Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 94
2002 05053/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 LUGLIO 2002
(proposta dalla G.C. 2 luglio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS. N. 267/2000, TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI TORINO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE INTERNA DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SITO IN STRADA SANTA MARGHERITA N. 136 TORINO. RATIFICA.

Proposta dell'Assessore Viano.

In data 21 giugno 2002 è stato stipulato l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e il presidio ospedaliero San Camillo di Torino, finalizzato a consentire l’ampliamento e la sistemazione interna del Presidio Sanitario San Camillo. L’area oggetto della variazione urbanistica e degli impegni dell’Accordo di Programma è pari a mq. 30.482.
Al fine di completare l’iter procedurale ai sensi dei disposti normativi sopra richiamati, poiché tale provvedimento prevede variante allo strumento urbanistico, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla stipula dell’Accordo, a pena di decadenza. Inoltre con il perfezionamento di tale Accordo verrà rilasciato titolo abilitativo sostitutivo della concessione edilizia.
Il complesso ospedaliero svolge istituzionalmente attività sanitaria come Ospedale specializzato nel Recupero e Rieducazione funzionale di secondo livello dal 1972. Ha una dotazione di 92 posti letto ordinari e 15 di Day Hospital con servizi ambulatoriali di FKT, laboratorio di analisi e radiologia. La struttura sanitaria è equiparata, ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari, agli ospedali di diretta gestione pubblica, in virtù del riconoscimento normativo a presidio sanitario ai sensi dell’art. 43 II comma della L. 833/78 e dell’art. 4 comma 12 del D.Lgs. 502/92; é, inoltre, inserita nella rete ospedaliera regionale (L.R. n. 37 del 23 aprile 1990 e L.R. n. 61/97 - Piano Sanitario Regionale).
Oltre all'attività prettamente ospedaliera il presidio svolge attività didattica finalizzata alla formazione professionale di studenti dei corsi di Diploma Universitario per tecnici della Riabilitazione (terapisti e logopedisti) e per studenti universitari della Facoltà di Psicologia.
In relazione a nuove disposizioni normative e all'evoluzione di tecnologie e metodiche terapeutiche (la struttura edilizia è rimasta sostanzialmente invariata dal 1972) si rende indispensabile effettuare adeguamenti funzionali di carattere edilizio non più procastinabili.
In particolare gli interventi previsti sono rivolti nello specifico a soddisfare le seguenti esigenze:
- corrispondere a quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 1997-1999 che richiede al presidio un aumento della dotazione di letti per 15 unità con conseguente adeguamento dei relativi servizi;
- ottemperare alle disposizioni di Legge, D.P.R. 14 gennaio 1997, in merito ai "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92" recepito dalla Regione Piemonte con delibera del 22 febbraio 2000;
- adeguare la propria dotazione di strumenti e attrezzature diagnostiche e terapeutiche al progresso scientifico ed alla reale domanda di salute nello specifico settore della riabilitazione;
- completare l'adeguamento in materia di impianti tecnologici connessi con la tutela della sicurezza e della salute degli operatori e degli utenti.
Le proposte progettuali degli interventi edilizi, descritte in dettaglio nello specifico progetto edilizio parte integrante dell'Accordo di Programma, prevedono in sintesi le seguenti opere:
a) locali seminterrati (locali di servizio quali spogliatoi, lavanderia, sterilizzazione, laboratori, camera mortuaria, e locali per attività terapeutica);
b) prolungamento verso valle delle due maniche nord e sud dell'edificio principale, a tutti i piani, sedi dei vari reparti e relativi servizi;
c) sopraelevazione di un piano dell'edificio attualmente ad un solo piano fuori terra sede della cucina e servizi vari, per la realizzazione di una serie di locali con destinazione uffici ed archivio, con collegamento al secondo piano fuori terra dell'edificio principale con una passerella aerea;
d) costruzione di una autorimessa interrata, nella zona dell'attuale parcheggio esterno con una capienza prevista di quaranta autovetture;
e) sistemazione della zona di accesso della strada verso monte con ampliamento della strada interna di accesso per la costruzione di due corsie.
L'Amministrazione Comunale, rilevato che sussistono elementi di pubblico interesse, considerata la funzione di tale struttura, ritiene che per gli immobili ubicati in strada Santa Margherita, 136 (così come meglio individuati negli elaborati grafici allegati) si debba modificare la loro destinazione con variante urbanistica al P.R.G. che prevede:
A) variazione della condizione da aree inedificabili ad aree edificabili ai sensi della specifica relazione geologica e geotecnica redatta dal professionista incaricato nonchè della nota tecnica del competente Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico della Regione Piemonte;
B) variazione della classificazione da "Area fortemente instabile 7b" ai sensi della Carta geologica tecnica di instabilità geomorfologica, allegato tecnico n. 2 del P.R.G. vigente ad area per la maggior parte compresa in classe II (II.1), parte in classe III (indiff.) e parte in classe III (b1), così come riclassificate nella Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (dicembre 1999) a cura dei geologi Prof. F. Carrraro, Prof. F. Grasso e Dott. E. Zanella, costituente parte di studio finalizzato alla predisposizione di variante urbanistica al P.R.G. del territorio collinare torinese;
C) annullamento delle prescrizioni a seguito delle variazioni delle condizioni di cui ai precedenti punti A) e B) esclusivamente per gli immobili oggetto degli interventi del presente Accordo di Programma, attualmente soggetti ai disposti introdotti ex-officio dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. della Città di Torino ed in particolare le prescrizioni, di cui all'allegato B delle N.U.E.A. che determinano ... "Tutte le aree comprese nelle classi 4, 5, 6 e 7, riportate nella Tavola "Carta Geologico - Tecnica - Geomorfologica", devono essere sottoposte alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 56/77..";
D) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi privati "SP" - lettera "a" (Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali) ad area a Servizi pubblici "S" - lettera "h" - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale - art. 22 L.U.R. (attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere) e il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai relativi disposti del Piano Regolatore Generale;
E) la possibilità di realizzare, difformemente da quanto prescritto dalle N.U.E.A di P.R.G., parcheggi fuori terra nelle porzioni di area destinata a verde privato con preesistenze edilizie (i parcheggi in tali aree normative sono ammessi solo in sottosuolo ai sensi dell'art. 17), esclusivamente per gli immobili oggetto del presente Accordo di programma.
La durata degli impegni riguardanti l’Accordo di Programma in oggetto è stabilità in anni 10, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, a seguito di valutazione del Collegio di Vigilanza.
Preso atto che la Circoscrizione n. 8, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 02-05209/91) ha "espresso parere favorevole, con la richiesta di tenere in considerazione le osservazioni emerse in merito alla necessità di ottimizzare e potenziare la sosta esterna in prossimità del Presidio Sanitario e della Villa della Regina".
A tale osservazione si controdeduce che, pur rilevando che l’intervento contempla una consistente offerta aggiuntiva di posti auto in struttura, sarà valutata con gli Assessori competenti la possibilità di incrementare anche i posti auto esterni, compatibilmente con i vincoli oggettivi legati alla conformazione orografica della zona ed alle salvaguardie di carattere idrogeologico da osservare. Si precisa, altresì, che l’Accordo di Programma prevede, quale appendice allo stesso, la convocazione di apposita conferenza di servizio entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo, per la definizione degli aspetti trasportistici e viari inerenti alla struttura ospedaliera e agli ambiti circostanti. In tale sede sarà, altresì, valutata la possibilità di incrementare i parcheggi pertinenziali.
Il presente provvedimento non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Preso atto che la Circoscrizione n. 8, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 02-05209/91) ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.                               ).
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’Accordo di Programma (all. da 1 a 72/1 - nn. ) con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino ed il Presidio Ospedaliero San Camillo di Torino, finalizzato a consentire l’ampliamento e la sistemazione interna del Presidio Sanitario San Camillo;
1bis) di rinviare all’apposita conferenza di servizio, da convocarsi entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo, la definizione degli aspetti trasportistici e viari inerenti alla struttura ospedaliera e agli ambiti circostanti. In tale sede sarà, altresì, valutata la possibilità di incrementare i parcheggi pertinenziali in strutture, a maggiore salvaguardia dell’area a verde.
2) di prendere atto che l'Accordo di Programma, adottato con Decreto del Presidente Regionale, determina le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G., come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati.
Viene dato atto che, trattandosi di ratifica di Accordo di programma, il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.