Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 103
2002 04820/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 27 giugno 2002)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SAN REMO 67. PISTA DEL GHIACCIO. CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ VELOCISTI GHIACCIO HELIOS. REVOCA.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 24 settembre 2001 (mecc. 2001 06631/10) esecutiva dall’8 ottobre 2001, il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della concessione per un anno dell’impianto sportivo di via San Remo 67 - "Pista del Ghiaccio", alla società Velocisti Ghiaccio Helios, P. IVA 06991370013, con sede in Torino, lungo Dora Firenze 61.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01) esecutiva dal 6 agosto 2001, è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000, tale impianto viene riconosciuto quale sito olimpico.

Tenuto conto altresì della comunicazione pervenuta al Settore Sport in data 21 marzo 2002, prot. 1386 (all. 1 – n. ) che evidenzia la volontà della Società Velocisti Ghiaccio Helios, di cessare l’attività nell’impianto in oggetto a far tempo dalla stessa data e delle motivazioni sopra richiamate, risulta necessario prendere atto della rinuncia all’utilizzo dell’impianto da parte del concessionario, ed al fine di successivamente realizzare il programma degli interventi come sopra definito, procedere alla revoca della concessione dell’impianto sportivo sito in via San Remo 67, affidato in gestione alla già citata Società Velocisti Ghiaccio Helios.

Della revoca in oggetto è stata data inoltre comunicazione al soggetto interessato con lettera dell’8 maggio 2002.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto della rinuncia all’utilizzo dell’impianto in oggetto da parte del Concessionario e conseguentemente di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, alla Società Velocisti Ghiaccio Helios, P. IVA 06991370013, con sede in Torino, lungo Dora Firenze 61, la concessione della gestione dell’impianto sportivo sito in via San Remo 67;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.