Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Arredo e Immagine Urbana

n. ord.111
2002 04090/052

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2002
(proposta dalla G.C. 18 giugno 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ART. 13 BIS - INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Alfieri.

La Legge n. 249 del 31 luglio 1997, che istituisce l’Authority per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo, prevede che debbano essere emanate, da parte dei Comuni, apposite norme regolamentari dirette a disciplinare l’installazione di impianti di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, con l’intento di salvaguardare gli aspetti paesaggistici.
Per ottemperare a tale obbligo di legge è stato elaborato il testo allegato relativo alla materia, sulla base della documentazione rintracciata a livello nazionale e con la collaborazione delle Associazioni di Categoria locali.
Rispetto al testo di legge che prevede l’emanazione delle norme per il solo centro storico, si è ritenuto opportuno comprendere tutto il territorio cittadino, al fine di non penalizzare ulteriormente le periferie.
Il testo può rientrare nella Sezione II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale – del Regolamento di Polizia Urbana, quale articolo 13 bis.L’articolo 13 bis disciplina pertanto, attraverso la definizione dei criteri di collocazione, l’installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici dell’intero territorio comunale, al fine di minimizzare l’impatto visivo e di salvaguardare l’aspetto ambientale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento la presente proposta deliberativa, con allegato il testo proposto per "l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici", è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (all. 2-7 - nn.                                   ), alcune accompagnando il parere con osservazioni marginali, volte alla tutela del paesaggio, agli obblighi interni dei Condominii già regolati però dal Codice Civile, al plauso per l'iniziativa estesa a tutto il territorio cittadino e all'auspicio di futuri incentivi alla centralizzazione delle antenne.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 8, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano:
- L’art. 13 bis "installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici" da inserire nella Sezione II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale del Regolamento di Polizia Urbana (all. 1 - n.                      ).


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 13 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SANZIONI

Articolo 13 bis - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici

Da Euro 103 a Euro 413                                                                                                   Euro 137,67

La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l'entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell'art. 13 bis (approvata dal Consiglio Comunale in data 25 luglio 2002).