Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 109
2002 04926/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2002

proposta dalla G.C. 2 luglio 2002)

OGGETTO: IMMOBILE SITO IN CORSO NOVARA ANGOLO VIA SOANA. PROGETTO DI RICOSTRUZIONE ORIGINALE AI SENSI DELL`ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda immobili ubicati nella Circoscrizione Amministrativa VI (Falchera - Regio Parco – Barriera di Milano) e più specificatamente in corso Novara angolo via Soana.
L’area oggetto della presente indagine, come risulta dal vigente Piano Regolatore Generale e dalla cartografia tecnica allegata, era occupata da un insieme di corpi di fabbrica ad uno e due piani fuori terra con fronte su corso Novara al numero civico 3.
Il vigente P.R.G. include tale immobile nella categoria degli "edifici caratterizzanti il tessuto storico" compresi nella zona urbana storico ambientale XXVII, in area normativa R3.
L'immobile, edificato in più fasi, a partire dall'ultimo quarto dell'800, versava in stato di avanzato degrado ed erano stati previsti interventi di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo, con parziale cambio di destinazione da residenziale a commerciale.
Durante il corso dei lavori il Direttore Lavori, visti insorgere problemi di instabilità, sentito il parere di un Ingegnere Strutturalista, avvertito l'Ufficio Verifiche Edilizie, procedeva alla demolizione dell'intero edificio. A conseguenza di tale demolizione si è venuta a verificare oggettiva incongruenza tra le previsioni dello strumento urbanistico, lo stato dei luoghi e gli atti autorizzativi connessi.
A seguito dei fatti sopra esposti i Proprietari dell'immobile avevano inoltrato richiesta di "declassamento" (prot. n. 1016 del 19 giugno 2001 e successive integrazioni).
Il predetto provvedimento è stato avviato constatando, come chiaramente emerge dalla documentazione fotografica, il totale e irreversibile collasso dell'immobile, con rimozione di ogni elemento strutturale. Sono quindi stati effettuati sopralluoghi e indagini archivistiche, confrontato il progetto originario con quello oggetto di concessione e sentiti i Settori interessati. In base alle valutazioni emerse è risultata evidente l'impossibilità di procedere ad un provvedimento di "declassamento", fondato sul principio dell'assenza dell'immobile oggetto di esame.
Le valutazioni tecnico-amministrative evidenziano comunque l'esigenza di mantenere la necessaria tutela del contributo apportato dal preesistente fabbricato alla lettura del tessuto storico, così come individuato dal Piano Regolatore e confermato dalle analisi storiche effettuate.
A seguito di tale valutazione i Proprietari annullavano la richiesta di "declassamento" e chiedevano l'adeguamento dello strumento urbanistico alle mutate condizioni del sito, comunicando l'intenzione di ricostruire il fabbricato precedente.
Stante la particolare oggettiva situazione, gli Uffici provvedevano congiuntamente a predisporre il procedimento normativo, individuandolo nella procedura prevista dall'art. 26 cpv. 23bis, introdotto dalla variante n.37. Tale norma contempla la possibilità di eseguire "eventuali interventi in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza … sentita la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte la quale deve esprimersi sulla base di un dettagliato progetto".
Conseguentemente, sulla base del succitato progetto, il Consiglio Comunale può consentire l'intervento di fedele ricostruzione del fabbricato distrutto.
Tale determinazione mantiene in vigore, sulla proprietà di cui è caso, il vincolo di "edificio caratterizzante il tessuto storico" volto a ricomporre, di fatto, l'immagine urbana attualmente compromessa.
A tal fine i Proprietari hanno presentato il "Progetto di ricostruzione originale di organismo edilizio." Tale progetto, valutato preliminarmente dal Settore Procedimenti Istruttori Edilizi, è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
Preso atto del parere favorevole espresso dal Settore Procedimenti Istruttori Edilizi e del nulla-osta tacitamente espresso dalla Soprintendenza, per decorrenza dei termini indicati nella lettera di trasmissione si ritiene di dare avvio al presente provvedimento.
Il progetto in parola, inserito fra gli allegati tecnici, viene quindi esaminato dal Consiglio Comunale, per valutare così l'opportunità di consentire la fedele ricostruzione dell'immobile distrutto.
Per quanto sopra esposto, consegue l’opportunità di assentire interventi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento, ai sensi dell’art. 26, comma 23 bis, delle N.U.E.A. di P.R.G..
Si dà atto che tale provvedimento non comporta modifiche agli elaborati di P.R.G.
Come è indicato nella presente relazione, il provvedimento di cui è caso non costituisce variante al Piano Regolatore Generale, poiché si configura quale attuazione del P.R.G., né contempla variazione alcuna alle tavole grafiche, che individuano planimetricamente le destinazioni di Piano, permanendo sull'immobile ricostruito il vincolo di "edificio caratterizzante il tessuto storico" e la totale soggiacenza alla disciplina, ovvero ai tipi di intervento ammissibili, che la normativa di Piano prevede per tali edifici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 25 marzo 2002;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, ai sensi dell'art. 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., il Progetto di ricostruzione originale dell’immobile sito in corso Novara angolo via Soana, come descritto in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n.    ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.