Edilizia Ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 108
2002 04135/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 11 giugno 2002)

OGGETTO: AREA IN VIA CESARE BALBO 35 - ASSEGNAZIONE ALL'A.T.C. DI TORINO IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI QUOTA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
e dell’Assessore Tricarico.

A seguito dello scioglimento dell'IPAB "Istituto Regionale Ciechi", disposto dalla Regione con D.P.R.G. n. 97/41167 in data 14 dicembre 1985, la Città ha acquisito una quota di comproprietà indivisa pari al 50% dell’immobile sito in Via Cesare Balbo n. 35 (Pratica inventario n. 553).

Della rimanente quota risultavano proprietari i signori Eredi Longo-Sandrolini.

La superficie fondiaria del lotto è di mq. 1357,64.

Trattasi di un’area occupata da una vecchia costruzione residenziale composta da 5 piani fuori terra, con una superficie coperta di mq. 240 ed una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 995, che sorge a ridosso del confine nord-est opposto al filo stradale, mentre tutta la restante parte prospettante la Via Balbo risulta completamente libera.

Sul fronte è possibile realizzare un nuovo edificio residenziale, avente una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 2.353.

Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte in data 21 aprile 1995, prevede la seguente destinazione urbanistica: Zona urbana storico-ambientale n. 1 – Area normativa M1.

L’A.T.C. di Torino, con nota prot. DPS n. 23764 in data 24 settembre 1999, aveva reso nota la sua disponibilità alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione urbanistica sull’intera area.

Con nota della Divisione Servizi Socio Assistenziali, Settore Appalti e Vigilanza, Ufficio Patrimonio, prot. n. 288 in data 15 giugno 2000, indirizzata all’Assessore al Patrimonio ed alla Direzione della Divisione Patrimonio, il competente Assessorato ai Servizi Sociali aveva espresso parere favorevole al trasferimento del vincolo ex IPAB relativo all’immobile di Via Cesare Balbo n. 35 sulle unità immobiliari di Via Duchessa Jolanda 20, già di proprietà dell’Ospedale Sant’Anna e acquisite dalla Città, aventi valore analogo e sulle quali il predetto vincolo già gravava per il 50%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 ottobre 2000 (mecc. 2000 07024/08), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il trasferimento del suddetto vincolo.

Pertanto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 1° agosto 2000, (mecc. 2000 07095/12), esecutiva in data 21 agosto 2000, rettificata con deliberazione in data 4 dicembre 2001, (mecc. 2001 10613/104), esecutiva in data 23 dicembre 2001, è stata richiesta alla Regione Piemonte la localizzazione del finanziamento di Euro 4.154.895,75, relativamente all’intervento di ristrutturazione urbanistica comprendente la realizzazione di un nuovo fabbricato ed il finanziamento di Euro 1.755.953,46 relativamente al recupero del fabbricato esistente sull’area di Via Balbo n. 35.

Al fine della realizzazione dell’intervento l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino ha nel frattempo acquisito il restante 50% della proprietà indivisa dell’immobile di cui trattasi dai precedenti proprietari.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 160-14475 del 24 aprile 2001 la Regione Piemonte ha approvato gli indirizzi e i criteri per la conclusione del programma 1996-1999 di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, promulgato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1522 del 4 aprile1995 e successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 14 aprile 2000, i Comuni beneficiari dei finanziamenti per il recupero di immobili di loro proprietà possono delegare alle A.T.C. l’attuazione dei programmi di intervento qualora gli stessi Comuni non intendano attuarli direttamente.

In tal caso è previsto che la realizzazione di tali interventi sia disciplinata da un’apposita Convenzione che deve regolare il rapporto tra il Comune e l’Agenzia nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Regolamento.

Al fine di superare le difficoltà di ordine tecnico-giuridico derivanti dal regime di comproprietà pro-indiviso e consentire una razionale ed unitaria gestione dell’intero complesso immobiliare che sarà realizzato, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione a favore dell’A.T.C. di Torino, in diritto di superficie novantanovennale, della quota di comproprietà indivisa del 50% dell’immobile.

Pertanto, occorre ora procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per la concreta concessione all’Agenzia di tale diritto.

In relazione agli adempimenti connessi al rilascio della concessione edilizia occorre rilevare che non è dovuto il contributo di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, relativamente alle parti residenziali del complesso, trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disciplinato da convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, richiamato in proposito il combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

L’onere a carico della concessionaria, relativo al costo di acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie, determinato sulla base della stima effettuata dal Civico Ufficio Tecnico, è stabilito in Euro 434.301,52.

Per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione, questi saranno determinati in sede di rilascio della concessione edilizia, fatti salvi gli abbattimenti previsti per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata/convenzionata.

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l’appalto ed il collaudo saranno attuati dall’A.T.C. nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento sopra menzionato e della normativa vigente in tema di lavori pubblici.

Gli alloggi realizzati a cura dell’A.T.C. sull’area assegnata saranno locati agli aventi diritto ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46, della L.R. 26 luglio 1996 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione (all. 1 – n. ) da stipularsi con l’A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, per la concessione in diritto di superficie novantanovennale della quota di comproprietà indivisa del 50% dell’immobile ubicato in Via Cesare Balbo 35, così individuato:
- fabbricato di civile abitazione a cinque piani fuori terra oltre al piano cantinato, insistente su terreno descritto a catasto terreni al Foglio 1277, n. 143, compreso il cortile pertinenziale originariamente descritto a catasto terreni al Foglio 1277, n. 142; detto fabbricato è censito al N.C.E.U. al Foglio 169, mappale n. 308, sub da 1 a 37;
- area di risulta di superficie catastale di mq. 781, risultante dalla demolizione di fabbricati preesistenti, censita al catasto fabbricati al Foglio 169, n. 306 sub 6;
- la concessione del diritto di superficie, oggetto del presente provvedimento, è finalizzata alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sovvenzionata finanziato nell’ambito della programmazione regionale 1996-1999, di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

2) di dare atto che l’immobile oggetto di concessione in diritto di superficie è da intendersi libero dal vincolo ex IPAB, richiamata in proposito la deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 ottobre 2000 (mecc. 2000 07024/08), citata in premessa;

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli accertamenti in entrata relativi al costo di acquisizione dell’area ed agli oneri di urbanizzazione;

4) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell’atto convenzionale, redatto sulla base dello schema allegato, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;

5)di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 1), è da intendersi a carico del Concessionario;

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.