Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Arredo e Immagine Urbana
n. ord.111
2002 04090/052
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ART. 13 BIS - INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
La Legge n. 249 del 31 luglio 1997, che istituisce l’Authority per le
garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivo, prevede che debbano essere emanate, da parte dei Comuni,
apposite norme regolamentari dirette a disciplinare l’installazione di impianti
di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici,
con l’intento di salvaguardare gli aspetti paesaggistici.
Per ottemperare a
tale obbligo di legge è stato elaborato il testo allegato relativo alla materia,
sulla base della documentazione rintracciata a livello nazionale e con la
collaborazione delle Associazioni di Categoria locali.
Rispetto al testo di
legge che prevede l’emanazione delle norme per il solo centro storico, si è
ritenuto opportuno comprendere tutto il territorio cittadino, al fine di non
penalizzare ulteriormente le periferie.
Il testo può rientrare nella Sezione
II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale – del Regolamento di
Polizia Urbana, quale articolo 13 bis.L’articolo 13 bis disciplina pertanto,
attraverso la definizione dei criteri di collocazione, l’installazione delle
antenne paraboliche per ricezione sugli edifici dell’intero territorio comunale,
al fine di minimizzare l’impatto visivo e di salvaguardare l’aspetto
ambientale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento
Comunale sul Decentramento la presente proposta deliberativa, con allegato il
testo proposto per "l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione
sugli edifici", è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle
Circoscrizioni 1-10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2,
3, 5, 6 e 7 (all. 2-7 -
nn. ),
alcune accompagnando il parere con osservazioni marginali, volte alla tutela del
paesaggio, agli obblighi interni dei Condominii già regolati però dal Codice
Civile, al plauso per l'iniziativa estesa a tutto il territorio cittadino e
all'auspicio di futuri incentivi alla centralizzazione delle antenne.
Non
hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 8, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento
che integralmente si richiamano:
- L’art. 13 bis "installazione delle antenne
paraboliche per ricezione sugli edifici" da inserire nella Sezione II –
Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale del Regolamento di Polizia
Urbana (all. 1 -
n.
).
1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei
criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31
luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per
ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e
ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili
cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto
alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi
via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli
edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte
alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a
parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
a) tutti i
proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con
qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare
dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
b) la loro
installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di
carattere edile ai fini dell'installazione;
c) in tutti gli immobili possono
essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il
proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale
non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna
collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
d)
particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire
l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva
condominiale;
e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una
colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della
facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in
materiale trasparente;
f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono
anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione
satellitare;
g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia
condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel
lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
h)
qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica
potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada
dell'edificio;
i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella
eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario
posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata
domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un
installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b,
oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni
prescritte e opportuna documentazione fotografica;
l) le parabole dovranno
avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si
deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza
tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere
maggiore di cm. 50;
m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal
perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del
tetto (colmo) per più di cm. 100;
n) per i tetti piani l'altezza massima
ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola
(massimo cm. 150);
o) per ogni condominio possono essere installate più
antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano
raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
p) la distribuzione alle
singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni
interne;
q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da
parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne
paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore
storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e
nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge
1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il
nulla-osta dagli Enti preposti;
r) le antenne devono essere installate nel
rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la
sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data
dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
a) le
antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo
sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata
in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
b)
i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte
compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro
mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
c) ai fini del presente
articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi
satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono
disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione
dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente
articolo;
d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la
dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza
degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per
l'installazione pregressa.
Sanzioni Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
Da Euro 103 a Euro 413 Euro 137,67
La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l'entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell'art. 13 bis (approvata dal Consiglio Comunale in data 25 luglio 2002).