Edilizia Ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 107
2002 04073/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 11 giugno 2002)

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO NEBIOLO - CONVENZIONE EDILIZIA TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'A.T.C. DI TORINO PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
e dell’Assessore Tricarico.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il 16 marzo 1994 gli indirizzi nazionali per programmare i fondi ex Gescal 1992-1995, di cui alla Legge 17 febbraio 1992 n. 179.

Il Consiglio della Regione Piemonte, per anticipare l'individuazione degli interventi finanziabili, con deliberazione n. 689-15149 del 12 ottobre 1993 ha approvato un programma di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 aprile 1994 (mecc. 9402719/47), esecutiva in data 10 maggio 1994, ha approvato, in accordo con l'A.T.C. di Torino ed il Consorzio Intercomunale Torinese, la richiesta di localizzazione dei finanziamenti relativi al programma suddetto, includendovi gli interventi di nuova costruzione sulle aree comunali denominate "Nebiolo" "Veglio" e "Paoli".

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994 ha recepito gli indirizzi del CIPE e con deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996 ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-1995.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1997 (mecc. 9700294/09), esecutiva dal 24 febbraio 1997, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 24 settembre 1997, è stato approvato il Piano Particolareggiato "Nebiolo", ambito 9.31, teso alla trasformazione, in conformità agli indirizzi del nuovo Piano Regolatore Generale, dell'ex complesso industriale - officine Nebiolo - e finalizzato all'attuazione del programma pluriennale di edilizia residenziale pubblica, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte il 12 ottobre 1993.

Il predetto Piano Particolareggiato individua il Lotto I, destinato al programmato intervento di edilizia residenziale pubblica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999, (mecc. 9909053/09), esecutiva in data 20 dicembre 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 40, comma 5 della L.U.R. n. 56/77, la Variante al Piano Particolareggiato Nebiolo.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2000 (mecc. 2000 02985/09), esecutiva in data 5 giugno 2000, è stata approvata la predetta variante al Piano.

In relazione al predetto intervento, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta n. 39-77658 del 24 marzo 1997 ha assegnato il finanziamento di Euro 20.441.065,04 relativo alla realizzazione di 152 alloggi.

Occorre ora approvare la concessione all’A.T.C. di Torino dell’area costituente il Lotto I in diritto di superficie novantanovennale ed il relativo schema convenzionale per consentire la realizzazione del programmato intervento edilizio.

In relazione agli adempimenti connessi al rilascio della concessione edilizia occorre rilevare che non è dovuto il contributo di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disciplinato da convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, richiamato in proposito il combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

L’onere a carico della concessionaria, determinato sulla base della stima effettuata dal Civico Ufficio Tecnico, è stabilito in Euro 2.577.960,00, riferito mq. 13.500 di S.L.P., relativo al costo di acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie.

Da tale corrispettivo dovranno essere dedotti i costi, opportunamente rendicontati, che la Concessionaria sosterrà per la demolizione dei fabbricati esistenti sul lotto assegnato e la conseguente bonifica del lotto medesimo.

Per quanto attiene la determinazione di tali costi saranno osservate le prescrizioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva in data 11 maggio 1999, rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 3508 in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva in data 11 gennaio 2000.

La Concessionaria si obbliga a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti e determinati in sede di rilascio della concessione edilizia, tutte le opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti esecutivi che saranno concordati preventivamente tra i competenti Uffici Tecnici Comunali e della Concessionaria medesima e quindi approvati dalla Città, richiamati in proposito i criteri generali approvati con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva in data 11 maggio 1999, rettificata con deliberazione in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva in data 11 gennaio 2000.

Tali opere consistono nella demolizione dei fabbricati esistenti e la conseguente bonifica delle aree esterne al lotto fondiario assegnato, come individuate dalla variante al P.P. e saranno meglio precisate dalle deliberazioni comunali di approvazione dei progetti esecutivi, nonché nella sistemazione dell’area destinata a verde pubblico secondo le previsioni della predetta variante al P.P. ed in applicazione dei summenzionati criteri generali.

I lavori si svolgeranno sotto la direzione e responsabilità diretta della Concessionaria.

Gli alloggi realizzati a cura dell’A.T.C. sull’area assegnata saranno locati agli aventi diritto ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46, della L.R. 26 luglio 1996 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione (all. 1 – n. ) da stipularsi con l’A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, per la concessione in diritto di superficie novantanovennale dell'area di proprietà della Città costituente il Lotto I del Piano Particolareggiato "Nebiolo", individuata nell’allegata planimetria (all. 2 – n. ), per consentire la realizzazione del programma di edilizia residenziale ammesso a beneficiare dei finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte nell’ambito della programmazione 1992-1995 di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la presa d’atto del frazionamento catastale dell’area, nonché gli accertamenti in entrata relativi al costo di acquisizione dell’area ed agli oneri di urbanizzazione e gli impegni di spesa relativi ai costi sostenuti per la demolizione dei fabbricati e la bonifica del lotto;

3) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell’atto convenzionale, redatto sulla base dello schema allegato, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;

4) di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 1), è da intendersi a carico del Concessionario;

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.