Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 102
2002 04220/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 18 giugno 2002)

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE SITO IN VIA GUALA, 91/E ALLA BOCCIOFILA "LE BELLE ROSE". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

La Circoscrizione IX con deliberazione del 22 settembre 1995 (mecc. 9507119/92) e con presa d’atto della Giunta Comunale in data 17 ottobre 1995, esecutiva dal 7 novembre 1995, ha approvato la concessione provvisoria a titolo oneroso al centro sociale e ricreativo "LE BELLE ROSE", dell’impianto sportivo sito in via Guala 91/E, situato all’interno di un’area a servizi destinata a parcheggio, composta da quattro campi bocce scoperti per una superficie complessiva mq. 1100 circa ed un fabbricato ad un piano f.t. per circa mq. 100 di superficie utile, utilizzato a sede sociale, bar, cucina e servizi.

La concessione scaduta in data 6 novembre 2000 prevedeva un canone di Euro 833,82, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutte le utenze a carico del Concessionario.

Il concessionario ha richiesto il rinnovo della concessione in data 16 ottobre 2001, il Consiglio di Circoscrizione n. 9, con deliberazione del 9 febbraio 2002 (mecc. 2002 00562/92), ha proposto il rinnovo per anni cinque fissando il canone annuo in Euro 500,00 IVA inclusa e ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).

Esaminata la proposta del Consiglio Circoscrizionale IX, si propone un canone annuo pari a Euro 835,00 IVA inclusa così stabilito considerando lo stato di fatto dell’impianto, dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, della collocazione territoriale nonché della valenza sociale che l’impianto ha assunto in questi anni per i cittadini. Pertanto la proposta di riduzione del canone a Euro 500,00, non può essere accolta, in quanto non giustificata, tenendo anche conto della valutazione del canone fatta dal Settore Estimo e Logistica del Patrimonio Commerciale.

Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), si propone di concedere alla Società Sportiva citata in premessa la bocciofila sopra indicata alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare.

Tale scelta è coerente con la possibilità di affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali al fine di garantire un miglior utilizzo degli stessi ed in considerazione del fatto che i concessionari si accolleranno tutte le spese di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Alla luce di quanto ha evidenziato la Circoscrizione n. 9 e vista la serietà, la competenza e la massima disponibilità dell’attuale concessionario, verificata durante la vigenza della precedente concessione e tenuto conto che ha regolarmente pagato il canone, pare opportuno provvedere a rinnovare la convenzione per la gestione dell’area in oggetto per anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, costituito da un’area a servizi destinata a parcheggio composta da quattro campi bocce scoperti per una superficie complessiva di mq. 1100 ed un fabbricato ad un piano f.t. per circa mq. 100 di superficie utile, utilizzato a sede sociale, bar, cucina e servizi, sito in via Guala, 91/E, alla bocciofila "LE BELLE ROSE" P.I.V.A. 97554450011, rappresentata dal presidente signor MAZZUCCO Giuseppe nato il 30 gennaio 1947 a Sessa Aurunca e residente in Torino corso Traiano n. 24/2, C.F. MZZGPP47A30I676A, come risulta da idonea documentazione per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con il Circolo Sociale ricreativo "LE BELLE ROSE", P. IVA 97554450011, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 835,00 IVA inclusa da pagarsi anticipatamente in un’unica soluzione, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione IX. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.