio
principale, a tutti i piani, sedi dei vari reparti e relativi
servizi;
c) sopraelevazione di un piano dell'edificio attualmente ad un
solo piano fuori terra sede della cucina e servizi vari, per la
realizzazione di una serie di locali con destinazione uffici ed
archivio, con collegamento al secondo piano fuori terra dell'edificio
principale con una passerella aerea;
d) costruzione di una autorimessa interrata, nella zona dell'attuale
parcheggio esterno con una capienza prevista di quaranta autovetture;
e) sistemazione della zona di accesso della strada verso monte
con ampliamento della strada interna di accesso per la costruzione
di due corsie.
L'Amministrazione Comunale, rilevato che sussistono elementi di
pubblico interesse, considerata la funzione di tale struttura,
ritiene che per gli immobili ubicati in strada Santa Margherita,
136 (così come meglio individuati negli elaborati grafici
allegati) si debba modificare la loro destinazione con variante
urbanistica al P.R.G. che prevede:
A) variazione della condizione da aree inedificabili ad aree edificabili
ai sensi della specifica relazione geologica e geotecnica redatta
dal professionista incaricato nonchè della nota tecnica
del competente Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico
della Regione Piemonte;
B) variazione della classificazione da "Area fortemente instabile
7b" ai sensi della Carta geologica tecnica di instabilità
geomorfologica, allegato tecnico n. 2 del P.R.G. vigente ad area
per la maggior parte compresa in classe II (II.1), parte in classe
III (indiff.) e parte in classe III (b1), così come riclassificate
nella Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica
e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (dicembre
1999) a cura dei geologi Prof. F. Carrraro, Prof. F. Grasso e
Dott. E. Zanella, costituente parte di studio finalizzato alla
predisposizione di variante urbanistica al P.R.G. del territorio
collinare torinese;
C) annullamento delle prescrizioni a seguito delle variazioni
delle condizioni di cui ai precedenti punti A) e B) esclusivamente
per gli immobili oggetto degli interventi del presente Accordo
di Programma, attualmente soggetti ai disposti introdotti ex-officio
dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. della Città
di Torino ed in particolare le prescrizioni, di cui all'allegato
B delle N.U.E.A. che determinano ... "Tutte le aree comprese
nelle classi 4, 5, 6 e 7, riportate nella Tavola "Carta Geologico
- Tecnica - Geomorfologica", devono essere sottoposte alla
disciplina di cui al comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 56/77..";
D) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio
individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla
scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi privati
"SP" - lettera "a" (Servizi per l'istruzione,
attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive,
per attività sanitarie, sportive, culturali) ad area a
Servizi pubblici "S" - lettera "h" - Servizi
sociali ed attrezzature di interesse generale - art. 22 L.U.R.
(attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere) e il conseguente
assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai relativi
disposti del Piano Regolatore Generale;
E) la possibilità di realizzare, difformemente da quanto
prescritto dalle N.U.E.A di P.R.G., parcheggi fuori terra nelle
porzioni di area destinata a verde privato con preesistenze edilizie
(i parcheggi in tali aree normative sono ammessi solo in sottosuolo
ai sensi dell'art. 17), esclusivamente per gli immobili oggetto
del presente Accordo di programma.
La durata degli impegni riguardanti lAccordo di Programma
in oggetto è stabilità in anni 10, eventualmente
prorogabili su richiesta delle parti, a seguito di valutazione
del Collegio di Vigilanza.
Preso atto che la Circoscrizione n. 8, alla quale è stato
richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale (mecc. 02-05209/91) ha "espresso parere
favorevole, con la richiesta di tenere in considerazione le osservazioni
emerse in merito alla necessità di ottimizzare e potenziare
la sosta esterna in prossimità del Presidio Sanitario e
della Villa della Regina".
A tale osservazione si controdeduce che, pur rilevando che lintervento
contempla una consistente offerta aggiuntiva di posti auto in
struttura, sarà valutata con gli Assessori competenti la
possibilità di incrementare anche i posti auto esterni,
compatibilmente con i vincoli oggettivi legati alla conformazione
orografica della zona ed alle salvaguardie di carattere idrogeologico
da osservare. Si precisa, altresì, che lAccordo di
Programma prevede, quale appendice allo stesso, la convocazione
di apposita conferenza di servizio entro sei mesi dalla stipula
dellAccordo, per la definizione degli aspetti trasportistici
e viari inerenti alla struttura ospedaliera e agli ambiti circostanti.
In tale sede sarà, altresì, valutata la possibilità
di incrementare i parcheggi pertinenziali.
Il presente provvedimento non presenta incompatibilità
con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante al P.R.G.
vigente ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Preso atto che la Circoscrizione n. 8, alla quale è stato
richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale (mecc. 02-05209/91) ha espresso parere favorevole
(all. 2 - n.
).
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lAccordo di Programma
(all. da 1 a 72/1 - nn. ) con i relativi allegati che ne fanno
parte integrante, sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Comune
di Torino ed il Presidio Ospedaliero San Camillo di Torino, finalizzato
a consentire lampliamento e la sistemazione interna del
Presidio Sanitario San Camillo;
1bis) di rinviare allapposita conferenza di servizio, da
convocarsi entro sei mesi dalla stipula dellAccordo, la
definizione degli aspetti trasportistici e viari inerenti alla
struttura ospedaliera e agli ambiti circostanti. In tale sede
sarà, altresì, valutata la possibilità di
incrementare i parcheggi pertinenziali in strutture, a maggiore
salvaguardia dellarea a verde.
2) di prendere atto che l'Accordo di Programma, adottato con Decreto
del Presidente Regionale, determina le variazioni urbanistiche
al vigente P.R.G., come descritte in narrativa e in dettaglio
negli allegati.
Viene dato atto che, trattandosi di ratifica di Accordo di programma,
il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti
sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.