Servizio Centrale Affari Istituzionali

n. ord. 132
2002 04908/049

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 OTTOBRE 2002
(proposta dalla G.C. 27 giugno 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGETTO DELLA C. 7 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI CORSO REGINA MARGHERITA N. 33 AD UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Chiamparino.

La cessazione dell’ordinaria attività deliberativa del Consiglio Comunale all’indizione dei comizi elettorali impedì, nella trascorsa tornata amministrativa, l’approvazione della deliberazione del 12 dicembre 2000 (mecc. 2000 10079/49) con la quale la Giunta Comunale, recependo il progetto della VII Circoscrizione – approvato dal Consiglio di Circoscrizione con deliberazione del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05774/90), proponeva l’esternalizzazione dei bagni pubblici di Corso Regina n. 33 mediante concessione ad una Associazione di Volontariato.
Con nota del 21 giugno la Presidenza della Circoscrizione VII, anche a nome dei Capigruppo, rilevato che le ragioni della scelta permangono e la rendono ormai indilazionabile, ha chiesto che il Consiglio Comunale possa deliberare in merito nel più breve tempo possibile.
Rilevato che la rete territoriale dei bagni pubblici, cui il fenomeno dell’immigrazione ha restituito parte dell’originaria importanza, presenta progressivi elementi di criticità strutturale e organizzativa tanto da far considerare con favore forme anche sperimentali di esternalizzazione della loro gestione, si ritiene opportuno dar corso alla richiesta riproponendo al Consiglio Comunale il progetto circoscrizionale nel testo, di seguito riportato, a suo tempo approvato dalla Giunta Comunale (mecc. 2000 10079/49) ed integrato del successivo emendamento predisposto dall’allora Assessore al Decentramento e tenuto conto che la concessione di parte dell’immobile ha nel frattempo formato oggetto di autonomo provvedimento.
E’ necessario ed opportuno, per motivi igienici e sanitari, assicurare il servizio di bagni pubblici nell'ambito territoriale della 7^ Circoscrizione; tale servizio viene svolto presso i bagni pubblici siti in Corso Regina Margherita n. 33.
Tale servizio, attualmente gestito in economia dalla 7^ Circoscrizione mediante dipendenti comunali, consente di risolvere il problema dell'igiene e della pulizia personale nei confronti di coloro che gravitano nel territorio della 7^ Circoscrizione e che per vari motivi si trovino in situazioni abitative tali da non consentire una fruizione soddisfacente dei bagni domestici.
I bagni pubblici di Corso Regina Margherita n. 33 creano non pochi problemi gestionali relativi al personale e alla manutenzione dell'immobile stesso; infatti se non viene effettuata all'immobile in questione una riqualificazione urgente e una manutenzione ordinaria costante che non può essere garantita dal Comune di Torino, si potrebbe determinare la chiusura a tempi brevi, per motivi igienico-sanitari, del servizio di bagni pubblici di che trattasi.
La gestione dei bagni da parte di un'Associazione di volontari potrebbe altresì contribuire a migliorare i rapporti con l’utenza dei bagni che si intende esternalizzare, costituita in maggioranza da extracomunitari, favorendo un processo di armonizzazione delle diverse esigenze, che costituisce un segnale importante di disponibilità e dialogo cui può facilmente contribuire il riscontro positivo ad analoghe richieste di responsabilità e collaborazione attivate dalla VII Circoscrizione.
La realizzazione di quanto sopra indicato determinerebbe rilevanti vantaggi sia per la 7^ Circoscrizione del Comune di Torino, sia per le Associazioni di cui trattasi e sia per gli stessi utenti e precisamente:
1) la 7^ Circoscrizione del Comune di Torino otterrebbe: riduzione dei costi di gestione dei Bagni Pubblici attraverso l'utilizzazione delle risorse umane, che attualmente sono assegnate a tale settore, presso altri servizi della Circoscrizione; oggi carenti di personale.
2) le Associazioni di Volontari otterrebbero anch'esse un importante risultato: sostegno economico per le attività svolte dall'Associazione a tutela della cittadinanza torinese;
3) per gli utenti in quanto essendo personale volontario creerebbe un clima più sereno e favorirebbe una fruizione più rispettosa della struttura e allo stesso tempo ridurrebbe le tensioni che facilmente si vengono a creare quando molte persone con problemi economici e di inserimento sociale si trovano a convivere negli stessi locali.
Tutto ciò premesso la Circoscrizione intende proporre un bando che, seguendo procedure di evidenza pubblica, individui fra tutte le Associazioni di Volontariato una Associazione per la gestione del servizio in premessa.
Le Associazioni partecipanti dovranno essere iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni Volontarie ai sensi della Legge 266/1991 e della Legge Regionale n. 38/1994.
Le predette Associazioni devono essere tra quelle che ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato, l'art. 5, traggano le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività anche da contributi di Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti".
La Legge Regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del Volontariato" prevede all'art. 9 che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato.
L'Amministrazione Comunale di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997, (mecc. 9700493/19), esecutiva dal 4 aprile 1997, avente oggetto "Rapporti con il volontariato organizzato e con il volontariato civico", ha definito le relazioni esistenti tra Ente Pubblico e Associazioni, in relazione agli adempimenti della normativa nazionale Legge 266/1991 e Regionale, Legge Regionale 38/94, relativi al coinvolgimento delle Associazioni nelle fasi di programmazione di nuovi interventi, promozione del loro sviluppo, anche attraverso adeguate forme di sostegno finanziario.
In relazione a quest'ultimo punto, oltre al tradizionale strumento del contributo alle Associazioni, già disciplinato dal Regolamento per l'erogazione dei contributi con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/19), esecutiva dal 4 aprile 1997, prevede la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stipulare convenzioni con Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del Volontariato, laddove emerge l'intenzione dell'Ente di riconoscere la continuità, il livello di integrazione raggiunto da parte di un'organizzazione di volontariato con politiche ed i servizi erogati a livello istituzionale.
Lo Statuto delle Associazioni in questione deve prevedere che l'Associazione può trarre le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da contributi di Enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e da entrate derivanti da attività commerciali.
Costituirà titolo preferenziale per la scelta del concessionario l’aver maturato precedenti esperienze in iniziative di aggregazione e socializzazione a favore di soggetti appartenenti a fasce sociali disagiate con particolare riguardo al territorio della Circoscrizione VII e delle Circoscrizioni limitrofe, nonché il documentato radicamento sul territorio cittadino, così da garantire una particolare capacità di inserimento sociale ed ambientale.
In seguito all'individuazione del concessionario si approverà con appositi atti deliberativi uno schema disciplinare per la concessione del servizio.
Si riconoscerà al futuro concessionario il vantaggio economico consistente negli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, dai buoni rilasciati dalla Città di Torino, dalla biancheria fornita dalla Amministrazione Comunale da distribuire agli utenti e dal relativo servizio di lavanderia, a carico della Città.
Le tariffe di accesso al servizio di Bagni pubblici saranno quelle definite dall’Amministrazione Comunale e non potranno essere modificate dall’Associazione che avrà ottenuto la concessione.
Si dà atto che per il periodo della concessione, che partirà dalla data di esecutività dell'apposito provvedimento, saranno a carico della Città le spese concernenti le utenze (acqua potabile, energia elettrica, riscaldamento, raccolta rifiuti) e le spese di manutenzione straordinaria.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
parere favorevole sulla regolarità tecnica;
parere favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il progetto di esternalizzazione del servizio di gestione dei bagni pubblici di Corso Regina Margherita n. 33 ad una Associazione di Volontariato, secondo le linee di indirizzo e con le modalità e finalità indicate in narrativa, in via sperimentale per un biennio eventualmente rinnovabile con deliberazione del Consiglio Comunale fatta salva la possibilità di revoca unilaterale da parte dell’Amministrazione;
2) di definire che di tale progetto biennale ne verrà valutata la bontà, sia in termini operativi che in termini economici, dopo un anno nell’apposita commissione consiliare;
3) di dare atto che il concessionario sarà individuato mediante procedura di evidenza pubblica;
4) con successivi provvedimenti della Circoscrizione si provvederà a dare esecuzione al progetto, nel rispetto degli indirizzi programmatici con questo atto approvati;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.