Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 109
2002 04926/009
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN CORSO NOVARA ANGOLO VIA SOANA. PROGETTO DI RICOSTRUZIONE ORIGINALE AI SENSI DELL`ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda immobili ubicati nella Circoscrizione
Amministrativa VI (Falchera - Regio Parco Barriera di Milano)
e più specificatamente in corso Novara angolo via Soana.
Larea oggetto della presente indagine, come risulta dal
vigente Piano Regolatore Generale e dalla cartografia tecnica
allegata, era occupata da un insieme di corpi di fabbrica ad uno
e due piani fuori terra con fronte su corso Novara al numero civico
3.
Il vigente P.R.G. include tale immobile nella categoria degli
"edifici caratterizzanti il tessuto storico" compresi
nella zona urbana storico ambientale XXVII, in area normativa
R3.
L'immobile, edificato in più fasi, a partire dall'ultimo
quarto dell'800, versava in stato di avanzato degrado ed erano
stati previsti interventi di ristrutturazione edilizia e restauro
conservativo, con parziale cambio di destinazione da residenziale
a commerciale.
Durante il corso dei lavori il Direttore Lavori, visti insorgere
problemi di instabilità, sentito il parere di un Ingegnere
Strutturalista, avvertito l'Ufficio Verifiche Edilizie, procedeva
alla demolizione dell'intero edificio. A conseguenza di tale demolizione
si è venuta a verificare oggettiva incongruenza tra le
previsioni dello strumento urbanistico, lo stato dei luoghi e
gli atti autorizzativi connessi.
A seguito dei fatti sopra esposti i Proprietari dell'immobile
avevano inoltrato richiesta di "declassamento" (prot.
n. 1016 del 19 giugno 2001 e successive integrazioni).
Il predetto provvedimento è stato avviato constatando,
come chiaramente emerge dalla documentazione fotografica, il totale
e irreversibile collasso dell'immobile, con rimozione di ogni
elemento strutturale. Sono quindi stati effettuati sopralluoghi
e indagini archivistiche, confrontato il progetto originario con
quello oggetto di concessione e sentiti i Settori interessati.
In base alle valutazioni emerse è risultata evidente l'impossibilità
di procedere ad un provvedimento di "declassamento",
fondato sul principio dell'assenza dell'immobile oggetto di esame.
Le valutazioni tecnico-amministrative evidenziano comunque l'esigenza
di mantenere la necessaria tutela del contributo apportato dal
preesistente fabbricato alla lettura del tessuto storico, così
come individuato dal Piano Regolatore e confermato dalle analisi
storiche effettuate.
A seguito di tale valutazione i Proprietari annullavano la richiesta
di "declassamento" e chiedevano l'adeguamento dello
strumento urbanistico alle mutate condizioni del sito, comunicando
l'intenzione di ricostruire il fabbricato precedente.
Stante la particolare oggettiva situazione, gli Uffici provvedevano
congiuntamente a predisporre il procedimento normativo, individuandolo
nella procedura prevista dall'art. 26 cpv. 23bis, introdotto dalla
variante n.37. Tale norma contempla la possibilità di eseguire
"eventuali interventi in aggiunta a quelli indicati nella
Tabella dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza
sentita la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
del Piemonte la quale deve esprimersi sulla base di un dettagliato
progetto".
Conseguentemente, sulla base del succitato progetto, il Consiglio
Comunale può consentire l'intervento di fedele ricostruzione
del fabbricato distrutto.
Tale determinazione mantiene in vigore, sulla proprietà
di cui è caso, il vincolo di "edificio caratterizzante
il tessuto storico" volto a ricomporre, di fatto, l'immagine
urbana attualmente compromessa.
A tal fine i Proprietari hanno presentato il "Progetto di
ricostruzione originale di organismo edilizio." Tale progetto,
valutato preliminarmente dal Settore Procedimenti Istruttori Edilizi,
è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici del Piemonte.
Preso atto del parere favorevole espresso dal Settore Procedimenti
Istruttori Edilizi e del nulla-osta tacitamente espresso dalla
Soprintendenza, per decorrenza dei termini indicati nella lettera
di trasmissione si ritiene di dare avvio al presente provvedimento.
Il progetto in parola, inserito fra gli allegati tecnici, viene
quindi esaminato dal Consiglio Comunale, per valutare così
l'opportunità di consentire la fedele ricostruzione dell'immobile
distrutto.
Per quanto sopra esposto, consegue lopportunità di
assentire interventi in aggiunta a quelli indicati nella tabella
dei tipi di intervento, ai sensi dellart. 26, comma 23 bis,
delle N.U.E.A. di P.R.G..
Si dà atto che tale provvedimento non comporta modifiche
agli elaborati di P.R.G.
Come è indicato nella presente relazione, il provvedimento
di cui è caso non costituisce variante al Piano Regolatore
Generale, poiché si configura quale attuazione del P.R.G.,
né contempla variazione alcuna alle tavole grafiche, che
individuano planimetricamente le destinazioni di Piano, permanendo
sull'immobile ricostruito il vincolo di "edificio caratterizzante
il tessuto storico" e la totale soggiacenza alla disciplina,
ovvero ai tipi di intervento ammissibili, che la normativa di
Piano prevede per tali edifici.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 25 marzo
2002;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art. 26 comma 23 bis delle N.U.E.A.
del P.R.G., il Progetto di ricostruzione originale dellimmobile
sito in corso Novara angolo via Soana, come descritto in narrativa
e più in dettaglio nellallegato (all. 1 - n.
) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.